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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: Neko | 13/12/2011 19:37:57 |
Principessa 81 scusa, dici che a Napoli è finito perchè il tuo ragazzo ha consegnato o perchè è scaduto il termine per la consegna? | |
Da: AIUTANTE | 13/12/2011 19:39:46 |
a napoli la consegna era per le 7.30...quindi ora staranno uscendo | |
Da: commissario torino x angi | 13/12/2011 19:40:19 |
vedi angi, ci siamo già passati tutti, è come quando a scuola copiavi e il professore se ne accorgeva. Se chi copia è comunque bravo, è difficile, se chi copia è poco bravo allora il compito sarà frammentario, non lineare ecc.. Non sempre si vede, ma spesso sì. L'anno scorso, ad esempio, il parere sull'avvocato aveva spiazzatu tutti, era imprevedibile ma era contenuto in un (l'unico!) testo tascabile presente sul mercato. Ebbene, i più ingenui avevano riportato un'espressione presente su quel testo, espressione peraltro inconsueta, rara, sintomatica e di conseguenza i commissari che leggevano i compiti se ne sono accorgevano (anzi, un collega mi diceva che, addirittura, avevano avuto una circolare del ministero con la traccia in originale). In bocca al lupo, usa la testa, confrontati pure com'è giusto che sia, ma ragiona, ragiona. | |
Da: Riri.. | 13/12/2011 19:41:14 |
In fondo alla caverna si intravedono gli occhi spiritati dei primi sopravvissuti di rimini | |
Da: commissario torino x la garante della grammatica | 13/12/2011 19:41:47 |
mi scuso per gli errori di grammatica, avevo modificato il messaggio ma senza correggerlo... | |
Da: angel gabry | 13/12/2011 19:42:55 |
su catanzaro non sapete nulla...??? | |
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Da: principessa81 | 13/12/2011 19:43:12 |
la mia amica h aconsegnato..lei prende tutto il tempo... | |
Da: commissario torino x zenza | 13/12/2011 19:44:30 |
Zenza, si scherza chiaramente.. Ma allora a 51 anni sono proprio spacciato? Una trentenne in un cinquantenne vede solo un vecchio? Ahi ahi! Eppure ho dei colleghi che hanno storie con ragazze molto più giovani di loro :) anche della tua età. Ehi, sia chiaro: non ce sto a provà eh!! Tanto per capire se devo rottamarmi! | |
Da: x angel gabry | 13/12/2011 19:44:56 |
no | |
Da: sil | 13/12/2011 19:45:30 |
Si può capire a Napoli l'orario di consegna?? | |
Da: Neko | 13/12/2011 19:45:40 |
Capisco...grazie lo stesso :) | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 19:46:45 |
x commissario torino. Un dubbio mi è venuto.la prima cosa che ho fatto è analizzare per sommi capi il condominio e ciò che può fare( ossia pse fornito di personalità giuridica o meno). quest è LA MIA BOZZA. FATTO: Può accadere che un Condominio faccia eseguire rilevanti lavori di ristrutturazione e che, a causa di condomini morosi, non riesca a pagare la ditta appaltatrice/fornitrice del gasolio. ISTITUTO di riferimento : OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEI TERZI Il condominio è una figura particolare di comunione. La ratio dell'istituto è quella di dettare regole dirette a disciplinare la comproprietà delle parti comuni di un edificio diviso in più unità abitative, ognuna di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 1123 c.c., il quale dispone che le spese per la conservazione e il godimento della parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. In assenza di un riferimento normativo univoco, molto si è discusso circa la natura delle obbligazioni nell'interesse del condominio verso terzi (OVVERO obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni "pro quota" o parziarie). CI SONO 2 ORIENTAMENTI. Secondo un primo orientamento, maggioritario, in tal caso si presume la solidarietà a carico di tutti i condomini, per cui ciascuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dell'intera prestazione. Ciò, in ossequio al principio generale della solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., in forza del quale, il presenza di più debitori, ciascuno è tenuto in solido all'adempimento dell'intera prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Tale principio, infatti, non risulta derogato dal citato art. 1223 c.c., il quale si limita a ripartire gli oneri necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio tra i singoli condomini, e non anche nei rapporti obbligatori verso terzi: In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini (Cass. civ. 30.7.2004 n. 14593 e n. 17563/2005). 1. Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, al contrario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazioni assunta dal condominio verso terzi non va imputata a ciascun condomino per intero, ma in proporzione alle rispettive quote. A sostegno di questa tesi, si osserva che il principio della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., pur avendo carattere generale, necessità per la sua applicazione della contemporanea esistenza di tre requisiti: la presenza di più debitori, la unicità della causa dell'obbligazione e la unicità della prestazione. In difetto di uno dei predetti requisiti, la solidarietà non si applica. Con particolare riferimento all'unicità della prestazione, l'art. 1294 c.c. trova applicazione quando la prestazione comune è, allo stesso tempo, indivisibile: se, invece, l'obbligazione è divisibile, si applica, salva diversa disposizione, il diverso criterio della parziarietà, dettato dall'art. 1314 c.c. in tema di obbligazioni divisibili. Ciò premesso, nelle obbligazioni assunte verso terzi nell'interesse del condominio manca proprio il requisito della unicità della prestazione: questa, infatti, è certamente unica ed indivisibile per il terzo creditore, il quale la effettua nell'interesse di tutti i condomini; non altrettanto può dirsi, invece, per la prestazione assunta dai condomini, la quale, consistendo normalmente in una somma di denaro, rappresenta in una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile. In ogni caso, si afferma, la prestazione assunta dal condominio nell'interesse di tutti i condomini, in particolare per l'uso e la manutenzione delle parti comuni ex art. 1123 c.c., risulta comunque divisibile ex partes debitoris: infatti, essa ben potrà assumere contenuto diverso da condomino a condomino, in ragione della ripartizione pro quota della parti comuni, per cui il principio della solidarietà risulta inapplicabile. Stante il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite,( Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) investite della questione, hanno deciso di accreditare il secondo, seppur minoritario, dei due orientamenti, optando per il criterio della parziarietà. Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l'obbligazione solidale c'è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita. In mancanza di tali condizioni l'obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. . In particolare è stata rilevata la carenza nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio di uno dei tre requisiti necessari"( l'idem debitum") a configurare la solidarietà passiva, in base alla considerazione che se l'obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile. Se infatti si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e l'unicità della causa (eadem causa obbligandi), è discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum). La prestazione è certamente unica e indivisibile per il creditore, il quale ha operato in favore di tutti i condomini, mentre che per i condebitori si risolve nel versamento di una somma di denaro, cioè in una prestazione sì comune, ma "naturalisticamente" divisibile. La S.C. ha osservato altresì come la solidarietà nel condominio non sia contemplata in nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue tra il profilo esterno e quello interno dell'obbligazione (al contrario di quanto sostenuto, con elegante espediente giuridico, dalla giurisprudenza maggioritaria). La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell'obbligazione deriva dalla previsione dell'art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l'intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all'esecuzione