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Proroga graduatorie
25093 messaggi, letto 909031 volte

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Da: riflessione14/10/2013 21:14:54
grande controllare meglio....sei un grande
Rispondi

Da: ad14/10/2013 21:27:59
Ma quindi ci hanno preso x il culo!?!scusate il francesismo....
Rispondi

Da: riflessione14/10/2013 21:32:53
calma....calma... è la bozza di Legge di Stabilità...

sarà modificata da qui alla sua votazione intorno alla prima quindicina di dicembre.....fermo restando che la votazione avverrà per blocchi di articoli...quindi potrebbe anche avvenire prima.....a novembre....
fidiamoci di ciò che ha detto l'on Gasparri, dell'on, Ministro D'Alia...e preghiamo il più grande di tutti...

DIO e LA MADONNA
Rispondi

Da: x riflessione14/10/2013 21:34:56
perché dici che quella bozza vale anche per gli enti locali?gli articoli che vengono richiamati si riferiscono solo ad amministrazioni centrali, enti di ricerca, università, enti pubblici economici e non economici...
Rispondi

Da: Ipocrito14/10/2013 21:38:17
beh si
Rispondi

Da: eeeeee14/10/2013 21:43:30
Per le forze di polizia????
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: riflessione14/10/2013 21:45:28
siamo tutti sulla stessa barca...ragazzi...... forze di polizia armate e civili....e  NAVIGHIAMO A VISTA IN UN MARE DI MERDA
Rispondi

Da: 99999999999914/10/2013 23:43:34
fatemi capire una cosa quello che aveva detto l'Onorevole Gasparri non si farà più?
Rispondi

Da: riflessione14/10/2013 23:51:18
ho visto meglio. errata corrige. Se vale la parte a destra del documento le FF.OO E FF.AA e VV.FFsono escluse dalle limitazioni.

Ho sbagliato a comunicare. chiedo venia. errata corrige
Rispondi

Da: x riflessione15/10/2013 00:01:58
potresti postare il documento cmq anche io so che le forze di polizia e firze armate nn verranno toccati nessun taglio
Rispondi

Da: riflessione15/10/2013 00:06:40
http://www.corriere.it/Pop-up/pdf/pop_pdf.shtml?2013/Bozza-DL-Stabilita-popup&Bozza%20del%20DL%20Stabilita'
PAGINA 40

MI E' DISPIACIUTO AVER DATO UN'INFORMAZIONE SBAGLIATA PRIMA. PERCHE' INVOLONTARIAMENTE HO FATTO TERRORISMO PSICOLOGICO. SCUSATE TUTTI
Rispondi

Da: x riflessione15/10/2013 00:14:35
tranquillo tutti possiamo sbagliare anzi se hai notizie facceli sapere ti ringrazio
Rispondi

Da: Vedremo........15/10/2013 07:19:12
Ci danno il contentino con una legge e ci fott*no con un altra.+
Sono dei cialtroni
Rispondi

Da: eeeeee15/10/2013 07:49:23
I vincitori di concorso???

Visto che sono la parte infinitesimale di tutta questa giostra. Ma quando li assumono?????
Rispondi

Da: sperriamo15/10/2013 07:54:48
io spero di essere assunto prima di avere raggiunto l'età pensionabile
Rispondi

Da: CHE BELLO!15/10/2013 08:27:42
Da una parte mi vedo prorogata la graduatoria fino a dicembre 2016 ...

E già la speranza di essere chiamato è MOLTO esigua anche se sono SECONDO (in una azienda ospedaliera).

Dall'altra ... fanno un bel taglio alla sanità!

E' bello iniziare la giornata e la settimana così!

GRAZIE GOVERNO ... GRAZIE!
Rispondi

Da: sperriamo15/10/2013 08:41:28
forse non si rendono conto del fatto che gli uffici delle pubbliche amministrazioni sono ormai diventati come degli ospizi
Rispondi

Da: turn over15/10/2013 09:46:13
Ma quindi il blocco del turn over tocca solo la PA "civile" ?! enti locali e non FF. AA per esempio?!
Rispondi

Da: x turn over15/10/2013 09:50:25
Esatto tutta la P.A tranne il comparto sicurezza.
Rispondi

Da: riflessione15/10/2013 09:53:15
E' passato alla Camera il DL 101/2013
Atto Camera: 1682
Rispondi

