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Proroga graduatorie
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Da: assumere.12/10/2013 11:10:41
Qui si gioca.
Quando la norma parla in primis di verificare la presenza di graduatorie. Significa che una volta verificato di blocchi e assumio da li
Poi parla di mobilita' interna. Tra un ufficio ed un altro dello stesso ente. E infine con la procedura.
Premesso che stabilizzare .....e non assumere i vincitori....???????
Rispondi

Da: riflessione12/10/2013 11:25:52
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE MODIFICATO AL SENATO


Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)
   
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
        b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
        5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
        c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
   

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.».
   

3. Fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della mobilità interna all'amministrazione o della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
   

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.
   

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
   

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

6-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali

6-ter. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558 della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse
   

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
   

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
   

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
Sono fatte salve, per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 24- bis è aggiunto il seguente: «24-ter. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei.

9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo
  

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007
   

11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico».
   

12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».
   

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
   

14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
   

15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
   

16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.


«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale, nonché profili pensionistici per le donazioni di sangue e di emocomponenti)
        1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.  219".».

«Art. 4-ter.
        1. Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le Aziende, pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nei settori dei servizi socio, sanitari, assistenziali, culturali ed educativi».
Rispondi

Da: Uffa*12/10/2013 12:08:20
L'articolo 6 parla di stabilizzazione dei precari. Come possono coincidere le assunzione degli idonei e la stabilizzazione dei precari... Con il turn over!???
Rispondi

Da: Uffa*12/10/2013 12:09:24
Scusate intendevo comma 6
Rispondi

Da: x uffa12/10/2013 12:14:43
Se precari hanno graduatorie... no party
Rispondi

Da: assumere.12/10/2013 12:35:10
Quello che voglio dire e' semplicissimo.
Prima di fare n nuovo concorso occorre verificare
Giusto????
A questo punto sarebbe demenziale dire
Bene ho verificato c''e' una graduatoria
Quindi assumo con mobiita' interna etc...

Caso 2 non c' e' una graduatoria bene quindi assumo con mobilita' etc..
Ergo non si assume mai dalle graduatorie. Nonostante l'abbiano messa in priomis??????
Ma che state dicendo. A parte l'illegittimita' costituzionale etc...
Rispondi

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Da: assumere.12/10/2013 12:47:39
Non mi riferivo agli ultimi interventi ovviamente
Rispondi

Da: inv aa.mm gdf12/10/2013 13:17:02
Questa proroga dovrebbe riguardare anche le forze dell ordine vero?seguo questa legge da un po' e il ministro D' Alia nel suo intervento al Senato ha parlato proprio delle ff.oo.
In più non esistono precari nella gdf (che mi riguarda da vicino)...quindi l' anno prossimo prima di bandire un nuovo concorso devono recuperare organico dalle graduatorie 2012 e 2013 (queste saranno pubblicate tra un mese)...se mi sbaglio me lo farete notare spero..
Rispondi

Da: inv aa.mm gdf12/10/2013 13:23:09
P.s.
Non ho incluso nel mio ragionamento le graduatorie dal 2008 al 2011 in quanto non più vigenti avendo validità 18 mesi mai prorogati.
In "allievi marescialli gdf" inoltre non esistono vincitori non assunti oltre che precari ma solo idonei non vincitori
Rispondi

Da: Motivo12/10/2013 13:24:28
Forse proroghe forever e curiosando,potranno condermarlo ma io la leggo cosi: la PA interessata,se deve assumere, 1.fa mobilità interna. 2.fa scorrere le graduatorie che ha in essere. 3.se non vi sono graduatorie in essere, può bandire nuovi concorsi, con la riserva del 50% per i precari che abbiano i requisiti.
Rispondi

Da: no12/10/2013 13:34:46
La mobilità interna si fa solo se la graduatoria non c'è, se invece la graduatoria c'è allora si scorre subito
Rispondi

Da: Motivo12/10/2013 13:35:56
Perfetto,grazie.
Rispondi

Da: assumere.12/10/2013 13:46:29
Ma dai
E' in primis
E' la verifica della graduatoria
Se no non ha senso.
E' prioritaria la verifica e questo e' il punto.
Rispondi

Da: riflessione12/10/2013 13:47:42
personalmente la interpreto così (riguardo al comma 3). Le PA prima di bandire nuovi concorsi devono verificare l'assenza di graduatorie vigenti anche secondo principio di equivalenza.
Le medesime possono ricorrere in alternativa al bando di nuovo concorso , previo accordo con altre amministrazioni, all'utilizzo di graduatorie altrui prima di fare ciò è comunque necessaria l'attivazione di mobilità interna o trasferimento unilaterale del lavoratore eccedentario.

