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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
8253 messaggi, letto 288786 volte

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Da: sinceramente11/03/2011 14:27:08
nessuna gelosia o invidia per nessuno.
chiediamo solo un concorso trasparente secondo costituzione.
Ma non troppo trasparente da sapere in anticipo il nome del vincitore.
Rispondi

Da: per angelo e arianna11/03/2011 14:41:11
E basta veramente!!non se ne può più di questo vittimismo. Sono una precaria come voi e forse, a differenza vostra, il mio precariato nella pubblica amministrazione nasce dal fatto di essere risultata idonea in diversi concorsi espletati dalle pp.aa. e in seguito a questo di essere stata chiamata a tempo determinato. Questo non mi autorizza a pretendere la stabilizzazione, nè tantomeno di pensare che la stabilizzazione sia un diritto acquisito. Ma stiamo scherzando?? non si può REGALARE un posto di lavoro nel pubblico impiego, perchè di questo si tratta. La felicità per questa notizia è legata al fatto che si apre uno spiraglio per dei concorsi aperti a tutti dove i mancati stabilizzati (me compresa) avranno sicuramente delle agevolazioni ( niente prova preselettiva, premialità per i titoli) ma niente di più, come è giusto che sia. Arianna ti vorrei far presente che in giro è pieno di persone VALIDE con famiglia da mantenere e mutuo da pagare che vogliono soltanto avere un'opportunità
Rispondi

Da: ma chi ti dice...11/03/2011 15:42:42
Che i precari abbiano diritto a saltare la preselezione dei concorsi pubblici. Vediamo se non è stato impugnato anche quel comma che lo riporta esplicitamente. Se l'interpretazione autentica del CdM è contraria a fare saltare una parte delle prove a una categoria di candidati (in realtà la parte più  difficile e selettiva), figuriamoci la Corte Costituzionale o un giudice ordinario/amministrativo
Rispondi

Da: aaa11/03/2011 18:40:45
anche i precari della regione ?
Rispondi

Da: per angelo e arianna11/03/2011 19:20:19
mi sono spiegata male, non intendevo dire che è un diritto saltare la preselezione ma si trovano cmq sempre dei trucchetti per agevolare i mancati stabilizzati. tutto qui.
Rispondi

Da: noi11/03/2011 19:31:48
sapete i commi impugnti?
Rispondi

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Da: questo...11/03/2011 19:40:26
concorso è uno spreco di tempo e  di risorse
Rispondi

Da: ,,,11/03/2011 19:43:39
1e2
Rispondi

Da: noi11/03/2011 19:51:38
anche il 2?
Rispondi

Da: pppp11/03/2011 19:52:29
si si
Rispondi

Da: anche il comma 311/03/2011 23:03:15
impugnato anche il comma 3 sulla promozione dei dipendenti i dipendenti laureati dell'amministrazione, inquadrati nell'area C-terzo livello retributivo, siano inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo dal primo gennaio 2011, senza una prova selettiva pubblica.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/491?s=161892&v=2&c=1489&t=1

complimenti alla Regione. Che figura di mmmmerda!!!!
Rispondi

Da: simonecagliari12/03/2011 04:01:06
bebe iniziano le danze..
Rispondi

Da: simonecagliari14/03/2011 05:20:57
conto alla rovescia..
Rispondi

Da: ADESSO BASTA!!!!!14/03/2011 09:15:23
QUESTO FORUM E' UNO SPAZIO DI INFORMAZIONE E SCAMBIO PER TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO AI CONCORSI.......ADESSO BASTA CON QUESTA STUPIDA GUERRA TRA POVERI......INVITO IL RESPONSABILE DEL FORUM AD INVITARE TUTTI COLORO CHE INTERVENGONO IN QUESTO A RIMANERE NEL SEMINATO SENZA OFFENDERE CHICCHESSIA . IL LAVORO E' UN DIRITTO DI TUTTI L'OFFESA NON E' UN DIRITTO PER NESSUNO!!!!!
Rispondi

Da: guarda che...14/03/2011 11:41:52
informarsi contro il tentativo di stabilizzare senza concorso in Regione è nell'interesse di chi si sta preparando ai concorsi e vuole che il concorso si faccia veramente perché è ancora a rischio.
Per ogni precario che non verrà stabilizzato ci sarà un posto in più nella amministrazione regionale per chi studia e merita.
Rispondi

Da: guarda che...14/03/2011 11:47:00
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=6875&Start=0


impugnati commi 1, 1 bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 2 e 3 dell'art.7 della LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2011, N.1

Disposizione per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2011).
(19-01-2011)

