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INPS, 50 posti B1
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Da: buono legnani05/12/2013 17:00:47
ah ah che ridere
Rispondi

Da: ultimi posti08/12/2013 11:05:05
leggete la circolare n.5 del 2013 della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. Mi sembra che ci siano delle cose positive per noi.
Rispondi

Da: aspettiamo fatti08/12/2013 15:08:50
e non le solite parole!!!
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Da: ............08/12/2013 17:41:18
e cosa direbbe questa circolare, non riesco a trovarla
Rispondi

Da: buono legnani08/12/2013 18:38:00
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1115955/circolare_dfp_n5_21_11_13.pdf
Rispondi

Da: buono legnani08/12/2013 18:43:17
Sembra che gli idonei a tempo indeterminato possano essere chiamati a tempo determinato presso altre amministrazioni, ricorrendo per queste ultime esigenze temporanee ed eccezionali e fermo restando, per gli idonei a t.i., il diritto al mantenimento della posizione in graduatoria. 
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Da: buono legnani08/12/2013 18:47:54
Ovviamente un eventuale rifiuto di prestare servizio a t.d. presso altra amministrazione non pregiudicherebbe il diritto a mantenere la posizione in graduatoria.
Rispondi

Da: ............08/12/2013 19:39:21
sono mesi che andiamo avanti così, ma poi nei fatti nessuno fa niente. L'inps ha una carenza spaventosa, ma ogni volta che chiedo anche un semplice parere in merito ad eventuali assuzioni, mi guardano come se fossi una povera illusa
Rispondi

Da: mi08/12/2013 20:41:52
spiegate cosa c'è di buono in tutto questo????? non capisco
Rispondi

Da: buono legnani08/12/2013 20:46:20
In realtà di buono c'è (apparentemente) ben poco.
L'unica è sperare che nei prossimi tre anni qualcosa possa cambiare in meglio.
Rispondi

Da: idoneab110/12/2013 11:52:36
Si è svolto venerdì 6/12 u.s., tra i rappresentanti dell'Amministrazione e quelli di parte sindacale, un nuovo incontro del tavolo tecnico per la ridefinizione, in ottica di integrazione, del trattamento economico accessorio.

Come chiesto dalle scriventi nel corso della precedente riunione del 2/12 u.s., l'Amministrazione ha fornito alle OO.SS. tutti gli elementi informativi (possibile ammontare del fondo 2013, risorse ad oggi utilizzate, ecc...) di cui si dovrà necessariamente tener conto ai fini dello sviluppo di qualsivoglia ipotesi di armonizzazione dei sistemi retributivi propri dell'Inps e degli enti incorporati; un obiettivo che, stante la recente proroga del blocco dei rinnovi contrattuali, dovrà esser conseguito, come a più riprese sottolineato dalle scriventi, con la necessaria gradualità e mettendo a sistema le migliori pratiche negoziali nel tempo sviluppatesi in tutti e tre gli enti al centro del processo di integrazione.

Conclusasi la fase di approfondimento tecnico, il confronto sull'armonizzazione dei trattamenti proseguirà, a partire dalle prossime settimane, in sede di tavolo nazionale.


A chiusura dell'incontro, le scriventi OO.SS. hanno sollecitato la delegazione di parte pubblica a fornire risposte certe in tema di comandati, attuazione della spending review e mobilità nazionale a domanda.

