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11 dicembre 2018 - Parere CIVILE
332 messaggi, letto 64252 volte

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Da: francesca 7411/12/2018 13:39:47
hanno bevuto durante la partita una grossa quantità di alcool per cui proporrei la ripetibilità
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Da: francesca 74 1  - 11/12/2018 13:41:21
nico hai ragione non è selettivo ma la professione sì e quindi se non sai fare il parere dopo che ti abbiamo fornito le chiavi l'avvocato, anche se passi l'esame, non lo puoi fare!!!
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Da: Mimi22  2  - 11/12/2018 13:42:46
Condivido e sottoscrivo!!!! Anche io, da Roma, ho superato l'esame senza alcun aiuto né per lo scritto, né per l'orale! È una vergogna che in alcune Corti d'Appello si possano fare questi giochetti.. e chissà perché sempre dalle STESSE Corti d'Appello..!!!!! Siete da denunciare tutti!!!!
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Da: Aiusantes 11/12/2018 13:43:52
quindi le sentenze per la seconda traccia quali sarebbero a vostro dire? nel dibattito non ho compreso se sono ritenute corrette o meno quelle indicate, dato che si accavallano più argomenti
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Da: proleo 11/12/2018 13:44:36
quali sono le sentenze per la prima traccia ??
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Da: francesca 74 1  - 11/12/2018 13:44:47
mimi 22 non esagerare quando ho fatto e superato io l'esame la soluzione è stata trovata all'interno ma con la collaborazione e il confronto di tutti ...il parere l'ho scritto da sola ! il problema più grosso è quello di valutare accuratamente gli elaborati
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Da: sof.ia11/12/2018 13:44:50
fate polemiche altrove
grazie
a differenza vostra, è bello sapere che ci si aiuta tra colleghi
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Da: francesca 7411/12/2018 13:45:49
proleo la prima traccia non è semplice meglio evitare
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Da: WILIAM11/12/2018 13:49:43
Picchio86 ottima ricostruzione davvero, purtroppo buona per tema magistratura. Essendo avvocatura e in prova di civile, da escludere che per normo-compito che puo' passare si debba includere 1).

Tralasciando il penale e partendo dal 2), ecco il mio schema di parere:

- analisi 1933: appartenenza a 2034; requisiti 2034 e soluti retentio; focus su spontaneita'
- caso di specie: spontaneita' manca per le pressioni, quindi no soluti retentio; pressioni inficiano anche promessa di pagamento
- analisi 1988: giurisprudenza dice e' astrazione processuale che presuppone idoneo titolo giuridico del rapporto fondamentale; pressioni qui come istato di pericolo; difficolta' di provare l'ultra dimidium per esperire rescissione
- caso di specie: 1988 evidentemente collegato al 1933; "debito" del 1988 fa riferimento a debito giuridico, altrimenti causa illecita ex 1343 cc per contrarieta' ad ordine pubblico; qui debito non giuridico e nemmeno naturale (per mancanza spontaneita'); azione di nullita' ex 1418 e 1343 cc per difetto di causa idonea con richiesta ripetizione delle somme; sentenza risolutiva Cass. 7694/2014
- conclusioni
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Da: fly11/12/2018 13:54:20
Nel nostro ordinamento vi sono delle obbligazioni, dette naturali, per le quali nessuna norma esige l'adempimento. Tuttavia si tratta pur sempre di obbligazioni che la generalità delle persone ritiene di dover estinguere anche solo per motivi di ordine morale o sociale.
Si differenziano dall'atto di liberalità, come la donazione, compiuta nella convinzione di agire nella più totale libertà contrattuale.
Quali sono le obbligazioni naturali?
Rientrano tra le obblligazioni naturali:
•    il pagamento dei debiti di gioco;
•    il pagamento delle scommessa;
•    il pagamento dei debiti estinti per prescrizione.
Debiti di gioco e scommesse
Il debito di gioco è il debito avente ad oggetto una somma di denaro o un altro bene che un partecipante deve all'altro a seguito dell'esito dell'attività ludico ricreativa che è stata svolta.
La scommessa è la promessa di corrispondere una somma di denaro o un altro bene a chi effettui in modo corretto una previsione in merito ad un evento futuro e incerto.
Gli istituti del gioco e della scommessa sono presi in considerazione dal nostro ordinamento attraverso una norma di carattere generale contenuta nel codice civile (l'art. 1933) la quale, qualora si tratti di giochi e scommesse non proibiti, prevede in capo al vincitore la non coercibilità del pagamento del debito.
Tuttavia, il perdente, non può pretendere la restituzione di quanto abbia eventualmente pagato.
Le obbligazioni naturali non sono quindi del tutto irrilevanti per il diritto: di esse non si può richiedere in giudizio l'adempimento ma chi spontaneamente vi ha dato esecuzione non può pretendere la restituzione di ciò che ha versato, adducendo la mancanza di un obbligo giuridico. Se da un lato la prestazione è incoercibile dall'altro il legislatore nega la restituzione, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un soggetto incapace.
Chi ha vinto al gioco, ad esempio al gioco delle carte o ha vinto una scommessa, sia pure non proibita, non ha alcuna tutela giuridica per ottenere la posta in gioco. Anche in caso di dichiarazione di impegno ad adempiere o di dazione in pegno di un proprio bene non vi sono conseguenze legali in caso di inadempimento.
Rispondi

