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ESAME SCRITTO 2010
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Da: dadadada14/12/2010 16:09:58
ma quando si sanno gli abbinamenti delle varie corti d'appello??? xke ancora non si sa niente...................qualcuno risp please!!!!!!!!

Da: perlesame14/12/2010 16:10:05
napoli alle 7

Da: xxx14/12/2010 16:11:24
da ale
soluzione "accorciata"


In primo luogo, si segnala che la collaborazione professionale prestata da Tizio parrebbe potersi inquadrare nella fattispecie contrattuale della prestazione d'opera intellettuale disciplinata, nello specifico, dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile.
Infatti, partendo dalla disposizione di cui all'art. 2222 cod. civ., la quale individua nei suoi elementi essenziali il contratto d'opera, si può, in prima approssimazione, definire il contratto d'opera intellettuale come un contratto in forza del quale un soggetto (il professionista intellettuale) assume l'obbligo, nei confronti di un altro soggetto (il cliente), di eseguire, dietro compenso od onorario liberamente pattuito ovvero stabilito in base alla tariffa professionale, quando sia mancata una convenzione in merito, una determinata prestazione il cui contenuto è, per l'appunto, intellettuale.
Chiarito quanto precede, e con specifico riferimento al profilo del compenso da corrispondere al professionista per l'opera prestata, la norma che rileva è l'art. 2237 c.c. Ai sensi di tale norma mentre il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, il prestatore d'opera può recedere dal legittimamente contratto solo ove ricorra una "giusta causa".
In tal caso il professionista ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Al terzo comma, la norma precisa che , ad ogni buon conto, il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Da quanto appena richiamato si desume, dunque, che il contratto d'opera intellettuale, consente il recesso "ad nutum" del cliente (salvo deroga pattizia) in considerazione dell'evidente carattere fiduciario che caratterizza tale tipo di rapporto contrattuale: in particolare, il cliente può revocare l'incarico anche in assenza di una "giusta causa" - cosa invece necessaria per il prestatore d'opera - essendo quest'ultima rilevante unicamente al fine di giustificare una eventuale risoluzione per inadempimento, secondo le regole di carattere generale, e quindi legittimare le pretese di natura anche risarcitoria, oltre che restitutoria (Cassazione civile sez. II, 12 ottobre 2009, n. 21589).
Alla luce di tale principio, va preliminarmente verificata, dunque, la sussistenza della giusta causa richiesta dalla legge per attribuire al professionista il diritto di recedere e, quindi, nel caso che ci occupa, se la decisione della società di nominare un altro professionista in aggiunta a Tizio e successivamente alla nomina di quest'ultimo, possa legittimare il recesso del medesimo Tizio.

