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Concorso Banca D'Italia coadiutore lettera G
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Da: x cass 5152 del 3 marzo 201005/12/2011 08:51:35
La sentenza di cui all'oggetto si riferisce alle cessioni operate dagli amministratori di s.r.l., rispetto ai quali vi è una discipline parzialmente differente. Con cordialità.

Da: articolo daniele minussi05/12/2011 08:55:16
Ad abundantiam riporto l'articolo di daniele minussi:
"Il testo dell'art. 2384 bis cod.civ. nella formulazione precedente la riforma del 2003 disponeva che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non potesse essere opposta ai terzi in buona fede. Sebbene la norma si riferisse al potere di rappresentanza, si riteneva tuttavia applicabile anche al potere di gestione. Ne seguiva pertanto che dovessero ritenersi illegittimi gli atti estranei all'oggetto sociale compiuti dagli amministratori nota1.

Anche se la riforma ha abrogato l'articolo in esame è preferibile ritenere, malgrado diversa opinione di parte della dottrina, che l'oggetto sociale continui a fungere da limite ai poteri gestori degli amministratori nota2. Il perseguimento dell'oggetto sociale, costituisce infatti la ragion d'essere del venire ad esistenza della società.

Come si vedrà in sede di trattazione degli aspetti afferenti ai poteri di rappresentanza, tuttavia, il compimento di atti estranei all'oggetto sociale non potrà non essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei rapporti interni con la società, esponendoli a revoca per giusta causa, denuncia ex artt. 2408 e 2409 cod.civ., nonché a responsabilità per il risarcimento dei danni. Nei rapporti esterni, al contrario, l'estraneità all'oggetto sociale non sarà opponibile ai terzi salvo si provi il dolo di questi ultimi. L'intento del legislatore della riforma è pertanto quello di salvaguardare i terzi dal rischio di compiere atti invalidi (in quanto conclusi con soggetti a ciò non legittimati), concedendo loro la sicurezza che la società risponderà degli atti sottoscritti dai suoi amministratori."


http://www.e-glossa.it/wiki/l%27oggetto_sociale_quale_limite_al_potere_di_gestione_degli_amministratori_%28societ%C3%A0_per_azioni%29.aspx

Da: Paperina_05/12/2011 08:55:43
Grazie mille per le tue parole, in effetti è vero quello che dici. Occorre prima digerire gli istituti per poi poterli utilizzare. Ma ti posso chiedere su cosa ti sei preparato di commerciale? come hai fatto ha citare la sentenza? Con l'aiuto del codice o te la ricordavi?grazie ancora

Da: Sentenza05/12/2011 09:30:31
Si, non c'è dubbio che la Cassazione si sia pronunciata in relazione ad una specifica fattispecie di limitazione statutaria del potere gestorio con riferimento ad una Srl (era tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione). Ma il commento complessivo contempla la precisazione di "estraneità all'oggetto sociale" come limite per le società di capitali. Al riguardo ci sono numerosi commenti, tra cui quello di Minussi, già citato, valevole per le SpA. D'altra parte, se è vero che l'esercizio esclusivo del potere gestorio rientra nelle competenze dell'organo amministrativo e ai soci è preclusa qualunque ingerenza, la funzione imprenditoriale compete ai soci e non agli amministratori, compresa la scelta del tipo azienda.
Rimango della convinzione che ormai quel che scritto è scritto e occorre attendere...

Da: x sentenza05/12/2011 11:26:22
la estraneità all'oggetto sociale è sì un limite per gli amministratori - per parte della dottrina - ma va rimarcato che la cessione d'azienda, per quanti ricami vogliamo farci, è un negozio giuridico. Gli amministratori hanno la rappresentanza della società e possono porre in essere questo negozio giuridico impegnando la società verso l'esterno con un atto valido ed efficace (salva la difficile prova del dolo). Diversamente sul versante interno i soci potranno venire revocati dall'assemblea o essere destinatari di un'azione sociale di responsabilità. Ma, ripeto, l'atto di cessione dell'azienda posto in essere dagli amministratori (a prescindere da qualsivoglia autorizzazione assembleare) è ben valido ed efficace.

Da: x sentenza05/12/2011 11:27:52
Ovviamente l'eventuale autorizzazione rileverà solamente ove essa sia prevista dallo statuto della società. Ma questo è un altro paio di maniche.

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Da: Rome x Paperina_05/12/2011 11:57:02
mi dispiace, ti vorrei tanto aiutare ma io purtroppo non ho fatto un buon tema e quindi non sono la persona adatta per darti un consiglio sui testi. Vedrai che ti risponderà qualche anima buona. Ho cmq studiato sul Ferri. In bocca al lupo!

Da: secondo me05/12/2011 15:40:18
Interessante la distinzione tra srl e spa.

Secondo me nessun dubbio che amministratori spa possono far tutto (anche cessione azienda che svuoti la società) perchè è in loro potere esclusivo la gestione della società.
In condizioni normali quindi i rimedi sono solo: azione sociale di responsabilità, controllo sindaci, conflitti interesse...

Dove interviene assemblea? Ovviamente se lo statuto lo preveda (prima cosa da verificare) altrimenti in caso di modificazione oggetto sociale.

In casi limite, forse quando lo snaturamento sia totale, si potrebbe immaginare la ricorrenza di una sostanziale modifica all'oggetto sociale con conseguente necessario intervento della assemblea straordinaria + diritto di recesso.

