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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, ..., 913, 914, 915, 916, 917, 918 - Successiva >>

Da: Follieconcorsuali22/02/2022 10:05:43
Altro che incompletezza, questa è una topica grossa come una casa...

Ti faccio notare che aldilà dell'incerto confine dell'art. 411, 3° comma c.c., qui a poter essere nominata è una società terza e non il padre Ads. Pertanto la norma, da ritenersi eccezionale, non mi pare proprio applicabile al caso.

Già questo basta per affermare il conflitto di interessi tra padre e figlio.

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo, lo stesso esiste un conflitto tra genitori e figlio beneficiario di AdS, che non sono una unica parte negoziale (comprano due diritti disomogenei e "antagonisti", per es. quanto alla durata).
Non mi pare che nel caso vi sia alcuna convenzione a fare del padre e quindi il conflitto è rilevante pure in questo caso e impone la nomina di un curatore speciale...

Io veramente non so come si possa dire che il conflitto di interessi tra padre e figlio ci può stare come no...cioè il diritto è bianco e nero allo stesso tempo...assurdo...unica cosa che qui si cerca di salvare la propria soluzione...cercando di fare un minestrone...

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Da: Possibili paletti22/02/2022 11:25:09
Sulla riserva di nomina non esiste conflitto d interessi
Perché se nel preliminare parte promittente acquirente si è riservata di nominare un terzo persona fisica giuridica o ente senza indicarlo  è rappresentanza in incertam personam e quindi non esiste un conflitto attuale e neanche potenziale fermo restando che il nominato subentrando ex tunc  nei diritti ed obblighi è tenuto a restituire quanto sborsato dai promittenti ex 2033 cc
Se invece nel preliminare la riserva di nomina è a favore di un soggetto determinato la rappresentanza è in favore di certa personam e si configura un preliminare ad effetti soggettivi alternativi  condizionato risolutivamente per i promittenti acquirenti e sospensivamente per la alfa spa alla nomina della detta società e neanche c è conflitto perché opera il 2033 cc una volta esercitata la nomina e non rilevando nei confronti della promittente venditrice  il rapporto gestorio tra l electus ed i suoi rappresentanti che può essere anche in forma orale vedi petrelli il contratto in generale pagina 932 e segg
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Da: Follieconcorsuali22/02/2022 11:29:56
Incomprensibile...o non ci capisco niente io o non ci capisci niente tu Possibili Paletti...scommetto, comunque, che tu non hai trattato minimamente il problema...questo è sicuro...
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Da: Possibili paletti22/02/2022 11:47:51
Premesso che io ho trattato il problema del 1395 cc ed ho precisato che la procura era rilasciata ai sensi del 1395 cc ed ho fatto intervenire il curatore speciale per il figlio quale opportuno provvedimento del GT; mi spiego meglio il conflitto d interessi è superato sia per la moglie che per il figlio perché nella procura per notaio britannico era indicato che il marito acquistava 1/2 dell usufruttò acquistando L altro 1/2 la moglie per cui era già autorizzato il marito vedi cassazione 2019 gia citata per il figlio bastava l autorizzazione del Gt che forse avrebbe chiesto una perizia al genitore prima di concederla stante la deroga al 378 cc  del 411 c3 cc .
La riserva di nomina indicata nel preliminare o è in incertam personam o è in certa persona  o è zuppa o pan bagnato non si scappa
Se è' in incertam personam puoi nominare chi vuoi se in certa personam invece stai facendo un contratto preliminare ad effetti soggettivi alternativi condizionato risolutivamente e sospensivamente alla dichiarazione di nomina ed alla ratifica della società che sarà nominata ( se non interviene nel preliminare o non ha già autorizzato la nomina) e non c è conflitto comunque perché opera la condizione retroattiva ed il 2033 cc

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Da: possibili paletti22/02/2022 11:59:03


  


DOMANDE E RISPOSTE, PATRIMONIOIl figlio, AdS, intende acquistare la proprietà della madre: conflitto d'interessi?Articolo di Redazione AsSostegno


Mario: Sono Amministratore di Sostegno della mamma, 98enne, incapace di attendere alle proprie necessità.

Insieme a mia sorella, stiamo pensando di procedere a una divisione di un immobile del quale la mamma è proprietaria pro quota e io sarei interessato ad acquistare la quota di mia madre.

Mia sorella sarebbe d'accordo.

