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Concorso Banca D'Italia coadiutore lettera G
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Da: 28/11/2011 11:33:06
ma secondo voi gli orali quando saranno? metà febbraio o prima?

Da: Io28/11/2011 11:34:04
qualcuno sa come si svolge un orale su economia degli intermediari finanziari? Cioè, chiedono di fare calcoli o simili oppure un discorso più teorico? Grazie

Da: Danielsun 28/11/2011 11:53:19
cmq io sulle questioni pratiche ho scritto che l'amministratore può alienare anche l'azienda
che il patto non rileva per la Banca d'Italia perchè non è scritto
e che i compensi degli amministratori son determinati dall'assemblea..

non voglio neppure leggere le vostre idee perchè mi mette ansia di aver sbagliato parlarne tanto quello che è fatto è fatto..
L'unica cosa di cui son sicuro è che scrivo bene..anche se la calligrafia fa schifo e forse pure le idee


Gli orali per me sono verso metà/fine febbraio


incrocio le dita e vado in silenzio stampa
sperando in un 30 di straforo

Da: jolly28/11/2011 12:34:10
le tue risposte di commerciale mi sembrano quanto meno dubbie :) senza offesa daniel naturalmente...

Da: Danielsun 28/11/2011 14:28:48
lo so jolly me ne son reso conto :(
però ste cvolate ti assicuto le ho scritte in un ottimo italiano e le ho argomentate bene

Da: jolly28/11/2011 14:43:34
si dai speriamo.. ti auguro di passare all'orale!!! bisogna crederci sempre :) poi da quello che ho letto nessuno riesce a dare la risposta esatta al quesito di commerciale... mah?!!?!! che strano

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Da: Danielsun 28/11/2011 14:46:21
perchè a queste domande i libri non danno risposte..magari studiando bene la giurisprudenza
ma avendo dovuto ripassare civile era impossibile avere il tempo per approfondire così tanto

Da: velvet28/11/2011 15:26:25
Ragazzi...nessuno ha allora idea di come potrebbe essere l'orale di intermediari? perchè imparare tutta la parte delle formule è impossibile! Inoltre vorrei comprarmi, se dovessi per caso arrivare all'orale, un altro libro per legislazione bancaria..che mi consigliate?

Da: Danielsun 28/11/2011 15:50:45
velvet su cosa hai studiato finora?
io ti consiglio Giorgianni ci avevo studiato per l'esame di bancario all'università

Da: velvet28/11/2011 16:12:51
Hai ragione Danielsun sembra una domanda strana! sinceramente avevo studiato sul Simone e  su tante parti sparse di altri libri o trovate su internet...vorrei un testo un po' più organico.grazie per il consiglio!

Da: Danielsun 28/11/2011 16:26:30
quello più organico è il COSTI ma è anche molto dispersivo

Da: velvet28/11/2011 16:29:16
Si infatti il Costi l'avevo già escluso...

Da: Danielsun 28/11/2011 16:30:40
io ad esempio l'ho comprato e praticamente neppure l'ho aperto..Anche il Giorgianni è dispersivo

Da: velvet28/11/2011 16:39:01
andiamo bene...

Da: G-Force28/11/2011 17:16:44
Scusate ragazzi, volevo solo un confronto non creare ansia.
Condivido che quello che è fatto e fatto.
E a mio avviso sarà una valutazione complessiva.

Certo che se abbiamo scritto tutti più o meno le stesse cose, sarà ancora più dura la valutazione.
Considerato anche che - a mio avviso - non ammetteranno all'orale tutti i sufficienti (in astratto), ma già selezioneranno poche persone mi sa...

Comunque per chi metteva in luce il discorso autorizzazione/comunicazione, sono d'accordo che propriamente non è il patto in sé che va autorizzato, ma il punto è che quando si superano le soglie del 19 anche con partecipazioni vincolate ad un patto, risulta applicabile la relativa disciplina (credo sia il succo del 22, comma 1-bis mi pare).

In ogni caso consiglio a tutti un minimo di studio (anche a me stesso) per quanto è dura in questa fase di incertezza sugli esiti e di lavoro intenso in ufficio...

Ci risentiamo sui libri soprattutto per Economia Intermediari.
Dubito che chiedano esercizi all'orale, in ogni caso spero che con gli eventuali giuristi ammessi all'orale adottino anche su economia degli intermediari (seconda materia a scelta) un approccio meno matematico e più discorsivo giuridico.

Grazie del confronto e a presto!

Da: velvet28/11/2011 17:20:46
Grazie a te G-force!

