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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: Padova11/05/2012 19:14:43
x incredula Veneto

Cosa ti aspettavi?  Io avevo già previsto che sarebbero entrati tutti coloro che sono distaccati presso USR Veneto oppure che hanno avuto incarichi per il provveditorato di una provincia che non cito.
In fondo bastava guardare in quali uffici lavoravano fino a qualche mese fa i membri della commissione...
A gennaio un candidato mi chiese addirittura se avevo passato gli scritti (facendo una gaffe clamorosa sul fatto che i risultati non erano ancora noti) come se lui gli sapesse già...
A questi si aggiunge tra gli ammessi qualche docente di diritto meritevole, favorito dalla materia d'insegnamento.

Da: stellare 11/05/2012 19:46:31
La domanda a  cui si sta tentando di rispondere è la seguente:è legittimo e corretto far proseguire un concorso con quesiti preselettivi oggettivamente erronei, sbagliati, ambigui e pieni di refusi ed  errori ortografici e  di stampa?
Il teorema del TAR che eravamo tutti nelle stesse condizioni, è pericoloso e dannoso anche perchè verrebbe a legittimare  un qualunque concorso pubblico con prove preselettive erronee, che dovrebbe proseguire come se nulla fosse. Occorre, far rispettare la tesi del Consiglio di Stato:il concorso deve essere annuallato e rinnovato con modalità e procedure corrette e condivise. Chi ha sbagliato, deve rispondere nelle sedi preposte e devono essere risarciti tutti coloro che hanno patito e subito pregiudizi economici, morali e di  altra natura.  Da mesi  si combatte in tutte le sedi  e nessuno si è peritato di rispondere a migliaia di docenti, dipendenti pubblici, uomini di scuola che come Commissari e Presidenti agli Esami di Stato devono garantire trasparenza, correttezza, professionalità, competenza. Pensate ad  una  prova multidisciplinare di  Esame di Stato erronea, ambigua, mal formulata, piena di errori ortografici e di stampa:cosa sarebbe successo secondo voi? Nulla, silenzio, omertà:::: La predetta prova sarebbe legittima, tanto i candidati erano tutti nelle stesse condizioni e alcuni di loro l'hanno ben svolta.
Dobbiamo continuare a lottare ognuno per la propria strada, ma con un unico fine:annullare il concorso della vergogna e  rinnovarlo. Se i concorsi dirigenziali devono essere così organizzati e gestiti, meglio non farli:il costo in termini economici, sociali, culturali, professionali, sarebbe troppo  alto.
Deve saltare tutto l'impanto diabolico!
Stellare.

Da: Padova11/05/2012 19:54:49
Ma cosa speri di annullare? Non vi rendete conto che, a parte qualche inserito per meriti (probabilmente favorito o dal fatto di essere vicario o perchè insegna "diritto") tutti gli altri sono: distaccati negli uffici scolastici regionali, tutor nei corsi di formazione per docenti immessi in ruolo. Persone che hanno gli incarichi da coloro che fanno parte della commissione...

Da: Padova11/05/2012 20:07:48
Io modifico il punto 4 del modulo per la richiesta di accesso agli atti in questo modo:

"visionare, su indicazioni della sottoscritta, in orario concordato, le prove di altri candidati..."

anzichè "anche in forma anonima..."

Nel senso che voglio vedere le prove di qualcuno in particolare...

E troppo comodo che scelga la commissione cosa farmi vedere...

Da: nata nel Veneto11/05/2012 20:16:54
@Padova
Ti sto leggendo: sono nata nel Veneto, ma ho fatto il concorso (che non è andato bene per via di una preparzione approssimativa e fatta da settembre in poi. Mea culpa) in un'altra regione dove ora risiedo. Mi sembra incredibile quanto hai scritto. Ho visto la lista degli ammessi: ci sono diverse persone in gamba e non penso che abbiano santi in paradiso. E non sono docenti di diritto.

Da: Padova11/05/2012 20:27:57
Sì, hai ragione, ci sono nomi di persone in gamba.

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Da: fiorann 11/05/2012 20:32:17
Per Padova
Un amico avv. mi ha consigliato di chiedere di prendere visione ed, eventualmente, estrarre copia degli elaborati di tutti i candidati idonei.
Questo significa poter fotocopiare solo ciò che interessa.
In ogni caso, non è assolutamenter possibile chiedere gli elaborati di una persona in particolare.

Da: Padova11/05/2012 20:38:43
@ nata nel Veneto.

Mi sono lasciata trascinare da alcuni commenti.

Invece, ragionando con la mia testa, deduco che la commissione è composta da gente competente e estranea completamente da alcuni incarichi.

Da: pugliese arrabbbiato11/05/2012 20:55:24
a tutti i pugliesi, non vi sento più urlare nel forum spero che non vi siate assopiti.

bisogna lottare.

personalmente ho individuato un avvocato del settore di Lecce.
fisserò un incontro a breve per definire le prossime mosse.

