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INPS, 35 posti di DIRIGENTE
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Da: ACCOLTO03/12/2009 16:14:36
Dobbiamo attendere solo per approfondimenti
Rispondi

Da: per cata roby03/12/2009 16:15:20
qual'è ? la tua fonte ?
Rispondi

Da: ....03/12/2009 16:15:57
ma è vero... oddio io  mi ammazzo...
Rispondi

Da: ....03/12/2009 16:18:21
CALMIAMOCI!!!!!!!!!!!
SI POSSONO AVERE NOTIZIE CERTE???
GRAZIE
Rispondi

Da: SUL03/12/2009 16:19:31
SUL SITO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NON RISULTA NULLA
Rispondi

Da: Ma insomma:03/12/2009 16:21:12
la vogliamo finire? Basta un nonnulla per esagitarsi. Magari il forum langue, ma di sicuro è teso come una corda di violino (e, mi si consenta, ingiustificatamente)!
Rispondi

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Da: oooo03/12/2009 16:22:47
ma è uscita o no???
oddio non ci capisco più nulla
Rispondi

Da: NO!03/12/2009 16:25:16
NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! Va bene così?
Rispondi

Da: Non dobbiamo perdere la calma03/12/2009 16:26:49
ma dobbiamo darci subito da fare per l'appello.
Ce la faremo, me lo sento.
Rispondi

Da: dUBBIo03/12/2009 16:32:03
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2009/200902861/Provvedimenti/200912429_01.XML

è vero !!!
mi dispiace ragazzi
Rispondi

Da: oooo03/12/2009 16:40:39
io mi ammazzo
Rispondi

Da: Si deve ripetere tutto:03/12/2009 16:42:15
dalla preselezione in avanti.
Ma non è detta l'ultima parola. Al Consiglio di Stato!
Rispondi

Da: per i vincitori03/12/2009 16:43:24
chiedeti i danni all'INPS
Rispondi

Da: Ulisse03/12/2009 16:49:12
cacciate le palle tutti ed evitate di darvi in pasto, con il vostro sconforto esplicito, a tutti coloro che verranno a nutrirsi, sul forum, proprio di questo, per raggiungere magari l'orgasmo nell'unico modo in cui possono farlo!
gli stessi, poi, hanno ben poco di cui gloriarsi, visto che l'indecente esito può esser degno solo di un paesucolo delle banane squallido e becero come questa repubblichetta delle bananitas, ove è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno, qual'è la considerazione in cui il diritto e la giustizia sono tenute, ai più alti livelli, figuriamoci alla base del sistema!
evidentemente, contano più i prìncipi del foro, con il proprio ascendente, cui aggrapparsi, che non i princìpi del diritto stesso!
e, per cortesia, non venitemi a dire che per me è facile parlare, in quanto interessato da altro concorso, perchè mi vorticano le palle esattamente allo stesso modo, per una mera questione di principio, e perchè, seppure non me ne sorprenda, ciò nonostante, ogni nuova dimostrazione di quanto sia robetta da bancarella il diritto e la giustizia mi fa accapponare la pelle!

FORZA AMIGU, FORZA CONDOR, AL CONSIGLIO DI STATO QUALCUNO SI COPRIRA' DI RIDICOLO E QUALCUN ALTRO FARA' UNA MEGACENA ETILICA!
Rispondi

Da: ...03/12/2009 16:53:17
nel caso peggiore si riparte dagli scritti: vengono fatte salve le prove preselettive.
Chi ha giurisprudenza contraria da parte del Consiglio di Stato deve coordinare l'appello rimettendo ai controinteressati tali argomentazioni contrastanti con quelle della sentenza.
Rispondi

Da: che cavolo03/12/2009 16:55:38
state dicendo?
Rispondi

Da: iti ad arrusturvi i pipi03/12/2009 17:01:44
In un paese in cui il cavaliere nero pensa di essere legibus solutus, finalmente un pò di giustizia.
Vediamo se qualche fancazzista di nostra conoscenza ricomincerà a lavorare, adesso, piantandola di sentirsi dirigente in pectore.....

Rispondi

Da: de cuius03/12/2009 17:10:39
N. 12429/2009 REG.SEN.

