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Commissario di Polizia 2011, 80 posti
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Da: piu'' o meno cosi''27/06/2011 12:15:10
Le nozioni di prezzo, prodotto e profitto del reato sono indissolubilmente legate all'istituto della confisca, originariamente previsto nel nostro ordinamento dall'art. 240 c.p..
Appare percio' opportuno, nel tratteggiare tali nozioni, fare un cenno all'istituto nel quale si collocano, anche per coglierne i vari contenuti attraverso la diversa modulazione della disciplina. In linea generale si puo' dire che la confisca consiste in un provvedimento ablatorio delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano il prodotto o il profitto. Come misura di sicurezza trova il suo presupposto indefettibile nella pericolosita' dellla " res" che puo transitare per "induzione" al soggetto,in quanto la disponibilità li cose, che sono strumenti per commettere reati o provenienti da reati, può costi-uire un incentivo a compierne di nuovi, mantenendo viva " l'idea e l'attrattiva del reato". Nell'ottica del legislatore del 1930 la misura di sicurezza della confisca si rende ìecessaria proprio per evitare che il mantenimento della disponibilità della res in :apo al soggetto agente aumenti il rischio di reiterazione di condotte criminose.
In questo senso, secondo una vecchia dottrina, sarebbe corretto l'inquadramento iell'istìtuto tra le misure di sicurezza nonostante queste, essendo ancorate ad un giudizio di pericolosità, non potrebbero che attagliarsi alla persona e non alle cose. Queste tuttavia, se lasciate nella disponibilità del delinquente, lo rendono più pericoloso ed è in questa direzione che il provvedimento ablatorio può esplicare i suoi proficui effetti preventivi.
Nella disciplina del codice la confisca è, per principio generale, facoltativa, con riferimento, appunto, alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano il prodotto o il profitto, ma è obbligatoria quando si tratta di cose che costituiscono il prezzo del reato, ovvero di cose la cui fabbricazione uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Il legislatore distingue quindi tra confisca facoltativa e obbligatoria, evidentemente postulando che quel tipo di provento che è contenuto nel capoverso accentui quel rischio.
In realtà la confisca come misura di sicurezza va mostrando sempre più il peso di un'impostazione antica, superata da una visione dell'istituto del tutto nuova e al passo con esigenze prima non avvertite.
Già in passato parte della dottrina aveva fortemente dubitato della natura giuridica di misura di sicurezza normalmente attribuita alla confisca, parlando a più riprese di sanzione sui generis o di pena accessoria. Il dibattito ha ripreso vigore in conseguenza di una serie di recenti riforme settoriali, che hanno attribuito a questa misura ablatoria finalità diverse da quelle tipiche della confisca tradizionale.
Gli interventi riformatori si sono sviluppati sulla base di alcune direttrici quali:
a) l'estensione dei casi di obbligatorietà della confisca;
b) l'allargamento della gamma dei beni confiscabili;
e) l'esclusione o quantomeno l'attenuazione di un diretto nesso di pertinenzialità tra il reato commesso e il bene confiscabile.
Ciò è stato prontamente colto dalla giurisprudenza, la quale è venuta attestandosi su posizioni nuove, ossia affermando il carattere preminentemente sanzionatorio ed affittivo della confisca e sottolineandone la valenza general-preventiva, almeno con riferimento alle nuove figure speciali introdotte nell'ambito delle misure di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata.
La legge di conversione del D.L. 92/2008 ha introdotto l'art. 10 bis, contenente modifiche all'art. 12 sexies del D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 78-1992, n. 356.
In primo luogo, si è inserito, dopo il comma 2 bis, un comma 2 ter, che ha esteso alla fattispecie in esame l'istituto della «confisca per equivalente», introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3, commi 1 e 2 della L. 29-9-2000, n. 300, attraverso l'inserimento nel codice penale degli artt. 322 ter e 64O quater, e successivamente esteso a una pluralità di ulteriori fattispecie.
Per effetto ditale modifica il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
Lo strumento, al quale non può negarsi una particolare importanza nella lotta ai patrimoni illeciti, giacché esime dallo stabilire quel «rapporto di pertinenzialità» tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti, che caratterizza invece la misura ex art. 240 c.p., appare peraltro difficilmente applicabile nell'ipotesi della confisca di cui all'art. 12 sexies della L. 356/1992, a proposito della quale la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo escluso la necessità ditale collegamento ripetutamente osservato come la misura ablatoria sia correlata unicamente all'esistenza di una sproporzione tra il reddito da dichiarato dal condannato per taluni reati o tra i proventi della sua attività economica e il valore economico dei suoi beni, senza che risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di questi.
Per regola generale del vigente sistema, l'adozione di misure patrimoniali accede all'applicazione delle misure di carattere personale. Tale necessaria pregiudizialità della misura personale rispetto alla misura patrimoniale viene meno in una serie di eccezioni. L'art. 2-ter, commi 7 e 8, legge 575/65, consente l'inizio o la prosecuzione del procedimento di prevenzione ai soli fini del sequestro e della confisca nei casi in cui la misura di prevenzione non è in concreto applicabile, ossia in ipotesi di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione personale o allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata. Una deroga più penetrante è quella prevista dagli artt. 3-quater e 3-quinquies. legge 575/65. che consentono la temporanea sospensione, e finanche la confisca, dei beni utilizzabili per lo svolgimento di attività economiche, quando si abbia motivo di ritenere che tale svolgimento possa anche solo "agevolare" l'attività delle persone nei cui confronti è stata applicata o proposta una misura di prevenzione personale, ovvero sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis. 629. 630. 648-bis o 648-fer c.p., quando non ricorrano i presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione di carattere personale. Si tratta di fattispecie sintomatiche di un nuovo modo di intendere l'intervento preventivo patrimoniale, basato sulla intrinseca pericolosità dei beni stessi più che sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto.
Discussa è l'applicabilità della confisca nel caso di morte del prevenuto. Sul punto, le Sezioni unite di Cassazione, hanno sostenuto che la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa.
Il più importante tra i temi che la normativa antimafia lascia irrisolti è tuttavia quello concernente la tutela dei diritti dei terzi estranei alla sfera del proposto.Con riguardo ai diritti dei terzi titolari di diritti reali di garanzia, occorre ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l'acquisto operato dall'Erario per effetto della confisca avverrebbe a titolo derivativo, sicché i diritti dei terzi sul bene potrebbero essere fatti valere nei confronti dello Stato, dopo la confisca''. Secondo l'orientamento prevalente, la confisca disposta ai sensi dell'art 2-ter legge n. 575/1965, a cagione del suo carattere essenzialmente sanzionatorio, costituisce invece un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul bene da parte dello Stato, sicché i terzi titolari di diritti su quel medesimo bene sarebbero del tutto sguarniti di tutela.