Da: Padova11/05/2012 21:14:41
@ pugliese arrabbiato.

Prima di iniziare una causa pensaci bene.
Anch'io mi ero autoconvinta basandomi su commenti  (tra l'altro ascoltati da persone che non conosco personalmente e che commentavano circa le commissioni, gli ammessi e il concorso in generale).

Riflettendo bene quanto dicevano non era del tutto fondato...
Prova a condividere con qualcuno della tua regione i dubbi che hai o che ti sono sorti in base a qualche commento che si sente a scuola, in provveditorato, ecc.

Non vorrei che tu avessi un'altra delusione o ti facessi false illusioni.

In bocca al lupo.

Da: veneta11/05/2012 21:38:52
come posso scriverti? dammi un riferimento...

Da: veneta11/05/2012 21:38:55
come posso scriverti? dammi un riferimento...

Da: Veneta11/05/2012 21:52:52
Provincia di rovigo e padova: chi è interessato a ricorso mi contatti. Possiamo unire le forze...

Da: cavallo selvaggio 11/05/2012 21:53:58
Da: meditate e divulgate    11/05/2012 0.51.34
Da: Docente_ricorrente    09/05/2012 21.53.00
Canguro.....bocciato!
Avv. Maria Lucia Forte.....bocciata! (ricorso ad opponendum)..

non ci voglio pensare a tutti quei nomi, tristemente famosi, quando, convinti di essere già ds,  minacciavano i ricorrenti che avrebbero cercato i loro nomi e che a settembre 2012  avrebbero riservato loro trattamenti speciali perchè ritenuti incopetenti e incapaci e........ non voglio aggiungere altro.
ebbene, quando a settembre 2012 i presunti, nonchè tromboscritti,  ds incontreranno i ricorrenti dove si nasconderanno lper n

Da: correttezza11/05/2012 22:42:02
@stellare
complimenti per l'esposizione lucida ed obiettiva dell'organizzazione di un concorso che nemmeno la più fervida fantasia avrebbe potuto immaginare.
Condivido e sottolineo in particolare l'affermazione:
"Chi ha sbagliato, deve rispondere nelle sedi preposte e devono essere risarciti tutti coloro che hanno patito e subito pregiudizi economici, morali e di  altra natura"
In un momento di crisi economica come questo era necessario sprecare denaro pubblico per ricoprire un numero esiguo di posti?

Da: IN VENETO11/05/2012 22:45:52
SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE


Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente

COMMENTO

Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice.

Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo  di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss.

La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni  pubbliche.

Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice.

La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di  Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).

Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI  8.5.01 n. 2589).

La sentenza  in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita  applicazione.

Il caso specifico di cui alla questione decisa    riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata.

Non si tratta di  un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura.

E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli  artistici  presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso.

Si segnala, peraltro, sull' argomento  la decisione del TAR  Marche 2003 n. 5 del 2003.

Il caso  attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una  candidata che aveva presentato  sei pubblicazioni delle quali  ben  cinque erano state redatte in collaborazione con  un membro della commissione..

Secondo la  pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni.

La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione  sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio.

Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione.

In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo.

Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei  singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708).

Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario,  oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime.

Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale  corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

                                                                  Avv. Patrizia Ionna


Da: IN VENETO11/05/2012 22:45:53
SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE


Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente

COMMENTO

Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice.

Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo  di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss.

La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni  pubbliche.

Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice.

La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di  Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).

Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI  8.5.01 n. 2589).

La sentenza  in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita  applicazione.

Il caso specifico di cui alla questione decisa    riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata.

Non si tratta di  un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura.

E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli  artistici  presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso.

Si segnala, peraltro, sull' argomento  la decisione del TAR  Marche 2003 n. 5 del 2003.

Il caso  attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una  candidata che aveva presentato  sei pubblicazioni delle quali  ben  cinque erano state redatte in collaborazione con  un membro della commissione..

Secondo la  pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni.

La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione  sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio.

Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione.

In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo.

Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei  singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708).

Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario,  oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime.

Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale  corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

                                                                  Avv. Patrizia Ionna


Da: IN VENETO11/05/2012 22:45:56
SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE


Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente

COMMENTO

Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice.

Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo  di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss.

La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni  pubbliche.

Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice.

La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di  Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).

Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI  8.5.01 n. 2589).

La sentenza  in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita  applicazione.

Il caso specifico di cui alla questione decisa    riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata.

Non si tratta di  un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura.

E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli  artistici  presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso.

Si segnala, peraltro, sull' argomento  la decisione del TAR  Marche 2003 n. 5 del 2003.