E' possibile? E come farlo?

 Quesito interessante. Per rispondere ci facciamo aiutare dal codice civile e dal buon senso.

L'art. 411 del codice civile richiama le norme già dettate in materia di tutela e curatela stabilendo che possono applicarsi all'amministrazione di sostegno in quanto compatibili; tra queste viene in rilievo, per il caso in esame, l'art. 378 cod.civ. stabilendo che il tutore non può, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona, dei beni del minore.

Il senso della disposizione è quello di evitare che il tutore, approfittando del suo ruolo, possa rendersi acquirente di un patrimonio che è chiamato a gestire nell'esclusivo interesse del minore.

Se applicata direttamente all'amministrazione di sostegno, la norma renderebbe l'AdS incapace diacquistare dal beneficiario; dunque, si dovrebbe concludere che il figlio, quale amministratore di sostegno della madre, non potrebbe acquistarne la di lei quota di proprietà dell'immobile.

In tal modo però, si giungerebbe a conseguenze paradossali: da un lato, si impedirebbe a un parente stretto di svolgere il ruolo di AdS (nel senso che il figlio per acquistare dovrebbe rinunciare a fare l'AdS) e, dall'altro, si ostacolerebbe la permanenza entro l'ambito familiare di un bene, già in parte comune (si pensi solo alla casa di abitazione che viene ereditata dalla madre e dai figli in successione della morte del marito-padre).

Il paradosso è pero superato dallo stesso Legislatore, che intende favorire, non ostacolare, i rapporti familiari anche qualora a svolgere il ruolo di AdS sia un parente diretto;

L'art 411, comma 3, cod.civ prevede, infatti, che sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

In sintesi, la norma, nel richiamare "in quanto compatibili" le norme sulla tutela, prevede delle deroghe alle rigide disposizioni che la governano

 Che fare dunque nel caso del nostro Mario?

In primo luogo l'AdS dovrebbe chiarire e rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene necessaria la vendita della quota di proprietà della madre Beneficiaria, spiegando, ad esempio, che si intende provvedere a specifiche esigenze economiche della beneficiaria - sollevandola da relativi oneri, anche fiscali;poi occorre dare il "giusto valore di mercato" alla quota di proprietà che si intende cedere/dividere; è facilmente intuibile, infatti, che l'interesse del figlio (acquirente, interessato come tale a pagare un prezzo basso) è in palese conflitto con quello del madre (potenziale venditrice interessata, al contrario a vendere al prezzo più alto possibile) e dunque l'eventuale istanza diretta al giudice dovrà essere accompagnata da una valutazione oggettiva del valore commerciale del bene (o della relativa quota) che un perito, ad esempio, o una o più agenzie immobiliari che lavorano nel territorio, potrebbero fornire;potrebbe essere, infine, utile proporre al Giudice Tutelare di nominare una persona che intervenga nell'atto di cessione/divisione come amministratore di sostegno speciale, ossia chiamato a rappresentare la Beneficiaria solo e proprio per quello specifico atto (una sorta di pro-amministratore di sostegno, che richiama in certo senso la figura del protutore nominato in caso di conflitto di interessi tra tutore e interdetto ex art.360 cod.civ, o del curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra genitori e figli ex art.321 cod.civ).Si deve, in conclusione, presentare una istanza motivata al Giudice Tutelare, corredata di perizia o di stime commerciali, chiedendo che sia nominato un amministratore di sostegno, diverso dal figlio, al solo fine del compimento dell'atto di cessione/divisione.




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Da: possibili paletti22/02/2022 12:01:04
𝐂𝐨«𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐬𝐞𝐳. 𝐕𝐈 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, 𝐨«𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟐𝟗𝟗"𝟗 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟗 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛«𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗

L'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso) reca una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante.
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Da: Ci vuole anche c@@o22/02/2022 12:04:04
con tutti i problemi della traccia quel problema se il compito e buon varrà come il due di picche.
Esattamente come il concorso passato e la famosa autorizzazione dell'assemblea della società.
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Da: Follieconcorsuali22/02/2022 12:18:14
Per l'autorizzazione dell'assemblea lasciamo stare, che è meglio...
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Da: xfollie22/02/2022 18:30:39
quello che sostieni non è assolutamente verità inscalfibile e lo hanno scritto eminenti autori (es Petrelli), ma si vede che tu vali più di loro..
Rispondi

