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Proroga graduatorie
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Da: Raziotime01/03/2017 11:17:04
Allora non sai leggere ;-)
Rispondi

Da: leggo01/03/2017 11:21:45
benissimo; )
Rispondi

Da: art. 20....01/03/2017 11:35:40
Art.20
(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo
indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso
l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure
concorsuali;
c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni.
Rispondi

Da: oltretutto01/03/2017 11:40:39
è incostituzionale..in quanto il compimento di 36 mesi raggiunto in data di approvazione del D.lgs (non si sa quando) vorrebbe dire che stabilizzano solo quella platea di irregolari che hanno superato i 36 mesi come sarebbe da norma.
Perchè per assurdo dovresti compiere, chiudere e lavorare con il contratto di 36 mesi in data di  approvazione del decreto. Qualcosa non torna, oppure si vuole stabilizzare solo chi ha lavorato più di 36 mesi (come da legge), e questo sarebbe da rivolta!

Nell'articolo del sole 24h viene menzionata una soluzione ponte per quelli che hanno i requisiti. Che soluzione è pronosticata però non si capisce.
Rispondi

Da: Raziotime01/03/2017 11:53:01
x leggo... mi sa che non avevi letto molto bene ;-)
Rispondi

Da: steno97301/03/2017 12:09:53
Io parto da un presupposto elementare.Ma se si vuole eliminare il precariato storico come puoi non tener conto anche di chi in questo momento pur avendo maturato i 36 mesi non è in servizio presso l'ente?L'art. 20 mi sembra chiaro si parla di personale in servizio e ciò mi sembra ridicolo ed assurdo.
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Da: per steno 97301/03/2017 12:21:02
io infatti e insieme a me 12 persone nel mio ente abbiamo i 36 mesi assunte da grad.a tempo ind.ma non siamo piu'in servizio perche' scaduti i 36 mesi ci hanno lasciati a casa , nel frattempo pero' hanno fatto una selezione titoli e prova selettiva per incarichi a tempo det io sono in graduatoria insieme ai miei ex colleghi,  devo aspettare allora che mi chiamino con questa graduatoria perche' quella a tempo ind e' ferma da anni e non sta scorrendo. per me e' una bella fregatura !!!
Rispondi

Da: Raziotime01/03/2017 12:30:55
Per me è sbagliato l'approccio al problema. Capisco che ognuno tiri l'acqua al proprio mulino e, quindi, chi ha fatto i 36 mesi è d'accordo e chi non li ha fatti non lo è. Tuttavia, volendo essere obiettivi, l'approccio più sensato sarebbe quello di riattivare le procedure di assunzione, dando la possibilità ai singoli enti che ne abbiano necessità, di scorrere le graduatorie...Io sono contrario a queste sanatorie/rattoppi.
Rispondi

Da: se..01/03/2017 14:07:29
se ci fosse stata la possibilità di applicare in maniera corretta la vecchia legge del 2013 per la "pseudo-stabilizzazione" sarebbe stato più corretto, in modo tale da fare concorsi e immettere in ruolo persone più meritevoli, senza arrivare al punto di adesso.
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Da: Art.01/03/2017 16:20:52
Dove sta questo art. 20
Rispondi

Da: penelope  01/03/2017 17:15:08
..mettiamo caso che venga approvato D.lgs a settembre e a giugno mi scade contratto."ho più di 36 mesi"che fanno non mi rinnovano il contratto a settembre così possono non assumermi di ruolo!! Che meccanismi strani!!
Rispondi

Da: penelope  01/03/2017 17:16:12
..mettiamo caso che venga approvato D.lgs a settembre e a giugno mi scade contratto."ho più di 36 mesi"che fanno non mi rinnovano il contratto a settembre così possono non assumermi di ruolo!! Che meccanismi strani!!
Rispondi

Da: Raziotime01/03/2017 17:18:21
Sarò banale, penelope, ma in Italia c'è qualcosa che non sia strano?
Rispondi

