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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Federico9 21/07/2022 00:24:14
Preliminare unilaterale a favore di terzo. Tutti i preliminari hanno la riserva di nomina, quella era una frignaccia.
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Da: Federico9 21/07/2022 00:24:24
Preliminare unilaterale a favore di terzo. Tutti i preliminari hanno la riserva di nomina, quella era una frignaccia.
Rispondi

Da: Jj21/07/2022 07:15:37
Concorso1980, così facendo, non hai risolto il problema dell'incompatibilità tra 1411 e 1401. È sbagliato dire che siccome la nomina la fai nel definitivo, allora lo possono fare tutti e 3 in quanto parti. Non funziona così il 1401.
La nomina va fatta entro il definitivo, cioè a partire da un secondo dopo la sottoscrizione del preliminare e fino al secondo prima del definitivo, ma NON nel definitivo, perché nel definitivo ormai la Alfa non può più acquistare i diritti ed assumere gli obblighi derivanti dal preliminare che ormai ha esaurito i propri effetti. Prima la Alfa acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal preliminare accettando la nomina in suo favore e poi la Alfa stessa stipula il definitivo.
Così dovrebbe funzionare, spero di essermi spiegato bene.
È vero che la soluzione conta fino ad un certo punto, ma la soluzione scelta, oltre ad essere coerente con le richieste della traccia, deve essere esente da errori di diritto
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Da: Concorso198021/07/2022 09:16:31
Io non ci vedo nessuna incompatibilità. La traccia chiede la facoltà di stipulare il definitivo a nome della società. Nel preliminare si inserisce questa facoltà, poi il terzo stipulerà il definitivo per sè o per persona da nominare, che in qs caso è la società.  Ma il definitivo lo stipula il terzo, lì ha la facoltà di nominare sè stesso o la società. La nomina non va fatta un secondo dopo. Il meccanismo del contratto x persona da nominare non richiede questo.
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Da: Idem21/07/2022 09:39:32
Le cambiali al preliminare? A me sembra un'eresia. Come l'accollo. Semplicemente, a mio parere, si trattava di esporre come sarebbe stato regolato il prezzo
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Da: Federico9 21/07/2022 10:13:32
Il definitivo lo farà il terzo se viene nominato
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Da: Concorso198021/07/2022 10:24:29
Scusa perchè una eresia? La traccia non diceva che dovevano essere emesse al definitivo...se leggi la traccia dice: il prezzo verrà pagato ecc...ma poi dice che solo i 100 andavano pagati al definitivo, che poi erano quelli che andavano a deposito prezzo. Quella dicitura al definitivo riferita solo ai 100 mila un senso ce l'aveva. Ti mettono una cambiale e l'accollo x vedere se la sai scrivere, non tanto per.
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Da: La follia21/07/2022 10:25:40

- Messaggio eliminato -

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Da: Concorso198021/07/2022 10:25:50
Mi spieghi il senso di precisare solo x i 100 che dovevano essere pagati al definitivo?
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Da: Concorso198021/07/2022 10:27:32
Poi ricordatevi che una cosa è il mondo concorsuale, altra cosa è ciò che avviene negli studi notarili. Di ciò che studiamo solo il 30 per cento lo utilizzeremo nella prassi
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Da: Il dubbio21/07/2022 11:29:13
La traccia diceva fabbricato in corso di costruzione ( e non da costruire) per cui si postulava che gli appartamenti in corso di costruzione erano allo stato grezzo accatastati nella categoria F3 il mutuo gia era stato frazionato e si facevano accollo e cambiali ipotecarie.
Questa soluzione ( insieme ad altre due) è stata data in una lezione su una traccia simile svolta in una nota scuola romana un 4-5 mesi prima del concorso  de quo.
invece per tutte le questioni relative ai tre prezzi con l accollo, diritti disomogenei usufruttò è nuda conflitto d interesse e curatore speciale e riserva di nomina le varie soluzioni sono state date in una traccia simile svolta a ottobre 2021 in una nota scuola napoletana
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Da: Concorso198021/07/2022 11:40:15
La traccia comunque non diceva che il mutuo veniva garantito con l'ipoteca sul terreno nel quale veniva costruito il fabbricato. Quindi ok accollo, ma non si poneva il problema del frazionamento. La traccia parlava di mutuo contratto dal costruttore, non di mutuo contratto al fine di costruire la palazzina con ipoteca sul terreno nel quale la stessa sarebbe stata costruita.
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Da: Idem21/07/2022 11:42:10
" il prezzo di euro 500.000,00 verrà pagato quanto a euro 100.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo, quanto a euro 350.000,00 con accollo di un mutuo contratto dal costruttore e quanto a euro 50.000,00 con cambiali garantite da ipoteca sull'immobile".
Intanto farei leva sull'utilizzo del tempo futuro "verrà pagato", e non "viene oggi pagato"; non mi pare fosse evidente la volontà di predisporre un preliminare con effetti anticipati.
Inoltre, va bene che il concorso non corre sullo stesso binario di ciò che viene fatto in studio… però non deve nemmeno essere una fantasia totale. Ma io mai ho visto in studio un preliminare taic con accollo del mutuo! Al definitivo certo ma al preliminare mai! Tra l'altro… dovevi risolvere anche l'eventualità in cui non ci fosse adempimento del preliminare: che fine faceva l'accollo?
Quanto alle cambiali, dubito che il grande quesito giuridico possa ridursi alla relativa tecnica redazionale.
Poi mi sbaglierò.
Io ho come l'impressione che molti (me compreso molto probabilmente, soprattutto in MC) abbiano fatto voli pindarici non richiesti.
Vedremo la commissione come valuterà!
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 12:44:49
Ma se la traccia dice verrà per i 500, e poi precisa x i 100 al definitivo, e questa precisazione non la fa x gli altri importo un motivo ci sarà. Ma infatti non si parla di preliminare ad effetti anticipati, una assurdità visto che l'immobile era in corso di costruzione.
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 12:45:38
Ma se la traccia dice verrà per i 500, e poi precisa x i 100 al definitivo, e questa precisazione non la fa x gli altri importo un motivo ci sarà. Ma infatti non si parla di preliminare ad effetti anticipati, una assurdità visto che l'immobile era in corso di costruzione.
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 12:49:31
Nelle scuole varie volte abbiamo fatto preliminari con accollo mutuo....si tratta anche di una fattispecie trattata nel libro taic e presa in consideraz dal 2825 bis, vado a memoria. Il prezzo si può pagare al preliminare con accollo.
Rispondi

