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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: mah11/12/2011 21:02:23
la relata di notifica io l'ho messa

Da: tonia057811/12/2011 21:10:25
chi sa dove posso trovare le sottocommissioni di Salerno?
grazieee

Da: CELLULARI NO11/12/2011 21:14:50
e quelle di venezia?

Da: bruttinesci11/12/2011 21:29:00
ragazzi a genova ufficiale i codici col nome all'esterno non entrano. Forse quelli col nome all'interno ma io non lo metterei comunque

Da: questio iuris11/12/2011 21:29:50
Traccia
Tizio, Caio e Sempronio, con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.06.2002, espongono di essersi resi fideiussori solidali, unitamente a Calpurnia, per somme pari a circa 4 milioni di euro, a favore della società Zeta S. p. a., negli anni 1985/1995.
Gli stessi aggiungono, nel predetto atto che: a) sin dal 21.12.1997, a seguito di ingenti perdite subite, la società Zeta era stata messa in liquidazione; b) essi avevano messo a disposizione degli istituti di credito tutti i loro beni; c) Calpurnia aveva, invece, sottratto buona parte dei propri beni personali, alienandoli in data 02.03.1997 alla Beta S. r. l., di cui era amministratore unico il marito di sua figlia Penelope.
Deducendo di vantare ragioni di credito, in via di regresso, verso la condebitrice solidale, Tizio, Caio e Sempronio, nell'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Cosenza, chiamano in causa Calpurnia e la società Beta S. r. l. per sentir dichiarare la inefficacia, nei loro confronti, della compravendita tra loro intercorsa, avente ad oggetto vari appartamenti (tra i quali uno a Cortina d'Ampezzo), un ufficio e tre garage.
In esito al giudizio, il Tribunale adito rigetta in toto la domanda formulata dagli attori con azione revocatoria ordinaria, compensando le relative spese di giustizia tra le parti.
Avverso tale decisione sfavorevole Tizio, Caio e Sempronio propongono appello dinanzi la Corte territorialmente competente.
Calpurnia, intenzionata a contestare le pretese degli appellanti, si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Calpurnia, rediga l'atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni della propria assistita nel giudizio di gravame instauratosi.

Secondo Voi, è sollevabile l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoira per la prima volta in appello?

Da: questio iuris11/12/2011 21:32:51
ovviamente la prescrizione dell'azione revocatoria è la soluzione della traccia. Io voglio solo sapere se posso sollevarla x la prima volta in appello. Forse no ex 167.2 cpc, sbaglio? E se sbaglio, voi come risolvereste la questione a favore di Calpurnia?

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Da: questio iuris11/12/2011 21:33:53
Mi spiego meglio, se non potessi sollevare l'eccezione di prescriz., cosa potrei contestare?

Da: scusa11/12/2011 21:39:00
visto che la traccia non dice niente potresti dire che l'hai già eccepita in primo grado ma non l'ha accolta,no?

Da: scusa11/12/2011 21:40:31
se no sei decaduto ex 167

Da: x scusa11/12/2011 21:45:07
la traccia non dice che ho eccepito la prescrizione in primo grado, non posso aggiungere circostanze non previste dalla traccia!!

Da: pablito1977 230911/12/2011 21:49:49
Cassazione Civile, sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3546 per la quale le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.


ecco cosa puoi contestare.

Da: x pablito11/12/2011 21:55:23
beh dalla traccia le condizioni succitate ci sono tutte, mi pare una constestazione molto generica..

Da: scusa11/12/2011 21:56:27
se è per questo non dice nemmeno che non l'hai eccepita...

Da: x scusa11/12/2011 22:01:32
e ma proprio x questo secondo me meglio attenersi strettamente alla traccia

Da: Xxx11/12/2011 22:03:09
Si

Da: Xxx11/12/2011 22:05:56
Passaggio con isbe foro rosso con veicolo grossa cilindrata

Da: pablito1977 230911/12/2011 22:16:05
non è generica.. hai copiato un parere della giuffrè e la soluzione è quella o una sentenza di novembre 2011 fanno uscire secondo teuna sentenza di un mese fa? 

