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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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Da: ma de ceh14/02/2013 18:01:30
e tu cosa avresti scoperto invece che a tutti noi invece non è così evidente, sentiamo ? più di quello che ti ho detto io non c'è. non so più come dirtelo, l'italiano è l'unica lingua che parlo.

Da: e i (forse) v. i. intanto aspettano14/02/2013 21:47:31
Il 4 marzo parte il 167° Corso allievi agenti di Polizia Penitenziaria
Giovedì 14 Febbraio 2013 18:58 Alessandro 0 Commenti 

Nella giornata di domani le Direzione di competenza provvederanno ad informare e convocare i 212 allievi agenti idonei non vincitori al concorso per 375 uomini piu' 80 donne ulteriormente ampliato per effetto del turn over previsto dalla legge di stabilita' . I 212 allievi saranno avviati  presso le Scuole di Formazione del Corpo dal giorno  4 marzo 2013 data di partenza del 167 ° Corso di Formazione. Ulteriori dettagli nei prossimi notiziari.

Da: ...........14/02/2013 21:50:51
servono AGENTI e non inutili ispettori.

Da: 14/02/2013 22:10:28

Da: per sopra14/02/2013 22:12:18
perchè non dedichi a quel tipo di concorso allora?
o fai parte dei vecchi come me all'ultima spiaggia che sono risultati però non idonei e quindi non possono fare altro che sparare cavolate su questo forum?

Da: zac zac14/02/2013 22:18:37
gli AGENTI servono e quindi giustamente partono subito...
questi ispettori dopo 10 anni di attesa forse partono a giugno, forse a settembre, forse a dicembre, forse mai perchè a dicembre faranno 2 conti e i posti li daranno agli AGENTI come al solito......
direi che non vi tengono troppo in considerazione.. eh eh eh eh
ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC

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Da: x osapp14/02/2013 22:18:59
Già con la candidatura all'estrema sinistra avete etichettato la Polizia Penitenziaria, ora vi divertite anche alle spalle di chi attende da anni un posto di lavoro. "Forse" dovreste Voi iniziare a trovare lavoro, visto che ormai quelle belle scrivanie che occupate iniziano a diventare traballanti...povera polizia penitenziaria...in che misere mani...

Da: per ........14/02/2013 22:21:05
dimenticavo,,
con il carattere che stai dimostrando in questa discussione, anche senza il tuo problema dei limiti d'età ormai superati, ti ritroveresti sicuramente su una ipotetica discussione di un ipotetico concorso per agenti, con te SEMPRE NON IDONEI, a dire:
"servono ispettori...non inutili agenti",,,
OPPURE ti improvviseresti "docenteamministrativista" (l'altro tuo nick..) a sparare teoria di diritto amministrativo fantascientifiche (che  ricordo non hai saputo utilizzare con la commissione che ti ha esaminato...beccando una sonora bocciatura a seguito di scena muta), dicendo:
"io sono un mega docente,,, mica faccio sti concorsucci"...

Da: per ........14/02/2013 22:24:43
zaccaria...,
hai bisogno d'aiuto credimi!

Da: LA PARTENZA PER IL CORSO E'' PROSSIMA14/02/2013 23:12:34
Bisogna essere ottimisti, l'augurio più prospero a tutti i neo allievi Vice Ispettori.

Da: ..............14/02/2013 23:19:01
lo state dicendo da 1 anno... nel fratempo gli agenti sono già partiti...

Da: alt15/02/2013 00:08:32
si parte presto,non temete.

Da: ..............15/02/2013 00:24:24
fine marzo, disse qualcuno...

Da: docenteamministrativista15/02/2013 01:12:34
LO STABILISCE LA V SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
il provvedimento con cui l'organo collegiale dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza ed è, perciò, ricorribile in cassazione.
Lo ha chiarito la sezione tributaria della stessa Suprema corte, con pronuncia nr. 6551 depositata lo scorso 12 marzo.
Chi era il genio che diceva che la cessazione della materia del contendere estingue tutto? Ne avete ancora di ricorsi da fare prima di fare i professori di diritto.... andatevi a leggere la pronuncia di cui sopra.