Da: penelope  01/03/2017 17:22:38
Mi tocca sentire i sindacati!
Rispondi

Da: Raziotime01/03/2017 17:25:02
Allora sei a posto, in bocca al lupo!
Rispondi

Da: penelope  01/03/2017 17:35:43
La mia è una situazione particolare..sono in graduatoria e sono l'unica che ha superato i 36 mesi..da sola che faccio? Qualcuno che sappia interpretare bene la legge è che non mi metta in contrasto con l'ente 😣
Rispondi

Da: primula rossa01/03/2017 18:36:31
da quello che capisco io questa legge non prende in considerazione tutto il precariato ma due settori in particolare la sanità e l'istat dove evidentemente i contratti vengono rinnovati più facilmente ed hanno una durata maggiore, credo anche 1 anno,per gli altri il grosso scoglio è proprio il requisito dell'essere in servizio,infatti sia per esperienza personale che da quelle che leggo, la maggioranza ha contratti brevi come negli enti locali dove in alcuni settori sono di 3,6 mesi...12 è eccezionale, i 3 anni sono da follia e quasi tutti a seguito di concorso,anno dopo anno in tanti abbiamo conseguito i 36 mesi ed oggi ci troviamo in questa situazione....un limbo che sta diventando un incubo in cui non sappiamo più chi siamo e che cosa siamo.....più  precari di così......è una grossa ingiustizia.....a meno che non vi saranno altre leggi applicative che terranno presente le differenze dei vari comparti che ci sono nella pa , una generalizzazione che non ne tiene conto provoca solo ingiustizie,possibile che il problema non se lo siano posto nè i politici nostrani,nè i sindacati
Rispondi

Da: Raziotime01/03/2017 19:31:25
Ragazze/i, non so quanti anni abbiate, ma credete ancora alle favole?
Rispondi

Da: primula rossa01/03/2017 20:15:45
sole 24 ore

Pa, 50mila precari «storici» in attesa di assunzione
-di Gianni Trovati  27 febbraio 2017

Tre anni di anzianità maturati negli ultimi otto anni. Su queste due cifre si gioca il nuovo «piano straordinario» di assunzioni per i precari "storici" della pubblica amministrazione, una platea che dalla Funzione pubblica calcolano in circa 50mila persone.
Il piano riguarda tutta la Pa, ma i suoi effetti sono destinati a concentrarsi negli enti territoriali. Sanità, regioni ed enti locali, come mostrano i numeri della Ragioneria generale, assorbono da soli il 70% dei contratti a tempo determinato, che rappresentano l'ampia maggioranza delle forme di lavoro "flessibile" nella Pa; se si guarda invece alla somministrazione, la quota di questi comparti sale all'89%, e arriva al 95% fra i lavoratori socialmente utili. Il peso di Regioni ed enti locali scende al 36% solo per i co.co.co., ma per il primato degli enti di ricerca in questo ambito: fatta la media, gli enti territoriali assorbono il 66% della precarietà nel pubblico impiego.

La nuova finestra per la "stabilizzazione", se saranno confermati fino all'approvazione definitiva del decreto legislativo i contenuti dei testi esaminati giovedì in consiglio dei ministri, al primo via libera, rimarrà aperta tre anni (2018-2020) e offrirà due percorsi: l'assunzione diretta per i precari che hanno già superato una selezione, come accade in particolare per i contratti a tempo determinato, e quote riservate (fino al 50% dei posti disponibili nei testi finiti sul tavolo del consiglio dei ministri) nei concorsi per chi invece ha cominciato a lavorare nella Pa con chiamata diretta. Fuori gioco restano i dirigenti e, come sempre in questi casi, i titolari di incarichi nati da nomine politiche, che lavorano negli uffici di diretta collaborazione di ministri e sottosegretari oppure negli staff dei sindaci (articolo 110 del Testo unico degli enti locali), perché l'anzianità maturata in questa veste non conterà per il calcolo dei tre anni necessari ad ambire alla stabilizzazione.