Da: Leo8118  1  - 11/12/2018 13:55:18
Sempre le stesse Corti d'Appello.. Napoli, Salerno, Catanzaro ecc ecc.. chissà perché!!!! I candidati di Roma o di Milano fanno tutto da soli, al massimo collaborano tra di loro tra una seduta in bagno e l'altra, sempre con l'ansia di essere scoperti dal commissario di turno che li segue anche lì! Figuriamoci portare i cellulari e passare il tempo ad elemosinare soluzioni su un forum! Solo in Italia succedono queste cose!
Rispondi

Da: fly11/12/2018 13:55:24
Il Codice Civile disciplina il gioco e le scommesse dando nozioni di carattere generale, distinguendo i due settori. Il gioco è definito come una competizione con finalità ricreativa che si conclude con la vittoria di singoli o di gruppi secondo determinate regole, mentre le scommesse sono definite come la promessa di una somma di denaro o di altro bene a chi preveda esattamente un evento futuro ed incerto. In quest' ultimo caso la somma è dovuta per l'indovinata previsione dell'evento e non come premio per la vittoriosa partecipazione all'attività del gioco, come accade appunto nel gioco diverso dalla scommessa.

La scommessa lecita è tutelata dagli artt. 1934, 1935, quella tollerata o non proibita invece è disciplinata dal' ex. Art. 1933, infine quella illecita è soggetta alla disciplina dell'art. 718 ss. del Codice Penale.
Secondo l' art. 1933: "Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti". Ciò vuol dire che non è prevista azione per il pagamento di un debito di gioco e che lo scommettitore non può chiedere la restituzione della somma versata in caso di sconfitta, ad eccezione del verificarsi di una frode nei suoi confronti.
Rispondi

Da: Nico 9917 11/12/2018 13:55:26
La prima traccia a mio avviso è molto interessante.
Tizio è rimasto contumace, quindi nn si è difeso.
La domanda giudiziale volta all'accertamento dellusucapione va trascritta.
Quindi, la trascrizione della domanda giudiziale prenota gli effetti ed è opponibile al successivo acquirente che trascrive dopo.
Se si fosse costituito Tizio avrebbe agito in rivendicazione, che è l'unico modo per interrompere l'usucapione che altri, cioè Caio, stia compiendo.
Istintivamente direi che è questione di anteriorità della trascrizione, nn mi piace la contumacia...
Rispondi

Da: B84B 11/12/2018 14:05:00
va trascritta la sentenza no la domanda e la sentenza è successiva all'atto di acquisto, così come la maturata usucapione. Anche se la sentenza è dichiarativa e non costitutiva, quindi dichiara l'usucapione con effetto retroattivo, tale effetto è comunque successivo alla trascrizione dell'atto di acquisto. Almeno così credo... ma se avete altre idee scrivetele e finiamo al più presto
Rispondi

Da: fly11/12/2018 14:05:53
BELLISSIMA RICOSTRUZIONE DI ALTALEX ANCHE SE IN RIFERIMENTO AT ALTRA FATTISPECIE (MUTUATARIO)

Svolgimento

[1] La premessa - La vicenda descritta verte sull'interessante tema della disciplina applicabile ai debiti di gioco e scommesse, oggetto di alcuni interventi giurisprudenziali.