Da: docenteamministrativista x gli increduli15/02/2013 01:14:03
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EvghFDYO4ucJ:www.studioiacuelli.it/index2.php?option%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D57+ricorso+decreto+cessazione+materia+contendere&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEEShoYZrDys2pFiNGFJXdF30sDTyoObakkuOSS8rd9bDRVBFqk3Tiodlvz53Tx7N7MCPeWd6Hy1bXKDzOGMDjy-oZTKvsZyAveyqeHRn31wXK7BbDE-IkESzwczfWCIIlkMkePBT_&sig=AHIEtbR1iXdhtjO7wgP5RHqpZA6I1lOFBw

Da: TheB U S T voto 17 5,6615/02/2013 06:46:46
risposta: mi avete preso per un coglione? no sei un eroe-

quanto so stronzo...

ispettorucci vi aspetto.

Da: .........15/02/2013 07:33:53
docenteamministrativista x gli increduli

invece di sparare cavolate qui sparale da qualche altra parte

Da: si parte15/02/2013 08:18:46
per il  167° corso agenti che partirà il 4 marzo non sono state impegnate le scuole di roma parma e aversa... segnale inequivocabile che vogliono tenerle libere per il corso da isp.

Da: zac bis15/02/2013 08:27:56
Cessata materia del contendere. Un punto per l'impugnabilità
Per la V sezione, il provvedimento di estinzione del processo è ricorribile in sede di legittimità
Il provvedimento con cui l'organo collegiale d'appello dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza ed è, perciò, ricorribile in Cassazione.
Lo ha chiarito la sezione tributaria della stessa Suprema corte, con la pronuncia n. 6551 depositata il 12 marzo scorso.

La vicenda
Nel corso di una controversia avente a oggetto una pretesa tributaria fatta valere dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un consorzio, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta messa in liquidazione del consorzio medesimo e della relativa estinzione.
Il provvedimento con il quale la Ctr Lombardia aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere veniva impugnato dinanzi alla Corte di cassazione.

La questione giuridica sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità può così riassumersi: il provvedimento con cui l'organo collegiale d'appello dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere è impugnabile? Più precisamente, è ricorribile in Cassazione?
Con la pronuncia in commento, la Suprema corte, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, ha dato risposta positiva al quesito.

In particolare, i giudici hanno sostenuto che il provvedimento di cessazione della materia del contendere non ha natura meramente processuale, bensì sostanziale in quanto - definendo il processo in corso - ha evidentemente contenuto decisorio. Il provvedimento è, dunque, di per sé impugnabile e, perciò, ricorribile in Cassazione.
Ma procediamo per gradi.

La natura sostanziale del provvedimento di cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo a seguito di una vicenda che può essere di natura processuale o sostanziale.
Il Codice di procedura civile non conosce tale istituto, che trova il proprio addentellato normativo nell'articolo 26, comma 7, della legge 1034/1971, per il processo amministrativo, e nell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, per il processo tributario.

In particolare, il citato articolo 46, comma 2, del Dlgs 546/1992 prevede che "La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28".
Nella sentenza 6551/2008, la Suprema corte si è soffermata proprio su tale ultima disposizione, vale a dire "Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28".

Ragionando a contrariis, infatti, la Cassazione ha sostenuto che tale disposizione "non ammette la reclamabilità del provvedimento collegiale", chiedendosi allora quale mezzo di tutela processuale fosse possibile esperire nei confronti di tale provvedimento.

La Cassazione ha chiarito che è "inequivocamente" consentita "l'impugnazione dello stesso secondo le regole ordinarie".
Non solo.
I giudici hanno posto luce sulla circostanza che, al di là del nomem iuris attribuito al provvedimento con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere (decreto, ordinanza o sentenza che sia), tale pronuncia riveste, comunque, carattere decisorio sia in considerazione dell'organo che l'ha adottata sia del suo contenuto, il quale risulta per l'appunto ricognitivo di una sopravvenuta situazione giuridicamente rilevante.