I confini del nuovo piano straordinario escludono anche la scuola, dove valgono regole su misura per il settore, mentre per medici, tecnici sanitari e infermieri viene prolungato di un anno, fino al 2018, il meccanismo dei concorsi straordinari avviato con la legge di Stabilità di due anni fa (208/2015, comma 543) per adeguare le strutture sanitarie alle norme europee sull'orario di lavoro. Un passaggio, quest'ultimo, che non piace ai sindacati del settore (la Cosmed parla di «beffa per medici e dirigenti precari») e che promette di accendere la discussione nei 90 giorni di tempo per il confronto parlamentare e con le Regioni. Confronto dall'esito non scontato, perché è da ricordare che la sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, quella che ha azzoppato i decreti su partecipate, dirigenti sanitari e anti-assenteismo e ha fatto cadere i provvedimenti su servizi pubblici locali e dirigenti, impone di trovare l'«intesa» con gli enti territoriali.

Anche per questa ragione, la geografia del precariato ceuro he si concentra in Regioni ed enti locali rende delicato il tema, anche sul terreno finanziario. Il «piano straordinario per il superamento del precariato» non deve moltiplicare la spesa pubblica per il personale, e per gestire le nuove assunzioni le amministrazioni potranno in pratica "spostare" una quota di spesa dal personale precario a quello stabile. Le regole scritte nel decreto prevedono infatti che i tetti alle assunzioni possano essere alzati per fare spazio al personale da stabilizzare, abbassando però contemporaneamente i limiti di spesa per i contratti flessibili. Il tutto, poi, deve rientrare nella programmazione triennale sul personale, anche perché la stessa riforma prevede la nullità delle assunzioni che non vanno d'accordo con il piano triennale. Negli enti interessati dal programma straordinario viene bloccata la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti flessibili, per l'ovvia esigenza di evitare che torni a riempirsi lo stesso bacino che si tenta di svuotare. I precari attuali, se hanno i requisiti per ambire al posto fisso, potranno però vedersi prorogati i contratti con una soluzione-ponte verso la stabilizzazione.


credo che stiamo tutti con i piedi per terra
Rispondi

Da: Scusate01/03/2017 20:54:30
Procedendo con le stabilizzazioni nel triennio considerato, dovrebbero necessariamente scorrere prima graduatorie ancora vigenti, se presenti e se nelle stesse ci sono profili identici a quelli di precari da stabilizzare. Del resto la legge d'Alia, ancora vigente, prevedeva chiaramente che, prima di procedere con nuove assunzioni, era necessario verificare la presenza di vincitori o idonei da assumere
Rispondi

Da: svegliaaaa01/03/2017 21:39:47
questa è la bozza del decreto...

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5353964.pdf

Ora smettiamo di navigare nel vuoto..l'art 20 è quello che interessa alla maggior parte di noi!!
Rispondi

Da: Raziotime 01/03/2017 22:24:57
Mi riferisco a quando ti chiedi se ai politici interessi qualcosa dei precari. Ai politici interessano solo i voti! 
Rispondi

Da: xxx02/03/2017 07:52:22
sulla bozza del decreto il requisito di essere in servizio  per essere stabilizzati non c'e' effettivamente come alcuni hanno sollevato qui sul forum, occorre aspettare la versione definitiva mi sa
Rispondi

Da: xxx02/03/2017 08:09:21
PRECARI PUBBLICI, ECCO LA NORMA  0
DI REDAZIONE IL    24/02/2017 TERRITORI
precari italianiArt.20

(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti: a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali; c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti: a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

3 Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122. Le predette risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche dai comuni che non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, 22 febbraio 2017 22 fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10.Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

su vari siti giornalistici gira questa versione che dice effettivamente che bisogna essere in servizio
Rispondi

Da: Ugoilbrugo 02/03/2017 08:10:21
Io ho un contratto con scadenza 30.06.2017 al termine del quale avrò maturato 35 mesi. Se la stabilizzazione parte nel 2018, mi potrebbe essere data la possibilità di rientrarci con una proroga? Grazie a chi mi saprà rispondere.
Rispondi

Da: primula rossa02/03/2017 08:19:02
potrebbe essere
Rispondi

Da: News....@@02/03/2017 08:27:14
Orientativamente quando entrerà in vigore il decreto?
Rispondi

Da: News....@@02/03/2017 08:27:34
Orientativamente quando entrerà in vigore il decreto?
Rispondi

Da: News....@@02/03/2017 08:27:55
Orientativamente quando entrerà in vigore il decreto?
Rispondi

Da: News....@@02/03/2017 08:28:32
Scusate la ripetizione!!!
Rispondi

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