Sotto tale profilo va precisato che la, la �«giusta causa�» è quell'avvenimento esteriore che influendo sullo svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto. Dunque, il concetto di giusta causa che qui rileva, dovrebbe consistere in una situazione sopravvenuta che attiene allo stesso svolgimento del rapporto, impedendo la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, il conseguimento della causa del negozio, fonte del rapporto, considerata nel suo aspetto funzionale. (Cass., 1 ottobre 2008, n. 24367)
Pertanto bisogna sciogliere il dubbio circa l'idoneità della nomina di Caio (quale ulteriore professionista da affiancare a Tizio per lo svolgimento della difesa della società) a costituire "giusta causa" nel senso appena precisato legittimante il recesso esercitato da Tizio con la sua missiva. La giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sullo specifico punto, si è espressa nel senso che È privo di giusta causa il recesso del dottore commercialista dal mandato professionale determinato esclusivamente dalla nomina di un ulteriore difensore di fiducia (Corte d'App. Milano, 24 settembre 2008). Tale decisione, del resto, appare coerente con i principi del nostro ordinamento: infatti, in termini generali, non pare possa rinvenirsi alcuna norma che esplicitamente o implicitamente possa impedire al cliente di conferire mandato a più professionisti, trattandosi di una scelta strategica o di opportunità assolutamente libera, come quella effettuata dalla società.
Nè parrebbe potersi desumere, dal concreto contesto, che la nomina successiva di Caio sia da qualificarsi quale espressione di sfiducia da parte della società nei confronti di Tizio senza una contestuale revoca del mandato conferito al secondo. Del resto, la nomina di Caio, quale professionista aggiunto, avviene in un momento successivo alla nomina di Tizio, il cui mandato continua giuridicamente ad esistere con pienezza di effetti anche in considerazione delle diverse competenze e qualifiche professionali dei due mandatari.
Infatti, per giurisprudenza consolidata La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. (Cass., 27/07/2007 n. 16709).
Appare quindi plausibile che la nomina di Caio sia stata motivata dalla speranza, per la società, di aumentare le percentuali di vittoria nei giudizi pendenti avanti la commissione tributaria, anche attraverso l'apporto congiunto di due professionisti diversamente specializzati in relazione alla stessa materia. Infine, sulla base degli elementi in fatto disponibili, neppure parrebbe configurarsi una revoca implicita del mandato conferito a Tizio in virtù della successiva nomina di Caio, argomentabile la ove la società avesse richiesto al primo, ad esempio, la restituzione dei documenti o l'astensione dal partecipare ulteriormente ai procedimenti pendenti.
Alla luce delle cosiderazioni fin qui svolte e dei precedenti giurisprudenziali sul tema, appare ragionevolmente sostenibile la non ricorrenza, nel caso che ci occupa, della "giusta causa" richiesta dalla norma dell'art. 2237 c.c. per legittimare il recesso di Tizio dal mandato ai tempi conferitogli dalla società in quanto non pare potersi riscontrare alcun elemento di espressione di sfiducia nei confronti del commercialista Tizio.
Tale mancanza assume decisivo rilievo anche in riferimento al fondamento delle richieste di pagamento avanzate dallo stesso Tizio.
Il secondo comma dell'art. 2237 c.c., prevede infatti , come anticipato, che il professionista possa recedere dal contratto per giusta causa e, in tale eventualità, ha diritto alla refusione delle spese ed al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

In virtù di tale principio a Tizio potrebbe, dunque, essere riconosciuto il solo diritto al rimborso delle spese vive sostenute e sempre a condizione che alla società non sia derivato, a causa di tale brusco ed immotivato recesso, un pregiudizio (ex art. 2237, terzo comma, c.c.).

Da: Aantonia 14/12/2010 16:11:27
Grazie

Da: orny14/12/2010 16:12:14
mamma mia che incubi io ci sono passata.... ma hanno dettato tardissimo? ciao se hai altre notizie ti prego sono in ansia lì c'è mio marito ed io non mi posso agitare........

Da: orny14/12/2010 16:12:16
mamma mia che incubi io ci sono passata.... ma hanno dettato tardissimo? ciao se hai altre notizie ti prego sono in ansia lì c'è mio marito ed io non mi posso agitare........

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Da: vale22vale 14/12/2010 16:13:34
vi prego ditemi a che ora finiscono a PALERMO..

Da: catanzaro14/12/2010 16:13:58
sapete a che ora finisce catanzaro??

Da: ciao14/12/2010 16:14:05
perugia da chi sarà corretta?perugia da chi sarà corretta?perugia da chi sarà corretta?perugia da chi sarà corretta?

Da: dado14/12/2010 16:15:43
@tutti bocciati...sei già impegnata con la bocca???....come vedo non perdi tempo....

Da: io e basta14/12/2010 16:15:49
scemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii perdete tempo...studiate a casa e poi fate gli esami...siete dei falliti ahahhaahha

Da: paoletta8514/12/2010 16:16:14
big ma com'è possibile che la sentenza della corte d'appello non abbia numero?