Al riguardo si osserva che, per stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore tanto meno alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato. Occorre, invero, prendere in considerazione il contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, l'effetto giuridico che esso è destinato a produrre (cosiddetto "principio della prevalenza della sostanza sulla forma"; cfr Cassazione 27143/2006, 18785/2006, 28233/2005, 20470/2005).

Le considerazioni espresse nella sentenza in commento dalla sezione tributaria della Suprema corte si incardinano all'interno di un dibattito di più ampio respiro, avente a oggetto proprio la natura giuridica del provvedimento di cessazione della materia del contendere.
In via preliminare, si fa presente che né la dottrina né la giurisprudenza sono ancora pervenute a una soluzione univoca.
Risulta, a questo punto, opportuno esaminare la questione giuridica sottesa alla vertenza in esame.

La quaestio iuris
Proprio con riferimento al decreto, all'ordinanza o alla sentenza di cessazione della materia del contendere, si discute se si è in presenza di provvedimento di rito o di merito.
La questione non è di poco conto, soprattutto se ci si ferma a riflettere sui possibili risvolti che una scelta, nell'uno o nell'altro senso, può avere in relazione alla formazione del giudicato.

C'è chi afferma che la pronuncia di cessazione della materia del contendere debba intendersi come una sentenza di merito, soprattutto quando con la stessa vengono accertati eventi che influiscono sul rapporto sostanziale; ad esempio, una transazione con cui le parti regolano in modo nuovo i loro rapporti. Aderendo a questa tesi, non ci si può di certo esimere dal rilevare che la sentenza risulta idonea a costituire un giudicato sostanziale.

C'è poi chi, al contrario, assimila la pronuncia di cessazione della materia del contendere a una sentenza di estinzione, e quindi a una sentenza di rito, la quale - si intende precisare - non fa stato tra le parti, ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile.
Quest'ultima tesi poggia inevitabilmente su una considerazione ben precisa. Da un lato, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è equiparabile a quella di sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, quindi, a un sopravvenuto venir meno di un presupposto di rito, quale è quello individuato dall'articolo 100 del Codice di procedura civile. Dall'altro lato, è lo stesso articolo 46, comma 1, del Dlgs 546/1992 che parla espressamente di "giudizio estinto", evidenziando in tal modo che si tratta di una mera pronuncia di estinzione del processo; nulla di più.

Orbene, la scelta in ordine alla natura giuridica del provvedimento di cessazione della materia del contendere rileva altresì sotto un altro profilo.
Segnatamente, ci si chiede: se un giudizio impugnatorio si conclude per cessazione della materia del contendere, cosa succede alla sentenza impugnata? La sentenza impugnata passa in giudicato?
Per rispondere a tale quesito, occorre necessariamente effettuare una distinzione.
Se si considera il provvedimento di cessazione della materia del contendere come una pronuncia di estinzione di rito, la sentenza impugnata non può che passare in giudicato.
Di converso, se si considera il provvedimento di cessazione della materia del contendere come una pronuncia di merito, la sentenza impugnata viene inevitabilmente sostituita da quella che dichiara l'estinzione del processo.

In tempi relativamente recenti, le sezioni unite della Cassazione hanno fatto chiarezza sulla questione, pervenendo alla conclusione che la pronuncia con la quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere costituisce una sentenza di mero rito (sentenza 1048/2000).
Più precisamente, in tale pronuncia i giudici hanno affermato che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, la cui declaratoria non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato.
Ma v'è di più.
In una successiva pronuncia, le stesse sezioni unite, confermando tale indirizzo ermeneutico, hanno precisato che, in sede di ricorso per cassazione, la pronuncia di cessazione della materia del contendere risulta pregiudiziale persino alla decisione sulla giurisdizione e, quindi, deve essere adottata prima ancora di quella sulla giurisdizione (sentenza 18956/2003).

