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11 dicembre 2018 - Parere CIVILE
332 messaggi, letto 64252 volte

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Da: disperata3411/12/2018 15:30:54
SECONDA TRACCIA
Qualcuno mi può seriamente aiutare? Un mero atto di filantropia, è la quinta volta che lo faccio..
NO PERDITEMPO
NO MORALISTI
Rispondi

Da: Bucciadura  1  - 11/12/2018 15:34:26
Rispettate chi per protesta l'esame lo boicotta!
Ma davvero credete sia normale questa prova?
Piuttosto controllassero come gli avvocati addestrano alla professione i praticanti...!!!
Se lo Stato non ci aiuta non ci resta che aiutarci da soli...
Rispondi

Da: rum11/12/2018 15:37:19
disperata34 hai dato un'occhiata a pagina 8?
Rispondi

Da: fossetto11/12/2018 15:40:52
per la I traccia avete qualche soluzione??
Rispondi

Da: MARIO VANNI 1  - 11/12/2018 15:41:51
Posso copia' daibbanco?
Rispondi

Da: Max11/12/2018 15:44:26
per la traccia 1 qualcuno ha la soluzione per favbore?
Rispondi

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Da: Max11/12/2018 15:47:17
ma nessuno sito ha ancora messo una soluzione? io sto aggiornando ogni minuto ma nulla e l'ultimo aggionramento risale a circa 2 ore fa
Rispondi

Da: lev11/12/2018 15:47:29
sulla i traccia mi ripeto, partendo dal presupposto che la giurisprudenza prevalente sostiene la trascrizione dell'azione giudiziaria di usucapione, questo renderebbe per Caio necessaria una causa contro sempronio.
Ancora, la domanda da porsi è se ci può essere garanzia per evizione da parte di sempronio nei confronti di tizio
Rispondi

Da: Toninocastellano11/12/2018 15:47:34
Il parere che viene richiesto, non può prescindere da un'analisi degli istituti che vengono in evidenza nel caso esposto.
Ed invero il pagamento operato da Tizio apparirebbe non ripetibile se analizzato in un contesto asettico da cui emerga che una "obbligazione naturale"  ( art…..) viene, "spontaneamente" riconosciuta in una ricognizione di debito e successivamente  adempiuta come  "obbligazione giuridica".
L'ipotesi astratta, però, non si sagoma alla fattispecie sottoposta all'esame e, per quanto si argomenterà di seguito, Tizio potrà richiedere le somme pagate in presenza di determinate condizioni.
Invero , a prescindere dalle circostante in cui è sorta l'obbligazione naturale ( debito di gioco a poker  con degli sconosciuti  facendo abuso di alcool) la sola obbligazione naturale non avrebbe consentito a al creditore di agire giudizialmente (c.1.art 1935 c.c.) per il pagamento.
Va ricordato che l' "obbligazione naturale" ………..

"spontaneamente"    ….. c'è minaccia!

sulla genesi dell'obbligazione giuridica c'è anche la frode.

Necessità di prova testimoniale sull'una e sull'altra circostanza, non certo a mezzo dei partecipanti al tavolo o almeno di quelli amici del creditore.
Rispondi

Da: Lu. 11/12/2018 15:47:55
Riferimento normativo della prima traccia?? Importante
Rispondi

Da: pera8811/12/2018 15:48:55
prima traccia: la sentenza non fa stato nei confronti di sempronio perché la domanda non era trascritta e sempronio non ha partecipato al procedimento. caio dovrá iniziare un nuovo procedimento contro sempronio...dopo sempronio potrá agire in evizione contro tizio
Rispondi

Da: Lu. 11/12/2018 15:51:42
Dove trovo la norma o la sentenza?
Rispondi

Da: fly11/12/2018 15:53:12
Cassazione civile sez. II, 03/02/2005, n.2161
In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del c.c., a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.

Cassazione civile sez. II, 06/12/2000, n.15503
Il principio secondo il quale il conflitto tra l'acquisto a titolo derivativo e l'acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all'acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest'ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest'ultimo all'acquirente.