N. 02861/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*******ri Vittoria Maria , Di Capua Carmela, Zampogna Paola, Pulvirenti Bernardo, Battista Rossana, De Polis Maria, Stabile Paola e Di Benedetto Umberto, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Alessia Montani, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1;


contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fantini, Valeria Mascello, Riccardo Troiano, con domicilio eletto presso Riccardo Troiano in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Porrari Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61; Prato Fiorenza, Moracci Stefano, Giordano Giulia, Carone Roberta, Cosi Camilla; Barbara Palmieri, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;
Corrado Luigi Micheli, ed altri come da atto di costituzione del 2 luglio 2009, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 5 marzo 2008 n. 21 di nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami a n. 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale dell'INPS;

- di tutti gli atti con cui la Commissione ha valutato, ritenenedoli insufficienti, gli elaborati scritti degli odierni ricorrenti;

del verbale della commissione esaminatrice del 6 maggio 2009 e relativa graduatoria di merito;

- di ogni altro atto connesso;




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Porrari Franco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Barbara Calmieri ed altri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corrado Luigi Micheli ed altri;

Viste le memorie difensive;

vista la propria ordinanza collegiale n.2263 del 20 maggio 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 10 aprile successivo *******ri Vittoria Maria e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, hanno impugnato gli atti relativi al concorso pubblico per esami a 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia del personale dellâINPS, in particolare contestando la composizione della Commissione esaminatrice.

Premessa la ricostruzione normativa e procedimentale relativa alla nomina della suddetta commissione, ed illustrato lâiter del concorso, i ricorrenti deducono i seguenti profili di gravame.

violazione dellâart. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001, dellâart. 4 comma 6 del DPR 24 settembre 2004 n. 272; violazione del principio di imparzialità e trasparenza e dellâart. 97 Cost.: la normativa vieta la partecipazione di rappresentanti sindacali o soggetti designati dalle organizzazioni sindacali in seno alle commissioni di concorsi pubblici; nella fattispecie il dott. Franco Porrari è stato nominato presidente della commissione del concorso de quo agitur e, medio tempore, è stato designato dalla CISL quale componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dellâINPDAP (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2009); lâ incompatibilità è sorta al momento della designazione, ovvero al momento della nomina; sussistevano motivi di incompatibilità con alcuni candidati per pregressi rapporti di lavoro;

violazione stesse norme sotto diverso profilo; dei principi relativi alla composizione delle commissioni di concorso, del principio del collegio perfetto e del principio maggioritario; incompetenza: la sostituzione del componente incompatibile era obbligatoria; tutti gli atti compiuti sono illegittimi;

illegittimità della valutazione delle prove scritte per macroscopico errore della commissione e nullità del giudizio finale; insufficienza istruttoria, eccesso di potere:: le motivazioni addotte per la valutazione negativa delle prove sono assolutamente superficiali ed irragionevoli.

Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la graduatoria finale di merito, sollevando la censura di illegittimità derivata e riproponendo censure già svolte.

Costituitosi lâINPS ha preliminarmente rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali; ha quindi eccepito lâinammissibilità delle censure di cui al punto 3 in quanto riguardanti il merito amministrativo; ha quindi sostenuto lâinfondatezza del ricorso: lâincompatibilità non sussisteva al momento della nomina della commissione, solo il 5 febbraio 2009 è stata comunicata la nomina a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dellâINPDAP, quando le prove scritte erano state corrette ed il 19 marzo il dott. Porrari rassegnava le dimissioni da presidente della Commissione di concorso; le prove orali si sono svolte dopo che lâINPS ha nominato un nuovo presidente di commissione; per alcuni dei ricorrenti la correzione degli scritti è avvenuta ancor prima dellâadozione del provvedimento di nomina a componente del suddetto consiglio INPDAP; la designazione deve essere intesa non come proposta ma come conferimento effettivo dellâincarico; in ogni caso la designazione, per produrre lâincompatibilità, deve provenire dalla stessa amministrazione che ha bandito il concorso; il CIV dellâINPDAP non svolge attività di rappresentanza sindacale; la censura relativa alla presunta incompatibilità con alcuni candidati è inammissibile per difetto di notifica e comunque inconsistente.

