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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
8253 messaggi, letto 288786 volte

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Da: x zero07/05/2011 01:38:46
Continuo a non capire! Non mi sembra che il consiglio abbia ritirato il ricorso alla corte! A quale normativa pro precari ti riferisci?
Rispondi

Da: cocinel07/05/2011 10:28:17
quale è la norma?
Rispondi

Da: zero07/05/2011 15:12:50
x la cat b
Rispondi

Da: cocinel07/05/2011 15:54:13
cioè?
Rispondi

Da: x cocinel07/05/2011 21:26:39
Cavolo,ma sei dura eh? Ti sta pigliando pò u culu..
Rispondi

Da: cocinel07/05/2011 21:42:38
e per le altre categorie?
Rispondi

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Da: x cocinel08/05/2011 09:43:22
Cavolo,ma sei dura eh? Ti sta pigliando pò u culu..
Rispondi

Da: cocinel08/05/2011 09:47:32
sull'ordinamento regione sardegna da dove studiate?
Rispondi

Da: je08/05/2011 12:37:52
per nuove leggi sulla contabilità e il bilancio regionale ti riferisci alla legge n 11 del 2 agosto 2006?
Rispondi

Da: cocinel09/05/2011 06:21:54
e in materia di appalti?
Rispondi

Da: ci risiamo10/05/2011 12:14:32
Convocazione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato per mercoledì 18 maggio 2011, alle ore 10.00, nei locali di via Roma, con il seguente o.d.g.:

DISEGNO DI LEGGE N. 222/A- Parte prima (GIUNTA REGIONALE) - Disposizioni nei vari settori di intervento (collegato alla manovra finanziaria 2011-2013). Relatore: MANINCHEDDA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 222/A - parte prima

Capo V bis
Disposizioni in materia di personale e di superamento del precariato

Art. 27 ter
Interpretazione autentica, modifiche e integrazioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è da intendersi come segue:
"Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, stabilisce che l'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 3, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali che prevedano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prevedono l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla loro approvazione da effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. I predetti programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione interpretativa, modificativa e integrativa, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi a far data dal 1° gennaio 2002.".

2. Il comma 1 quater dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, è così modificato:
"1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è inserito il seguente:
"3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento del quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso.".



Art. 27 quater
Superamento del precariato

1. Al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), ancora impegnati in attività socialmente utili, l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente in materia di lavoro, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma nell'ambito del quale siano previste le misure da adottarsi.

2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, il programma può anche finanziare specifiche iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto di società in house della Regione costituite o in via di costituzione.

3. Il programma tiene conto dell'attuale collocazione territoriale dei lavoratori interessati, avuto prioritariamente riguardo agli attuali enti utilizzatori che possono, secondo le vigenti norme, continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio.

4. Alla spesa prevista per l'attuazione del presente articolo, valutata in euro 1.500.000 per l'anno 2011, e di euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le disponibilità recate al fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.06.004).
Rispondi

Da: x ci rissiamo10/05/2011 20:04:51
il comma 2 della legge 1 2011 nn lo cita perche?
Rispondi

Da: ci risiamo10/05/2011 20:46:37
perchè il comma 2 viola palesemente il patto di stabilità che ci sarà sino al 2013
insomma non c'è trippa per gatti.

Però è strano... forse non han trovato accordo in Commissione ma lo ripresentano in aula

oppure si sta facendo strada l'ineluttabilità di mettere tutti i posti vacanti a concorso e fare sto benedetto  per funzionari!
Rispondi

Da: massimo0811/05/2011 05:14:25
speriamo!!
Rispondi

Da: x ci rissiamo11/05/2011 13:08:59
sii ok.. ma cosa centra il patto di stabilita con la stabilizzazione dei precari di cat b della regione ??
precedentemente  hanno stabilazzato..!!
Rispondi

Da: x x ci risiamo11/05/2011 15:55:07
Forse non hai letto bene! Questa proposta di legge è per stabilizzare,oltre i cat. B,anche le figure altamente professionali e il patto di stabilità è determinante sia per stabilizzare che per i concorsi pubblici ovviamente..
Rispondi