Ciò posto, non ci si può, tuttavia, esimere dal rappresentare che questo orientamento è stato seguito piuttosto controvoglia dalle sezioni semplici della Cassazione, così come è stato più volte criticato anche da quella parte della dottrina la quale ritiene che, al contrario, la cessazione della materia del contendere - soprattutto quando sia conseguenza di un evento che incide sul diritto sostanziale e che, quindi, richiede un accertamento giurisdizionale avente efficacia di giudicato - sia una sentenza di merito.

Michela Grisini
.

Da: si15/02/2013 09:26:02
hai scoperto l'acqua calda
quella emessa per cessata materia del contendere è una sentenza, pertanto in quanto tale è ovvio che sia impugnabile
ma da chi?
questa domanda te la sei posta?

Da: per il docente alias non idoneo..15/02/2013 09:26:19
rilasci pareri giuridici per amici,,,, sempre chiesti da amici, anche nel turno di notte davanti al pc o in una cc?

Da: per il docente alias non idoneo..15/02/2013 10:26:36
continuando il post di sopra,,,,
IN QUALITA' DI NON IDONEO CIVILE E DISOCCUPATO O PRECARIO OPPURE DA AGENTE DI P.P.?

Da: dio in terra15/02/2013 10:34:31
gesu' gesu' gesu' gesu' gesu' gesu' gesu' gesu' gesu' gesu' gesu'

Da: the others15/02/2013 10:50:55
Non partirete mai........

Da: x  the others......15/02/2013 10:52:53
Rosicaaaaaaaa.....
Non idoneo, tu non partirai e starai davanti al pc a rosicareeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: ATTENZIONE! PROGRAMMA PD15/02/2013 10:55:13
Dal programma PD sulla pubblica amministrazione ( http://www.partitodemocratico.it/doc/250579/litalia-giusta-litalia-pubblica-al-servizio-dei-cittadini.htm ) evidenzio i seguenti punti:

- "ringiovanimento della P.A.";
- Riaprirà il turn-over collegandolo alla realizzazione di precisi piani industriali.
- triangolazione pensionamenti-assunzioni mirate-tecnologie
- Revisione del blocco del turn-over in connessione con la definizione dei piani industriali;
- Riforma delle modalità di reclutamento, per prevedere concorsi unici indetti su base territoriale e procedure affidate a un organismo indipendente, riduzione drastica dei casi in cui PA e società pubbliche o a partecipazione pubblica possono attingere a personale non assunto per concorso, divieto assoluto di ricorrere a somministrazione del personale, divieto di attivare contratti "precari" prima dell'esaurimento delle assunzioni di idonei in concorsi;
- "giovani nell'amministrazione": 1000 assunzioni, rivolte a professionalità multidisciplinari per facilitare l'innovazione dei processi, da collocare nei livelli intermedi della PA centrale e da finanziare con i risparmi prodotti da una più elevata concentrazione in Consip dell'acquisto di beni e servizi

FATE VOI LE VOSTRE CONSIDERAZIONI AL RIGUARDO.

Da: x  Fulmine, satana vero, altri idonei......15/02/2013 12:14:11
Quali scuole, dato che Verbania, Cairo Montenotte, Sulmona, Catania sono impegnate per il corso di agenti, potrebbero essere utilizzate per il corso? Avete notizie ufficiose?
Vi ringrazio per la risposta

Da: x  Fulmine, satana vero, altri idonei......15/02/2013 12:14:58
Quali scuole, dato che Verbania, Cairo Montenotte, Sulmona, Catania sono impegnate per il corso di agenti, potrebbero essere utilizzate per il corso? Avete notizie ufficiose?
Vi ringrazio per la risposta

Da: x Fulmine, satana vero, altri idonei......15/02/2013 12:15:49
Quali scuole, dato che Verbania, Cairo Montenotte, Sulmona, Catania sono impegnate per il corso di agenti, potrebbero essere utilizzate per il corso? Avete notizie ufficiose?
Vi ringrazio per la risposta

Da: x Fulmine, satana vero, altri idonei......15/02/2013 12:16:34
Quali scuole, dato che Verbania, Cairo Montenotte, Sulmona, Catania sono impegnate per il corso di agenti, potrebbero essere utilizzate per il corso? Avete notizie ufficiose?
Vi ringrazio per la risposta

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