>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

11 dicembre 2018 - Parere CIVILE
332 messaggi, letto 64252 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Successiva >>

Da: sof.ia11/12/2018 12:01:44
G10
si, anche a Napoli sono uscite
Rispondi

Da: splendidofresco11/12/2018 12:02:44
Ma la soluzione dove verrà pubblicata??
Non so come funziona.
Rispondi

Da: sof.ia11/12/2018 12:03:00
cosa ne pensate della prima traccia?
Rispondi

Da: rr11/12/2018 12:03:36
sera
Rispondi

Da: francesca 7411/12/2018 12:03:52
ragazzi ma napoli è schermata?
Rispondi

Da: francesca 7411/12/2018 12:04:04
ragazzi ma napoli è schermata?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: erfrappa11/12/2018 12:04:06
Napoli consegna alle 18
Rispondi

Da: splendidofresco11/12/2018 12:06:21
Ragazzi qualcuno sa dirmi come fare per trovare la soluzione??
Quando esce e soprattutto dove???
Rispondi

Da: Picchio86 11/12/2018 12:07:06
Sul poker bisogna anche ragionare sulla possibilità di promettere  una obbligazione naturale,cioè se possa il 2034 produrre altri effetti al.di fuori della solito retentio.bella traccia comunque
Rispondi

Da: X f87  1  - 11/12/2018 12:07:24
Ancora non ha capito che questi esami sono solo una presa in giro...non importa quanto impegno ci metti o se ti ammazzi di studio ...è tutta questione di fortuna. Un sistema di cacca...tanto vale dargli una mano.
Rispondi

Da: Lucag7811/12/2018 12:07:56
qualcuno sa a che ora è prevista la consegna dell'elaborato a salerno?
Rispondi

Da: francesca 7411/12/2018 12:12:14
traccia sul poker obbligazione naturale, 1933 cc divieto di azione, causa del riconoscimento di debito inidoneità a trasformare l'obbligazione da naturale in giuridica
Rispondi

Da: speranzoso11/12/2018 12:13:18
mi indicate la sentenza di riferimento?
Rispondi

Da: francesca 7411/12/2018 12:17:15
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 2 aprile 2014, n.7694
MASSIMA
L'estensione della disciplina prevista dall'art. 1933 c.c. a fattispecie quali dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito, è possibile unicamente allorché tali atti risultino funzionalmente collegati all'attuazione del giuoco o della scommessa, di talché possa ritenersi sussistente un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; con la reciproca e speculare conseguenza che, ove siffatto interesse manchi, per essere il mutuante del tutto estraneo all'uso che il mutuatario fa delle somme erogategli, le cause dei due negozi non hanno tra loro, quel collegamento che solo giustifica la sottoposizione dell'uno alla disciplina dell'altro.
credo sia questa
Rispondi

Da: francesca 7411/12/2018 12:20:02
comunque quella riguardante l' usucapione credo, sempre a mio avviso, dovrebbe risolversi guardando le date delle trascrizioni. Non si dice che la domanda di usucapione sia stata trascritta per cui credo che valga il principio del legittimo affidamento del terzo che nel caso ha trascritto prima la compravendita
Rispondi

Da: Lux11/12/2018 12:21:33
ahah
Rispondi

Da: Zeus11/12/2018 12:22:28
Massima della prima traccia vi prego
Rispondi

Da: speranzoso11/12/2018 12:23:55
x francesca 74  grazie mille gentilissima 
Rispondi

Da: Picchio86 11/12/2018 12:25:24
Non ci sono massime pedisseque da seguire. Se anche ci fossero,se non si è in grado di fare un minimo ragionamento,la massima  di per sé è inutile.
Rispondi

Da: starwars201811/12/2018 12:29:54
Scusate ma la traccia sul poker potrebbe trattarsi di un'ipotesi di rescissione per stato di pericolo ex art. 1447?
Rispondi

Da: .................. 1  - 11/12/2018 12:29:57

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Picchio86 11/12/2018 12:31:02
No perché la traccia non lascia intendere se si tratti di lezione ultra dimidium ma promette il pagamento della somma persa,non di più
Rispondi

Da: che dio li aiuti11/12/2018 12:31:20
a occhio direi che per la traccia dei giocatori, il riferimento sia al 1988 (ricognizione non autonoma dal debito a cui si riferisce) oltre che alla violenza 1434 e 1435).
sull'usucapione invece la trascrizione anteriore dell acquisto a titolo derivativo non risolve il buon diritto dell'usucapente (su questo c'è cassazione sebbene non recentissima)
Rispondi

Da: FFIO11/12/2018 12:35:04
SCUSATE QUANDO CONSEGNA CATANIA?
GRAZIE
Rispondi

Da: francesca 74 1  - 11/12/2018 12:35:48
X CHE DIO LI AIUTI sulla trscrizione della domanda di usucapione ci sta contrasto giurisprudenziale perchè pur non essendo inserita nell'elenco da una parte della giurisprudenza è ritenuta meritevole di trascrizione.
ritengo sia molto più facile la traccia sul gioco
Rispondi

Da: Picchio86 11/12/2018 12:36:38
Chi è alla fiera e  non apre un libro di civile dall'università, credo che abbia molte difficoltà a cimentarsi sulle obbligazioni naturali,argomenti tra i più ostici del diritto civile. Molto meglio buttarsi sull altra, che alla.fine richiede di risolvere 1 sola.questio ne anche abbastanza semplice senza troppi ragionamenti
Rispondi

Da: Spro91  1  - 11/12/2018 12:36:57
Qualcuno mi dice quale commissione correggerà i compiti di Catanzaro? Grazieeeee
Rispondi

Da: popopopopo 1  - 11/12/2018 12:39:42

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ellynora111/12/2018 12:39:55
L'elemento della trascrizione non rileva per dirimere controversie in ordine ad acquisti a titolo originale o derivativo, che si risolvono piuttosto secondo le regole dell'usucapione. Sempronio in questo caso, ha acquistato il bene a non domino quindi può soltanto usucapire a propria volta se consegue il possesso, con il vantaggio che, avendo trascritto l'atto di acquisto, si tratterà di un'usucapione abbreviata. Tizio potrà essere chiamato in giudizio da Sempronio che non ha potuto conseguire il possesso dell'immobile per la restituzione della somma versata e il risarcimento del danno, posto che Tizio al momento della vendita non era già più proprietario del bene.
Rispondi

Da: Greatking9311/12/2018 12:40:05
Secondo alcuni esperti in materia la sentenza di riferimento per la seconda traccia è quella pronunciata dalla Corte di Cassazione - sezione III Civile - il 2 aprile 2014, ossia la n° 7694 di quell'anno. Questa stabilisce che:

L'estensione della disciplina prevista dall'art. 1933 c.c. a fattispecie quali dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito, è possibile unicamente allorché tali atti risultino funzionalmente collegati all'attuazione del giuoco o della scommessa, di talché possa ritenersi sussistente un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; con la reciproca e speculare conseguenza che, ove siffatto interesse manchi, per essere il mutuante del tutto estraneo all'uso che il mutuatario fa delle somme erogategli, le cause dei due negozi non hanno tra loro, quel collegamento che solo giustifica la sottoposizione dell'uno alla disciplina dell'altro.
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)