Da: x x ci risiamo11/05/2011 16:53:04
Forse non hai letto bene! Questa proposta di legge è per stabilizzare,oltre i cat. B,anche le figure altamente professionali e il patto di stabilità è determinante sia per stabilizzare che per i concorsi pubblici ovviamente..
Rispondi

Da: x x ci risiamo11/05/2011 17:31:03
Forse non hai letto bene! Questa proposta di legge è per stabilizzare,oltre i cat. B,anche le figure altamente professionali e il patto di stabilità è determinante sia per stabilizzare che per i concorsi pubblici ovviamente..
Rispondi

Da: massimo0813/05/2011 09:15:42
cioè non si faranno i concorsi?
Rispondi

Da: x Massimo0813/05/2011 10:24:53
Molto probabile che non li facciano!
La modifica dell'articolo 7,elude ugualmente il concorso,ma permette la stabilizzazione con una interpretazione "profonda" del concetto di verifica delle alte professionalità.
In poche parole,se stabilizzano,illuderanno tutti dei concorsi,in realtà,dopo stabilizzato,col pretesto del patto di stabilità,aboliscono i concorsi,in quanto avranno le mani legate,a dir loro,per ulteriori assunzioni!Stavolta la corte non si opporrà sicuramente!
Rispondi

Da: massimo0813/05/2011 11:27:07
UNA VISIONE PESSIMISTA
Rispondi

Da: x x Massimo0813/05/2011 12:12:12
Ma dove si deduce che hanno corretto la legge " con una interpretazione "profonda" del concetto di verifica delle alte professionalità." ??
Cioè in quale passaggio? Potresti evidenziarlo?
A me sembra solo ripeta cose già cassate dalla Corte
Secondo me fanno solo un tentativo sperando che passi inosservato al Governo oppure è uno strumento di propaganda per il periodo elettorale
Rispondi

Da: block14/05/2011 11:08:38
Ma il blocco delle assunzioni non dovrebbe avere effetti anche per i rinnovi dei contratti a tempo determinato in scadenza e a maggior ragione anche sulle stabilizzazioni
???
Rispondi

Da: ...14/05/2011 15:01:45
si si
Rispondi

Da: massimo0815/05/2011 18:56:24
a breve sapremo qualcosa?
Rispondi

Da: Stabilizzazione precari possibile solo x Concorso16/05/2011 10:20:54
LA SENTENZA COSTITUZIONALE
Corte costituzionale - Sentenza 23 marzo-1° aprile 2011 n. 108 Presidente De Siervo Relatore Mazzella
LA MASSIMA Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Lavoratori dipendenti delle Comunità montane in servizio presso altri enti o aziende pubbliche: Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8; discussione limitata agli articoli 1, comma 3; 13; 15, commi 1, 3 e 5; 16, commi 1 e 2; 17, comma 4; e 19 - Inquadramento ope legis nell'ente o azienda pubblica utilizzatrice - Omesso riferimento della misura ai soli dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente generalizzata modalità di inquadramento riservato; Trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei lavoratori dei servizi irrigui - Assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'Arssa, ente strumentale della Regione, con proroga dei contratti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali - Lamentato accesso riservato al pubblico impiego; Trasformazione dei contratti part-time del personale ex Lsu/Lpu in rapporti di lavoro full-time - Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale; Trasformazione dei contratti part-time a 24 ore settimanali del personale ex Lsu/Lpu in rapporti di lavoro full-time a 36 ore settimanali - Lamentata interferenza nella materia dell'orario di lavoro disciplinata dalla contrattazione collettiva; Personale ex Lsu/Lpu stabilizzato - Procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna - Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulle progressioni di carriera; Personale ex Lsu/Lpu - Inquadramento di unità che alla data del 1° aprile 2008 non avevano esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione - Contrasto con la normativa nazionale sull'accesso al pubblico impiego; Possibilità per la Giunta regionale di utilizzare le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384, per l'inserimento negli organici degli enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'amministrazione regionale - Deroga alla normativa regionale sulle graduatorie predette, da ritenersi esaurite; Ampliamento della platea dei destinatari di precedente norma regionale sulla stabilizzazione, con inclusione anche di lavoratori non impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità - Lamentata configurazione di una ulteriore modalità di accesso riservato e contrasto con la normativa nazionale sull'accesso al pubblico impiego - Illegittimità costituzionale.


Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».
2. L'art. 1, comma 3, prevede che «i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della impugnata legge regionale, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici». Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la sua stessa efficacia ai soli dipendenti a tempo indeterminato, introduce una generalizzata modalità di inquadramento riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2.1. Il Presidente del Consiglio censura poi l'art. 13 della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, al comma 1, in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione, da tempo determinato a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali e, al comma 2, prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA, disponendo che, nelle more, «i contratti in essere vengono prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato». Secondo il ricorrente, anche tale disposizione, prevedendo forme di assunzione a tempo indeterminato in assenza di concorso, viola il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.
2.2. Il ricorrente censura poi i commi 1 e 3 dell'art. 15 della legge reg. n. 8 del 2010. Entrambe tali disposizioni - prevedendo, il primo la trasformazione dei contratti part-time del personale ex Lsu/Lpu (lavori socialmente utili/lavori di pubblica utilità) in rapporti lavoro full-time e il secondo le procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna - non sarebbero in linea con la normativa statale vigente e, in particolare, con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che impone agli Enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale e fissa, per tale tipologia di spesa, una disciplina vincolistica. In tal modo, la norma violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., costituendo le norme statali interposte principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
2.2.1 Il solo comma 1, poi, secondo il ricorrente, si porrebbe anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss.) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost.
2.2.2. D'altro canto, il comma 3, introducendo meccanismi di progressione di carriera mediante selezione interna, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e con l'art. 5 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e violerebbe, al contempo, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
2.3. Analoga censura è sollevata anche con riferimento all'art. 15, comma 5, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, disponendo che la Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda degli interessati, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, configurerebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, una modalità di accesso riservato e lederebbe, in tal modo, il principio del concorso pubblico.
2.4. Viene poi impugnata la norma contenuta nell'art. 16, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2010. Questa, disponendo la proroga, sino al 31 dicembre 2012, della validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema di progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento ed autorizzando la Giunta regionale ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera, si porrebbe in contrasto con la disciplina vincolistica dettata in materia di contenimento delle spese di personale della Regione dall'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall'art. 5 della legge n. 15 del 2009, che prevedono l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50 % dei posti disponibili e violerebbe, da un lato, l'art. 117, comma 3, Cost. (coordinamento della finanza pubblica), e, dall'altro il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
2.5. Secondo il ricorrente, è illegittimo anche l'art. 16, comma 2, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale prevede che i dipendenti in servizio al 1º gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato, in tale posizione, almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, escludendo dal trasferimento il personale comandato ai sensi della legge reg. 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), della legge reg. 26 marzo 1997, n. 8 (Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni. Tale norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la Regione, e in particolare tra quelli comandati presso gli uffici della Giunta e gli altri comandati presso altri uffici, escludendo, peraltro, gli altri soggetti in posizione di comando ai sensi delle leggi reg. n. 7 del 1996 e n. 8 del 1997, ancorché versino nelle medesime condizioni. La norma, pertanto, sarebbe priva di razionalità e violerebbe i principi di uguaglianza, oltre a quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
2.6. Il Presidente del Consiglio, poi, chiede che sia dichiarato illegittimo l'art. 17, comma 4, della medesima legge reg. n. 8 del 2010. Tale norma, autorizzando la Giunta regionale ad utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale - le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384, contrasterebbe con l'art. 1 della legge reg. 20 novembre 2009, n. 27 (Integrazioni alla legge reg. 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»), che non consentirebbe un simile scorrimento di graduatoria, in tal modo violando anch'essa gli artt. 3 e 97 Cost. ed i principi, ivi contenuti, di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.
2.7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, censura l'art. 19 della predetta legge regionale, il quale, nel modificare l'art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), amplia la platea dei destinatari dell'originaria norma, dando vita ad una forma di stabilizzazione anche per il personale dipendente degli Enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità. In tal modo, anche tale norma configurerebbe una forma di accesso riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».
2. L'art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata dispone che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge censurata, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possano essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o aziende pubbliche utilizzatrici.
