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Proroga graduatorie
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Da: riflessione | 14/10/2013 21:14:54 |
grande controllare meglio....sei un grande | |
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Da: ad | 14/10/2013 21:27:59 |
Ma quindi ci hanno preso x il culo!?!scusate il francesismo.... | |
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Da: riflessione | 14/10/2013 21:32:53 |
calma....calma... è la bozza di Legge di Stabilità ... sarà modificata da qui alla sua votazione intorno alla prima quindicina di dicembre.....fermo restando che la votazione avverrà per blocchi di articoli...quindi potrebbe anche avvenire prima.....a novembre.... fidiamoci di ciò che ha detto l'on Gasparri, dell'on, Ministro D'Alia...e preghiamo il più grande di tutti... DIO e LA MADONNA | |
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Da: x riflessione | 14/10/2013 21:34:56 |
perché dici che quella bozza vale anche per gli enti locali?gli articoli che vengono richiamati si riferiscono solo ad amministrazioni centrali, enti di ricerca, università , enti pubblici economici e non economici... | |
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Da: Ipocrito | 14/10/2013 21:38:17 |
beh si | |
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Da: eeeeee | 14/10/2013 21:43:30 |
Per le forze di polizia???? | |
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Da: riflessione | 14/10/2013 21:45:28 |
siamo tutti sulla stessa barca...ragazzi...... forze di polizia armate e civili....e NAVIGHIAMO A VISTA IN UN MARE DI MERDA | |
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Da: 999999999999 | 14/10/2013 23:43:34 |
fatemi capire una cosa quello che aveva detto l'Onorevole Gasparri non si farà più? | |
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Da: riflessione | 14/10/2013 23:51:18 |
ho visto meglio. errata corrige. Se vale la parte a destra del documento le FF.OO E FF.AA e VV.FFsono escluse dalle limitazioni. Ho sbagliato a comunicare. chiedo venia. errata corrige | |
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Da: x riflessione | 15/10/2013 00:01:58 |
potresti postare il documento cmq anche io so che le forze di polizia e firze armate nn verranno toccati nessun taglio | |
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Da: riflessione | 15/10/2013 00:06:40 |
http://www.corriere.it/Pop-up/pdf/pop_pdf.shtml?2013/Bozza-DL-Stabilita-popup&Bozza%20del%20DL%20Stabilita' PAGINA 40 MI E' DISPIACIUTO AVER DATO UN'INFORMAZIONE SBAGLIATA PRIMA. PERCHE' INVOLONTARIAMENTE HO FATTO TERRORISMO PSICOLOGICO. SCUSATE TUTTI | |
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Da: x riflessione | 15/10/2013 00:14:35 |
tranquillo tutti possiamo sbagliare anzi se hai notizie facceli sapere ti ringrazio | |
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Da: Vedremo........ | 15/10/2013 07:19:12 |
Ci danno il contentino con una legge e ci fott*no con un altra.+ Sono dei cialtroni | |
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Da: eeeeee | 15/10/2013 07:49:23 |
I vincitori di concorso??? Visto che sono la parte infinitesimale di tutta questa giostra. Ma quando li assumono????? | |
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Da: sperriamo | 15/10/2013 07:54:48 |
io spero di essere assunto prima di avere raggiunto l'età pensionabile | |
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Da: CHE BELLO! | 15/10/2013 08:27:42 |
Da una parte mi vedo prorogata la graduatoria fino a dicembre 2016 ... E già la speranza di essere chiamato è MOLTO esigua anche se sono SECONDO (in una azienda ospedaliera). Dall'altra ... fanno un bel taglio alla sanità ! E' bello iniziare la giornata e la settimana così! GRAZIE GOVERNO ... GRAZIE! | |
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Da: sperriamo | 15/10/2013 08:41:28 |
forse non si rendono conto del fatto che gli uffici delle pubbliche amministrazioni sono ormai diventati come degli ospizi | |
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Da: turn over | 15/10/2013 09:46:13 |
Ma quindi il blocco del turn over tocca solo la PA "civile" ?! enti locali e non FF. AA per esempio?! | |
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Da: x turn over | 15/10/2013 09:50:25 |
Esatto tutta la P.A tranne il comparto sicurezza. | |
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Da: riflessione | 15/10/2013 09:53:15 |
E' passato alla Camera il DL 101/2013 Atto Camera: 1682 | |
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Da: riflessione | 15/10/2013 09:55:47 |
RELATORE DAMIANO per COMMISSIONE LAVORO | |
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Da: turn over | 15/10/2013 10:05:44 |
Questa notizia sull'applicazione del turn over... nel mio caso è sconfortante. E nonostante il cambiamento al patto di stabilità annunciato da giornali e televisione... temo che non ci sia alcun progetto di ringiovanire la P.A.... ma di tagliare la spesa pubblica per gli eccessivi esuberi. | |
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Da: A belli | 15/10/2013 10:16:41 |
Ecco il testo arrivato alla camera, per favore NON STAMPATE (sono 140 paggggine) http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0011070&http_referer=http://www.camera.it/leg17/ | |
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Da: A belli | 15/10/2013 10:21:53 |
Vi metto SOLO le modifiche all'articolo 4 : STUDIATE E RIFERITE Aufidersen : All'articolo 4: al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016», le parole: «all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della mobilità interna all'amministrazione o della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»; al comma 4, la parola: «approvazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo»; dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". 6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse. 6-quinquies. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali»; al comma 7, le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» sono sostituite dalle seguenti: «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione»; al comma 8, primo periodo, le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari»; al comma 8, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: «e ai posti in dotazione organica vacanti»; al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»; dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 24-ter è inserito il seguente: "24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei". 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo»; al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» sono inserite le seguenti: «tenuto conto»; al comma 10, secondo periodo, le parole: «professionalità mediche e del ruolo sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità del Servizio sanitario nazionale»; al comma 10, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità , finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario»; dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007»; al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali»; al comma 14, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»; al comma 15, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma»; dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: «16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato"; b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,"; c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". 16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"». | |
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Da: riflessione | 15/10/2013 10:25:50 |
X a belli. grazie per il contributo. Se torni qualche pagina indietro ritrovi tutto l'articolo già modificato e pronto | |
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Da: ma che | 15/10/2013 10:29:44 |
sta dicendo relativamente alla sanità ? che ora le assunzioni non riguardano solo il personale medico ma tutte le professionalità generali del ssn? | |
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Da: FIRMATE!!! | 15/10/2013 10:30:12 |
http://www.avaaz.org/it/italy_no_secret_vote_d/?bUqCcdb&v=30205 | |
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Da: vedremo....... | 15/10/2013 10:43:50 |
Non capisco perchè le petizioni non vengano fatte avverso il blocco del turn - over. | |
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Da: io sono idoneo come | 15/10/2013 11:55:58 |
funzionario tributario, secondo voi potrei essere idoneo per funzionario amministrativo ?? | |
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Da: inv aa.mm. gdf | 15/10/2013 12:09:50 |
Salve ragazzi! Ad una prima lettura mi sembrava scontato che questa legge riguardasse anche gli idonei non vincitori...ma adesso leggendo interviste sui vari quotidiani mi é sorto un dubbio?riguarda gli inv o solamente i VINCITORI mai chiamati? Considerate che in gdf non esistono vincitori non assunti né precari ma solo idonei non vincitori... | |
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