Secondo le informazioni forniteci nel corso dell'incontro, a seguito della richiesta di parere formulata dall'Inps, si sarebbe aperta, tra Amministrazione e Funzione Pubblica, una interlocuzione in ordine alla problematica concernente la proroga del personale in comando. In particolare, secondo quanto riferito dal Direttore Centrale delle Risorse Umane, la Funzione Pubblica, in considerazione dell'impatto che i pensionamenti da spending determineranno nella stragrande maggioranza delle Sedi dell'Istituto, si starebbe orientando ad accordare all'Inps un'autorizzazione alla proroga dei comandi in essere fino a tutto il 31/12/2014. Oltre che nei casi di figure professionali difficilmente sostituibili (come, ad es., gli infermieri), tali proroghe verrebbero tuttavia concesse, secondo quanto precisato dalla delegazione di parte pubblica, ai soli lavoratori in servizio presso strutture nelle quali il rientro del personale in comando negli enti di appartenenza esporrebbe l'Inps ad oggettivi rischi di riduzione del livello dei servizi erogati. Previa adozione di un apposito messaggio hermes, le situazioni di oggettiva criticità dovranno essere rappresentate dalle Direzioni Regionali e saranno successivamente sottoposte al vaglio dei competenti uffici della Direzione Generale. Su nostra richiesta, il Direttore Centrale delle Risorse Umane ha infine precisato che:

- tale procedura potrà trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno già ricevuto le comunicazioni di revoca i cui rapporti non siano ancora giunti a scadenza;

- in attesa della risposta ufficiale da parte della Funzione Pubblica, l'invio delle revoche sarà sospeso.

Le scriventi hanno unitariamente ribadito la richiesta di proroga di tutti i comandi in essere fino a tutto il 31/12/2014.

Secondo quanto rappresentatoci dall'Amministrazione nel corso della riunione, anche le problematiche che attengono alle modalità e ai tempi di gestione dei piani di pensionamento da spending sono oggetto di esame con i competenti Uffici della Funzione Pubblica. Le scriventi hanno quindi sollecitato l'Amministrazione a portare rapidamente a conclusione le avviate iniziative di approfondimento e a comunicarne al più presto gli esiti alle OO.SS. Su un tema di così rilevante importanza, tanto per i lavoratori interessati quanto per il futuro dell'Istituto, non è possibile continuare a "navigare a vista". Per questo, CGIL, CISL e UIL hanno chiesto che venga quanto prima portato all'attenzione del tavolo nazionale un piano dal quale emergano, con chiarezza e una volta per tutte, gli intendimenti dell'Amministrazione sia rispetto all'individuazione dei soggetti che, a seconda dell'anno di maturazione dei requisiti pre-Fornero, potranno avere accesso alle procedure di pensionamento in deroga sia rispetto alle date a partire dalle quali sarà possibile dare corso ai primi flussi in uscita. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, dai primi contatti con Funzione Pubblica sarebbe comunque emersa, come peraltro chiesto dalle scriventi, la disponibilità ad avviare un ragionamento volto a far sì che anche i lavoratori inquadrati in area B possano rientrare tra quelli che avranno accesso alle procedure di pensionamento in deroga. Infine, non sarebbero ancora state del tutto superate le difficoltà connesse alla certificazione delle posizioni assicurative dei lavoratori della Gestione Pubblica non iscritti al FPLD.


Per quanto riguarda la mobilità interregionale, a seguito della pubblicazione delle graduatorie relative alla mobilità intraregionale, l'Amministrazione ha consegnato alle OO.SS., un prospetto recante le vacanze, distinte per regione, presenti nelle diverse Agenzie di produzione, semplici e complesse, su tutto il territorio nazionale. Le vacanze rilevate sono, complessivamente, n. 587 (Abruzzo: 9; Basilicata: 3; Calabria: 36; Campania: 120; Emilia Romagna: 4; Friuli Venezia Giulia: 8; Lazio: 98; Liguria: 26; Lombardia: 13; Piemonte: 40; Puglia: 43; Sicilia: 55; Toscana: 55; Trentino Alto Adige: 3; Umbria: 5; Veneto: 69). La questione relativa all'avvio delle procedure di mobilità nazionale a domanda, ivi inclusa quella che concerne gli ispettori di vigilanza, verrà trattata nell'ambito di un apposito tavolo nazionale, già convocato per domani, 10/12 p.v.


