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ESAME SCRITTO 2010
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Da: eseoesse14/12/2010 17:55:05
qualcuno x cortesia mi da notizie di lecce

Da: oxa14/12/2010 17:55:11
ragazzi mi sa che ormai i giochi sono stati fatti per oggi :) piu che altro sarebbe utile sapere a che ora finiscono nelle varie citta

Da: napoli14/12/2010 17:55:13
A KE ORA TERMNA NAPOLI  ?

Da: Teodora14/12/2010 17:55:18
Notizie di Bari?

Da: Nessuna14/12/2010 17:56:17
Abbiamo notizie da trieste? almeno potrei sapere a chi è stata abbinata la correzione dei temi?

Da: KIKKI14/12/2010 17:56:20
ORE 19

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Da: MILA14/12/2010 17:56:26
ORE 18

Da: AVVOCATI FUTURI????14/12/2010 17:58:05
@OXA.....FAI MEGLIO SE STAI ZITTA E PROVI  A SCPIAZZARE DA QUALCHE PARTE GRANDE ASINA...FORSE HAI GIà FATTO CIUCCIONA CHE NON SEI ALTRA...DOMANI è PENALE MA LI FORSE TI ANDRà BENE CIUCCIA PATENTATA.....COME SIETE DEPRIMENTI, MOLTO CIUCCI....DIO MIO CHE VI BOCCINO TUTTI ASINI CHE NON SIETE ALTRO...

Da: P.R.14/12/2010 17:58:57
Qualcuno sa a che ora finisce Padova?

Da: PAPY14/12/2010 17:59:17
fisciano escono

Da: fuffi14/12/2010 17:59:45
Argomenti facilissimi; speriamo così anche per domani

Da: Teodora14/12/2010 17:59:45
Ore 18 e 19 a quali città si riferiscono?

Da: AVVOCATI FUTURI??''?14/12/2010 18:00:13
@ OXA...MA CHE TI FREGA SAPERE A CHE ORA FINISCONO, MA SMETTILA, MI FAI RIDERE OCA GIULIVA CHE NON SEI ALTRO, MI FAI RIDERE....

Da: Marcello14/12/2010 18:00:17

nessuno ha notizie su quando finiscono a palermo???

Da: supersayan14/12/2010 18:00:41
devil sono molto interessato..
a quando l'iscrizione?

Da: sardo14/12/2010 18:00:43
avete notizie su cagliari??sapete da chi verrà corretta?

Da: ciccioruf14/12/2010 18:00:56
parere 2
svolgimento Parere 2
Il caso in esame prende le mosse da un parere chiesto dal comune di gamma al legale Sempronio circa la possibilità di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'Ente Alfa all'esecuzione di taluni oneri testamentari.
A seguito del parere favorevole reso da professionista, il Comune instaurava un giudizio che però si concludeva con esito sfavorevole per parte ricorrente, che in conseguenza di ciò si rifiutava di versare al legale il compenso da questi richiesto per l'attività espletata.
Orbene in via preliminare appare opportuno specificare che il rapporto giuridico instauratosi tra cliente (il comune gamma) ed avvocato in giurisprudenza viene solitamente definito come contratto di clientela. Tale contratto viene qualificato come un mandato professionale da chiunque conferito (soggetto privato o pubblico) ad avvocati e procuratori liberi professionisti e, quindi, non vincolati da rapporto d'impiego ed iscritti nel normale albo professionale.
Il qualificare il contratto di clientela quale una species del mandato, porta alla considerazione che il difensore munito di procura ad litem sia soggetto a quelle medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario. Fra dette obbligazioni sono da annoverarsi quelle imposte dagli artt. 1712 c.c. (comunicazione dell'eseguito mandato) e 1713 c.c. (obbligo di rendiconto), ricordando, peraltro, che la responsabilità del professionista deve essere valutata secondo il parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, co. 2° c.c. ed eventualmente alla luce dell'art. 2236 c.c. quando trattasi di prestazione che implica la soluzioni di problemi di speciale difficoltà (Cass. civ. 2.8.73 n. 2230, GC, 1973, I, 1864).
Rientra nel dovere del professionista svolgere ogni attivita' necessaria e utile alla fattispecie concreta. Per questa ragione, parte della dottrina e della giurisprudenza supera la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato sull'assunto che il risultato, inteso come momento conclusivo della prestazione, e' dovuto in ogni obbligazione e il suo raggiungimento e' subordinato alla predisposizione di mezzi utili per conseguirlo. Il professionista, quindi, sarebbe tenuto a raggiungere il fine ultimo voluto dal cliente svolgendo una serie di prestazioni, comportamenti e atti conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza. Il risultato si identificherebbe, in ultima analisi, non nell'integrale soddisfazione del cliente, ma nell'attuazione di tutte quelle attivita', anche di natura discrezionale, che si rendono necessarie e opportune affinche' l'opera possa realizzarsi. Interessante, in proposito, questa massima della Suprema Corte: "Di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Tuttavia, avuto riguardo all'attivita' professionale dell'avvocato, nel caso in cui questi accetti l'incarico di svolgere un'attivita' stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all'utile esperibilita' di un'azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell'azione. Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, co. 2°, c.c.), sussiste la responsabilita' dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilita' anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione. (Cass. civ. , sez. II, 14.11.2002, n. 16023).
Non costituisce comunque negligenza l'infausto esito della causa conseguente a una interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili da parte dell'avvocato, a meno che il professionista abbia agito con dolo o colpa grave. Perche' vi sia responsabilita' dell'avvocato l'errore professionale deve riguardare aspetti peculiari dell'attivita' tecnica, quali la ricostruzione e la prospettazione del fatto, nonche' l'errore procedurale che abbia impedito al Giudice di entrare nel merito della fattispecie. Cosi' si e' espressa la Suprema Corte: "L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli art. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilita', a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. (Cass. civ. , sez. II, 11.8.2005, n. 16846).
Venendo al caso in esame, la circostanza che il legale Sempronio non abbia fatto presente al Comune di Gamma la possibilità di un'eccezione di prescrizione del diritto da far valere in giudizio determina in primo luogo una responsabilità a carico del professionista in quanto la prescrizione estintiva non è rilevabile d'ufficio ma solo opponibile dalla parte interessata.
Secondo quanto statuito dai giudici di legittimità nella sentenza n. 16023/2002 "E', da ritenersi, infatti, che l'accertamento d'una eventuale prescrizione sia da considerare dall'esercente la professione legale adempimento rutinario preliminare già all'iniziale sommaria disamina degli elementi essenziali della questione affidatagli e che, pertanto, avendo ad oggetto l'applicazione d'un istituto generale del diritto civile e non comportando soluzione d'opinabili questioni di diritto od interpretazione particolarmente impegnativa di normative complesse, l'omissione o la malaccorta esecuzione di esso ridondi in responsabilità del professionista anche per semplice negligenza, secondo i principi sopra richiamati, dacché la mancata percezione d'una situazione di prescrizione costituisce una ipotesi d'ignoranza d'istituti elementari ovvero d'incuria o d'imperizia insuscettibili di giustificazione".
Ma non solo.
L'accertare le circostanze ostative alla realizzazione del diritto vantato o la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto medesimo ed il comunicarne il risultato al cliente, nel caso de quo il comune, rappresentavano di fatto l'oggetto specifico dell'opera intellettuale connessa alla richiesta di parere all'avvocato, per cui questi, non rilevando l'intervenuta prescrizione del diritto e non informando il cliente della possibilità d'una fondata eccezione in tal senso ad opera della controparte, s'è all'evidenza reso inadempiente all'obbligazione assunta, avendo fornito un'opera inidonea allo scopo, in quanto viziata da una carenza, grave e non facilmente riconoscibile, ostativa al conseguimento di quella piena consapevolezza in ordine alle chances della lite cui il cliente mirava con l'affidamento dell'incarico.
Preme evidenziarsi, infine, che a nulla rileva la circostanza che il comune non abbia presentato appello nonostante l'invito rivolto dall'avvocato, facendo così passare in giudicato la relativa sentenza, perchè è stato più volte evidenziato dalla Suprema Corte come non rientri tra i doveri di corretteza, di cui all'art. 1227 c.c. quello di intraprendere un'azione giudiziaria con accollo dei costi e dei rischi relativi (Cass. n. 7618/97; Cass. n. 4672 /1993)
Per le ragione sopra esposte è da ritenersi pertanto che nulla sia dovuto dal comune al professionista.