Da: F2L28/11/2011 19:45:51
Ciao a tutti!
Provo a dare il mio piccolo contributo sulla traccia di commerciale e, segnatamente, sulla terza parte del quesito.

Il tema è affrontato in uno scritto del prof. Portale, pubblicato sul Liber Amicorum G.F. Campobasso (Utet, Torino 2006, vol. II, pp. 3-33), che si occupa ex professo della questione delle eventuali competenze gestorie dell'organo assembleare.

Provo a riassumere il succo del discorso:
- l'art. 2380-bis c.c., nella versione post riforma, prevede la competenza esclusiva degli amministratori nella gestione della società (analoghe disposizioni nei sistemi dualistico e monistico);
- il combinato disposto degli artt. 2365 e 2436 c.c. sembra suggerire che la competenza assembleare sussista solo nel caso di modifica formale dello statuto;
- la cessione dell'azienda - o di un ramo fondamentale di essa - pur alterando la struttura dell'impresa, non è una modifica formale dello statuto e, come tale, parrebbe di competenza degli amministratori;

- tuttavia, a livello sistematico si può sostenere che l'assemblea conservi una serie di poteri in senso lato gestorio; si fa riferimento soprattutto:
(a) all'art. 2361, c. 2 c.c., relativo all'acquisto di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata del socio;
(b) all'art. 2446 c.c., che, nel caso di perdite eccedenti il terzo del capitale, impone all'assemblea di assumere opportuni provvedimenti, i quali ultimi - per giurisprudenza costante - possono consistere anche in atti di gestione (presentazione di una proposta di concordato; chiusura di stabilimenti; etc.);
(c) all'art. 2409-terdecies, lett. f-bis) c.c. che consente al consiglio di gestione di sottoporre all'approvazione del consiglio di sorveglianza (quale espressione dei soci) piani strategici;

- in aggiunta a quanto rilevato dal prof. Portale, si può osservare anche che:
(i) la cessione di un ramo d'azienda decisivo comporta l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, il che (art. 2484, n. 2) c.c.) comporta lo scioglimento della società; attribuirne la competenza all'organo gestorio equivarrebbe a riconoscere a quest'ultimo un potere di vita o di morte sulla società, potere che invece spetta solo all'assemblea (art. 2484, n. 4) c.c.);
(ii) l'art. 2437, lett. a) c.c. consente al socio dissenziente di recedere quando la modifica (formale) dell'oggetto sociale "consente un cambiamento significativo dell'attività svolta", riconoscendo la rilevanza anche giuridica dei riflessi pratici;
(iii) discorso simile può farsi con riferimento all'art. 2497-quater, lett. a) c.c., dove in modo ancora più pregnante ci si riferisce all'alterazione sensibile del profilo di rischio dell'investimento e quindi, ancora, si dà rilievo al dato sostanziale più che a quello formale.

Il già citato contributo di dottrina, infine, svolge ampie considerazioni di diritto comparato (ecco, forse, l'influsso del commissario docente universitario, specializzato proprio in commerciale comparato), soprattutto con riferimento all'ordinamento tedesco. In quest'ultimo, con una serie di sentenze e a partire dall'inizio degli anni ottanta, la Cassazione tedesca - a fronte di una disciplina positiva analoga alla nostra - ha sviluppato argomentazioni sistematiche proprio per concludere nel senso dell'esistenza di competenze implicite dell'assemblea.

Precisazione doverosa prima dei saluti: avevo letto l'articolo nel corso di commerciale progredito, ma - ahime - ne ricordavo un 20% scarso...

Buono studio a tutti e - speranza flebile, ma ancora accesa - ci vediamo agli orali!

Da: boh28/11/2011 23:37:58
forse sono stato frainteso: è chiaro che non è il patto parasociale in sé a dover essere autorizzato ma solo comunicato. Certo è che l'influenza dominante che eventualmente ne discenda che deve essere autorizzata ex art.19 (e vi dirò di più: nel commentario al TUB del 2010 si sostiene che l'influenza dominante rileva a prescindere dal superamento delle soglie indicate)...Ripeto, io non ho citato direttamente il 22 comma 2 perché il riferimento di base resta il 19... In definitiva si tratta di interpretazioni, penso che, a prescindere dalla terza domanda e se si è risposto bene nelle prime due di entrambi i compiti, una sufficienza minima ci dovrebbe stare...l'impressione di tutti cmq è che non basterà un compito astrattamente sufficiente per essere ammessi all'orale... 