Al tavolo tecnico sull'armonizzazione dei trattamenti è seguita una riunione dell'osservatorio sulla produttivita'. Dai prospetti consegnati dall'Amministrazione, relativi al terzo trimestre 2013, emerge, ad eccezione di alcune province, comunque in condizione di recuperare il lieve ritardo accumulato, un risultato complessivamente positivo. Al riguardo, abbiamo invitato l'Amministrazione a depurare, in sede di chiusura del 2013, i dati produttivi dell'incidenza negativa generata dall'integrazione logistica e funzionale che interessa ormai la gran parte delle sedi dell'Istituto ed a valorizzare nella giusta misura i giustificativi che i responsabili delle sedi saranno chiamati a produrre.
Roma, 9 dicembre 2013



FP CGIL/INPS
Oreste CIARROCCHI
   
CISL FP/INPS
Andrea NARDELLA
   
UIL PA/INPS
Sergio CERVO


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Da: idoneab110/12/2013 11:55:26
Pare che l'inps abbia intenzione di inviare le lettere anche all'area b x i pensionamenti in deroga. Scusate non avevano detto che , mandando via i b1 , si sarebbe creata una grave carenza e allora speriamo si decidano perlomeno a chiamare noi idonei dalla graduatoria.
Rispondi

Da: Cv10/12/2013 13:45:08
A me pare che ancora ina volta i sindacati si adoperano per avvantaggiare chi un posto di lavoro ce l'ha . Anzi i comandati ne hanno due e se ne fregano di chi è senza lavoro. Non capendo che non è più tempo per pensare solo ad aumentare gli agi di chi lavora ma sacrificare qualcosa a vantaggio di chi è un idoneo disoccupato.  Ma sono troppo limitati per capire questo
Rispondi

Da: Cv10/12/2013 13:50:13
Anche noi possiamo essere impiegati per garantire i servizi
Rispondi

Da: quindi10/12/2013 16:57:37
a me pare che di noi non ci sia neanche l'ombra? Cosa ci sarebbe di positivo?
Rispondi

Da: e beh!11/12/2013 00:10:39
Scusate ma io sento puzza di ulteriore fregatura per noi idonei. Non mi sembra che i sindacati stiano facendo un bel nulla per aiutarci e come si diceva sopra si stà facendo di tutto per garantire un lavoro a chi il lavoro ce l'ha già. Ma forse io non sono capace di leggere tra le righe e sono talmente demoralizzata da non riuscire a vedere qualcosa di positivo in ciò che stà succedendo
Rispondi

Da: buono legnani11/12/2013 01:30:31
Ho parlato stamattina con un funzionario dell'ufficio del personale, il quale ha ribadito che nel breve periodo (2014) non sono previste assunzioni. Il funzionario ha però aggiunto che la proroga delle graduatorie al 2016 "lascia ben sperare" (cito testualmente) almeno per il 2015.
Alla mia domanda se per l'anno venturo le graduatorie potrebbero intanto essere cedute ad altre amministrazioni per effettuare servizio a t.d., il funzionario ha risposto che al momento l'Inps non ha ricevuto nessuna richiesta in tal senso.
Il funzionario mi ha infine spiegato che un ruolo importante lo rivestiranno "la nuova finanziaria del Governo" e "la ridefinizione della pianta organica".
Non sono andato via dalla D.G. saltellando di gioia, ma mi sembra che la posizione dell'Amministrazione sia orientata un pochino diversamente, rispetto all'allarmante comunicato delle USB diffuso il mese scorso da Hoder.       
Rispondi

Da: Cv11/12/2013 09:55:09
Ci raccontano la favola del 2015 per levarci di torno.  La proroga fa ben sperare, che fesseria,se fosse vero  inizierebbero dal prox anno ad assumere. Perché prorogare i comandati al dicembre 2014 non potevano assumere dalle graduatorie a t. D. ? Questa possibilità e attualissima e fattibilissima eppure loro la eludono , , però la proroga al 2016 fa  ben sperare! Mi facciano ol piacere
Si prendono gioco di noi e dei nostri drammi. Vorrei vedere questi sapientoni stare altri due anni senza lavoro con altrettanti e più già passati così
  .
Rispondi