secondo la quota di ciascuno. La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento. La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni, CONCLUSIONE: Ne deriva pertanto che per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni, del mandato conferitogli ed in ragione delle specifiche quote. Le obbligazioni e le susseguenti responsabilità dei singoli condomini sono dunque governate dal criterio dalla parziarietà e non da quello della solidarietà. Ai singoli proprietari si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Tale principio salvaguarda il singolo condomino da eventuali richieste di rilevanti somme di denaro nei suoi confronti, a seguito della scelta effettuata dal creditore. La parziarietà del vincolo obbligatorio ha infatti il pregio di anticipare la ripartizione del debito al momento dell'adempimento, senza rimandare al momento della rivalsa. La solidarietà viceversa avvantaggerebbe il creditore che, conoscendo anticipatamente la situazione della parte debitrice, potrebbe cautelarsi in vari modi, primo fra tutti la scelta dei soggetti, in ragione della relativa solvibilità, nei confronti dei quali esigere il pagamento dell'intero. I Giudici di legittimità, aderendo all'indirizzo minoritario sopra esposto, sostengono che l'obbligazione contratta nell'interesse del condominio ha carattere parziario poiché viene meno l'unicità della prestazione, elemento essenziale perché si possa configurare la solidarietà. In particolare non sussiste l'unicità della prestazione poiché l'obbligazione condominiale, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e ciò comporta l'applicazione dell'art 1314 c.c. Pertanto la richiesta dell'intero pagamento a Caio dell'intera fornitura di gasolio da parte della ditta Gamma non può trovare fondamento, in quanto egli è responsabile solo pro quota. QUALCUNO MI HA PRESO IN GIRO. | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 19:49:37 |
INOLTRE HO FATTO UNA DIS TRA OBBL SOLIDALI E PARZIALI, DIVISIBILI E INDIVISIBILI | |
Da: napoli76 | 13/12/2011 19:50:59 |
ho appena ricevuto la telefonata della mia ragazza ..... a napoli stanno consegnando finalmente | |
Da: Neko | 13/12/2011 19:52:45 |
Confermo, è finita. Le tracce sono state dettate alle 12 e 30, dnque adesso, 19 e 30, è il momento di consegnarle. A domani, buona serata a tutti! | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 19:52:51 |
COMMISSARIO TORINO PUOI RISPONDERE GRAZIE | |
Da: M81 | 13/12/2011 19:53:30 |
ma a catanzaro? hanno finito?? | |
Da: x napoli76 | 13/12/2011 19:54:06 |
visto che ci sei, fai il conto alla rovescia come a capodanno: -3 -2 -1 auguriiiiiiii!! | |
Da: per commissario torino da angi | 13/12/2011 19:55:32 |
ok! grazie per le dritte, è tutto chiaro. almeno quel rischio sono certa di non correrlo. spero solo che mi leggano. qualcuno sa se quest'anno eravamo di più o di meno? non c'entra niente con l'esame, concordo con il fatto che per stare bene con una persona, senza per questo parlare di provarci, non cè differenza di età che conti. In conclusione : segui e fai seguire a Venezia il consiglio di zenza, siate magnanimi con chi non copia e vuole solo lavorare. Io ci vivo con questo lavoro, ho avuto anche il coraggio di lasciare lo studio di famiglia per stare in piedi con le mie gambe, chiedo solo la possibilità di non dover lasciare costantemente i miei cliente ad un certo punto del lavoro perchè non posso patrocinare, mi sembra di camminare sulle ginocchia al posto che sulle mie gambe, è terribile. | |
Da: commissario torino, parere condominio | 13/12/2011 19:56:13 |
