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TOTO TRACCE ESAME AVVOCATO 2011/2012
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Da: io13/12/2011 12:33:15
Ci vuole il parere completo

Da: io13/12/2011 12:37:31
Allora?

Da: gne gne gne!!!13/12/2011 12:48:14
Dalla rete:
Analisi della questione
La questione in esame riguarda la problematica inerente l'insorgenza del diritto alla provvigione del mediatore.
A tale proposito, innanzitutto, l'art. 1754 c.c. stabilisce che ï¿��«è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanzaï¿��». Il successivo art. 1755 c.c., poi, indica quali due presupposti del sorgere del diritto alla mediazione: la conclusione dell'affare ed il fatto che essa sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore.
Dal primo punto di vista si deve ritenere che l'affare debba tradursi in un rapporto giuridicamente
vincolante per le parti, le quali dovranno essere abilitate ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o in difetto per il risarcimento dei danni (da questo punto di vista anche la conclusione di un contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione) Dal secondo punto di vista è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti purché tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso.
In ogni caso il contratto deve essere eseguito ed interpretato seconda buona fede secondo il disposto degli artt. 1366 e 1375 c.c. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale.


Norme da considerare nella redazione del parere
Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede
Art. 1375 c.c. Esempio di buona fede
Art. 1754 c.c. Mediatore
Art. 1755 c.c Provvigione


Giurisprudenza
Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527
In tema di contratto di mediazione, l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della ï¿��« messa in relazione ï¿��» da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare.
(Nella specie, la S.C. ha, perciò, accolto il ricorso del mediatore e cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto del ricorrente alla percezione della provvigione malgrado avesse messo in relazione le parti per la stipula del preliminare, non potendosi ritenere ostativi in proposito né il successivo recesso di una delle parti originarie né la circostanza che l'affare fosse stato poi definitivamente concluso con altro soggetto).
Cass. civ., 5-3-009, n. 5348
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase.
Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dello stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell'incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determi nato periodo di tempo, la circostanza che l'opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell'affare successivamente alla scadenza del termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo.


Conclusioni
Alla luce delle norme esaminate e della loro applicazione giurisprudenziale si deve ritenere che la stipula del preliminare integri la conclusione di un affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c e che la previsione della durata dell'incarico di mediazione non sia indicativa della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore dopo la scadenza del termine. Pertanto
se, come nel caso di specie, l'affare si è concluso grazie all'intervento del mediatore, sorge il diritto di questi alla provvigione anche se il contratto viene stipulato oltre la scadenza

Da: frick13/12/2011 12:53:02
appena avete materiale inseritelo

Da: Antuan8513/12/2011 13:01:16
ragazzi ma le tracce a napoli quali sono?