[2] Inquadramento della fattispecie  - In particolare, la risposta al quesito posto da Tizio al proprio legale richiede di valutare se sussistano i requisiti per l'applicazione dell'art. 1933 c.c. a fattispecie quali dazioni di denaro o fiches e promesse di mutuo allorché risultino funzionali all'attuazione di giochi o scommesse, previo inquadramento della fattispecie in esame e valutazione della sua natura giuridica.


[3] Gli istituti rilevanti  - La risposta alla problematica appena evidenziata impone di soffermarsi sulla disciplina del gioco e della scommessa, previo un breve inquadramento della figura delle obbligazioni naturali (con particolare attenzione all'effetto della soluti retentio), per valutare infine la rilevanza del collegamento negoziale tra i diversi rapporti intercorsi tra le Parti.


[3.1] Le obbligazioni naturali - Le obbligazioni naturali sono i doveri della morale sociale che non presentano diretta rilevanza sul piano giuridico ma possono assurgere a causa giustificatrice dei "pagamenti" effettuati in relazione ad essi.

Qualora il debitore non adempia spontaneamente, il creditore non può agire nei suoi confronti per soddisfarsi coattivamente.

Questi doveri vengono però riconosciuti come una giusta causa di pagamento, con la conseguenza che, qualora il debitore adempia spontaneamente, lo stesso non potrà richiedere la restituzione di quanto pagato al creditore (c.d. soluti retentio).

La fattispecie giuridica delle obbligazioni naturali è regolata dall'art. 2034 c.c., secondo il quale non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Ai sensi della norma in esame, questi doveri, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

Secondo la dottrina maggioritaria, la disciplina relativa alle obbligazioni naturali sarebbe attinente non alle materie delle obbligazioni ma alle materie dei fatti giuridici cui la legge attribuisce l'effetto della "soluti retentio", in quanto dirette al perseguimento di finalità meritevoli di tutela.

La non giuridicità del vincolo comporta come conseguenza la non coercibilità delle obbligazioni in esame: nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire la prestazione oggetto di una obbligazione naturale.

L'effetto principale riconducile alle obbligazioni naturali è, come già sottolineato, quello della irripetibilità: una volta che la prestazione sia stata eseguita non è possibile farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio).

Nel nostro ordinamento si possono configurare obbligazioni naturali atipiche, individuate dal giudice quando riscontra un adempimento spontaneo di un obbligo morale o sociale, e obbligazioni naturali tipiche, individuate da norme specifiche.

[3.2] La disciplina del gioco e scommessa - Nell'ambito di quest'ultima categoria riveste fondamentale importanza l'art. 1933 c.c. che disciplina l'adempimento spontaneo di un debito di gioco o di una scommessa.

Secondo l'art. 1933 c.c. colui che ha pagato un debito di gioco non ha azione in giudizio anche qualora si tratti di gioco o di scommessa non proibiti, in quanto l'obbligazione di pagare non è fatta in adempimento di un dovere giuridico coercibile, ma di un dovere naturale incoercibile, come quello avvertito dal giocatore. La norma prevede inoltre che il perdente, laddove capace, non possa chiedere la restituzione di quanto spontaneamente pagato dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stato alcun inganno o frode.

E' necessario sottolineare che questa fattispecie riguarda i giochi e le scommesse che non hanno ad oggetto competizioni sportive o lotterie nazionali, che sono espressamente regolati dagli artt. 1934 e 1935 del Codice Civile.

Per fornire un quadro sintetico ma completo della disciplina del gioco e della scommessa come regolata nelle norme vigenti, è necessario menzionare inoltre gli artt.  718 - 723 del Codice Penale, nei quali viene definito il gioco d'azzardo, caratterizzato dalla compresenza di un apprezzabile fine di lucro e della prevalenza dell'alea sull'abilità, e viene punita la condotta di chi esercita, agevola, organizza o partecipa ai giochi.