Da: io invece11/12/2013 11:29:21
credo a buono legnani...Sarò pure un'illusa ma ci credo...Secondo me non ci possono assumere a causa di quella maledettissima spending review che ha rovinato tutto...I comandati li possono prorogare perchè loro non figurano in pianta organica, mentre a noi non ci possono prendere perchè dovrebbero inserirci nella stessa...Ma forse nel 2015 qualcosa si smuoverà, non appena avranno smaltito questi cavolo di esuberi!!!Sono convinta che loro ci VOGLIANO assumere ma non POSSONO!!!
Rispondi

Da: ..11/12/2013 11:38:56
se volessero allora farebbero il piano assunzioni previa presentazione del piano prepensionamenti come previsto dal decreto legge 101....evidentemente non vogliono....
Rispondi

Da: tv11/12/2013 16:05:57
Fermo restando che ognuno è libero di illudersi come meglio crede, ma è evidente che pur potendo assumere noi sin da subito anche a t.d. preferiscono rinviarci al 2015 (come se poi il 2015 fosse dietro l'angolo o le assunzioni partissero dal 1/gennaio|), optando da subito invece di chiedere e ottenere il tempo determinato alla proroga dei comandati, che di certo non sarebbero rimasti in mezzo a una strada. E' una squallida e triste   manfrina poco corretta, perchè mi piacerebbe conoscere uno per uno questi comandati, da dove vengono, come sono entrati nella p.a. e chi sono. Mentre la nostra graduatoria è formata da illustri sign nessuno, quindi i sindacati neanche ci provono a sollecitare la direzione ad avanzare per noi richieste di assunzione di qualsiasi tipo.
State certi,  però che se il d.l. avesse concesso di bandire dei concorsi per assunzioni atipiche, o di ricorrere ad altre  forme di precariato, già stavano facendo la corsa a svolgere l'iter per piazzare i loro "cari". In quel caso i soldi li avrebber trovati, e ci avrebbero detto "ma questi non toccano l'organico, non sono voci di bilancio ordinario" ma perchè se assumioo noi a t.d. non vale lo stesso principio? La verità è questa. I sindacati complice l'amministrazione ci boicottano. Difatti non fanno altro che parlare di problemi di personale ma neanche provano a chiedere alla fp  di assumerci.
Rispondi

Da: mmmh 11/12/2013 19:22:41
che c'è di positivo nell'essere rinviati al 2015???? e proprio quello che fanno i politici...rinviare sempre rinviare...mai dire no, non si può perchè il popolo si ribellerebbe. La parola d'ordine è rinviare, tanto poi si vedrà.....tanto salta sempre fuori qualcosa che potrà essere usato come scusante del mancato operato!!!!
ed il popolo confidando in un esile speranza resta li immobile in attesa.....
ma la storia non insegna nulla?!?!?
Rispondi

Da: "RIVOLUZIONE "12/12/2013 13:34:09
come ai tempi della presa della Bastiglia !!!!
ah ah ah ....... scherzavo .....
Rispondi

Da: ..12/12/2013 13:47:05
l'opzione manifestazione sotto Palazzo Vidoni è una delle cose che si dovrà fare se altre non vanno a buon fine....
Rispondi

Da: xxxxxxxxxxx13/12/2013 10:56:17
ho sentito in tv ,pochi minuti fa su TG2 insieme,
il presidente dell'INPS . Ha detto che l'ente ha
prodotto un avanzo di 30 miliardi ma quando la
conduttrice gli ha offerto l'assist, chiedendo del
numero di personale andati in pensione e dell'esiguo
numero di chiamati , ha elegantemente glissato.
Rispondi

Da: gvo13/12/2013 12:28:09

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: mmmh 19/12/2013 02:56:31
leggete attentamente:

L'Aran interviene sugli idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

L'ARAN nel numero di novembre di "ARAN informa" interviene sulle disposizioni contenute nell'art.4 del d.l. n. 101/2013 così come convertito nella Legge n. 125/2013 aventi ad oggetto "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego."