Da: mirella14/12/2010 16:16:35
sei male informato perchè a Campobasso sono blindati....e le regole
le fanno rispettare

Da: chima14/12/2010 16:17:08
Smettetela,
state solo incasinando il forum.
Chi ha intenzione di aiutare o di farsi aiutare deve:
1)non chiedere chi corregge chi (è inutile saperlo ora)
2) ne rispondere a provocazioni fatta da gente che rosica
perchè cosi si perdono di vista le discussioni che contengono pareri svolti e consigli ...quelle realmente utili.

Da: ciao14/12/2010 16:19:39
perugia da chi sarà corretta?perugia da chi sarà corretta?perugia da chi sarà corretta?perugia da chi sarà corretta?

Da: Ippazio14/12/2010 16:21:04
scusate, mi sapreste indicare dove trovo le tracce estratte per la prima prova odierna? grazie mille

Da: kaborkia14/12/2010 16:21:45
vedi nelle pagine precedenti

Da: Roberto Lecce 14/12/2010 16:22:10
chi corregge LECCE???? per favoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: gioia14/12/2010 16:23:15
ehi CHIMA, ma a te che cosa importa? L'utilità del sapere la commissione che corregge è la stessa del sapere la soluzione alla traccia. Tanto immagino tu sia onesto/a e non stia né facendo l'esame, né abbia intenzione di aiutare qualcuno che lo sta facendo.
Quindi conoscerai l'esatto parere utile stasera, quando si sapranno anche le commissioni.
E allora, cos'è più utile?

Da: Xardas14/12/2010 16:23:21
Bel modo che avete di aiutare. Il sito è pieno di  stronzate e ca...te di ogni genere. 66 pagine del tuttto inutili, spero che i ragazzi che oggi si stanno spremendo le meningi siano riusciti a scrivere il parere anche perchè se scrive anche chi non ne sa un accidenti di diritto ditemi voi dov'è la serietà.

Da: gioia14/12/2010 16:25:29
ma anche tu, ridicolo Xardas. I ragazzi devono trovare le soluzioni su questo sito o nei codici e tra quel che hanno studiato???
Quelli così rovinano il paese, voi merdosi che avete la pappa pronta e il cellulare in mano durante l'esame e non vi meritate parcelle da 10 euro.
Ridicoli.
Scandalosi.
Ignoranti.

Da: Big14/12/2010 16:26:07
Autorità:  Corte appello  Milano
Data:  24 settembre 2008
Numero: 
Parti:  -
Fonti:  Giur. merito 2009, 6, 1536 (s.m.)

la banca dati la classifica così senza numero.

Da: Roberto Lecce 14/12/2010 16:28:27
Ragazzi vi prego ditemi chi corregge LECCE...

Da: 8414/12/2010 16:29:02
scusate, si sa chi corregge cagliari?

Da: alexandrox14/12/2010 16:29:06
LA TRACCIA 2    ???????????'

Da: fede**14/12/2010 16:29:35
hai ragione, anche il mio ragazzo sta facendo l'esame e lo vuole superare onestamente. Purtroppo c'è da dire che quel che conta non è come si scrivono i pareri ma anche se e come verranno letti. non è un mistero che le commissioni decidono in partenza quanti promuovere e quanti bocciare e che molti compiti non li leggono proprio

Da: povero cristo14/12/2010 16:29:44
le commissioni di perugia?

Da: Xardas14/12/2010 16:32:04
Ehi gioia, sono proprio le teste di cazzo come te che rovinano l'Italia. Presuntuosi e arroganti che pensano di sapere tutto ed essere al di sopra delgi altri.
Cos'è non si può nemmeno chiedere come mai postino anche persone che non ne sanno niente di diritto???
Ti posso assicurare che a me proprio non interessa la soluzione!!!

Da: paoletta8514/12/2010 16:32:13
big ma secondo te non è controproducente citarla senza numero? è come ammettere di aver copiato!

Da: Xardas14/12/2010 16:33:28
Non succede nulla, tranquilla. L'importante è citare l'anno della sentenza e riferirne il contenuto.

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