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Regione: Sardegna

Estremi: legge n.1 del 19-01-2011

Bur: n. 3 del 29-01-2011

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 10-03-2011 / Impugnativa

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono. L'articolo 3, rubricato "Misure a favore dei comuni montani", prevede che, al fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenti un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri e il 30 per cento del territorio sia situato ad un livello superiore ai 400 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione. Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi ed IRAP effettivamente pagate, a titolo di acconto, saldo o versamento periodico, nel corso dell'anno 2011, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il medesimo articolo 3 prevede, infine, che con deliberazione della Giunta regionale siano determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio in questione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 123 del 2010 ? con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge regionale Campania n. 1 del 2009 (norma, questa, che introduceva, in analogia alla previsione normativa della Sardegna, agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta) ? ha chiarito che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito d'imposta applicabile a tributi istituiti e disciplinati dalla legge statale, costituisce una integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, preclusa alle regioni. Ciò, anche in riferimento ai tributi regionali quali l'Irap, in quanto allo stato attuale della normativa, non risultano sussistere tributi regionali "propri" (ovvero tributi istituiti e disciplinati con legge regionale), ma solo tributi regionali "derivati", cioè tributi istituiti e disciplinati con legge statale e il cui gettito è attribuito alle regioni. E, proprio in relazione all'Irap, la stessa Consulta ha osservato (sentenza n. 357 del 2010) che anche dopo la sua regionalizzazione, tale imposta resta un tributo erariale, in quanto lo Stato continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento regionali (sentenza n. 216 del 2009). E, sempre con riferimento all'Irap, va precisato che l'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce agli enti territoriali che ne percepiscono il gettito soltanto la facoltà di variazione delle aliquote. Conseguentemente, l'introduzione da parte di una legge regionale di tale meccanismo agevolativo a valere su tributi statali (Ire e Ires) e regionali derivati (Irap) si risolve in una violazione della competenza legislativa in materia di sistema tributario dello Stato. Neanche le disposizioni statutarie legittimano la Regione Sardegna all'introduzione di siffatti meccanismi agevolativi. Infatti l'articolo 10 dello Statuto di autonomia, nel prevedere che "la Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese", circoscrive tale facoltà "nei limiti della competenza tributaria? alle nuove iniziative produttive". Non trattandosi, nella fattispecie, di iniziative produttive, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 3 e 10 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva in materia di sistema tributario di cui all'art.117, comma 2 lett.e) della Costituzione. Inoltre, nel rimettere alla Giunta la determinazione della disciplina di dettaglio per l'applicazione del beneficio fiscale, viola anche l'art.23 della Costituzione, il quale dispone che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. - L'art.7, modifica l'art.3 della l.r. n.3/2009, introducendo alcune disposizioni che di seguito si elencano. Innanzitutto, introduce il comma 1 bis il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Introduce, poi, il comma 1-ter che stabilisce che i comuni, singoli o associati, possano provvedere alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. I programmi di stabilizzazione possono essere attuati dagli enti locali interessati con maggiore riguardo del personale precario che abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali a far data dal 1° gennaio 2002. Inserisce, ancora, il comma 1 quater, il quale dispone che al personale di cui al comma 1 ter viene attribuito, in via prevalente, l'esercizio di compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla regione al sistema delle autonomie locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici degli enti locali. Infine, introduce il comma 1 quinquies stabilendo il piano di spesa per la stabilizzazione stabilità dai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, con il concorso da parte degli enti locali. Con riferimento ai commi introdotti dalla legge regionale, si rappresenta che gli stessi si pongono in contrasto con l'art. 17, commi 10 e 12, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009, il quale non consente una generica stabilizzazione del personale. Infatti, le disposizioni statali su richiamate dispongono che, nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso. Inoltre, i commi introdotti si pongono in contrasto anche con l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 che fissa, a decorrere dal gennaio 2011, il limite percentuale di assunzioni, rispetto alle cessazioni di personale verificatesi nel 2010. Sul punto è opportuno segnalare la Sentenza della Corte Costituzionale n.235/2010, la quale, pronunciandosi su una precedente legge regionale della Sardegna (lr.n.3/2009), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in materia di finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione del personale dei lavoratori precari. Il legislatore regionale, prevedendo ai commi 1 bis, 1ter, 1quater e 1quinquies dell'art.7 disposizioni in contrasto con l'art.17, commi 10 e 12 del dl n.78/2009 e con l'art.14, comma 9 del dl n.78/2010, eccede dalla propria competenza statutaria di cui all'art.3 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art.117, comma 2 lett. L) della Costituzione nonché l'art.117, comma 3, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Inoltre, le disposizioni regionali nel consentire genericamente lo stabile inserimento dei lavoratori nei ruoli delle amministrazioni pubbliche regionali, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di procedura selettiva pubblica, viola anche l'art.97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il concorso quale modalità di reclutamento del personale. (Cfr. Sent. C.C. n.235/2010). L'art. 7, comma 2 stabilisce una riserva di posti, per i dipendenti regionali di cui trattasi pari al 40 per cento dei posti vacanti nella dotazione organica inseriti nel piano di reclutamento 2010 ? 2012. Tale riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. La disposizione regionale contrasta con l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, il quale fissa, a decorrere dal gennaio 2011, il limite percentuale di assunzioni, rispetto alle cessazioni di personale verificatesi nel 2010. Il legislatore regionale, prevedendo al comma 2 dell'art.7 disposizioni in contrasto con l'art.14, comma 9 del dl n.78/2010, eccede dalla propria competenza statutaria di cui all'art.3 dello Statuto di autonomia ed invade l'art.117, comma 3, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. L'art. 7, comma 3 stabilisce che i dipendenti laureati dell'amministrazione, inquadrati nell'area C- terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore e con almeno 30 mesi di anzianità siano inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2011. La disposizione regionale configura un concorso riservato, in contrasto con il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 della Costituzione e con l'art. 3, sempre della Costituzione, in quanto viene violato il principio di eguaglianza fra i cittadini. Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa in materia di organizzazione amministrativa regionale, non può non censurarsi, sul piano della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, la scelta operata dal legislatore regionale. Trattasi, nella fattispecie, di una assunzione totalmente riservata, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale che, peraltro, stabilisce che "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso"(Cfr. da ultimo sentenza n. 9/2010). Le deroghe sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle. Si evidenzia in proposito la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. N.52/2011) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" ( si vedano anche le sentenze nn. 195-150 e 100 del 2010, 293 del 2009). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Pertanto, per i motivi sopra evidenziati e per il costante orientamento giurisprudenziale, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui all'art.3 dello Statuto di autonomia e viola i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
Rispondi