La interpreto come 2 facoltà da parte dell'amministrazione se vuole bandire.
se vuole bandire concorsi  (è una possibilità) a quel punto deve (è un obbligo) verificare l'assenza di graduatorie vigenti.
se vuole attingere da graduatorie di altre amministrazioni (possibilità) a quel punto deve (obbligatorietà) verificare la mobilità interna e il trasferimento unilaterale.

Sinceramente la leggo così, ma si sa, la legge è interpretativa anche se , devo dire che in molti casi ci si riferisce a periodi ben precisi di determinati commi. In caso contrario sarebbe come dici tu Motivo.
Ovvero: prima di indire nuove procedure concorsuali devono verificare , le PA, la mobilità interna , il trasferimento unilaterale e, poi, le graduatorie valide e poi ancora l'utilizzo delle graduatorie altrui.

Ma se fosse così...sarebbe stato meglio inserire l'emendamento alla Ichino che avrebbe avuto un senso completamente diverso

3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa attivazione, per la copertura dei posti in organico, della mobilità interna all'amministrazione o della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedente, nonché verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1º gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Non sarebbe diverso se fosse stato pubblicato così. e probabilmente molto rispondente a ciò che hai affermato tu Motivo.

per quanto riguarda i precari i commi 5 - 6- 6bis confermo il 50 % e il 6 bis conferma che i precari vincitori di concorso vanno assunti direttamente.



Rispondi

Da: assumere.12/10/2013 13:49:21
Se no sarebbe fantastico.
Devo verificare c'e' una graduatoria???
Si. Beneeee. Assumo con la mobilta' interna.
Ma che verifico a fare????

Ma mistero
Rispondi

Da: riflessione12/10/2013 13:50:05
La mobilità interna si fa solo se la graduatoria non c'è, se invece la graduatoria c'è allora si scorre subito.

Concordo con "NO".
Rispondi

Da: controllare meglio12/10/2013 13:53:19
attraverso l'ennesima rilettura dell'art 4, agevolata dall'ottimo lavoro di 'riflessione', si evince quanto segue:
-la verifica delle graduatorie è obbligatoria solo per avere l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi e riguarda solo le amministrazioni statali e similari (no ad es. gli Enti Locali);
-per le stabilizzazioni di cui al comma 6-ter non occorre bandire concorsi e quindi non si deve neanche verificare l'esistenza di graduatorie; questo comma è la grande novità in quanto riguarda un'immensità di persone ed è una mazzata per gli idonei (dopo alcuni dolcetti).
Rispondi

Da: no12/10/2013 13:54:44
Che senso ha verificare se ho una graduatoria se devo prima esperire la mobilità interna, é un comportamento poco logico

Direi che è molto più logico espletare una mobilità interna qualora, acclarata la mancanza di graduatoria valida, si debba passare per la mobilità stessa o trasferimento unilaterale prima di procedere per concorso
Rispondi

Da: no12/10/2013 14:04:04
Le stabilizzazioni riguardano solo i prossimi ed eventuali concorsi, ergo passano attraverso un concorso, e quindi in subordine all'assenza di graduatoria

Interpretazione errata a mio modesto parere quella di chi pensa che il precario possa sgattaiolare dalla porta secondaria in barba a graduatorie vigenti e concorsi pubblici
Rispondi

Da: x no12/10/2013 14:10:57
"Le stabilizzazioni riguardano solo i prossimi ed eventuali concorsi"
ma dove sta scritto?? rileggi bene il comma 6-ter, le stabilizzazioni riguardano i concorsi per assunzione a tempo determinato fatti dal 2006 in poi
Rispondi

Da: no12/10/2013 14:15:40
Mi riferivo al tempo indeterminato nella mia frase di sopra, per il tempo determinato vale per quelli dal 2006 in poi come dicevi
Rispondi

Da: x no12/10/2013 15:09:21
questo significa che buona parte dei precari della PA possa sgattaiolare dalla porta secondaria in barba a graduatorie vigenti e concorsi pubblici.
Rispondi

Da: no12/10/2013 15:17:55
Certamente non ogni pa possiede graduatorie di quel tipo. Non sono d'accordo con l'affermazione 'buona parte dei precari'. Ritengo il fenomeno più importante per le selezioni a venire, che per quelle già avvenute
Rispondi

Da: assumere.12/10/2013 15:23:39
Infatt verficare e ho una graduatoria.
Condizione primaria
E poi una volta verificato?????