Da: TA13/12/2011 13:01:58
in merito alla traccia sulle obbligazioni condominiali


In questa sede ci si propone di analizzare la tematica relativa alla natura giuridica delle obbligazioni condominiali.
Sulla questione, che per lungo tempo ha travagliato la giurisprudenza, si sono pronunciate le Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto e riassumibile nei seguenti termini.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 Codice Civile per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 Codice Civile, che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (Cass., Sez. II, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. II, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. II, 3 agosto 2005, n. 17563).
Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunti nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazioni dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 Codice Civile per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditate (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).
A dispetto di ogni automatica previsione, le Sezioni Unite si schierano a favore della tesi minoritaria in giurisprudenza: la partecipazione dei condomini alle spese, alla conservazione ed al godimento delle cose comuni dell'edificio costituisce un'obbligazione parziaria, non assoggettata (né assoggettabile) alle norme sulla responsabilità solidale.
Le ragioni di tale scelta interpretativa sono argomentate 'funditus' dal Supremo Consesso di legittimità, attraverso un'analisi serrata dell'istituto da cui necessariamente occorre partire, vale a dire l'obbligazione solidale (passiva). Si tratta di un "fenomeno" solo generalmente descritto dal codice quanto ad effetti e a conseguenze; l'art. 1292 c.c., infatti, sotto la rubrica "nozione della solidarietà", si limita a descrivere il fenomeno e le sue conseguenze. Invero, definisce l'obbligazione in solido quella in cui "più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione" e aggiunge che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (con liberazione degli altri). L'art. 1294 c.c., di seguito, stabilisce che "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Ma "nessuna delle norme, tuttavia, precisa la 'ratio' della solidarietà, ovverosia ne chiarisce il fondamento". Occorre appigliarsi, allora, alle elaborazioni ermeneutiche maturate in seno alla dottrina, la quale individua nel vincolo solidale la compresenza di tre connotati fondamentali: la partecipazione di più debitori (o creditori), la unicità della causa dell'obbligazione ('eadem causa obbligandi') e la unicità della prestazione ('eadem res debita'). Il problema sorge -specifica la Corte- proprio con riguardo al carattere dell' 'idem debitum', in quanto si tratta di soffermarsi sulla unicità della prestazione "che, per natura, è suscettibile di divisione, e (sul)la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria". In altri termini, il meccanismo solidale soccorre tutte le volte in cui la prestazione, pur essendo a livello intrinseco parziaria, è in realtà indivisibile, nonché qualora essa sia divisibile ma la legge (e soltanto questa) ne privilegi la comunanza. Le Sezioni Unite chiariscono che la solidarietà rappresenta un principio riguardante i condebitori in genere, ma il criterio generale mantiene salda la propria validità allorquando sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'attuazione del con debito: sostanzialmente nell'ipotesi in cui la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, al contempo, indivisibile. Se, per converso, l'obbligazione è divisibile, salvo che un'espressa previsione normativa la consideri solidale, il principio della solidarietà passiva va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 c.c., a norma del quale a fronte di una pluralità di debitori, se la causa dell'obbligazione è unica, ciascuno risponderà del debito limitatamente alla porzione di propria spettanza.
Un altro dato da considerare è questo: poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale.
Pertanto, "in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale". Argomentazione, quest'ultima, facilmente comprensibile alla luce della considerazione per cui "la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle 'res'". Le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c. - che prevedono la parziarietà delle obbligazioni dei coeredi e la sostituzione, per effetto dell'apertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie - ne sono conferma: esprimono il criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res.  Per la verità - sottolinea la Corte - si tratta di obbligazioni immediatamente connesse con l'attribuzione ereditaria dei beni: di obbligazioni ricondotte alla titolarità dei beni ereditari in ragione dell'appartenenza della quota. Ciascun erede risponde soltanto della sua quota, in quanto è titolare di una quota di beni ereditari. Più in generale, laddove si riscontri lo stesso vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussista il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole inferire che, rispetto alla solidarietà non contemplata (espressamente), prevalga la struttura parziaria del vincolo.
Per  quanto concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del "condominio" - in realtà, ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei debitori  (i condomini) e la 'eadem causa obbligandi', la unicità della causa: il contratto da cui l'obbligazione ha origine. È discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum) che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc.). L'obbligazione dei condomini (condebitori), invece, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
La Corte, ponendo in risalto come alcuna norma di legge disponga espressamente l'applicazione del criterio della solidarietà alle obbligazioni condominiali, stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 1115, comma secondo, c.c., argomentando che la disposizione de qua,in quanto si riferisce alle obbligazioni contratte in solido dai comunisti per la cosa comune, ha valore meramente descrittivo, non prescrittivo: non stabilisce che le obbligazioni debbano essere contratte in solido, ma regola le obbligazioni che, concretamente, sono contratte in solido. A parte ciò, la disposizione non riguarda il condominio negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola l'ipotesi di vendita della cosa comune.
Occorre altresì considerare che l'art. 1223 c.c. , il cui primo comma contempla le spese necessarie per la conservazione delle cose comuni (rispetto alle quali l'inerenza ai beni è immediata), mentre il secondo (comma) concerne le spese per l'uso, in cui sussiste comunque il collegamento con le cose, configurando entrambe come obbligazioni propter rem (in quanto connesse con la titolarità del diritto reale sulle parti comuni, non traccia alcun distinguo tra il profilo esterno ed interno del rapporto obbligatorio.
In altri termini, in materia di condominio le obbligazioni derivanti dalle spese e dal godimento della cosa si caratterizzano per essere obbligazioni 'propter rem', che nascono come conseguenza dell'appartenenza in comune, in ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma dell'art. 1123 c.c. (in tema di ripartizione delle spese), i condomini sono tenuti a contribuirvi per le parti comuni; quindi, essendo queste obbligazioni comuni, naturalisticamente divisibili 'ex parte debitoris', il vincolo solidale risulta inapplicabile e prevale la struttura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni.
La Corte confuta, infine, quell'argomento contrario che, ai fini della tesi della solidarietà, intravede nel condominio un "ente di gestione" e nell'amministratore, la relativa figura di rappresentanza.
Invero, la figura dell'ente, sebbene di pura e semplice gestione, presuppone che coloro ai quali venga conferito i potere di rappresentanza non vengano surrogati dei partecipanti. Ancora, gli enti di gestione costituiscono una categoria, se non unitaria, definita, a cui la legge attribuisce compiti e responsabilità differenti in relazione alle finalità perseguite, che possono essere svariate e disponendo all'uopo un'apposita regolamentazione normativa.
Diversamente, il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni. L'amministratore e l'assemblea gestiscono le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono. Infatti,  la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.
Secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.
L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della propria quota, costituendo questo il limite entro cui ciascuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Per quest'ordine di ragioni, nessun singolo condomino potrà reputarsi vincolato da una decisione dell'amministratore che eccedendo i poteri conferitigli e modificando i criteri di imputazione e di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c., lo obblighi oltre il limite della propria quota (Cass., SS. UU., 8 aprile 2008, n. 9148).

