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TOTO TRACCE ESAME AVVOCATO 2011/2012
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Da: Michele Spaghetto | 13/12/2011 11:48:33 |
a salerno stanno dettando | |
Da: frullo | 13/12/2011 11:49:02 |
Hanno già dettato ad Ancona? | |
Da: alfonso00 | 13/12/2011 11:49:16 |
Pronti? | |
Da: attenzione | 13/12/2011 11:50:52 |
la traccia sull'agenzia è dell'anno scorso | |
Da: io speriamo che me la cavo | 13/12/2011 11:52:28 |
assolutamente no, la traccia dell'agenzia l'anno scorso non c'era. | |
Da: ici | 13/12/2011 11:54:04 |
ragazzi sapete percaso la seconda traccia? | |
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Da: ma | 13/12/2011 11:55:23 |
Il condominio Beta in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche fornitura di gasolio. Succede però che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice si astiene dal continuare a forniregasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale. Il candidato, assuma le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere | |
Da: notara | 13/12/2011 11:55:34 |
TRACCIA 1 (AGGIORNAMENTO): L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dellô���intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare lô���eventuale riconoscimento parziale della provvigione. TRACCIA 2 (AGGIORNAMENTO): Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dellô���intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: dybala | 13/12/2011 11:56:17 |
ragazzi qualcuno svolge le tracce | |
Da: bebeta | 13/12/2011 11:57:07 |
SOno queste! | |
Da: io speriamo che me la cavo | 13/12/2011 11:58:06 |
comunque la traccia sul condominio, qualora confermata, non potrebbe essere risolta, a mio parere, con mero richiamo alle ben note sezioni unite del 2008. anche dopo tale pronuncia, infatti, la giurisprudenza di merito ha rifiutato di dar corso alla tesi secondo cui le obbligazioni condominiali sono parziarie e non solidali. Ad esempio, ma non è l'unica, c'è una corte d'appello di Roma del 2010 che dice l'esatto opposto delle S.U. in bocca al lupo a tutti i candidati. | |
Da: vik | 13/12/2011 11:58:51 |
condominio: piu semplice. in sintesi: in passato le obbligazioni condominiali erano considerati solidali. cn 1 orientamento minoritario poi accolto dalla sent cass 08... le obbligazioni cond. nn sn piu solidali ma parziarie ( cme in tema d successioni)) difettando del requisito dell indivisibilità della prestazione. x tanto caio dovrà rispondere solo pro quota (ossia della propria spesa sostenuta in base allle tabelle millesimali. | |
Da: axel_max | 13/12/2011 12:00:13 |
sulla seconda traccia... c'è una sent del trib di modena del 2010 contraria all'orientamento della cass. civ. 9148/2008... il caso è identico... "leggete la motivazione però"....buona fortuna | |
Da: ergoigor | 13/12/2011 12:00:57 |
qual è la seconda traccia completa? che cos'è quel post scritto da "ma" ? | |
Da: Giuscurioso | 13/12/2011 12:03:26 |
conferma tracce prima di tutto direi...anche se notara mi pare affidabile cosi "ad occhio".. | |
Da: apaola | 13/12/2011 12:04:05 |
Notizie da cagliari?? | |
Da: ma | 13/12/2011 12:11:24 |
scrivila | |
Da: alb | 13/12/2011 12:11:39 |
da ultimo:cassazione 21907 del 21 ottobre 2011 | |
Da: qui per aiutare | 13/12/2011 12:12:26 |
su ragazzi aiutiamo seriamente | |
Da: solounadomanda | 13/12/2011 12:12:42 |
ma come diamine fate a continuare a postare???? se fossi in voi abbasserei la testa e incomincerei a scrivere qualcosa di sensato e prodotto da un ragionamento personale!!!! In bocca al lupo a tutti!!! PS: siete la dimostrazione vivente che questo esame è una farsa!! | |
Da: bo | 13/12/2011 12:17:12 |
cosa c'entra la sent.2011 se si tratta di un caso di comproprietà nella traccia in oggetto nn ci sn comproprietari | |
Da: io | 13/12/2011 12:19:21 |
Ragazzi ci sono novità ? | |
Da: soluzione | 13/12/2011 12:19:45 |
in rete circolano gia le prime soluzioni | |
Da: bo | 13/12/2011 12:20:39 |
e dove sono? | |
Da: Ro Le | 13/12/2011 12:20:57 |
X SOLUZIONE: potresti mettere anche il link... grazie!!! | |
Da: soluzione | 13/12/2011 12:21:11 |
faccio un copia e incolla dalla rete 1 TRACCIA: SOLUZIONE Analisi della questione La questione in esame riguarda la problematica inerente l'insorgenza del diritto alla provvigione del mediatore. A tale proposito, innanzitutto, l'art. 1754 c.c. stabilisce che �«è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza�». Il successivo art. 1755 c.c., poi, indica quali due presupposti del sorgere del diritto alla mediazione: la conclusione dell'affare ed il fatto che essa sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. Dal primo punto di vista si deve ritenere che l'affare debba tradursi in un rapporto giuridicamente vincolante per le parti, le quali dovranno essere abilitate ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o in difetto per il risarcimento dei danni (da questo punto di vista anche la conclusione di un contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione) Dal secondo punto di vista è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti purché tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso. In ogni caso il contratto deve essere eseguito ed interpretato seconda buona fede secondo il disposto degli artt. 1366 e 1375 c.c. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale. Norme da considerare nella redazione del parere Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede Art. 1375 c.c. Esempio di buona fede Art. 1754 c.c. Mediatore Art. 1755 c.c Provvigione Giurisprudenza Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527 In tema di contratto di mediazione, l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della �« messa in relazione �» da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare. (Nella specie, la S.C. ha, perciò, accolto il ricorso del mediatore e cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto del ricorrente alla percezione della provvigione malgrado avesse messo in relazione le parti per la stipula del preliminare, non potendosi ritenere ostativi in proposito né il successivo recesso di una delle parti originarie né la circostanza che l'affare fosse stato poi definitivamente concluso con altro soggetto). Cass. civ., 5-3-009, n. 5348 L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase. Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dello stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell'incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determi nato periodo di tempo, la circostanza che l'opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell'affare successivamente alla scadenza del termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo. Conclusioni Alla luce delle norme esaminate e della loro applicazione giurisprudenziale si deve ritenere che la stipula del preliminare integri la conclusione di un affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c e che la previsione della durata dell'incarico di mediazione non sia indicativa della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore dopo la scadenza del termine. Pertanto se, come nel caso di specie, l'affare si è concluso grazie all'intervento del mediatore, sorge il diritto di questi alla provvigione anche se il contratto viene stipulato oltre la scadenza | |
Da: bond | 13/12/2011 12:21:13 |
A Napoli stanno dettando ora! | |
Da: io | 13/12/2011 12:23:25 |
Ho capito che girano in rete le prime soluzioni, ma uno deve essere sicuro, altrimenti rischia di prendere la "corrente" con le bufale che circolano in rete. | |
Da: almass | 13/12/2011 12:24:43 |
qualcuno sa a rimini hanno iniziato? | |
Da: tom | 13/12/2011 12:28:53 |
qualcuno sa a che ora hanno dettato a roma? grazie | |
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