Be ho verificato
E quindi????
Be se c'e' o non c'e'  e' lo stesso.
Se fosse scritta cosi sarebbe da manicomio
.
Ma non e
Rispondi

Da: riflessione12/10/2013 15:41:21
ragazzi la verità è che vogliono salvaguardare l'indizione dei nuovi concorsi e scorrere le ultime graduatorie che comunque non sono corposissime.
mi spiego.
Ragionamento elementare:

La PA dice:" ho vuoti in organico. Purtroppo la legge mi dice di verificare so ho graduatorie valide al giorno dell'emanazione di questa legge. Ok. Verifico. Ho pochi elementi. Attingo purtroppo almeno dall'ultima graduatoria in base ai vincoli imposti dal turn over. Assumo pochi dalla stessa...accontento l'opinione pubblica....poi aspetto , perchè comunque ho assunto....e poi giungerà il 2017."

La PA dice" cosa vuole la legge? che io possa attingere da graduatorie di altre amministrazioni? Ma stiamo scherzando. Se questa legge è lì dal 2003 (numero 350) e poche volte è accaduto un motivo ci sarà. Esatto e per lo stesso motivo (non disturbare le parrocchie diverse e che dormono) non lo farò certo io. Allora, ricapitolando, non ho graduatorie, ma attiverò a tutti i costi la mobilità interna e trasferirò unilateralmente , anche a costo di andare contro le disposizioni cimiteriali, i dipendenti morti nel 1960 che hanno lavorato qui. Poi se proprio devo assumere qualcuno perchè il dirigente di turno deve essere misurato in un certo modo allora se proprio devo attingo da una graduatoria piccola per poche figure. Altrimenti , saggiamente, per salvare (parrocchie e altri) attendo il 2017."

Insomma il punto sta tutto nell'obbligo di poter assumere o la facoltà...e poichè la facoltà discrezionale nel reclutamento è una cosa immodificabile....sarà sempre così.
La montagna che partorisce il topolino. Se invece, come poi in realtà sono partiti politicamente (situazione eccezionale) avessero detto :"signori voi siete obbligati ad assumere ed andare sino a scorrimento delle stesse graduatorie" allora sarebbe stato diverso.

Sintetizzando voglio dire che questo sarà un provvedimento per pochi eletti. dipenderà dal comparto di appartenenza...dai blocchi del turn over riferiti al comparto di appartenenza...
insomma ci vuole anche culo dove fai il concorso.
perchè non si bada, non qui in italia, alle caratteristiche del lavoratore rispetto all'amministrazione in cui potrebbe realmente essere utile, ma solo al dove lo fai e in che periodo storico.

Primo Levi anni fa scriveva "Sequesto è un Uomo"
Oggi si può parafrasare srivendo "Se questa è Civiltà"

e ovviamente il tutto nelle prox elezioni politiche si venderà come risoluzione completa della disoccupazione
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Da: xx12/10/2013 15:50:47
ma i comuni fanno parte di sta schifezza ?
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Da: riflessione12/10/2013 15:52:01
no i comuni fanno parte del Canton Ticino......
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Da: Sempre per chi lo sa.12/10/2013 15:58:47
Ma il discorso si applica a tutte le P.A. o solo a quelle "centrali".
Per centrali intendo ad esempio la Guardia di Finanza, l'Esercito.
Oppure si applica anche alle amministrazioni locali come le asl e i comuni?
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Da: no12/10/2013 16:07:55
Decisamente acuta la tua disamina 'riflessione', specie quando parli di culo. Niente di più vero. Il provvedimento agevola solo chi rientra in certi fattori, agli altri poco cambia
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Da: Gattopardo12/10/2013 16:14:09
"Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente"
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