Quest'ultimo punto forse è il più incerto perché sembra rieccheggiare la norma sulle srl  ma è anche vero che un minimo controllo (anche solo del notaio) sullo snaturamento dell'oggetto sociale con sua sostanziale modifica in questi casi assolutamente marginali sicuramente verrebbe operato...

Da: x secondo me05/12/2011 16:29:00
Forse è un po' drastico affermare che gli amministratori di SpA possono fare tutto, anche cessione d'azienda che svuoti la società, considerato che la proprietà è riconducibile ai soci. Vedremo...

Ma secondo voi dobbiamo confidare davvero che i risultati usciranno non prima di metà gennaio, come ci dissero allo scritto? Non vorrei avere la sorpresa di Natale, visto che non ho iniziato a ripassare. Per il Profilo "A" i risultati sono attesi per i prossimi giorni e mi sembra così strano!

Da: velvet05/12/2011 17:37:22
Infatti lo stavo per scrivere anch'io..sul forum del profilo A parlano addirittura di DOMANI per l'uscita dei risultati! com'è possibile??

Da: Danielsun 05/12/2011 17:50:04
Forse quelli del profilo A sono meno
cmq io non studio...ho toppato alla grande almeno un tema
se mi dice bene prendo 30 e ci metterei la firma

Da: X Danielsun05/12/2011 18:39:42
No, Danielsun. Loro erano più del doppio di noi: 250. Come avranno fatto a correggere 500 elaborati in così poco tempo?

Da: comunicazione esito scritti05/12/2011 18:56:36
Come avverrà la comunicazione? Avviseranno telefonicamente oppure con una raccomandata a.r.? O pubblicheranno gli esiti sul sito? Grazie

Da: Danielsun 06/12/2011 00:39:19
Sicuramente con raccomandata
non so se oltre a quella si potrà anche visualizzare il risultato sul sito..
Quelli della lettera A cmq hanno fatto il compito da un mese mentre noi da 10 giorni..
certo se ci dessero i risultati anche a noi in anticipo gli idonei si passerebbero delle vacanze intense

Da: Cleop06/12/2011 08:41:26
x Paperina
mi dipiace ma io ho studiato solo sul campobasso e non è stato molto utile....non saprei che dire. Ma gli altri su che testo hanno studiato?

Da: velvet06/12/2011 08:56:40
Danielsun, quelli del rofilo A l'hanno fatto semplicemente una settimana esatta prima di noi...

Da: Danielsun 06/12/2011 10:12:30
certo che se i loro uscissero oggi..i nostri potrebbero uscire prima di natale

Da: velvet06/12/2011 10:45:03
Infatti intendevo fare questa considerazione...però bisogna anche tener conto del fatto che varia tutto da Commissione a Commissione...magari la nostra ha deciso, a prescindere, di prendersela con più calma e basta.

Da: uscita risultati06/12/2011 10:47:22
Ma se la commissione ha parlato in sede di prova di metà gennaio non vedo come sia possibile un anticipo così rilevante...

Da: velvet06/12/2011 10:49:54
Hai ragione, mi sembrava solo strano perchè solitamente ci mettono molto meno. tutto qui.

Da: dubbio sulle correzioni06/12/2011 10:55:19
Quello che vorrei capire è come si fa a correggere una prova concorsuale in cui il secondo elaborato può assumere diversi caratteri. Mi spiego: come si fa a stabilire se un elaborato di legislazione bancaria e finanziaria sia migliore di un compito di intermediari finanziari ovvero di contabilità? Ergo dovrebbe desumersi che non esista un numero predefinito di persone che verranno ammesse all'orale, ma potenzialmente anche tutti e 116, nella misura in cui avremo raggiunto la sufficienza. Che ne pensate?

Da: velvet06/12/2011 11:07:06
Si effettivamente hai ragione..infatti sarà una valutazione molto discrezionale, ma altro che tutti e 116, se ne fanno passare 30 è già oro che cola!

Da: Danielsun 06/12/2011 11:15:11
su altre discussioni ho letto che normalmente ne passao poco meno della metà, quindi direi 50, ma poi dipende a che profili sono interessati. forse i giuristi saranno penalizzati e preferiranno profili economici

Da: velvet06/12/2011 11:28:02
Io avevo anche letto che ne fanno passare a malapena il doppio di quelli che poi saranno presi (ossia 12, quindi nel nostro caso 24)..ma a questo punto mi sembrano tutte congetture inutili...

Da: percentuale giuristi06/12/2011 11:35:02
Sarebbe inoltre interessante capire che percentuale di giuristi rispetto agli economisti abbia preso parte agli scritti in esame...

Da: Danielsun 06/12/2011 11:53:45
dai codici mi sembrava più del 70 per cento giuristi

Da: x Danielsun06/12/2011 12:44:07
Scusami ma mi sembra ovvio che anche un economista porti con sè dei codici per fare lo scritto di diritto commerciale no?

Da: ........06/12/2011 12:58:36
ma vedi che questi qui non sanno neanche cosa scrivono su un forum.....figuriamoci di cosa abbiano scritto sul foglio della prova scritta?!

Da: Danielsun 06/12/2011 12:59:39
puntini puntini
ma io l'ho detto che i miei temi sono incolori
un po' come i miei interventi :)

Da: Paperina_06/12/2011 16:05:22
Altri consigli sui testi ne avete da darmi?grazie a Cleop e ROme

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