Da: Piscopo x "più o meno così"27/06/2011 12:24:30
mi dici cosa c'entra sto copia/incolla delle pagg. 1275 e segg. del manuale Garofoli??

Da: Piscopo x  "più o meno così"27/06/2011 12:27:26
ah..dimenticavo: manuale Garofoli non aggiornato e, pertanto, impermeabile alle modifiche apportate dal paccchetto sicurezza e dal collegato del '09

Da: comm. logatto27/06/2011 12:30:16
Jules, tranquilla, non ti volevo cazziare :-)
Abbiamo scambiato 2 chiacchiere all'uscita, volevo giusto una conferma che fossi tu...

Da: comm. logatto27/06/2011 12:32:39
Sono il ragazzo di bari, non so se ti ricordi

Da: comm. logatto27/06/2011 12:32:50
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Da: kubang27/06/2011 12:46:39
quando escono sti benedetti risultati?

Da: :)27/06/2011 12:52:11
due domande...

1- Coloro che non supereranno gli scritti, avranno modo di sapere il voto preciso dei propri eleborati?
Se si come?

2-negli orali: la traduzione è dalla lingua straniera all'italiano o dall'italiano alla lingua straniera?

PS: quando danno i risultatiiiiiiiiiiii????????? :))))))))))))))))))))))))))

Da: PALMIRA 27/06/2011 12:59:55
....NEGLI ORALI.....oh mio Dio...

Da: x :)27/06/2011 13:04:44

Da: x :)27/06/2011 13:05:35
potrai telefonare al momento dovuto e ti diranno i voti

Da: piu o meno cosi27/06/2011 13:12:11
la modifica riguarda la mancanza di pregiudizialita' dell'azione di prevenzione personale da quella patrimoniale

Da: per piu o meno cosi27/06/2011 13:33:22
bravo ed era quello che chiedeva la traccia e tu neanche l hai citato nello svolgimento

Da: piu o meno cosi27/06/2011 13:47:18
se leggi bene ne ho parlato!

Da: Piscopo x  "più o meno così"27/06/2011 13:58:26
Senti, ma di cosa stiamo parlando??
Quello che tu hai postato non è altro che una COPIA di quanto è contenuto nel manuale Garofoli del '08

Da: ma............27/06/2011 14:04:43
da casa siamo tutti bravi a commentare, postare schemi del tema e via dicendo.... ma se non sbaglio i giorni delle prove eravamo quasi tutti perplessi e disorientati sulle tracce estratte...............