Allora ragazzi... vediamo se ci siamo. Nel parere del condominio, l'unico che ho avuto tempo e piacere di vedere, seppur a grandi linee, bisognava chiaramente fare alcuni riferimenti imprescindibili. Innanzitutto, fatta una premessa sulla delibera (natura, vizi, effetti mancata convocazione, annullabilità ecc) io avrei iniziato con l'enunciare l'opinione tradizionale, ossia quella della solidarietà ex 1294 cc (la solidarietà è la regola / il condominio è un ente di gestione / nel condominio possiamo rinvenire gli elementi dell'obbligaz. solidale). In seconda battuta avrei, chiaramente, fatto riferimento all'arcinota SU 2008, cercando il più possibile di spiegarne gli istituti presupposto, stando attento a non cadere in una mera parafrasi. E dunque: spiegazione del fondamento dell'art 1314, poi: accenno alla tesi che nega, al condominio, la caratteristica di ente di gestione; infine: accenno alla mancanza di idem debitum (ogni condominio è debitore pro quota). Avrei chiuso con un accenno alle problematiche pratiche generate dalla pronuncia delle SU, che avrebbero denotato una buona dimestichezza pratica. | |
Da: x principessa | 13/12/2011 19:58:31 |
io ho detto come te in maniera molto piu sintetica, elementare e stringata? andrà bene uguale? | |
Da: commissario torino | 13/12/2011 20:02:06 |
principessa, a mio avviso il tuo parere va benissimo. Io ho solo citato i punti fondamentali che avrei trattato perchè in pochi minuti non ho la possibilità di fare un parere.. comunque ci siamo, hai citato tutto. per angi: lodevole, ma attenzione a non avere troppo orgoglio: oggigiorno in questa professione c'è crisi ed è sempre più difficile. A torino, ad esempio ci sono studi che lavorano con parcelle indignitose, pur di sopravvivere. Capirai che si può esser bravi fin che si vuole, ma se i clienti non arrivano... non è facile! | |
Da: napoli76 | 13/12/2011 20:02:17 |
quanta voglia di polemizzare!!!!! | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 20:05:11 |
GRAZIE..è STATA LA PRIMA ESPERIENZA E AVEO PAURA.HO CERCATO DI SEGUIRE UNO SCHEMA: FATTO CONCRETO, FATTISPECIE, POSIZIONE DELL'ASSISTITO, DOTTRINA E GIURIPRUDENZA PREVALNTE. GRAZIE ANCORA | |
Da: mah!! | 13/12/2011 20:06:50 |
ma come avranno fatto a fare il parere quelli che hanno un cellulare di vecchia generazione??? Avranno studiato... mah!! | |
Da: zenza | 13/12/2011 20:09:30 |
x commissario torino: :) da rottamare addirittura ? qualche anno fa mi sono innamorata di un uomo di 60 anni..quindi pensa come potrei giudicare! ma cmq disprezzo le giovani che, non per Amore, si accollano uomini adulti per ottenerne favori..! ma questa è un'altra cosa sei ancora in tempo per trovare l' Amore, fidati! | |
Da: commissario torino x principessa | 13/12/2011 20:10:32 |
se proprio vogliamo esser pignoli, avrei strutturato il parere un po' più in senso tecnico (nel senso di esaminare più gli istituti), anzichè redigerlo come un esame in controluce del pensiero giurisprudenzale, ma capisco che non è facile ed è il fosso in cui tutti inciampano. | |
Da: commissario torino x angi | 13/12/2011 20:11:44 |
ehi ehi allora c'è speranza! mi hai tirato sù di morale, stasera vado a ballare!! :D | |
Da: per commissario torino da angi | 13/12/2011 20:15:34 |
no no, un momento chiariamo : concordo con te. lavoro con parcelle dignitose, mi attengo al tariffario secondo il mio inquadramento, lavoro e ho clienti perchè bazzico uno studio legale da quando sono nata, e nel mio piccolo, umilmente, cerco di comprendere ciò di cui i clienti hanno bisogno, e forse ci riesco. piuttosto pur vedendo benissimo in che razza di difficoltà sguazzano alcuni avvocati senza scrupoli che sottraggono letteralmente i clienti ai loro praticanti (o ai loro parenti-colleghi ), ecco, oggi tanto mi pongo un paio di dubbi se costantemente abbassare la testa e sentirmi inferiore a loro sia proprio il giusto atteggiamento da mantenere, magari avessi un po' di orgoglio! sicuramente se passerò questo benedetto esame la prima cosa che farò sarà mantenere il rispetto per i colleghi, praticanti o avvocati o cassazionisti che siano, perchè mi rendo conto che la barricata di questo esame che divide avvocati dal resto, per quanto insormontabile spesso, è fatta in tanti punti anche di lati oscuri e ostacoli che la preparazione e la testa non sempre possono superare ( vedi mancate correzioni ). tutto qui. | |
Da: mart | 13/12/2011 20:17:16 |
a salerno hanno consegnato circa un'ora fa!!!!.....a domani a tutti | |
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