Costituitosi il dott. Porrari ha preliminarmente eccepito lâinammissibilità del ricorso in quanto collettivo e nella parte in cui vengono svolte censure che attengono a valutazioni di merito amministrativo; nonché lâimprocedibilità per la necessità di integrare il contraddittorio; nel merito ha sostenuto lâinfondatezza del gravame: generica è la censura di violazione dellâart. 97 Cost; la nomina del dott. Porrari a presidente della commissione di concorso è legittima in quanto a quel momento non sussisteva alcuna incompatibilità, la normativa invocata riguarda il momento genetico dellâatto;la registrazione della nomina a componente del consiglio INPDAP è del 14 gennaio 2009 ma essendo atto recettizio la sua efficacia decorre dal 5 febbraio successivo ovvero dalla manifestazione di volontà di accettare la nomina (10 febbraio); la designazione non ha effetti costitutivi; il Porrari non aveva ârapporti professionaliâ con alcun candidato; la seconda censura è inammissibile perché il Porrari si è immediatamente dimesso , accettata la nomina presso il consiglio INPDAP , gli atti compiuti prima rimangono legittimi; inammissibili ed infondatele censure di merito in ordine alla correzione delle prove scritte.

Risulta costituita con memoria la dott.ssa Podda Maura che ha controdedotto al ricorso con argomentazioni analoghe a quelle dellâAmministrazione resistente e del dott. Porrari, in particolare sostenendo che lâincompatibilità si verifica solo se la designazione avviene nellâambito della stessa amministrazione che procede con il concorso.

Risulta altresì costituita la dott.ssa Barbara Palmieri, unitamente agli altri indicati in epigrafe: sostiene lâinammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti gli atti della procedura, e per essere collettivo tra soggetti in conflitto tra loro e comunque con posizioni diversificate; assume lâinammissibilità del terzo profilo di gravame; sostiene lâinfondatezza nel merito con argomentazioni analoghe a quelle già illustrate.

Con memorie predisposte per le udienze del 15 luglio e del 21 ottobre 2009 le parti hanno ribadito tesi e ragioni, confutando in particolare parte ricorrente le eccezioni preliminari di inammissibilità e svolgendo alcuni controinteressati ulteriore eccezione processuale relativa alla tardività della notifica dei motivi aggiunti. ed a difetti della notifica per pubblici proclami.

Risultano costituiti in giudizio numerosi controinteressati, a seguito della notifica per pubblici proclami, sia del ricorso che dei motivi aggiunti, effettuata previa ordinanza di questa Sezione n. 2263/09.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe e con i motivi aggiunti alcuni candidati al concorso pubblico per la copertura di 35 posti di dirigente amministrativo indetto dallâINPS hanno impugnato gli atti della suddetta procedura selettiva.

1.Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni in rito avanzate dallâAmministrazione resistente e dai controinteressati

1.1.Con la prima si contesta lâammissibilità del ricorso in quanto collettivo.

Il Collegio non condivide tale eccezione poiché quanto meno le prime due censure sono tese alla caducazione dellâintera procedura che vede accomunati nello stesso interesse i candidati non ammessi alla prova orale, e la terza censura non configura posizioni configgenti, a prescindere dalla sua inammissibilità per altri profili, come di seguito si dirà.

1.2.Si sostiene poi che la notifica per pubblici proclami avrebbe dovuto indicare nominativamente tutti i controinteressati.

Tale obbligo tuttavia non risulta dalle norme che disciplinano detta procedura (art. 14 R.D. n. 642/1907) ed inoltre si evidenzia che tale modalità di notifica viene utilizzata sia quando i soggetti ai quali notificar lâatto sono assai numerosi, sia quando sono difficilmente identificabili, talchè è implicita lâassenza di un obbligo come sostenuto qui da alcuni controinteressati..

Peraltro sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 agosto 2009 risulta una notifica per pubblici proclami con indicazione nominativa dei controinteressati.

1.3. Si eccepisce lâinammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti successivi.

Nemmeno tale censura può essere accolta.

In primo luogo risulta impugnato con motivi aggiunti il verbale 6 maggio 2009 che reca la graduatoria finale di merito dei candidati. Inoltre non appare necessario impugnare atti endoprocedimentali quali ad es lâammissione alle prove orali laddove si contesti lâatto finale (Cons. di St. sez. V n.8075/06).

Peraltro nellâambito di una stessa unitaria procedura lâannullamento di atti necessariamente presupposti comporta la caducazione dellâatto finale.

.1.4. Si contesta altresì la tardività della notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati già individuabili dagli atti processuali, non sanata dalla notifica per pubblici proclami avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 agosto 2009.

Nemmeno tale rilievo appare condivisibile in quanto si è comunque trattato di integrazione del contraddittorio, risultando tempestiva la notifica per motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, non mutando la natura di controinteressato per il fatto di essere parte costituita in giudizio.

1.5.Fondata appare invece la censura di inammissibilità del terzo motivo di gravame.