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Da: actarus13/12/2011 13:03:31
Scusatemi ma dissento dalle conclusioni del parere: vi invito a riflettere sul fatto che il mediatore originario non mette in relazione acquirente e venditore, bensì segnala ad altra agenzia l'immobile. Il venditore, legittimamente si affida alla nuova agenzia senza nulla sapere della segnalzione della precedente e conclude l'affare per il tramite della seconda agenzia. Dunque se qualcosa deve essere riconosciuto non sarà certo dal preponenti, bensì dall'agenzia subentrante

Da: TOTO2513/12/2011 13:08:11
ma a catanzaro quale è la traccia ? mi potete aiutare nel compito

Da: dai dai dai dai13/12/2011 13:08:48
CONCORDO CON TE ACTARUS INFATTI SECONDO ME BISOGNA SPFFERMARSI SUL "RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLA PROVVIGIONE". NON CREDI?

Da: Già dato13/12/2011 13:09:45
Capisco la voglia di aiutare colleghi, amici, parenti o fidanzati sotto torchio; capisco che questo esame è assurdo sotto ogni punto di vista, perchè non è un concorso, non ci assicura un posto di lavoro, è impostato in modo inconcepibile perchè qundo mai i clienti ci chiedono pareri scritti?; capisco tutto.... però mi sembra che voi una cosa non l'abbiate ancora capita: PASSARE LO SCRITTO E' SOLO QUESTIONE DI PURO E MERO CULO.
Non importa se hai svolto la traccia da Dio, se qualcuno te l'ha passata in modo perfetto, se hai fatto tutti i riferimenti e le citazioni giuste e se scrivi in un italiano fluido e corretto... Bisogna vedere chi ti corregge, se quel giorno è nervoso o sereno, se ha già corretto altri compiti e quanti ne sono già passati... insomma, bisogna vedere se il tuo compito verrò corretto al momento e dalla persona giusta. E basta.
Dare la traccia ai candidati sotto esame, in quest'ottica, per me è solo controproducente. Se li beccano sono cazzi, potrebbero fare troppo affidamento sui suggerimenti "esterni" e magari finire per cadere in errore (chi vi dice che le soluzioni via internet siano poi quelle più giuste??) e, comunque, non hanno nessuna certezza lo stesso.
Scusate la negatività, ma forse è solo oggettività.
In bocca al lupo a tutti

Da: MichaelXXXXXXXXXXXXXXX13/12/2011 13:14:49
SCUSATE MI SAPETE POSTARE SOLUZIONE DELLA PRIMA E SECONDA TRACCIA DI PARERE CIVILE????? GRZ IN ANTICIPO

Da: luca il pazzesco13/12/2011 13:16:04
Pezzi d'ignoranti che volete fare gli avv.(ma tanto ormai) le TRACCE SONO UGUALI IN TUTTA ITALIA!