Da: partecipante29/11/2011 10:00:44
Io ho fatto riferimento alla questione relativa alla responsabilità degli amministratori (art 2392) e non a loro poteri. Io ho scritto che occorre autorizzazione dell'assemblea ord. e se cambia anche oggetto soc. occorrono maggioranze previste per assemblea straordin. (2365) se si tratta di una Spa. Se si tratta di coop consentita la trasformazione solo alle banche popolari, etc. Secondo voi è corretto?

Da: ???29/11/2011 10:10:18
Che c'entra trasformazione con cambio dell'oggetto sociale?

Da: jolly29/11/2011 10:18:59
non confondiamo trasformazione con cessione d'azienda please!!!!

Da: Alessandra x partecipante29/11/2011 10:21:06
Bah...io non ho scritto come te. Però riflettendoci su, forse hai ragione tu. In effetti con la cessione potrebbe anche modificarsi l'oggetto sociale. Ma ci vorrebbe un testo che raccogliesse tutta la questione. Voi su che testi vi siete preparati per comm?

Da: Danielsun 29/11/2011 10:49:27
Ahò c'avete na sanità a fà ste discussioni ora, ve saluto

Da: G-Force29/11/2011 11:26:35
Per tranquillizzare tutti: è anche vero che in 3 ore a compito era bene difficile fare tutte le elucubrazioni precise che si fanno adesso anche dopo la lettura di testi di dottrina...

Insomma: cerchiamo di stare tranquilli che quel che è fatto e fatto.

Un'ultima curiosità volevo chiedervi: ma sulla remunerazione degli organi sociali e problemi relativi che avete detto?

Invece con riguardo ai poteri dell'assemblea ho sostenuto che comunque lo statuto potrebbe prevedere un suo ruolo analogamente a quello che potrebbe essere riservato in via facoltativa anche al consiglio di sorveglianza: quindi in primis andrebbe guardato lo statuto. Che ne pensate?

PS: Grazie Velvet, Boh e F2L

PS2: Danielsum non hai tutti i torti anche tu :) Dai forza e buon lavoro

Da: velvet29/11/2011 11:40:59
In effetti è giusto che tiriate fuori tutte le vostre idee ora ma a me mette un'ansia leggere tutte queste possibili risposte e magari scoprire che non c'ho preso per niente!! :-)

Da: ....speriamo bene29/11/2011 12:22:21
Ciao a tutti,
con riferimento alla traccia di diritto commerciale ho risposto che l'organo amministrativo può, in gravi situazioni di difficoltà aziendale, procedere con la cessione dell'azienda o ramo di essa, specie se è l'unica alternativa per garantire la continuità della società (riferimento al dovere, degli amministratori, di esecuzione secondo buona fede del contratto).
Per tutti coloro che ritengono che l'organo amministrativo non possa cedere/alienare l'azienda o ramo di essa, non pensate che lo stesso risultato si possa ottenere con atti singoli e ripetuti, dei singoli beni che compongono l'azienda?
..........speriamo bene..............

Da: Alessandra per....30/11/2011 12:42:49
Ma io non capisco una cosa. Il forum è utile anche per confrontarsi. Perchè dovrebbe venire l'ansia? Bah....i misteri della fede!!!! Se vi viene l'ansia a pensare di aver cappellato allora non leggete nulla, non dovete accendere neanche la tv per via dei tg che parlano di crisi, e chiudetevi in un bunker. Detto questo credo che la traccia parli chiaro: possono gli amministratori alienare tutta l'azienda al punto da modificare radicalmente l'oggetto sociale senza interpellare l'asseblea? E mi venite a dire, non so chi lo ha scritto, di non confondere cessione con oggetto.....ma cosa? Era questa la traccia o no? La questione doveva essere affrontata i questi termini, pensando che la cessione di un'azienda può anche comportare la modifica dell'oggetto sociale. Chi non l'ha fatto pazienza, ma non credo non abbia preso la sufficienza, visto che si trattava solo di un aspetto della domanda. Saluti

Da: per alessandra30/11/2011 14:54:43
ma ke polemica inutile..è normale preferire non fasciarsi la testa prima del dovuto e quindi non voler sapere nulla fino ai risultati..

Da: velvet30/11/2011 14:57:12
anch'io ho accennato anche alla modifica dell'oggetto sociale..

Da: infoss30/11/2011 15:43:08
io anche, sia a quella che alla trasformazione..e ho detto che se la cessione comporta una delle due, allora gli amministratori non posso agire autonomamente, ma è l'assemblea straordianria a dover procedere alla modifica dello statuto.

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