Da: sibilla14/03/2011 16:21:20
perchè pensate che ci sarà un rinvio il 16?
Rispondi

Da: MASSIMO0214/03/2011 18:28:55
cosa succederà?
Rispondi

Da: Mavy14/03/2011 18:59:35
"Alla pubblica Amministrazione si accede Mediante Concorso", Principio ribadito nella Costituzione , il Concorso deve essere ad Armi pari in modo che i Capaci e Meritevoli e ripeto I Capaci e MERITEVOLI  possano andare avanti. In questo FORUM si insultano le persone ma..... nn ci si deve dimenticare che chi è dentro "Parlo dei precari", nn hanno espletato nessun concorso e ....famiglia o conti in tasca....ognuno sà il suo.
Io sono una precaria della scuola, inserita in una graduatoria ad esaurimento, in quanto Abilitata in seguito a Concorso, laureata e Abilitata anche per altre cose... ma...nessuno si è preoccupato di mandarci a casa a mani vuote.......è vero è una guerra tra poveri però dico BASTA è giusto che chi studia e si impegna possa essere messo in condizioni di fare valere quanto Vale e quindi Dico AI precari CONCORRETE COME GLI ALTRI..................... SE SIETE COSì Bravi NN AVRETE PROBLEMI E.... MAL DI TESTA RICORDATE NE HANNO ANCHE GLI ALTRI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: per mavy14/03/2011 19:03:30
grande mavy! concordo!
Siamo tutti precari con una vita precaria e abbiamo bisogno di opportunità per crescere (in questo caso parliamo del concorso).
Rispondi

Da: Ivo14/03/2011 20:19:10
RAGAZZI HO DELLE NOVITÀ.......
Rispondi

Da: x ivo14/03/2011 20:29:01
del tipo?
Rispondi

Da: del tipo?????14/03/2011 23:28:37
del tipo che se le ha non le dice....
se non le ha sparerà balle..... ;)
Rispondi

Da: Ivo15/03/2011 19:48:44
W L'Italia......
Rispondi

Da: BYR15/03/2011 20:29:12
MA CHE LIMITATO...
Rispondi

Da: Ivo15/03/2011 21:19:18
CONTINUA A SOGNARE
Rispondi

Da: celestey16/03/2011 06:24:00
conto alla rovescia..
Rispondi

Da: Pat16/03/2011 09:42:12
Tutto tace
Rispondi

Da: bb16/03/2011 09:48:05
non si sa ancora nulla???
Rispondi

Da: realista16/03/2011 09:49:09
chi vive sperando muore cagan...
Rispondi

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