Da: WIZ13/12/2011 13:16:17
Scusate, una domanda...sono profano ...le tracce indicate su questo forum sono valide anche alla sede di Potenza? grazie mille a chi mi risponderà

Da: ici13/12/2011 13:20:56
sono uguali in tutta italia, controlla i post precedenti

Da: pix13/12/2011 13:37:39
Postate la prima traccia definitiva

Da: AIUTO DA CATANZARO13/12/2011 13:37:55
Ragazzi, per cortesia, postate il parere svolto?
Siamo in difficoltà

Da: traccia13/12/2011 13:38:16
ESAME AVVOCATO  2011 - PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 1

L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno.
Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato.
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, l'agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta.
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della provvigione.

Da: BULLO13/12/2011 13:52:39
non riesco a trovare la seconda traccia!!! chi me la passa???

Da: carmela13/12/2011 13:56:50
ma le tracce
?

Da: AIUTO DA CATANZARO13/12/2011 14:06:49
aiutoooooooooooooooo. Per cortesia postate il parere completo. Grazie a tutti, siamo in serie difficoltà

Da: Gnippy13/12/2011 14:11:01
L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno.
1 TRACCIA
Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato.
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, l'agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta.
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della provvigione.

2 TRACCIA
Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere, illustrando gli istituti sottese alla fattispecie, e soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

Da: X AIUTO DA CATANZARO - ATTENDIAMO CONFERMA DA QUAL13/12/2011 14:18:22
Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice  si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
FATTO:
Può accadere che un Condominio faccia eseguire rilevanti lavori di ristrutturazione e che, a causa di condomini morosi, non riesca a pagare la ditta appaltatrice/fornitrice del gasolio.
ISTITUTO : OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il condominio è una figura particolare di comunione.
La ratio dell'istituto è quella di dettare regole dirette a disciplinare la comproprietà delle parti comuni di un edificio diviso in più unità abitative, ognuna di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 1123 c.c., il quale dispone che le spese per la conservazione e il godimento della parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In assenza di un riferimento normativo univoco, molto si è discusso circa la natura delle obbligazioni nell'interesse del condominio verso terzi (OVVERO  obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni "pro quota" o parziarie).
CI SONO 2 ORIENTAMENTI.
(Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, avrebbe invece vigore il principio della parziarietà, ovvero dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
1.    Secondo un primo orientamento, maggioritario,  in tal caso si presume la solidarietà a carico di tutti i condomini, per cui ciascuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dell'intera prestazione.
Ciò, in ossequio al principio generale della solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., in forza del quale, il presenza di più debitori, ciascuno è tenuto in solido all'adempimento dell'intera prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Tale principio, infatti, non risulta derogato dal citato art. 1223 c.c., il quale si limita a ripartire gli oneri necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio tra i singoli condomini, e non anche nei rapporti obbligatori verso terzi:
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini
(Cass. civ. 30.7.2004 n. 14593 e n. 17563/2005).

2.    Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, al contrario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazioni assunta dal condominio verso terzi non va imputata a ciascun condomino per intero, ma in proporzione alle rispettive quote. 
A sostegno di questa tesi, si osserva che il principio della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., pur avendo carattere generale, necessità per la sua applicazione della contemporanea esistenza di tre requisiti: la presenza di più debitori, la unicità della causa dell'obbligazione e la unicità della prestazione. In difetto di uno dei predetti requisiti, la solidarietà non si applica.
Con particolare riferimento all'unicità della prestazione, l'art. 1294 c.c. trova applicazione quando la prestazione comune è, allo stesso tempo, indivisibile: se, invece, l'obbligazione è divisibile, si applica, salva diversa disposizione, il diverso criterio della parziarietà, dettato dall'art. 1314 c.c. in tema di obbligazioni divisibili.
Ciò premesso, nelle obbligazioni assunte verso terzi nell'interesse del condominio manca proprio il requisito della unicità della prestazione: questa, infatti, è certamente unica ed indivisibile per il terzo creditore, il quale la effettua nell'interesse di tutti i condomini; non altrettanto può dirsi, invece, per la prestazione assunta dai condomini, la quale, consistendo normalmente in una somma di denaro, rappresenta in una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
In ogni caso, si afferma, la prestazione assunta dal condominio nell'interesse di tutti i condomini, in particolare per l'uso e la manutenzione delle parti comuni ex art. 1123 c.c., risulta comunque divisibile ex partes debitoris: infatti, essa ben potrà assumere contenuto diverso da condomino a condomino, in ragione della ripartizione pro quota della parti comuni, per cui il principio della solidarietà risulta inapplicabile.