Il comma 1 dell'articolo apporta modifiche all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale".

Al comma 2 dell'art. 36 sono poi aggiunti due periodi; nel primo si stabilisce, per prevenire fenomeni di precariato, la possibilità per le P.A. di concludere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

E' poi prevista la possibilità di applicare la disposizione del terzo periodo del comma 61 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in base alla quale le amministrazioni pubbliche, soggette a limitazione delle assunzioni (nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71 previste nel medesimo art. 3), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Resta ovviamente ferma la salvaguardia delle posizioni occupate nella graduatoria dai vincitori e idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Dopo il comma 5 bis dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, viene introdotto un comma 5 ter che stabilisce l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001 sul tempo determinato (Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato), ribadendo tuttavia il limite alla utilizzazione di tali contratti indicato nel comma 1 dell'articolo, e sottolineando nuovamente, per il settore pubblico, il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il successivo comma 5 quater, aggiunto all'art. 36, stabilisce la nullità dei contratti conclusi in violazione delle norme dell'articolo e le conseguenze per il dirigente che lo abbia stipulato: responsabilità erariale, responsabilità ex art. 21 d.lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e mancata retribuzione di risultato.

Comma 2: aggiunge all'ultima frase del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 le seguenti parole: e in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quater, cioè le conseguenze per il dirigente richiamate sopra. In tal modo sono state sostanzialmente equiparate, per il dirigente, le sanzioni per un utilizzo improprio sia dei contratti a tempo determinato, che dei contratti co.co.co.

Comma 3: prevede che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni pubbliche che vogliano avviare procedure concorsuali per l'assunzione di personale, l'autorizzazione sia subordinata: a) alla verifica della avvenuta immissione in servizio presso l'amministrazione di tutti i vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate necessità organizzative, non temporanee ed adeguatamente motivate; b) alla assenza di idonei collocati in graduatorie vigenti dal 1�° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Comma 3 bis: stabilisce che per la copertura di posti in organico è comunque necessaria la previa attivazione della procedura ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

Pertanto, se una amministrazione ha necessità di coprire posti in organico, si ritiene che dovrà innanzitutto attivare la procedura di mobilità e, se restano ancora posti da coprire, potrà avere l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali solo dopo che saranno state verificate le situazioni sub a) (immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti) e b) (assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti a partire dal 1�° gennaio 2007).

Comma 3 ter: anche ai vincitori ed agli idonei di cui al comma 3 si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 61 terzo periodo della legge n. 350/20013 (Legge finanziaria per il 2004): assunzioni utilizzando graduatorie di altri enti.

Comma 3 quater: per quanto riguarda l'assunzione di vincitori ed idonei di procedure concorsuali iniziate ma non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, essa è subordinata alla verifica del rispetto di quanto previsto nella lettera a) del comma 3 (avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti).

Comma 3 quinquies: stabilisce che a partire dal 1�° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e di tutte le figure professionali comuni alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (cioè le seguenti amministrazioni che abbiamo più di 200 unità di dipendenti: amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - compresa quella per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca; restano esclusi dall'elenco regioni, enti locali e sanità) si svolge attraverso concorsi unici, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno preso le amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzione a tempo indeterminato.

Il concorso si potrà svolgere in ambito regionale allorché le vacanze riguardino sedi di amministrazioni ricadenti nella medesima regione.

Inoltre le amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001, potranno assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al precedente comma 3 ed al successivo comma 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui al D.P.R. n. 70/2013.

Comma 3 sexies: gli enti di cui al già citato art. 35 comma 4 d.lgs. 165/2001, con le modalità di cui all'articolo stesso o previste dalla normativa vigente, possono essere autorizzati, ma solo per specifiche professionalità, a svolgere direttamente concorsi pubblici.