(aggiunto da me che sto riportando: forse vanno pagate solo le spese vive?)

Da: scusate14/12/2010 18:02:57
a che ora finiscono a lecce????

Da: alexandrox14/12/2010 18:03:09
ma stanno uscendo o no a salerno ?

Da: oxa14/12/2010 18:03:45
xfavore se quakcuni sa glia abbinamenti lo scriva :))))))))))))

Da: fuffi14/12/2010 18:04:38
@avvocatifuturi

Guardati alle spalle, sotto....vedi che ti sta entrando qualcosa, connuto

Da: AVVOCATI FUTURI???14/12/2010 18:04:48
SI, A SALERNO STANNO USCENDO.....PAZZI......MA CHE DOMANDE SONO ALEXANDER...NON HAI VERAMENTE UNA MAZZA DA FARE....SIETE MOLTO RIDICOLI, MA MOLTO MOLTO......

Da: AVVOCATI FUTURI????14/12/2010 18:05:43
@FUFFI...TI DEVONO BOCCIARE, ANZI NO, DEVI PASSARE MA POI TE LO DEVONO ANNULLARE.....UASAUSHAUSHAUSHA...GODOOOOOOOOOOOOOOOO

Da: jen14/12/2010 18:05:50
a firenze è finata? sapete nulla!?

Da: AlessiaAlessia14/12/2010 18:07:24
E' molto triste leggere alcune considerazioni...
L'ignoranza regna sovrana, condivido.
In tutti i contesti scolastici e professionali.
Ma chi davvero vive nei tribunali dovrebbe riconoscere che, ad essere impreparati, sono tanto i colleghi datati quanto i "futuri" colleghi contro i quali qualcuno tanto si sta accanendo.
Quanto all'esame forense...
Brrrrrrrrrrrr......
Che assurdo modo di far "selezione"...
Ma perfavore!!!
Partiamo dalle elementari...
Quella si sarebbe un'ottima soluzione!!!
E mandiamo in pensione chi oramai ha dato!!!
Del resto gli asini cui fai riferimento, caro avvocati futuri, si perderanno per i corridoi dei vari fori... Mentre invece chi potrà vantare cognomi di rilievo camperà di rendita in questo assurdo Paese!!!
Saluti

Da: oxa14/12/2010 18:08:56
quindi a salerno hanno consegnato...........................qualcuno ha notizie su reggio calabria???? x che ora devono consegnare???? grazie :))))))

Da: bamby14/12/2010 18:09:27
si sa qualcosa di Catanzaro??

a che ora finiscono? mi sembra improbabile che finiscano alle 21.

Da: PAPY14/12/2010 18:09:33
avvocati futuri=cornuto presente

Da: LECCE14/12/2010 18:09:41
usciti

Da: Giorgio14/12/2010 18:09:44
Firenze la mia ragazza è uscita ora....

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