Da: tonia057811/12/2011 22:20:48
chi sa dove posso trovare le sottocommissioni di Salerno?
grazieee

Da: uuuuuaaaauuuuuuu11/12/2011 22:29:14
penso in australia....

Da: State11/12/2011 22:31:38
State tutti una pezza! riprendetevi..

Da: uuuuuaaaauuuuuuu11/12/2011 22:40:25
ragazziiiiiiiii....... sono preparatissimo...., sento ke sarà la volta buona .... sono convinto ..,,, sicuro delle mie potenzialità ...,,,   forse mi sta passando l'effetto .... probabilmente andrà male di nuovo ragazzzi ... mi ero gasato.... è finitaa....... buona notte a tutti ...... sò cazzi amari dopo domani....

Da: bas11/12/2011 23:17:05
Calpurnia era tenuta a preservare il su patrimonio a garanzia della fideiussione prestata. Nel caso di co-debitori solitali tutti sono tenuti a preservare per intero il loro patrimonio

Qua secondo me ci può stare solo la prescrizione, visto che la nostra cliente ha torto marcio

Da: uuuuuaaaauuuuuuu11/12/2011 23:23:21
hai perfettamente ragione ... ma adesso stacca   un pò  

Da: x bas11/12/2011 23:35:53
complewtamewnte d'accordo cn te..e quindi tu cosa faresti? solleveresti l'eccezione di prescrizione nella comparsa?

Da: ponzio per tutti12/12/2011 00:13:40
si

Da: ciccino chiodaro12/12/2011 00:41:40
la relata di notifica è atto dell'ufficiale giudiziario

Da: si possono12/12/2011 07:41:54
chiedere i termini 183.6 cpc in appello?

Da: Urgente12/12/2011 08:26:04
Leggete questo parere

La Tipografia Alfa conclude con la società di leasing Beta un contratto di locazione

finanziaria avente ad oggetto una macchina da stampa verso il corrispettivo

di una certa somma di denaro.

Il legale rappresentante della Tipografia Alfa si rivolge ad un legale di fiducia

cui riferisce di non aver potuto godere delle agevolazioni previste dalla legge, e

precisamente di un credito d'imposta pari al 33% del valore del finanziamento

in leasing, attribuendo la relativa responsabilità alla società di leasing sulla

base del fatto che alla data di stipulazione del contratto di leasing tali agevolazioni

erano sospese e che tale società di leasing non l'aveva informata di ciò

così violando il dovere di lealtà durante le trattative.

Quid iuris?

Soluzione:Svolgimento del parere

Trattando della responsabilità precontrattuale dobbiamo considerare

come a norma dell'art. 1337 c.c. «le parti, nello svolgimento delle trattative e

nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede» e

come a norma del successivo art. 1338 «la parte che, conoscendo o dovendo

conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato

notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere

confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto».

Il recesso dalle trattative, come la sospensione delle trattative, provenga

da soggetto privato o ente pubblico, in tanto può essere causa di responsabilità

precontrattuale, in quanto sia senza giustificato motivo (v.: Cass. civ., 7

febbraio 2006, n. 2525; Cass. civ., 18 luglio 2003, n. 11243; Cass. civ., 30 agosto

1995, n. 9157; Cass. civ., 1 febbraio 1995, n. 1163).

Quanto all'accertamento di fatto dei motivi che abbiano giustificato la

condotta di uno dei futuri contraenti esso è riservato esclusivamente al giudice

del merito (v.: Cass. civ., 7 maggio 2004, n. 8723) ed è censurabile in sede

di legittimità, per vizi logici o giuridici della motivazione, che comunque non

risultano evidenziati nel primo motivo di ricorso.

Affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario

che tra le parti siano in corso trattative, che le trattative siano giunte

ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità

il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, che la controparte,

cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato

motivo, che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità,

non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento

sulla conclusione del contratto (Cass. civ., 29 marzo 2007, n. 7768).