Esso infatti riguarda il merito amministrativo ovvero la discrezionalità tecnica dellâamministrazione, non censurabile se non per illogicità manifesta, che non emerge nella fattispecie, dovendosi il Giudice limitare in questi casi ad un controllo esterno di coerenza e ragionevolezza.

2. Nel merito, i primi due profili di gravame sono fondati ed il ricorso deve essere accolto.

Si contesta, in buona sostanza, che il presidente della Commissione di concorso, dopo la sua nomina sia stato designato da una organizzazione sindacale a far parte di un organismo collegiale di altro istituto previdenziale, diverso da quello che ha indetto il concorso in questione; dal momento dellâavvenuta designazione, o da quello della nomina in detto organismo, si configurerebbe lâincompatibilità prevista dallâart. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001; tutti gli atti successivi al verificarsi dellâincompatibilità sarebbero quindi illegittimi.

Il Collegio condivide tale tesi.

La disposizione in esame prevede che le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dellâorgano di direzione politica dellâamministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La norma ha lâevidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Pertanto non appare logico limitare lâapplicazione della norma allâinterno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, nel senso di ritenerla applicabile solo se la designazione avvenga a rappresentare il sindacato in organismi interni alla stessa amministrazione. Infanti è lââappartenenzaâ in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta allâinterno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso ( cfr TAR Sardegna 15 ottobre 2002 n. 1367).

E dâaltra parte lâincompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dallâinteressato, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra organizzazione sindacale e soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina. Si verifica quindi in tale momento lâobbligo e non la mera facoltà per lâamministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (Cons. di St. sez. V 25 febbraio 2004 n. 764)..

Nel caso in esame risulta depositata in atti la designazione, da parte di organizzazione sindacale, del soggetto nominato presidente della commissione di concorso, quale componente di organismo collegiale di altro ente previdenziale (nota del 3 luglio 2008); risulta altresì depositata in atti la dichiarazione di onorabilità di tale soggetto designato, datata 4 luglio 2008, dalla quale risulta che lo stesso era al corrente della designazione che evidentemente accettava, dichiarando appunto allâamministrazione che avrebbe dovuto procedere alla nomina di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti.

Pertanto in data 4 luglio 2008 il presidente della commissione di concorso è divenuto incompatibile e tutti gli atti procedimentali adottati successivamente devono ritenersi illegittimi per il vizio sopravvenuto nella composizione della commissione stessa.

In detti termini il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale adottati dalla commissione dopo il 4 luglio 2008.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza nei termini in dispositivo specificati

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione terza quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione;

Condanna lâINPS al pagamento in favore dei ricorrenti, con ripartizione interna in ragione di 1/8 delle spese di giudizio che liquida in complessivi â 4.000,00 (quattromila) di cui â 500,00 (cinquecento) per spese; compensa con le restanti parti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:



Mario Di Giuseppe, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


Rispondi

Da: oooo03/12/2009 17:11:45
ho faticato tanto, ma tanto e tanto per questo concorso. ritengo che  la situazione sia tremenda, per quanto mi riguarda disastrosa.. vorrei sapere se il tar si è reso conto delle situazioni già acquisite e dell'affidamento che la fine di questa procedura concorsuale ha ingenerato in tutti noi..
Rispondi

Da: Condor03/12/2009 17:11:53
E' una triste giornata per il diritto.
In nome del popolo italiano si è detto che designazione equivale a nomina, dunque una bestialità giuridica.
Seguendo questo ragionamento, da oggi qualunque concorso sarebbe annullabile, facendo artatamente una designazione, operata anche da un sindacato di trascurabile minoranza,  tenuta nascosta fino al momento in cui si scoprisse che un tale, piuttosto che un altro, ha superato o no le prove del concorso medesimo.
Chi ha vinto oggi? Nessuno.
Non noi, ovviamente.
Non l'INPS, che non potrà per molti mesi ancora provvedere a colmare le sue lacune in organico (non potrà certo assumere 150 dirigenti con mobilità interenti!).
Non i 2 ministeri che si sono costituiti con noi, che hanno visto mettere in discussione un loro consolidato modus operandi.
Non i ricorrenti, udite udite, che dovranno comunque ripartire da capo, come sarebbero ripartiti se non avessero fatto ricorso (non mi si dica che le preselezioni, forse salvate dalla sentenza, costituiscono un ostacolo serio).
Abbiamo visto, concludendo, una brutta pagina di (in)giustizia italiana.
Chiedo a tutti gli amici di leggere le mail pervenute oggi pomeriggio, e di usare quel canale per intraprendere la battaglia che ci porterà all'appello al Consiglio di Stato.
Non perdiamo la calma e restiamo uniti, possiamo ancora vincere.
Rispondi