Le regioni e gli enti locali, che non sono ricompresi tra le amministrazioni indicate nel comma 4 dell'art. 35 e non hanno quindi l'obbligo di assumere attraverso i concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, possono tuttavia aderire alla ricognizione di cui al comma precedente e in questo caso si obbligano ad attingere, in caso di fabbisogno, alle graduatorie predisposte presso il Dipartimento, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. La trasparenza delle procedure è assicurata mediante la pubblicazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, nel suo sito internet istituzionale, di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

Comma 3 septies: il bando di concorso delle procedure di reclutamento cui al comma 3 quinquies, può fissare un contributo di ammissione ai concorsi non superiore ai 10 euro.

Comma 4: in merito alle graduatorie di concorsi pubblici già espletati, prevede testualmente: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda i concorsi ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, si tratterebbe di concorsi risalenti addirittura al 2003, la cui vigenza è stata di volta in volta prorogata da disposizioni di legge, fino a questa ultima proroga al 2016.

Comma 5: nella prima parte, stabilisce che: per poter determinare il numero sia dei vincitori e degli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; sia di coloro che, a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato hanno maturato particolari requisiti di anzianità che li rendono idonei a poter partecipare alle procedure concorsuali previste dal successivo comma 6; sia dei lavoratori di cui al successivo comma 8 (lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità), il Dipartimento della Funzione pubblica avvierà, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio, specificando che le amministrazioni che intenderanno avvalersi delle procedure concorsuali di assunzione previste nei successivi commi 6 e 8, hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti saranno resi accessibili sul sito internet del Dipartimento.

Nella seconda parte prevede che: a) per favorire la finalità di ridurre l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, b) favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e c) anche l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato - in coerenza con il fabbisogno del personale da parte delle P.A. e dei principi costituzionali sull'adeguato acceso dall'esterno - sono definiti con DPCM da adottare entro il 31 marzo del 2014, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

Comma 6: si occupa delle procedure concorsuali per l'assunzione dei tempi determinati che abbiano particolari requisiti.

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti e con i limiti stabiliti dall'art. 35 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001[3], concorsi riservati solamente per: a) coloro che hanno i requisiti richiesti dall'art. 1 commi 519 (stabilizzazione del personale non di ruolo presso le P.A. per l'anno 2007) e 558 (stabilizzazione del personale delle regioni ed enti locali) della legge 296/2006 (cioè personale in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge); b) coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 3 comma 90 legge. 244/2007 (stabilizzazioni per l'anno 2008 sempre per personale con i requisiti sopra riportati, e per contratti stipulati anteriormente al 28 febbraio 2007); c) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, con l'esclusione dei servizi prestati preso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

I dipendenti provinciali, non dirigenti, che abbiano i requisiti sopra richiesti, possono partecipare a procedure selettive indette anche da amministrazione diversa da quella di appartenenza, purché abbia sede nel medesimo territorio provinciale.

E' stabilito poi che le procedure selettive di cui al comma, possono essere avviate solo in relazione alle assunzioni che possono essere effettuate per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, con una riserva di posti che, in alternativa a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 bis (40%) del d.lgs. n. 165/2001 può arrivare anche, ma non superare, al 50%.

Le graduatorie derivanti dalle procedure suddette sono utilizzabili per le assunzioni nel quadriennio 2013-2016. Per il comparto scuola resta ferma la disciplina specifica.

I successivi commi 6 bis e ter riportano piccole modifiche all'art. 1 comma 166 legge n. 228/2012 (finanziaria 2013) e art. 2 comma 4 duodecies del d.l. n. 35/2005 (l. n. 80/2005)

Comma 6 quater: per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'art. 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006 n. 296[4], a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (si tratta degli enti sottoposti a patto di stabilità interno), possono - in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili e fermo restando il patto di stabilità -, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6, procedere alla assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive sopra indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. Nelle more delle suddette procedure, regioni e comuni (non sono indicate le province) possono prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, ma sempre nei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità.