La responsabilità prevista dalla norma dell'art. 1338 c.c., a differenza

della fattispecie prevista dall'art. 1337 c.c., non tutela l'affidamento di una

delle parti sulla conclusione del contratto, bensì l'affidamento della parte sulla

validità del contratto, per cui il danno risarcibile non è in relazione alla mancata

conclusione del contratto, ma soltanto quello riconducibile al fatto di

avere confidato nella validità del contratto.

Venendo più da vicino al caso riportato nella traccia (tratto da Cass. civ.,

sez. III, 08 ottobre 2008, n. 24795), deve ricordarsi come secondo l'orientamento

interpretativo proprio della giurisprudenza di legittimità, in materia di

responsabilità precontrattuale, l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art.

1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume

il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato

in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in

modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e

fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile

con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (v.

Cass. civ., n. 19024/2005).



Si segnalano per completezza espositiva i seguenti principi di diritto:

- "la responsabilità ex art. 1338 c.c., che costituisce una specificazione

della responsabilità precontrattuale di cui all'articolo precedente, presuppone

non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto,

ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità

(Cass. 21/08/2004, n. 16508). A tal fine va osservato che non può configurarsi

responsabilità per colpa "in contrahendo" allorquando la causa di invalidità

del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta,

derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota

alla generalità dei cittadini, mentre il negozio concluso dal "falsus procurator"

(che non è nullo e neppure annullabile, ma inefficace nei confronti del dominus

fino alla ratifica di questi) da diritto all'altro contraente solo al risarcimento

del danno per avere confidato senza colpa nell'operatività del contratto"

(Cass. civ., sez. III, 08 luglio 2010, n. 16149);

- "la disciplina tracciata dai due suaccennati articoli del codice [n.d.a.

art. 1337-1338], …, appare manifestamente collegata a situazioni in cui sia

configurabile una trattativa destinata alla conclusione del contratto tra due o

più parti: trattativa nel condurre la quale si esige che le parti conformino a

buona fede il loro reciproco comportamento. Ben diversa è, però, la situazione

che si delinea in presenza di offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio

di strumenti finanziari; situazione nella quale nessuna trattativa è concepibile

e l'aderente all'offerta è in grado di determinare la propria scelta contrattuale

non già sulla base di un'interlocuzione diretta con la controparte,

bensì unicamente alla luce delle informazioni reperibili sul mercato" (Cass.

civ., sez. I, 11 giugno 2010, n. 14056);

- "il principio di correttezza e buona fede comporta il dovere della parte

di fornire alla controparte nello svolgimento delle trattative e nella formazione

del contratto (art. 1337 c.c.) ogni dato, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria

diligenza, che sia rilevante ai fini della stipulazione del contratto, e di

agire nell'interpretazione (art. 1366 c.c.) e nell'esecuzione dello stesso (1375

c.c.) in modo da preservarne gli interessi a prescindere dall'esistenza di specifici

obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.

La violazione del principio, benché fonte di responsabilità per il danno che

ne sia derivato, non inficia tuttavia il contenuto del contratto con il quale le

parti abbiano composto i rispettivi interessi, salvo che non ridondi in una sua

specifica causa di nullità od annullabilità, e la medesima non è in particolare

invocabile laddove venga dedotta l'inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire

l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei

contraenti" (Cass. civ., sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047).



In conclusione: possiamo affermare che la violazione dell'obbligo di comportarsi

secondo buona fede nello svolgimento della trattative e nella formazione

del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle

trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione

di un contratto invalido o inefficace (artt. 1338 e 1398 c.c.), ma anche quando

il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte

vittima dell'altrui comportamento scorretto durante le trattative.

In tal caso, invero, che la stipula del contratto sia avvenuta successivamente

è irrilevante, giacché il comportamento illegittimo altrui si è già verificato

nella fase delle trattative.