Stante il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite,( Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) investite della questione, hanno deciso di accreditare il secondo, seppur minoritario, dei due orientamenti, optando per il criterio della parziarietà. Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l'obbligazione solidale c'è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita. 
In mancanza di tali condizioni l'obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. . In particolare è stata rilevata la carenza nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio di uno dei tre requisiti necessari"( l'idem debitum") a configurare la solidarietà passiva, in base alla considerazione che se l'obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.
Se infatti si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e l'unicità della causa (eadem causa obbligandi), è discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum).
La prestazione è certamente unica e indivisibile per il creditore, il quale ha operato in favore di tutti i condomini, mentre che per i condebitori si risolve nel versamento di una somma di denaro, cioè in una prestazione sì comune, ma "naturalisticamente" divisibile.
La S.C. ha osservato altresì come la solidarietà nel condominio non sia contemplata in nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue tra il profilo esterno e quello interno dell'obbligazione (al contrario di quanto sostenuto, con elegante espediente giuridico, dalla giurisprudenza maggioritaria).
La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell'obbligazione deriva dalla previsione dell'art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l'intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all'esecuzione secondo la quota di ciascuno.
La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni,
CONCLUSIONE:
Ne deriva pertanto che per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni, del mandato conferitogli ed in ragione delle specifiche quote. Le obbligazioni e le susseguenti responsabilità dei singoli condomini sono dunque governate dal criterio dalla parziarietà e non da quello della solidarietà.
Ai singoli proprietari si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale principio salvaguarda il singolo condomino da eventuali richieste di rilevanti somme di denaro nei suoi confronti, a seguito della scelta effettuata dal creditore.
La parziarietà del vincolo obbligatorio ha infatti il pregio di anticipare la ripartizione del debito al momento dell'adempimento, senza rimandare al momento della rivalsa. La solidarietà viceversa avvantaggerebbe il creditore che, conoscendo anticipatamente la situazione della parte debitrice, potrebbe cautelarsi in vari modi, primo fra tutti la scelta dei soggetti, in ragione della relativa solvibilità, nei confronti dei quali esigere il pagamento dell'intero.

Da: Sata13/12/2011 14:24:00
Mi hanno richiesto la massima della sentenza 21907/2011 per la seconda traccia, qualcuno può dirmi dove trovarla?Grazie!

Da: gigix13/12/2011 14:25:34
il diritto alla provvigione  integrale, nn sorge.....semmai sorge un diritto x l'agenzia beta ad un RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLA PROVVIGIONE....da quantificare secondo EQUITA'! ART1755

Da: Alex88713/12/2011 14:42:34
MASSIMA DELLA SENTENZA PARERE NUMERO 2

Le obbligazioni condominiali, essendo pecuniarie e, come tali, naturalmente divisibili ex "parte debitoris", difettano del requisito dell'unicità della prestazione, ragion per cui, in assenza di una disposizione normativa diversa, non sono soggette al regime della solidarietà bensì a quello della parziarietà. Il principio generale di cui all'art. 1292 c.c., infatti si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili, là dove, se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta da un'apposita disposizione normativa, in mancanza della quale il regime della parziarietà prende il sopravvento.

Cassazione civile, sez. un., 08/04/2008, n. 9148


In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

Cassazione civile, sez. un., 08/04/2008, n. 9148

Da: ANGY78 13/12/2011 14:43:02
secondo me prima di attaccare direttamente con la sentenza, con il problema delle obbligazioni condominiali, è bene parlare un pochettino in generale delle obbligazioni, la differenza tra solidali, parziarie,divisibili e indivisibili..teoria

Da: Neko13/12/2011 14:44:24
X Aiuto da Catanzaro,perdonami ma non è quella la traccia sul condomino che circola in rete. Se l' hai svolta come esempio, forse converrebbe specificarlo per non indurre gli utenti in errore. Grazie

Da: angiac13/12/2011 14:45:14
RAGAZZI AIUTATEMI ALLA SOLUZIONE DI UNA DELLE TRE TRECCIE

Da: AMMINISTRATORE FORUM13/12/2011 14:50:10

- Messaggio eliminato -

Da: .....13/12/2011 14:52:24
ma taci e smettila di dire idiozie

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