Esaminata la disciplina generale degli istituti, occorre contestualizzare gli stessi nell'ambito del caso specifico oggetto della traccia in esame, previo un breve cenno all'ultima fattispecie rilevante, il collegamento negoziale.

Per rispondere correttamente al quesito formulato da Tizio, occorre infatti comprendere dapprima quale sia la natura giuridica della fattispecie negoziale intervenuta tra questi, il Casinò di Alfa e Caio, per permettere poi di valutare l'applicabilità della disciplina prevista nell'art. 1933 c.c., che presuppone un collegamento negoziale tra la dazione di denaro e il debito di gioco.

[3.3] Il collegamento negoziale - La fattispecie del collegamento negoziale si riscontra laddove due o più negozi, seppur autonomi, mirino alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario.  I negozi possono essere conclusi tra le stesse parti o anche tra soggetti differenti.

E' necessario sottolineare che la rilevanza giuridica del collegamento negoziale riguarda principalmente le conseguenze della validità e dell'efficacia di ciascun negozio sugli altri negozi (che si esprime con il brocardo simul stabunt, simul cadent).

Con riferimento specifico alla traccia in esame, per contratti collegati con il gioco si intendono i contratti la cui principale funzione consiste nell'agevolare il conseguimento degli effetti propri del gioco e della scommessa.

Nell'ambito dei contratti collegati con il gioco è necessario menzionare il contratto di mutuo a causa di gioco, ovvero il mutuo concesso dalla casa di gioco a singoli giocatori o da un giocatore all'altro con lo specifico fine di consentire la partecipazione al gioco o la continuazione dello stesso.

Secondo quanto previsto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, qualora il gioco a cui si favorisce la partecipazione sia un gioco proibito, l'invalidità investirà anche il contratto di mutuo. Qualora invece il gioco a cui si favorisce la partecipazione sia un gioco non proibito, sarà applicabile la disciplina dell'art. 1933 c.c., e conseguentemente il mutuante non potrà ottenere la restituzione di quanto concesso in mutuo. Nel caso invece in cui il mutuo venga concesso da un terzo estraneo al gioco, lo stesso potrà agire per la restituzione di quanto prestato,

Diverso è il caso del mutuo contratto per pagare un debito di gioco, in riferimento al quale è discussa in giurisprudenza l'applicabilità della disciplina dell'art. 1933 c.c..

[4] La giurisprudenza rilevante  - Il tema dell'applicabilità dell'art. 1933 c.c. al mutuo contratto per pagare debiti di gioco e, più in generale, a fattispecie quali dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo e riconoscimenti di debito è stato oggetto di interesse per la giurisprudenza.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (così CASS. CIV., SEZ. III, 31 GENNAIO 2008, N. 2386; CASS. CIV., SEZ. I, 2 SETTEMBRE 2004, N. 17689; nello stesso senso anche Cass. 17 novembre 1999, n. 12752; 6 aprile 1992, n. 4209; 16 giugno 1986, n. 4001), il mutuo successivo allo svolgimento del gioco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinchè questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al gioco.

Con la conseguenza che il mutuante non potrà ripetere la somma consegnata al mutuatario pur se consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un gioco d'azzardo vietato, non integrando ciò un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti.

La sola consapevolezza, nel mutuante, che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o scommettere non è infatti sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di gioco ad un negozio tipico diverso.

Secondo un diverso orientamento (così CASS. CIV., SEZ. I, 19 SETTEMBRE 2008, N. 23868), in caso di emissione di un assegno a titolo di garanzia o pagamento di un debito di gioco non spetterà azione al creditore per il soddisfacimento del proprio credito.

A nulla rileverebbe infatti il fatto che l'assegno sia stato emesso a titolo di garanzia o di pagamento, se la causa dell'emissione è un debito di gioco: conseguentemente, il Casinò, che non ha potuto incassare l'assegno perché non coperto non avrà alcuna azione in giudizio per fare valere il suo credito, secondo quanto previsto dall'art. 1933 c.c. in base al quale non compete azione per il pagamento di debiti di gioco e scommesse, pur non proibiti.