Quanto poi, sempre in caso di responsabilità precontrattuale, al risarcimento

danni, esso deve esser ragguagliato al «minor vantaggio o al maggior

aggravio economico» determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte

in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di

ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto

rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. civ., n. 19024/05; Cass, civ, n.

2672/07).






Secondo Voi, questo parere npn vi sembra fatto coi piedi?


Queste le mie critiche:Il riferimento al 1338 c.c. è superfluo perché il contratto, nel caso di specie, era perfettamente valido, al più si sarebbe potuto agire ex. art 1439 c.c. per dolo omissivo.

Da: Urgente12/12/2011 08:37:22
Eppure è riportato sul sito di una grossa casa editrice...

Da: Urgente12/12/2011 08:55:12
Traccia

Tizio, Caio e Sempronio, con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.06.2002, espongono di essersi resi fideiussori solidali, unitamente a Calpurnia, per somme pari a circa 4 milioni di euro, a favore della società Zeta S. p. a., negli anni 1985/1995.

Gli stessi aggiungono, nel predetto atto che: a) sin dal 21.12.1997, a seguito di ingenti perdite subite, la società Zeta era stata messa in liquidazione; b) essi avevano messo a disposizione degli istituti di credito tutti i loro beni; c) Calpurnia aveva, invece, sottratto buona parte dei propri beni personali, alienandoli in data 02.03.1997 alla Beta S. r. l., di cui era amministratore unico il marito di sua figlia Penelope.

Deducendo di vantare ragioni di credito, in via di regresso, verso la condebitrice solidale, Tizio, Caio e Sempronio, nell'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Cosenza, chiamano in causa Calpurnia e la società Beta S. r. l. per sentir dichiarare la inefficacia, nei loro confronti, della compravendita tra loro intercorsa, avente ad oggetto vari appartamenti (tra i quali uno a Cortina d'Ampezzo), un ufficio e tre garage.

In esito al giudizio, il Tribunale adito rigetta in toto la domanda formulata dagli attori con azione revocatoria ordinaria, compensando le relative spese di giustizia tra le parti.

Avverso tale decisione sfavorevole Tizio, Caio e Sempronio propongono appello dinanzi la Corte territorialmente competente.

Calpurnia, intenzionata a contestare le pretese degli appellanti, si rivolge ad un avvocato.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Calpurnia, rediga l'atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni della propria assistita nel giudizio di gravame instauratosi.

Soluzione:ECC. MA CORTE di APPELLO di CATANZARO

CAUSA R. G. N.____

COMPARSA di APPELLO ex artt. 167  e 347 c. p. c.



Per Calpurnia, nata a__________, il_________________, (C. F._______________) residente in__________________, Via________________, n°___, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv._______, del foro di__________________, C.F._______________________, alla Via________, n°____, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c., al n. di fax_______________o all'indirizzo di posta elettronica certificata_______________@_______________,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Appellata-



Nei confronti di: Tizio, nato a_____________il______________ (C.F._____________), residente in___________, Via____________________, n°______; Caio, nato a_________________il______________ (C.F._____________), residente in___________, Via___________, n°___; Sempronio, nato a_____________il______________ (C.F._____________), residente in___________, Via____________________, n°______, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv._______, del foro di__________________, C.F._______________________, alla Via________, n°____,

                                                                                                                                        - Appellanti-

Premesso in fatto

·         che Tizio, Caio e Sempronio, con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.06.2002, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza Calpurnia, unitamente alla società Beta s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir dichiarare la inefficacia, nei loro confronti, della compravendita tra loro intercorsa, avente ad oggetto vari appartamenti (tra i quali uno a Cortina d'Ampezzo), un ufficio e tre garage;

·         che gli odierni appellanti, con l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. esercitata con l'atto di cui sopra, esponevano di essersi resi fideiussori solidali, unitamente a Calpurnia, per somme pari a circa 4 milioni di euro, a favore della società Zeta S. p. a., negli anni 1985/1995;