Comma 7: stabilisce che: Per meglio realizzare le finalità di cui al comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate."

Comma 8: detta norme per l'assunzione a tempo indeterminato, da parte degli enti territoriali, dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità.

Comma 9: le amministrazioni che, nella programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2013-2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui sopra, possono prorogare - nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9 comma 28 del d.l. n.78/2010[5] (L. n. 122/2010 - Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica)) - i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga deve essere fatta in base all'effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda le province, fermo restano per loro il divieto di assumere a tempo indeterminato fino a che non saranno emanate le norme per la loro riduzione e razionalizzazione, esse possono comunque prorogare, per esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014; sempre nel rispetto dei vincoli e del contenimento della spesa previsto dalla normativa vigente.

Per le proroghe dei contratti a tempo determinato negli enti di ricerca, possono essere utilizzate, in deroga al comma presente, le risorse di cui all'art. 1 comma 188 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), ma esclusivamente per il personale impegnato nei progetti finanziati con tali risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

Comma 9 bis: prevede disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle suddette regioni.

Comma 9 ter: Prevede, con l'osservanza dei limiti indicati nell'articolo stesso, la possibilità, per il Ministero dell'interno, di bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 54/2013 (l. n. 85/2013).

Comma 10: detta disposizioni per l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo, da parte degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in attuazione della direttiva 1999/70/)[6].

Comma 10 bis: trasforma in liste speciali ad esaurimento le liste istituite dall'INPS ex art. 5 comma 12 d.l. n. 463/1983 (l. 638/1983) per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

Comma 10 ter: si occupa della trasformazione dei comitati locali e provinciali.

Commi 10 quater, quinquies e sexies: apportano modifiche al d.lgs. n. 78/2012 (Riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa).

Comma 10 septies: apporta modifiche all'art. 42 bis del d.l. n. 69/2013 (L. 98/2013) relativo ai certificati per l'attività sportiva non agonistica.

Comma 11: Prevede l'esclusione, dalla applicazione del decreto legislativo n. 368/2001 (Accordo quadro CE sul lavoro a tempo determinato), anche del personale educativo e scolastico degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, aggiungendo un ultimo periodo al comma 4 bis dell'art. 10 del d.lgs.368/2001.

Comma 12: aggiunge i servizi scolastici e quelli per l'infanzia ai servizi che sono esclusi dalla applicazione di quanto previsto dall'art. 114 comma 5 bis del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Commi 13 e 14: riguardano i contratti di lavoro per il personale impiegato nella ricostruzione della città dell'Aquila.

Comma 15: si occupa del reclutamento del personale di magistratura.

Comma 16: modifica l'art. 35 comma 4 del d.lgs. 165, eliminando il riferimento anche agli enti di ricerca contenuto nel secondo periodo del comma ed aggiungendo, alla fine del comma stesso, due nuovi periodi relativi agli enti di ricerca[8].

Comma 16-bis: modifica l'art. 55 septies comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 il cui nuovo testo stabilisce: Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica."

Comma 16 ter: riguarda le assunzioni a tempo indeterminato delle camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura.
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Da: è tutto molto20/12/2013 10:59:32
interessante e lascia ben sperare, ma la domanda è sempre una: tutto ciò è applicabile in caso di esuberi? Il problema è sempre quello...Siamo stati bloccati per colpa di questi maledetti esuberi, che poi, da quanto ho capito, esistono solo sulla carta, perchè le sedi sono vuote...!!!
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Da: x sopra20/12/2013 13:30:20
Esatto. Noi siamo bloccati, quindi la legge per noi non si applica.
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Da: e quindi?20/12/2013 15:59:20
Ci dobbiamo mettere una pietra sopra o ci si può sperare ancora? Secondo voi tra due o tre anni ci chiameranno oppure neanche fra tre anni? Come state organizzando la vostra vita, nel frattempo? In modo dipendente o indipendente da questo concorso? Fatemi sapere, vi prego, perchè io mi sto esaurendo...
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