Da: riflessione15/10/2013 09:55:47
RELATORE

DAMIANO per COMMISSIONE LAVORO
Rispondi

Da: turn over15/10/2013 10:05:44
Questa notizia sull'applicazione del turn over... nel mio caso è sconfortante.
E nonostante il cambiamento al patto di stabilità annunciato da giornali e televisione... temo che non ci sia alcun progetto di ringiovanire la P.A.... ma di tagliare la spesa pubblica per gli eccessivi esuberi.
Rispondi

Da: A belli15/10/2013 10:16:41

Ecco il testo arrivato alla camera, per favore NON STAMPATE (sono 140 paggggine)

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0011070&http_referer=http://www.camera.it/leg17/
Rispondi

Da: A belli15/10/2013 10:21:53

Vi metto SOLO le modifiche all'articolo 4 :

STUDIATE E RIFERITE

Aufidersen :

All'articolo 4:
al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016», le parole: «all'emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di
graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate
dal 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «alla verifica dell'assenza
di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato,
per ciascun soggetto interessato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la
previa attivazione della mobilità interna all'amministrazione o della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in
materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta
ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350»;
al comma 4, la parola: «approvazione» è sostituita dalle seguenti:
«entrata in vigore» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;

al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il
periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha
determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente
si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo
1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere
entro i termini di cui al primo periodo»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i
termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano
in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche
che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse
finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda,
del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della
legge citata, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato,
sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente
indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli
ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui
al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati
fino a conclusione delle procedure stesse.
6-quinquies. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso
per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono esclusi dalle procedure concorsuali»;

al comma 7, le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni
a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale»
sono sostituite dalle seguenti: «sono di norma adottati bandi per assunzioni
a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «di priorità volti a favorire
l'anzianità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «che contemperano
l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia» sono inserite
le seguenti: «e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per
la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato
» sono sostituite dalle seguenti: «e ai posti in dotazione organica
vacanti»;
al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti
parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14,
commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il
comma 24-ter è inserito il seguente:
"24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e
24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali
di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale
al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine,
la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 76, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei".
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità
dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari
compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato
a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del
presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale,
alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili,
è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi
allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione
all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto
di cui al precedente periodo»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» sono
inserite le seguenti: «tenuto conto»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «professionalità mediche
e del ruolo sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità
del Servizio sanitario nazionale»;
al comma 10, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
«Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente
periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato
alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti
per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali,
nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite
ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali
vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano
già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007»;
al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» sono sostituite
dalle seguenti: «enti locali»;
al comma 14, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 13»;

al comma 15, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«primo periodo del presente comma»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti:
"il permesso è giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche
in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi
ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle
singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita
con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei
criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri

presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in
rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno
con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia
e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza
di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato"».

Rispondi

Da: riflessione15/10/2013 10:25:50
X a belli. grazie per il contributo.
Se torni qualche pagina indietro ritrovi tutto l'articolo già modificato e pronto
Rispondi

Da: ma che15/10/2013 10:29:44
sta dicendo relativamente alla sanità? che ora le assunzioni non riguardano solo il personale medico ma tutte le professionalità generali del ssn?
Rispondi

Da: FIRMATE!!!15/10/2013 10:30:12
http://www.avaaz.org/it/italy_no_secret_vote_d/?bUqCcdb&v=30205
Rispondi

Da: vedremo.......15/10/2013 10:43:50
Non capisco perchè le petizioni non vengano fatte avverso il blocco del turn - over.
Rispondi

Da: io sono idoneo come15/10/2013 11:55:58

funzionario tributario, secondo voi potrei essere idoneo per funzionario amministrativo ??
Rispondi

Da: inv aa.mm. gdf 15/10/2013 12:09:50
Salve ragazzi!
Ad una prima lettura mi sembrava scontato che questa legge riguardasse anche gli idonei non vincitori...ma adesso leggendo interviste sui vari quotidiani mi é sorto un dubbio?riguarda gli inv o solamente i VINCITORI mai chiamati?
Considerate che in gdf non esistono vincitori non assunti né precari ma solo idonei non vincitori...
Rispondi

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