Cassazione civile sez. II, 28/01/1985, n.443
Il principio che nel regime ordinario del codice civile il conflitto tra l'acquisto a titolo derivato e l'acquirente per usucapione, è sempre risolto a favore dell'usucapiente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta la usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all'acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, trattandosi di acquisto non originario bensì a titolo derivativo in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato.
Rispondi

Da: lev11/12/2018 15:53:17
quindi sulla i traccia
1) usucapione
2) trascrivibilità azione giudiziaria(orientamenti diversi)
3) prevalenza dell'acquirente a titolo di usucapione(sentenza n. 2161/2005
4) garanzia per evizione di sempronio contro tizio che aveva conoscenza del processo con la notifica
Rispondi

Da: aaa11/12/2018 15:54:04
non riesco a comprendere l'attinenza della sentenza del 2014 per la seconda traccia
Rispondi

Da: Invictus8411/12/2018 15:55:06
Scusami fly, cosa ne pensi della soluzione da te postata a pagine 8 per la seconda traccia??pensi vada bene???ti vedo molto ferrato
Rispondi

Da: Tina Ambrosio11/12/2018 15:57:06
Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre seppur brevemente richiamare gli istituti giuridici che la sottendono, ovvero l'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c., e il la mancanza di azione nell'ambito del gioco e della scommessa, di cui all'art. 1933 e ss. c.c..
L'obbligazione naturale viene definita concordemente come un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante. Conseguenza di tale principio è che essa obbligazione naturale non è sanzionata in diritto, avendo il legislatore unicamente previsto, all'art. 2034 c.c., che il suo spontaneo adempimento non ammette la ripetizione della prestazione eseguita.
In particolare tale articolo prevede che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di un dovere morale o sociale, a meno che la prestazione non sia stata eseguita da un incapace.
Perché assuma valenza il concetto di doverosità morale e sociale è necessario che l'atto sia moralmente e socialmente necessario, occorre cioè che l'inosservanza dell'atto comporti un giudizio di riprovazione o di disistima: così tra i doveri morali possono annoverarsi, ad esempio, i doveri di assistenza familiare non giuridicamente tutelati, quali il dovere di assistere il convivente; invece doveri sociali sono quelli imposti dal senso dell'onore o della solidarietà per cui la loro inosservanza, pur senza ledere la morale o il diritto, comporta la disistima sociale del soggetto: tipici casi di doveri sociali sono i debiti di giuoco e scommessa.
Il codice civile, al suo capo XXI, sotto la eloquente rubrica "Del Giuoco e della scommessa" annovera l'art. 1933 con cui, richiamando sostanzialmente quanto contenuto nell'art. 2034 c.c., stabilisce al primo comma che non compete azione per il pagamento di un debito di gioco, anche se si tratti di un gioco lecito; laddove al secondo comma prevede che l'eventuale spontaneo pagamento effettuato dal perdente all'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stata frode, non possa essere ripetuto da quest'ultimo: chiosa l'articolo in commento stabilendo che è sempre ammessa in ogni caso la ripetizione se il perdente è un incapace.
Prima di affrontare la questione sottoposta da Tizio, appare opportuno inquadrare giuridicamente la natura del pagamento effettuato dal perdente a seguito di gioco o scommessa. Infatti, benché in passato oggetto di disputa, la prestazione effettuata in ossequio a un dovere morale o sociale costituisce un atto negoziale, e precisamente un negozio unilaterale; depone del resto a favore della natura negoziale la circostanza che chi paga senza esservi giuridicamente tenuto, ma solo in adempimento di un dovere morale o sociale, compie un atto di autonomia privata, ossia dispone autonomamente dei propri beni e delle proprie azioni.
Fatta tale premessa, le condizioni richieste dalla norma per la irripetibilità del pagamento sono dunque: la spontaneità del pagamento; la posteriorità del pagamento rispetto al gioco o alla scommessa; l'assenza di frode; la capacità del perdente.
Analizzando i suddetti presupposti possiamo affermare che a Tizio, stando alla versione dallo stesso fornita, vada riconosciuto il diritto a ripetere quanto pagato a Caio, giacché almeno due delle condizioni sopra richiamate, non ricorrono.
Invero nel caso che ci occupa manca innanzitutto la spontaneità del pagamento, in quanto Tizio non avrebbe volontariamente sottoscritto la promessa a cui ha poi fatto seguito il pagamento, bensì è stato costretto a firmarla a seguito delle gravi pressioni e minacce ricevute sia dal creditore Caio che dagli altri giocatori. Ebbene il legislatore è stato chiaro nell'affermare che deve trattarsi di una prestazione effettuata senza alcuna costrizione da parte del vincitore ovvero di altri, quindi in piena libertà psicologica. Non ricorrendo tale fondamentale presupposto, avendo cioè Tizio pagato non spontaneamente ma essendo stato costretto a farlo per paura di gravi ripercussioni alla sua integrità fisica, andrà a lui riconosciuta tutela consentendogli di ripetere il pagamento.
Ma la ripetizione di quanto pagato da Tizio è inoltre possibile attesa la presenza nel caso in esame della frode: invero, considerato quanto raccontato dal Tizio secondo cui gli altri giocatori, unitamente a Caio, avrebbero "barato", è evidente come risulti alterata la aleatorietà del gioco che è stato falsato dai trucchi esperiti dagli altri giocatori e dal vincitore. Infatti, ragionando a contrario, non si può parlare di "debito di onore" del perdente ogni qual volta costui sia stato raggirato: in questi casi il pagamento infatti deve ritenersi ripetibile.
Altro aspetto che andrebbe approfondito riguarda la prospettazione dei fatti relativa alla "consistente quantità di whiskey" che i quattro giocatori, compreso quindi Tizio, avrebbero bevuto.
Invero quanto alla capacità del solvens, si sostiene che debba ritenersi ripetibile la prestazione poiché l'incapace è sempre ammesso a ripetere quanto pagato, rilevando non solamente l'incapacità legale ma anche quella naturale, posto che chi giuoca o scommette senza essere in grado di intendere o di volere, non è socialmente tenuto ad alcun pagamento. Nel nostro caso quindi Tizio, che insieme agli altri giocatori avrebbe ingerito una consistente quantità di alcol, avrebbe anche per queste ragioni, motivo di chiedere la ripetizione di quanto pagato, e ciò a prescindere di quanto sopra detto circa la mancata spontaneità nel pagamento e la sussistenza di frode.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che vada riconosciuta a Tizio l'azione di ripetizione della somma di euro 1.000,00 indebitamente pagata a Caio poiché tale prestazione innanzitutto non è stata effettuata spontaneamente, bensì estorta con minaccia; poi perché risulta sussistere la frode, per aver barato gli altri giocatori; con riserva di valutare l'aspetto legato alla capacità di intendere e di volere di Tizio, in seguito alla consistente quantità di alcool ingerito.
In merito alla minaccia subìta da Tizio si consiglia di valutare altresì l'aspetto penale, legato alle eventuali ipotesi di reato poste in essere da Caio in concorso con gli altri giocatori.


