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Proroga graduatorie
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Da: sempre ... DOMANDA28/11/2013 12:58:59
Ma quando si dice "personale" si intende come numero generale o personale in un determinato ambito/ruolo?

Ex.
se vanno in pensione 10 amministrativi posso assumere 4 nuove persone anche in ruoli NON amministrativi? 2 oss e 2 tecnici o devo per forza integrare da dove ci sono stati i pensionamenti?

Magari anche con i pensionamenti un' area NON è sotto organico mentre un' altra si...
Rispondi

Da: sempre ... DOMANDONE28/11/2013 14:15:24


tra due graduatorie di concorsi per la medesima qualifica  si preferisce la più recente o la più antica ???
Rispondi

Da: X sempre ... DOMANDONE28/11/2013 14:28:03
quella per cui c'è più ..ca :D

Scherzi a parti dovrebbe essere a partire dalla meno recente ...
Rispondi

Da: primularossa 28/11/2013 14:42:52
mi pare  dalle  graduatorie più recenti .......
Rispondi

Da: candidato.28/11/2013 16:00:31
si, quella più recente ad eccezione dei concorsi banditi ma non ancora conclusi alla data di conversione del decreto.
Rispondi

Da: controllare meglio28/11/2013 18:00:19
Per le Amm.ni statali questa è la trafila:

Art 66  l. 133/2008 come modificato da l. 14/2012:
c.9 - Per l'anno 2014, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.

Art 14 135/2012 Spending review
1. ....
a) .....
b) all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2015";

Legge stabilità em. 314:
all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti modifiche_
a) al comma 9, le parole "pari al 50%" sono sostituite dalle seguenti "pari al 40%";

Dunque 20% 2014 e 40% 2015
e 2016? bohh! Non viene modificato nulla, ma sarà una svista o che altro?
Rispondi

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Da: RIPETO x sopra28/11/2013 18:44:23
Finalmente qualcuno che mi ha capito :)

Art. 14 Spending rewiew
1..
a)..
b)..
c)..
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016"

Nel Maxiemendamento hanno eliminato l'ex lettera b presente nella bozza, la copio:
b) al comma 9-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del quaranta per cento nell'anno 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018".

Quindi, per le Amministrazioni centrali, tranne alcune, il turnover dovrebbe essere 20% 2014; 40% 2015 (per il contenuto della lettera a del Maxiem) e 100% 2016!!!
Spero che non si accorgano della svista oppure ci hanno graziato (lo dubito)
Rispondi

Da: ........28/11/2013 18:49:27
Non ti preoccupre il 2016 è lontano. Se non viene abbassato con questa legge di stabilità sarà con la prossima.
Intanto a noi interessa il 2014!!
Il prossimo anno con il fiscal compact serviranno 50 miliardi. Dove cominceranno a prenderli secondo voi????
Rispondi

Da: RIPETO28/11/2013 18:58:22
Sicuramente spremeranno sempre noi.
Intanto vorrei avere delle ulteriori conferme circa il 2016
Rispondi

Da: ........28/11/2013 19:05:53
ma che te frega del 2016. Non per essere pessimista però, anche se fosse confermato il 100%, secondo te non subirà più ritocchi?
Rispondi

Da: SUPER CARABINIERE28/11/2013 19:10:36
per i cc quanto ai concorsi pubblici sapete qualcosa? tipo AM?
Escono non escono fino al 2016...
Rispondi

Da: controllare meglio28/11/2013 19:39:42
x ripeto
è da precisare però che il comma 9bis si riferisce a polizia e vigili del fuoco:

9-bis come modificato dalla legge 14/2012:

A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente.
Rispondi

Da: chiarimento28/11/2013 20:44:38
ragazzi...ma quanto ci metterà la Corte dei Conti  per la Registrazione?... al 31/12/2013 i contratti scadono....
Rispondi

Da: controllare meglio28/11/2013 20:58:04
Quanto alla precedenza tra graduatorie più recenti e quelle più antiche, riflessione ha sostenuto che si parte dalle più recenti sulla base del comma 3-quater dell'art. 4 legge 125/2013 che così recita:
"L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma".
In pratica per procedere all'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi che devono ancora terminare si deve verificare solo che non ci siano più vincitori di concorsi precedenti e non anche idonei; poi, per la cosiddetta teoria del riverbero, questa procedura viene estesa a tutte le graduatorie.
Questa cosa sinceramente è un pò scocciante perchè qualche pa si è sbrigata a bandire proprio prima della 125 e le graduatorie che verranno metteranno fuori gioco le precedenti.
Rispondi

Da: raiden87 28/11/2013 21:04:56
e in polizia di stato è la stessa cosa??'
Rispondi

Da: comunque..28/11/2013 21:13:03
E' sempre la stessa musica. Ogni anno legge di stabilitan. Poi spending review.poi Bondi o Cottarelli. E chi ha vinto uno o piu' concorsi sempre peggio.
Rispondi