Questa problematica è stata oggetto anche di un recente intervento giurisprudenziale. La Terza Sezione  della Cassazione Civile, con la sentenza 2.04.2014, n. 7694 si è soffermata sulla disciplina giuridica applicabile ai debiti di gioco e, in particolare, sulla illegittimità di un'azione esecutiva volta al soddisfacimento di un credito derivante da obbligazione naturale.

La Corte nell'ambito della suddetta sentenza ha osservato che, con riferimento alla sorte di obbligazioni in vario modo connesse al gioco o alla scommessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che l'estensione della disciplina codicistica testé richiamata a fattispecie quali dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito, è possibile unicamente allorché tali atti risultino funzionalmente collegati all'attuazione del giuoco o della scommessa, di talché possa ritenersi sussistente un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; con la reciproca e speculare conseguenza che, ove siffatto interesse manchi, per essere il mutuante del tutto estraneo all'uso che il mutuatario fa delle somme erogategli, le cause dei due negozi non hanno tra loro, quel collegamento che solo giustifica la sottoposizione dell'uno alla disciplina dell'altro.

In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione nella sentenza in esame ha ritenuto inammissibile, ex art. 1933 c.c., l'esecuzione forzata promossa da un operatore turistico che organizzava gite all'estero presso Casinò che ospitavano i clienti gratuitamente ma con l'espressa previsione che gli stessi partecipassero ai giochi, nei confronti di un giocatore che aveva contratto il debito nei confronti del Casinò, sulla base di un assegno da quest'ultimo emesso e successivamente girato dal Casinò all'operatore turistico a titolo di rimborso per trasferte aeree e costi di alberghi anticipati dallo stesso operatore.

La Corte ha ritenuto che il predetto operatore non fosse estraneo né ai giochi d'azzardo ai quali aveva partecipato il debitore né ai conseguenti indebitamenti e ciò in quanto proprio l'interesse diretto dell'organizzatore delle trasferte a costo zero affinché i partecipanti al viaggio prendessero parte al gioco e affinché tale partecipazione si realizzasse effettivamente giustificava l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1933 c.c..

Secondo la Suprema Corte dunque non può essere considerato estraneo al gioco l'interesse dell'operatore turistico agli incassi della casa di gioco, in quanto il meccanismo dei rimborsi è indicativo di un coinvolgimento anche economico dell'operatore giratario nell'organizzazione del gioco, in quanto tale idoneo a fondare, sul piano giuridico, l'applicazione nei suoi confronti del disposto dell'art. 1933 c.c..

La Corte di Cassazione, nella sentenza appena esaminata, riprende quindi i principi già sanciti dalla giurisprudenza maggioritaria, per svilupparli ulteriormente e analizzare con maggiore chiarezza il concetto di interesse diretto che presuppone un collegamento negoziale tra il gioco e la scommessa e la fattispecie di dazione di denaro, di fiches, promessa di mutuo e riconoscimento di debito.

Risulta evidente che l'applicazione pratica di tale criterio renderà necessaria, di volta in volta, una valutazione concreta da parte del giudice, per individuare l'eventuale presenza di fattori indicativi dai quali desumere l'effettivo interesse economico del creditore, che laddove sussistente non potrà dunque considerarsi estraneo alla fattispecie di gioco e scommessa, con conseguente applicazione della relativa disciplina anche al contratto di mutuo o dazione di denaro.

[5] In conclusione - Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'operatore turistico Caio avesse un personale interesse economico agli incassi del Casinò, desumibile dall'esistenza del meccanismo dei rimborsi che evidenzia un coinvolgimento dell'operatore nell'organizzazione del gioco.

Pertanto applicando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza più recente, la partecipazione diretta di Caio all'organizzazione del gioco e il suo interesse economico risultano idonei a fondare, sul piano giuridico, l'applicazione nei suoi confronti del disposto dell'art. 1933 c.c..

In conclusione, da un punto di vista strettamente processuale, Tizio potrà opporsi al pignoramento azionato da Caio in quanto nessuna somma è dovuta, posto che il credito azionato riguarda un'obbligazione naturale.