·         che gli stessi precisavano, nel predetto atto che: a) sin dal 21.12.1997, a seguito di ingenti perdite subite, la società Zeta era stata messa in liquidazione; b) essi avevano messo a disposizione degli istituti di credito tutti i loro beni; c) Calpurnia aveva, invece, sottratto buona parte dei propri beni personali, alienandoli in data 02.03.1997 alla Beta S. r. l., di cui era amministratore unico il marito di sua figlia Penelope;

·         che, radicatosi regolarmente il contraddittorio ed istruita la causa con l'escussione dei testi, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n°_____, emessa il _________, rigettava la domanda attorea, compensando le spese tra le parti;

·         che Tizio, Caio e Sempronio, ritenendo ingiusto e contraddittorio il decisum di I° grado, proponevano appello nei confronti di Calpurnia e della società Beta S. r. l., convenendoli in giudizio per l'udienza del_______;

·         che la società appellata Beta s. r. l. non si costituiva nel presente giudizio.





Considerato in Diritto



Con il presente atto questa difesa contesta la domanda di riforma della sentenza impugnata  in quanto il Tribunale di Cosenza ha correttamente tenuto in considerazione - con specifico riguardo all'elemento del pregiudizio derivato dall'atto di disposizione - il momento a cui va riferito l'eventus damni, corrispondente a quello in cui viene effettivamente compiuto l'atto di disposizione, dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale, essendo invece irrilevanti le successive vicende del patrimonio del debitore.

Occorre innanzitutto premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo collegio di legittimità (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 06.04.2006, n. 8096; Cass. Civ., sez. I , 06.08.2004, n. 15257), in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell'azione, è richiesto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 c. c. mira ad evitare e che, in definitiva, si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo più difficile o comunque più incerta l'esazione del credito. Ciò premesso, non è dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito, debba derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. Ne deriva che deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all'atto di disposizione, non hanno rilevanza.

Ciò posto, nel caso di specie, mette conto di sottolineare che gli appellanti, nel proprio atto d'impugnazione, ai fini della considerazione della capienza del patrimonio residuo della Sig. ra Calpurnia, hanno ritenuto a priori di non prendere in considerazione l'appartamento ubicato a Cortina d'Ampezzo pur essendo pacifico tra le parti che tale immobile fosse stato alienato successivamente all'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria.

E ciò, in contrasto con il principio di diritto secondo cui, "in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione" (Cass. Civ., sez. III, 14.11.2011, n. 23743).

Pertanto, l'azione proposta dagli stessi appellanti, a parere di questa difesa, risulta del tutto inopportuna e priva di fondamento, in quanto non si è configurata, nei loro confronti, alcuna lesione della garanzia patrimoniale attribuibile alla volontà della odierna convenuta in appello: non a caso la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: "In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria la consapevolezza nonché l'animus di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori; tale pregiudizio si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori" (Cass. Civ., sez. I, 26.02.2002, n. 2792).

Inoltre, è da rimarcare come gli appellanti non abbiano fornito alcun elemento probatorio, necessario a legittimare la esperita azione ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. e concernente da un lato l'esistenza di un valido rapporto di credito, come elemento costitutivo della fattispecie e come presupposto dell'azione stessa, tra essi stessi e la Sig. ra Calpurnia, dall'altro l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale del credito conseguente al compimento dell'atto dispositivo. Dette condizioni dovevano per l'appunto essere provate dagli attori del presente giudizio di appello, sui quali incombeva il relativo onere, per cui correttamente, in carenza di qualsiasi prova al riguardo, il giudice del merito di I° grado ha giustamente rigettato la loro domanda (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 23.02.2004, n. 3546).



Tanto considerato, in fatto e in diritto, la convenuta, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così proveddere:

- Rigettare l'appello proposto da Tizio, Caio e Sempronio, in quanto infondato in fatto e diritto;

- Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;

Ma mi fate capire da dove cazzo di elemento della traccia si desume che l'immobile a Cortina è stato venduto dopo l'atto di dispositivo generatore dell'azione revocatoira? La traccia parla di venditia contestuale di + immobili.

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