Da: comunque..28/11/2013 23:03:41
;)
Rispondi

Da: x controllare meglio29/11/2013 12:40:50
se puoi mi faresti la stessa trafila anche per gli Enti Locali?
Rispondi

Da: x controllare meglio29/11/2013 13:29:35
te lo chiedo perché a me risultava che il turnover per gli Enti Locali fosse stato fissalo per il 2014 al 40% con la Legge 44/2012 (che faceva salire il precedente 20%). Quindi io ho interpretato la Legge di Stabilità nel senso che riduce il turnover del 2015 dal 50% al 40% ma, sempre con riferimento agli Enti Locali, non tocca il 40% previsto per il 2014.

Dico bene o mi perdo qualche passaggio?
Rispondi

Da: riflessione. 29/11/2013 13:33:29
sinceramente credo sia più saggio attendere il testo definitivo dopo approvazione legge stabilità.
ecco perchè, personalmente, preferisco rimandare ogni tipo di discussione sull'argomento stabilità
Rispondi

Da: x riflessione29/11/2013 13:36:33
Riflessione, credo tu dica così perchè hai sbagliato sul turn over.

Non devi fartene un problema, su tante altre cose probabilmente hai avuto ragione.

Su questa no, ma sei cmq molto utile al forum.
Rispondi

Da: SUPER CARABINIERE29/11/2013 13:44:46
riflessione secondo te i cc scorreranno fino al 2010 o fino al 2007? se scorreranno
Rispondi

Da: riflessione. 29/11/2013 13:46:09
no. ma figurati. preferisco sbagliarmi su cose il cui mio errore sia migliorativo e non peggiorativo. ma non ho alcun tipo di problema con il contraddittorio nè con gli errori
Rispondi

Da: Enti Locali29/11/2013 14:02:20
Qualcuno ha qualche informazione per confermare o meno se gli Enti Locali hanno il turnoover al 40% nel 2014?
Rispondi

Da: Enti Locali29/11/2013 14:07:26
anche questo articolo, di agosto 2013, sembra confermare il 40% per il 2014 agli Enti Locali...
Rispondi

Da: Enti Locali29/11/2013 14:16:06
scusate, non mi ha preso il link dell'articolo, eccolo: http://www.unita.it/economia/precari-pubblica-amministrazione-governo-scuola-sanit%25C3%25A0-lavoro-italia-news-letta-interinali-pensione-1.518119
Rispondi

Da: riflessione. 29/11/2013 14:19:48
DL 122 DEL 2008
Art. 66.
Turn over

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004). possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

IL COMMA 314 DELLA LEGGE DI STABILITà LICENZIATA DAL SENATO MODIFICA LA PERCENTUALE DEL 50 PERCENTO DEL COMMA DI CUI SOPRA CON UNA PERCENTUALE DI 40. Non esiste il resto. Almeno per quanto possa leggere io.

IL COMMA 315 AL DL 78 DEL 2010  ARTICOLO 9 COMMA 8 CHE SCRIVO DI SEGUITO..
(8.  A  decorrere  dall'anno  2016   le   amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 523 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle  procedure  di mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al  personale  cessato  nell'anno precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da assumere non puo' eccedere  quello  delle  unita'  cessate  nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66,  comma  12, del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.)

SOSTIUISCE SEMPRE IN RIFERIMENTO ALLA all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 CHE HO Già POSTATO PRIMA TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLE PERCENTUALI DEL TURN OVER….

PER QUANTO CONCERNE IL COMMA 316 (FORZE ARMATE) LA PERCENTUALE è DEL 55 PERCENTO


e sinceramente credo che ciò che abbia detto in base alle percentuali del turn over sia CORRETTO. ma per prudenza aspetto il testo definitivo. tutto qui
Rispondi

Da: ignorante persa29/11/2013 15:01:48
scusate...... qualcuno sa dirmi cosa sono e come funzionano le graduatorie ripam???????????
Rispondi

Da: ricapitolando29/11/2013 15:13:09
facciamo il punto della situazione sulle percentuali del tu:

2014 20% 2015 40% 2016 80%

Per il comparto sicurezza
2014 55%

Per uni e enti di ricerca
2014 50%
Rispondi

Da: assumere..29/11/2013 15:16:43
vedi articolo 14  comma 1 lettera a dl 95 2012 (aveva esteso al 2014 il 20%)
1.  Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a.  all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole �«Per il quadriennio 2010-2013�» sono sostituite dalle seguenti �«Per il quinquennio 2010-2014�»;

poi 2015 il 40% comma 314
e dulcis in fondo comma 315 che fissa per le pa di cui art 1 c. 523 2006 :60 per il 2016 ; 80 2017; 100 2018

Rispondi

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