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Da: Lu. 11/12/2018 16:01:04
Grazieeee fly,!!!!
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Da: ginges11/12/2018 16:01:09
2161/2005
Rispondi

Da: ape chiacchierina 11/12/2018 16:05:39
MA è PER IL SECONDO PARERE?
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Da: marino117 11/12/2018 16:05:49
...maledetta :)))
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Da: el grigno11/12/2018 16:10:04
ragazzi ma quest'anno l'elenco degli ammessi alla prova scritta sul sito della corte di appello di Napoli non è uscito?
Rispondi

Da: Aiusantes11/12/2018 16:10:34

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: marino117  1  - 11/12/2018 16:14:54
...:))))!!!!
N.1!! :))
Rispondi

Da: Aiusantes11/12/2018 16:15:29
Beh si spera che prendano solo spunto ed abbiano l'intelligenza di metterci anche del "loro"
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Da: thejack 11/12/2018 16:20:22
Qualcuno sa a che ore hanno dettato a Catania?
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Da: JHONNYPESCEFURLUTO11/12/2018 16:21:14
Napoli fino a che ora si puo consegnare?
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Da: ilghirlandaio  1  - 11/12/2018 16:23:07

- Messaggio eliminato -

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Da: cioccio 1  - 11/12/2018 16:24:27
...e poi c'era la marmotta che incartava la cioccolata
Rispondi

Da: ilghirlandaio 11/12/2018 16:27:43

- Messaggio eliminato -

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