Da: xfollie22/02/2022 18:31:07
quello che sostieni non è assolutamente verità inscalfibile e lo hanno scritto eminenti autori (es Petrelli), ma si vede che tu vali più di loro..
Rispondi

Da: xfollie22/02/2022 18:31:36
quello che sostieni non è assolutamente verità inscalfibile e lo hanno scritto eminenti autori (es Petrelli), ma si vede che tu vali più di loro..
Rispondi

Da: possibili paletti23/02/2022 17:01:39
La Commissione sembra che volesse sia accollo di  mutuo che cambiali su bene futuro vi giro le clausole tratte da Petrelli il contratto in generale preliminare Taic pagine 122 e segg:
Prezzo...
pagina 131
quanto alla somma di euro...il relativo pagamento è convenuto mediante accollo con effetto immediato dalla data di stipula del presente preliminare della quota del mutuo gravante sull unità immobiliare in oggetto e precisamente relativa al mutuo fondiario stipulato con la banca ..con atto....
La prima rata di mutuo da pagarsi dalla parte promissaria acquirente scadrà quindi....
Si conviene quindi he la parte promissaria acquirente dovrà pagare a tal titolo tutte le rate del suddetto mutuo comprensive di capitale interessi e spese impegnandosi a rimborsare alla parte venditrice l importo delle rate che la stessa abbia pagato personalmente il tutto a titolo di accollo interno finché non sia stato perfezionato il frazionamento del mutuo fondiario e non sia quindi possibile l accollo cumulativo esterno nei.conftonti della banca mutuante.



L'ipoteca relativa alla cambiale è concessa su un bene futuro, essa sarà validamente iscritta, solo, quando il bene verrà ad esistenza (art. 2823 c.c.).
L'ipoteca a favore della Banca, invece, gravando sul terreno, potrà essere validamente presa da subito e si estenderà alle accessioni (art. 2811 c.c.).
Il problema, dunque, non si pone perché il finananziamento è, concesso prima dell'ultimazione dell'immobile e, dunque, l'ipoteca a favore della Banca sarà di primo grado. Tutt'al più si potrà stipulare un preliminare di postergazione sub condicione sospensiva che l'ipoteca sul bene futuro sia iscritta prima di quella sul terreno, ma è un'ipotesi alquanto remota.
I promittenti acquirenti assumono il debito di pagare il resoduo prezzo di euro 50000 entro il...ed , a smobilizzo, rilasciano cambiale pagherò dell'importo di....50000. (descrizione della cambiale ). Detta cambiale sarà garantita da ipoteca su (bene futuro).
Rispondi

Da: amen 223/02/2022 17:42:18
fonte?
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Da: amen 223/02/2022 17:46:51
comunque sulla cambiale era ovvio la volessero subito, mentre per me si potevano fare entrambe le cose sull'accollo
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Da: possibili paletti23/02/2022 17:59:50
alcune scuole
Rispondi

Da: Follieconcorsuali23/02/2022 18:06:45
Non esiste...
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Da: Ma alcune scuol23/02/2022 18:46:01
Quali? A Napoli e Roma non mi pare proprio
Rispondi

Da: Follieconcorsuali23/02/2022 19:14:22
Ma veramente credete che i commissari stiano a leggere i vostri interventi qui? Credete veramente che si facciano influenzare? Non scherziamo, emettere la cambiale al preliminare e fare ivi l'accollo sono semplicemente follieconcorsuali...
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Da: carolina001  -banned!-23/02/2022 20:30:42

- Messaggio eliminato -

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Da: xfollie23/02/2022 22:58:41
E' stato detto che se la traccia chiede di far volare un asino bisogna trovare il modo di farlo volare non dire che non può volare e non fare niente.
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Da: Follieconcorsuali23/02/2022 23:10:35
Si una cambiale ipotecaria su un immobile futuro...ma per piacere...e non aggiungo altro...
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Da: Fazio24/02/2022 10:15:21
No ragazzi io sono andato dalla commissione a chiedere e dalla risposta ho capito che non volevano nè l'accollo nè le cambiali. Anzi sono rimasti basiti dalla mia domanda come se avessi chiesto un'assurdità
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Da: Follieconcorsuali24/02/2022 10:29:42
Confermo Fazio...assurdità e bocciatura certa...
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Da: possibili paletti24/02/2022 10:48:48
mi permetto di dissentire ma voi veramente pensate che in costruttore si obbliga a costruire una casa con tutti gli oneri connessi senza avere degli  altri acconti sul prezzo dai promittenti acquirenti.Se la traccia chiede di fare qualcosa bisogna farla altrimenti si rischia l l'incompletezza dell elaborato l accollo del.mutuo e le cambiali ipotecarie al preliminare si trovano su autorevoli formulari del resto
Rispondi