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Da: Picchio86 11/12/2018 14:07:14
In premessa va detto che se il poker è gioco d azzardo(cass  non uniforme sul punto) non si applica il 1933 ma il 718 cp e quindi nullità virtuale ex 1418 c.1 del contratto. Pertanto ripetiblita dell'indebito.
Rispondi

Da: skapello11/12/2018 14:07:25
la sentenza di usucapione è di accertamento, non dichiarativa, con effetti che decorrono dal momento in cui si perfeziona.
Tra l'altro la trascrivibilità della domanda volta ad ottenere l'usucapione è dibattuto se rientri tra gli atti per cui è prevista la trascrizione.
comunque, a mio modesto avviso, il problema è anche valutare la condotta di Tizio come dolosa o colposa al fine di identificare la conseguente invalidità dell'atto di compravendita e le conseguenze ripetitore e risarcitorie
Rispondi

Da: Nico 9917 11/12/2018 14:09:00
La domanda giudiziale si trascrive, poi  la sentenza retroagisce
Rispondi

Da: Stella neroazzurra 1  - 11/12/2018 14:09:09
Se non vuoi aiutare, vai altrove.
Rispondi

Da: B84B 11/12/2018 14:10:22
di mero accertamento con natura dichiarativa
Rispondi

Da: seconda traccia11/12/2018 14:11:53
contratto nullo perchè sottoscritto sotto violenza
Rispondi

Da: Sav8611/12/2018 14:22:19
Premetto che non sono un Avvocato, nè un aspirante tale, fortunatamente nella vita ho scelto di fare altro. I tuoi commenti razzisti, generalizzati e semplicistici, credo che, in questa sede siano poco opportuni. E' grazie alla gente come te, che crede di aver la verità in tasca, se in Italia siamo messi così male, se nel nostro Bel Paese ci ritroviamo al governo personaggi come quelli che abbiamo.
Detto ciò, in bocca al lupo ai candidati!
Rispondi

Da: pera88 1  - 11/12/2018 14:23:20
la sentenza non fa stato nei confronti di sempronio perché la domanda non era trascritta e sempronio non ha partecipato al procedimento. caio dovrá iniziare un nuovo procedimento contro sempronio...dopo sempronio potrá agire in evizione contro tizio
Rispondi

Da: Giuoco11/12/2018 14:23:56
manca la spontaneità dell'adempimento in quanto Tizio è stato indotto con la forza a promettere il pagamento e tale condotta si riverbera anche sulla successiva dazione del denaro. Peraltro, ove si riuscisse a provare che la partita è stata truccata, non si avrebbe irripetibilità poiché la stessa viene meno in caso di frode come prescritto dall'art. 1933 c.c.
Rispondi

Da: seconda traccia11/12/2018 14:26:58
Anche il fatto che abbiano bevuto parecchio wisky lascia intendere che possano esserci vizi del consenso
Rispondi

Da: Picchio86 11/12/2018 14:27:28
La seconda traccia vi da già la soluzione:LE varie forme di tutela. Non LA ma LE. Azione nullità azione di annullamento per incapacità e per violenza,indebito. Ovviamente graduano e giustificando ogni azione
Rispondi

Da: Aiusantes11/12/2018 14:30:50
Scusa Fly, ma Altalex dove sta pubblicando? sto seguendo non ma non ho trovato nulla... per la cronaca non sto facendo l'esame, ma sto seguendo la cosa per il futuro :)
Rispondi

Da: x Aiusantes11/12/2018 14:32:58
se ho capito bene non si tratta dello svolgimento di quest anno ma del 2015.
Aveva mandato in confusione anche me...
Rispondi

Da: fra11/12/2018 14:34:47
per la seconda traccia:

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2014) 02-04-2014, n. 7694
Rispondi

Da: Giuoco11/12/2018 14:35:41
il whisky e l'eventuale stato di ebbrezza a mio parere non rileva. La spontaneità e la capacità devono caratterizzare il momento dell'adempimento non il momento in cui sorge l'obbligazione naturale. Tizio ha adempiuto a seguito di violenza e ad una notevole distanza di tempo dal momento del gioco e dell'eventuale incapacità naturale, quindi la soluti retentio viene meno sul piano della mancata spontaneità e non su quello dell'incapacità.
Rispondi

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