Da: per iti ad arrusturvi03/12/2009 17:14:25
il nick è simpaticissimo però parlare di giustizia è un pò esagerato, certo che porrari poteva e doveva evitare questo pasticcio insieme con l'inps che tanto se ne fotterà e colmerà le lacune attingendo a piene mani dalla mobilità interenti.
Dispiace molto, nei concorsi pubblici accade di tutto e arrivano a conclusione, questo, trasparente e corretto, è stato annullato distruggendo i sacrifici di tanti e offrendo un'altra possibilità agli otto e a tutti gli altri che hanno superato la preselezione.
concorso nato male questo mentre il precedente, con tutte le porcate avvenute e le denunce contro è andato a buon fine, che schifo e che delusione e che ente di merda quello per cui lavoro.
Rispondi

Da: xxx03/12/2009 17:14:38
gira,gira vedrete che la ruota gira...
per il momento ha pestato un pò i piedi a noi ma è sicuro che alla fine chi ne uscirà rotto saranno altri.
vediamo, prima di tutto: che farà l'inps?
e dopo che farà il consiglio di stato, se si deciderà di impugnare?
ma infine anche se si dovessero rifare gli scritti non penseranno mica gli inetti ricorrenti di passare il turno..(e soprattutto la gogna)?
besos
Rispondi

Da: Ulisse03/12/2009 17:14:40
letta la sentenza, naturalmente molto opinabile e fondata, nelle motivazioni, su opinioni, orientamenti e richiami giurisprudenziali, che, in varie circostanze, il CdS ha integralmente ribaltato!
il ridicolo è che, nonostante ciò, una sezione del TAR si ostini a porre a fondamento di una propria decisione, una o più sentenze già demolite dal CdS, e ciò dimostra che davvero tutto è relativo, aldilà del buon senso e di conclamati e già affermati principi, da parte di superiori consessi!
vedremo come andrà a finire, in bocca al lupo a tutti e non ci scoraggiamo, senza dare, ovviamente e comunque, nulla per scontato!
Rispondi

Da: de cuius03/12/2009 17:21:32
mi dispiace per chi ha sudato tanto per superare questo concorso, e lo dico seriamente, un po' meno per quei pacchi raccomandati pluriannunciati...
Rispondi

Da: Ulisse03/12/2009 17:22:08
il tutto, naturalmente, con buona pace del superiore interesse pubblico, oltraggiato e svilito, nella circostanza, a favore del vezzo personale di qualcuno!
uno dei tanti principi di diritto, unitamente ad economicità, efficienza ed efficacia, che, ormai è risaputo, esistono in teoria solo sui libri di diritto!
inutile dire che condivido e faccio mia ogni singola parola di condor ed anche di "per iti ad arrusturvi", ma, allo stesso tempo, mi congedo definitivamente da questo forum, sul quale posso immaginare quali porcate cominceranno a girare!
con gli amici di sempre e con i compagni di battaglia non mancheranno i canali privilegiati di comunicazione!
adios!
Rispondi

Da: ......03/12/2009 17:24:48
siete fottuti...la giustizia trionfa
Rispondi

Da: Scusate ma...03/12/2009 17:38:37
l'avete letta bene la sentenza?
E' fondata su un TAR Sardegna 2002 e UN CONSIGLIO DI STATO 2004.
Tutto si può ribaltare ma...
Rispondi

Da: 03/12/2009 17:40:22
mamma mia
Rispondi

Da: ........03/12/2009 17:42:06
game over
Rispondi

Da: per Ulì03/12/2009 17:48:49
che vuoi fare, se studi, ti sacrifichi, hai un colpo di culo, le raccomandazioni non vengono tenute in conto alcuno, questa è la fine che fanno i concorsi.
D'altronde, per quel che vale come sfogo, se uno come Porrari sente il bisogno di riciclarsi come componente di un civ del cavolo senza pensare minimamente alle conseguenze eventuali della sua scelta e, lasciatemelo dire, senza pensare a staccarsi un pò dal potere qualsivoglia sia la sua veste, siamo proprio nella repubblica delle banane.
Carissimi dirigenti inps strapagati, manco un concorso di merda siete stati capaci di gestire e adesso che farete?
Rispondi

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