Il caso  attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una  candidata che aveva presentato  sei pubblicazioni delle quali  ben  cinque erano state redatte in collaborazione con  un membro della commissione..

Secondo la  pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni.

La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione  sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio.

Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione.

In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo.

Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei  singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708).

Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario,  oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime.

Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale  corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

                                                                  Avv. Patrizia Ionna


Da: IN VENETO11/05/2012 22:45:56
SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE


Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente

COMMENTO

Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice.

Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo  di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss.

La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni  pubbliche.

Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice.

La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di  Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).

Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI  8.5.01 n. 2589).

La sentenza  in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita  applicazione.

Il caso specifico di cui alla questione decisa    riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata.

Non si tratta di  un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura.

E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli  artistici  presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso.

Si segnala, peraltro, sull' argomento  la decisione del TAR  Marche 2003 n. 5 del 2003.

Il caso  attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una  candidata che aveva presentato  sei pubblicazioni delle quali  ben  cinque erano state redatte in collaborazione con  un membro della commissione..

Secondo la  pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni.

La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione  sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio.

Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione.

In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo.

Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei  singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708).

Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario,  oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime.

Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale  corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

                                                                  Avv. Patrizia Ionna


Da: IN VENETO11/05/2012 22:45:57
SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE


Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente

COMMENTO

Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice.

Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo  di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss.

La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni  pubbliche.

Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice.

La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di  Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).

Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI  8.5.01 n. 2589).

La sentenza  in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita  applicazione.

Il caso specifico di cui alla questione decisa    riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata.

Non si tratta di  un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura.

E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli  artistici  presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso.

Si segnala, peraltro, sull' argomento  la decisione del TAR  Marche 2003 n. 5 del 2003.

Il caso  attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una  candidata che aveva presentato  sei pubblicazioni delle quali  ben  cinque erano state redatte in collaborazione con  un membro della commissione..

Secondo la  pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni.

La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione  sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio.

Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione.

In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo.

Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei  singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708).

Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario,  oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime.

Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale  corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

                                                                  Avv. Patrizia Ionna


Da: Imparzialità11/05/2012 22:47:45
Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

Da: x padova11/05/2012 22:48:18
Io, invece, farò richiesta di accesso agli atti per leggere il tuo elaborato.

Gridate e vi disperate, ma il vostro elaborato era da 7?

Da: pADOVA11/05/2012 22:52:40
POSTA L'EMAIL

Da: correttezza12/05/2012 00:03:45
@stellare
complimenti per l'esposizione lucida ed obiettiva dell'organizzazione di un concorso che nemmeno la più fervida fantasia avrebbe potuto immaginare.
Condivido e sottolineo in particolare l'affermazione:
"Chi ha sbagliato, deve rispondere nelle sedi preposte e devono essere risarciti tutti coloro che hanno patito e subito pregiudizi economici, morali e di  altra natura"
In un momento di crisi economica come questo era necessario sprecare denaro pubblico per ricoprire un numero esiguo di posti?

Da: @IN VENETO12/05/2012 00:10:51
Posta una sola volta, please.
Mica siamo scemi.

Da: qua mi si era incastrato il tasto12/05/2012 00:21:07
non è voluto

Da: I molsiani hanno bloccato il concorso12/05/2012 02:04:03
Anche in Veneto si potrebbe fare lo stesso per garantire l'imparzialità.
Rifare gli scritti con una commissione che non abbia due terzi di componenti USR UST? Così i docenti distaccati USR UST potrebbero rivelare le loro stupende capacità di scrittura senza creare ombre o sospetti

Da: Rosita69 12/05/2012 07:22:05
Che pensate se lo si facesse anche in Puglia?
Ci sono gli estremi

Da: x tutti12/05/2012 08:09:33
Rifare gli scritti?
Certo, e magari pure la preselettiva, vero?

Ma cosa vi dice la testa? ma vi rendete conto di cosa parlate?

Il solo pensare una cosa del genere ha dell'incredibile!

Non è possibile che persone che ambivano a dirigere una istituzione scolastica complessa possano davvero credere (e dire) una assurdità del genere.

Proposta: rifacciamo tutte le prove e ci autovalutiamo, nel senso che ognuno di noi valuterà il proprio elaborato. Forse, solo così, eviteremo polemiche inutili.

Svegliatevi, riprendetevi, il concorso per NOI è finito.

Buon sabato a tutti.

Da: ...............12/05/2012 08:49:48
@ pugliese arrabbiato

Ti do la mia mail   ariella1965@hotmail.it

Sono interessato al ricorso in quanto non ammesso agli orali in Puglia.
Contattami in privato per darmi informazioni circo il nome dell'avvocato di Lecce e su come muoversi. Il tempo passa e i termini per il ricorso si accorciano.
Ciao

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