Da: Il dubbio21/07/2022 14:25:36
Quali tutele per la parte acquirente alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 ?

Forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata già in sede di stipula del preliminare
Il nuovo art. 6 del D.lgs. n. 122 del 2005 stabilisce espressamente l'obbligo di stipulare il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Detta modifica ha lo scopo di rafforzare il controllo di legalità del notaio in sede di contrattazione preliminare, così da verificare il rispetto dell'obbligo della fideiussione nonché della polizza assicurativa decennale.

Fideiussione
Il notaio dovrà indicare nel contratto preliminare gli estremi della fideiussione e l'attestazione di conformità della stessa al modello standard che sarà determinato sulla base di un decreto ministeriale.

Alla luce delle modifiche introdotte al d.lgs. 122 del 2005 - a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa- si amplia il contenuto della fideiussione in quanto essa non garantisce più soltanto la restituzione delle somme versate al costruttore- prima del trasferimento della proprietà- nel caso in cui quest'ultimo incorra in una situazione di crisi, ma anche per il mancato rilascio della polizza assicurativa decennale il cui obbligo di consegna deve essere adempiuto all'atto di trasferimento della proprietà.

La fideiussione ha una scadenza?

La fideiussione perde efficacia (non più al momento del trasferimento della proprietà) ma soltanto nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore copia dell'atto di trasferimento della proprietà contenente la menzione relativa alla conformità della polizza al modello standard ministeriale.

Polizza assicurativa decennale
Non diversamente dalla fideiussione, anche la polizza assicurativa dovrà essere redatta conformemente ad un modello standard che rispetti le prescrizioni di un decreto ministeriale.

Il notaio avrà l'obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento della proprietà gli estremi della polizza assicurativa e l'attestazione di conformità rispetto al modello standard.

A differenza della stesura originaria del d.lgs. 122 del 2005, il quale difettava di una sanzione espressa per il caso in cui il costruttore non consegnasse la suddetta polizza, oggi l'art. 4 TAIC espressamente dispone la nullità del contratto non solo per il caso in cui non venga consegnata la fidejussione alla stipula del preliminare ma anche qualora, alla stipula del definitivo, il costruttore non consegni la polizza assicurativa.

Ove non gli venga consegnata la polizza assicurativa, l'acquirente potrà recedere dal contratto preliminare ed, una volta ottenuta dal notaio l'attestazione di non aver ricevuto la polizza, potrà escutere la fideiussione.

Quando entra in vigore la nuova disciplina?

La nuova disciplina è entrata in vigore il 16 marzo 2019, ma- stante quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 5 del TAIC, le modifiche legislative in oggetto saranno applicabili ai contratti per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto o rilasciato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Tutela dell'acquirente e ruolo del notaio

L'art. 8 del d.lgs. 122 del 2005 stabilisce che : il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita , se anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.