Da: Piscopo x27/06/2011 14:04:44

Da: Piscopo x "ma........."27/06/2011 14:06:17
il Nostro "più o meno così" non è stato nemmeno bravo nel commentare, dato che ha COPIATO parti di un manuale che non c'entrano nulla con quello che chiedeva la traccia

Da: piu o meno cosi27/06/2011 14:07:12
è quello che mi ricordavo e l'ho fatto così! quantomeno è scritto bene!

Da: Piscopo x "più o meno così"27/06/2011 14:19:01
si ma, il tuo è proprio un copia/incolla!
cioè, ho il libro al mio fianco e..anche le virgole sono le medesime!!!
A ciò, aggiungici che non parli della problematica vera e propria (la confisca quale misura di prevenzione patrimoniale e le sue "nuove vesti") ..ed ecco spiegata la perplessità.

Copia/incolla per copia/incolla..ti posto la premessa di un articoletto in cui si spiega bene la problematica contenuta nella traccia:

"L'Autore, dopo aver passato in rassegna gli istituti della confisca di prevenzione e della confisca "allargata" ex art. 12 sexies della legge n. 356/92, vale a dire gli strumenti più incisivi nell'azione statale di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata - cui è stato impresso un più vigoroso impulso dalle novelle legislative della recente stagione delle riforme sulla sicurezza pubblica, compendiate nel primo "pacchetto sicurezza" del 2008 e nel "collegato sicurezza del 2009" -, ne rimarca i profili differenziali, soffermandosi, infine, sui più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che, sebbene non ancora univoci, hanno determinato un'inversione di tendenza nell'approccio esegetico tradizionale. La valorizzazione della comune natura di misure di sicurezza patrimoniali dei due moduli ablativi e una nuova lettura giurisprudenziale del dato testuale dell'art. 2-ter della legge n. 575/65 hanno, infatti, consentito il sorgere di un'impostazione interpretativa che, ribaltando l'orientamento consolidato, tende a ritenere irrilevante, ai fini della confisca di prevenzione, la maggiore o minore risalenza temporale degli acquisti rispetto all'epoca di commissione del delitto presupposto e l'esistenza di un vincolo pertinenziale specifico e diretto tra attività illecita ed acquisizione del bene, esattamente come era stato statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Montella del 2004, in materia di confisca "allargata". Il che ha comportato intuibili difficoltà nell'approccio ermeneutico ai due istituti, da ritenere, di tal guisa, in via di sostanziale "sovrapposizione" interpretativa ed operativa. Di simili criticità si rende interprete l'Autore, il quale evidenzia le distinzioni ontologiche che hanno tradizionalmente caratterizzato i due modelli ablativi, ponendone in luce il difficoltoso isolamento esegetico che alimenta l'attualità del dibattito dottrinale."

Da: piu o meno cosi27/06/2011 14:37:46
ho scritto quello che mi ricordavo!

Da: piu o meno cosi27/06/2011 14:41:16
se nn passa faro' altro ma credo che ci sia gente che abbia scritto meno e tanta altra che abbia scritto di piu'!!

Da: ......27/06/2011 15:16:04
buon giorno!

Da: x comm201127/06/2011 15:31:11
il lavoro delle correzioni e'  gia' iniziato?

Da: Ant27/06/2011 15:43:40
ragazzi anzichè perdere tempo con queste sciocchezze pensate a studiare. Gli scritti saranno a breve e dobbiamo impegniarci a studiare. Speriamo che nn siano tracce difficili

Da: avvocatooo27/06/2011 15:56:00
sei un pochino fuori tempo...o pensi di prenderci in giro???

Da: ......27/06/2011 16:04:56
hoohohohohohohoh

Da: da COMMISSARIO101°27/06/2011 16:57:23
piccola news per i futuri colleghi del 102° corso (ovvero quelli che vinceranno il concorso in atto)
qui alla scuola superiore è uscita un ordinanza che fa riferimento al vostro prossimo futuro...
Il primo mese, salvo cambiamenti, lo trascorrerete nella ridente cittadina di spoleto, dove c'è una sede distaccata della scuola superiore; e non alla scuola stessa di roma...
ora purtroppo non ricordo bene le date.
ciao
in bocca al lupo

Da: Ant27/06/2011 17:08:17
x avvocatooooo

perchè dovrei prendervi in giro? nn ho capito bene...0_°

Da: Ant27/06/2011 17:08:23
x avvocatooooo

perchè dovrei prendervi in giro? nn ho capito bene...0_°

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