Da: x possibili paletti24/02/2022 12:07:08
Anche la permuta di cosa presente con cosa futura si trova su autorevoli formulari, ma non era richiesto dalla traccia...
Ma poi per l'accollo dovevi presupporre un mutuo chirografario oppure un mutuo ipotecario (di importo maggiore di 350k) già frazionato e con l'accatastamento  in categoria fittizia f3 con foglio particella e subalterno.
Per le cambiali la traccia mi sembrava chiara nel senso che non dovessero essere rilasciate a preliminare su un bene futuro
Rispondi

Da: Ma nei formulari24/02/2022 13:52:34
Te lo spiegano che al preliminare si danno acconti ed è assurdo pagare praticamente 3/4 di prezzo? 😂😂😂😂 non si può giustificare la soluzione, non esisteâsoluzione assurda
Rispondi

Da: possibili paletti24/02/2022 14:50:34
vi giro le clausole tratte da Petrelli il contratto in generale preliminare Taic pagine 122 e segg:
Prezzo...
pagina 131
quanto alla somma di euro...il relativo pagamento è convenuto mediante accollo con effetto immediato dalla data di stipula del presente preliminare della quota del mutuo gravante sull unità immobiliare in oggetto e precisamente relativa al mutuo fondiario stipulato con la banca ..con atto....
La prima rata di mutuo da pagarsi dalla parte promissaria acquirente scadrà quindi....
Si conviene quindi che la parte promissaria acquirente dovrà pagare a tal titolo tutte le rate del suddetto mutuo comprensive di capitale interessi e spese impegnandosi a rimborsare alla parte venditrice l importo delle rate che la stessa abbia pagato personalmente il tutto a titolo di accollo interno finché non sia stato perfezionato il frazionamento del mutuo fondiario e non sia quindi possibile l accollo cumulativo esterno nei.conftonti della banca mutuante.
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Da: possibili paletti24/02/2022 14:56:07
L'ipoteca relativa alla cambiale è concessa su un bene futuro, essa sarà validamente iscritta, solo, quando il bene verrà ad esistenza (art. 2823 c.c.).

I promittenti acquirenti assumono il debito di pagare il residuo acconto prezzo di euro 50000 entro il...ed , a smobilizzo, rilasciano cambiale pagherò dell'importo di....50000. (descrizione della cambiale ). Detta cambiale sarà garantita da ipoteca su (bene futuro) e verra' iscritta non appena l'immobile verra' ad esistenza.
Rispondi

Da: Ci vuole anche c@@o25/02/2022 13:55:47
Fazio dici bene.
Chi riporta queste bestialità è in mala fede.
La cambiale ipotecaria su bene futuro e le altre cose che ho letto sono follie concorsuali.
Vinceranno candidati anche con errori da 5B perchè sfoltiti in compiti con le follie concorsuali troveranno comunque tanti errori.
Sembra che un commissario disse che con le sue tracce avrebbero corretto in fretta e bocciato tantissimi candidati. Tracce come gli aveva insegnato Capozzi.
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Da: Julio925/02/2022 14:49:31
Io ero al mio primo concorso (tra l'altro con riapertura termini) e non ho consegnato.
Premetto di aver "visto" tutti i problemi (magra consolazione), ma poi in concreto ci sono stati i noti spartiacque dove non me la sono sentita di prendere una strada quando non avevo le idee chiare.

Uscito il terzo giorno dalla fiera mi sentivo una capra, perchè tutti millantavano soluzioni perfette, anche perchè condivise con altri (io non mi sono mai confrontato nelle scuole).
Poi a distanza di mesi ho visto che sono uscite un MILIARDO di soluzioni.

P.s. la cosa che ho capito è che non esiste che tu fai il libro x e hai "chiuso la materia". Al concorso possono uscirti questioni dove devi applicare i principi e che non sono sui libri a chiare lettere.
Quindi, bisogna essere sinceri con sè stessi e colmare le lacune in qualsiasi modo, senza pensare che esista veramente un programma
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