Evidentemente la ratio della disciplina è quella di assicurare all'acquirente un acquisto stabile e sicuro, tale da non poter essere posto in pericolo a causa di inadempienze realizzate da terzi .

Il tenore letterale dell'art. 8 ha suscitato un ampio dibattito circa il modo corretto di interpretare le condizioni necessarie affinché il Notaio possa stipulare l'atto di compravendita.

Secondo la tesi preferibile in dottrina, occorre distinguere a seconda che l'acquirente intende accollarsi la quota di mutuo corrispondente all'appartamento da acquistare ovvero intenda contestualmente pagare il prezzo necessario per acquistare l'immobile e precisamente:

In caso di accollo della quota di mutuo, il notaio non può procedere alla stipula se prima non vi sia stato il frazionamento del mutuo ed il contestuale frazionamento dell'ipoteca;
L'atto di frazionamento dell'ipoteca, invece, configura una rinuncia da parte del creditore ipotecario al principio dell'indivisibilità dell'ipoteca, sancito dall'art. 2809 2 ° comma c.c., in forza del quale la garanzia reale sussiste per l'intero su tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Per effetto del frazionamento dell'ipoteca, ogni quota di mutuo "non risponde" più dell'intera ipoteca ma solo della quota di ipoteca ad essa attribuita con il frazionamento.

In assenza di accollo della quota di mutuo, (il che accade quando l'acquirente paga per intero il prezzo concordato al costruttore) il notaio non può ricevere l'atto senza che vi sia il titolo ( consenso in atto del creditore alla cancellazione parziale dell'ipoteca, così da liberare il cespite immobiliare oggetto di acquisto.
E' pacifico in dottrina che l'ambito di applicazione dell'art. 8 del T.A.I.C. assuma rilievo solo a fronte della stipula di atti ad effetti reali, con i quali si trasferisca la proprietà.

In sede di stipula del preliminare TAIC si potrebbe anche non frazionare l'ipoteca (in caso di accollo di quota di mutuo) ovvero non cancellarla parzialmente, purché ogni eventuale formalità pregiudizievole venga comunque cancellata non oltre la stipula dell'atto di trasferimento della proprietà.

Si ritiene altrettanto pacifico in dottrina che l'art. 8 TAIC in relazione alla cancellazione parziale dell'ipoteca    (in caso di pagamento da parte della parte acquirente senza alcun accollo della quota di mutuo) si considera rispettato, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, anche a fronte della mera sussistenza formale- ma non più sostanziale- della iscrizione ipotecaria .
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Da: si parlava di formalismi:21/07/2022 14:48:09
- avvocato testimone su richiesta parte cosa dite?
- e dell'interprete tedesco?
Rispondi

Da: Mapi real21/07/2022 15:04:36
Dunque, è stato scritto:
1) Una traccia con immobile in corso di costruzione è stata data in una nota scuola romana.
2) Accollo, conflitto, riserva di nomina, in una sempre nota scuola napoletana.

Però vi si chiede quale siano le soluzioni proposte dalle scuole per le tracce del concorso e nessuno sa. Ma roba da pazzi.
Io non ne frequento, altrimenti avrei condiviso le soluzioni,
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 15:09:13
Se parli del mc l'amico non poteva fare da interprete xchè non aveva i requisiti x essere testimone. Non risiedeva in Italia.
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 15:11:44
X l'avvocato testimone su richiesta di parte  nessun problema. La soluzione è nell'art 48 ln
Rispondi

Da: formalismi21/07/2022 15:11:54
per me no avvocato testimone né interprete tedesco
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 15:14:30
L'avvocato non era mica interessato all'atto. A meno che non ricordi male la traccia. Xchè no?
Rispondi

Da: xconcorso21/07/2022 15:22:53
forse non era interessato all'atto ma la sua neutralità potrebbe essere pregiudicata..nei testi si sconsiglia
Rispondi

Da: formalismi21/07/2022 15:24:38
concordo con l'ultimo intervento... sicuramente più prudente non ricevere
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 15:25:13
Ah... mah non sono d'accordo. Comunque l'importante è motivare ed essere consapevoli di ciò che si scrive. Non è nullità, questo importa
Rispondi

Da: Concorso198021/07/2022 15:26:38
Non bocciano su questo di sicuro. Per chi ha messo l'interprete straniero si, xchè si viola la legge notarile
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Da: formalismi21/07/2022 15:28:30
oddio se ammetti che l'avv ha un interesse all'atto (e per questo non lo costituisci) allora hai messo un testimone senza requisiti
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Da: Concorso198021/07/2022 15:46:54
Ma formalismi dici a me? X me non ha un interesse all'atto e l'ho costituito.
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Da: laura3892  -banned!-21/07/2022 17:08:32

- Messaggio eliminato -

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