2.1. Il successivo art. 13, comma 1, autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali, da tempo determinato a tempo indeterminato, stabilendo che il Commissario Liquidatore dell'Azienda Forestale della Regione Calabria provveda all'assunzione a tempo indeterminato del personale precario individuato dall'art. 25, comma 1, della legge reg. 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge reg. 4 febbraio 2002, n. 8)» e che, nelle more, i contratti in essere vengono prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.
2.2. L'art. 15, comma 1, della legge regionale richiamata dispone che, per garantire il più corretto utilizzo del personale ex Lsu/Lpu \[Lavori socialmente utili/Lavori di pubblica utilità\], assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi, il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali.
La stessa disposizione, al comma 3, al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, autorizza la Giunta regionale ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.
Il comma 5 del predetto art. 15, infine, autorizza la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda, le unità Lsu/Lpu in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, disponendo che anche a tali unità di personale si applichino le disposizioni di cui al comma 1.
2.3. Il successivo art. 16, comma 1, della legge regionale in discorso, poi, proroga al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento, autorizzando la Giunta regionale ad avviare nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera. Inoltre, al comma 2, la norma dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili.
2.4. L'art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, autorizza la Giunta ad utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale - le graduatorie del personale già dichiarato idoneo con det. 8 agosto 2002, n. 384, ribaltando quanto in precedenza disposto da altra legge della Regione Calabria, la n. 27 del 2009. Quest'ultima, a sua volta, interpretando restrittivamente due precedenti disposizioni di legge regionale, chiariva che le stabilizzazioni (mediante concorso riservato) disposte dalle disposizioni previgenti, dovessero intendersi una tantum, e vietava esplicitamente lo scorrimento di graduatoria.
2.5. L'art. 19 della predetta legge reg. n. 8 del 2010, infine, modifica l'art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), inserendo, dopo le parole «Enti attuatori» le parole «nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902», «pubblicato sul B.U.R.C. supplemento ordinario, n. 3 del 7 aprile 2006», disponendo che i benefici di cui alla legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 siano applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del citato D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902.
3. La questione relativa all'art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.
Detta disposizione consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati. In tal modo, si consente la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. Simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La natura comparativa e aperta della procedura è, infatti, elemento essenziale del concorso pubblico, come questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 200, n. 205 del 2006).
3.1. Anche la questione relativa all'art. 13 della legge regionale censurata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.
Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, in contrasto con il principio di cui all'art. 97, terzo comma, Cost.
Il secondo comma, analogamente, dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale; in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, ma non prevede alcun termine per l'indizione dei medesimi. Pertanto, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost. (ex plurimis sentenza n. 7 del 2011).
3.2. La questione relativa all'art. 15, comma 1, della legge regionale censurata è fondata, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).
L'art. 15, comma 1, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la disposizione regionale detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010).
La norma regionale censurata è, inoltre, illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Con l'introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, la stessa si pone in contrasto con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557-bis della medesima disposizione della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Inoltre, la norma censurata contrasta anche con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 6, prevede l'adozione di un d.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e, al comma 7, vieta esplicitamente agli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari al 40% di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte, «&la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).
3.3. La questione, relativa all'art. 15, comma 3, della legge regionale censurata, è fondata.
Detta norma autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l'art. 24 del d.lgs n.150 del 2009 e l'art. 5 della legge n. 15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili. La disposizione viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Come, infatti, questa Corte, ha più volte chiarito, la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011, n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002, n. 1 del 1999 e n. 478 del 1995).
L'accoglimento della questione sollevata con riferimento ai principi suindicati comporta l'assorbimento della censura sollevata con riferimento all'art. 117, comma 3, Cost.
3.4. La questione avente ad oggetto l'art. 15, comma 5, della legge regionale censurata, è fondata.
La norma autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. Essa, ponendosi in contrasto con le nuove previsioni recate dall'art. 17, commi 10-13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, configura una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente illegittima dalla costante giurisprudenza della Corte. Quest'ultima, infatti, nella prospettiva di valorizzare le professionalità maturate all'interno dell'amministrazione, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).
3.5. Anche la questione, riguardante l'art. 16, commi 1 e 2, della predetta legge regionale, è fondata.
Il primo comma della norma censurata prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc. Essa, invero, dispone che i candidati vincitori dei concorsi precedentemente svolti siano riclassificati e che le relative graduatorie siano rese utilizzabili per i successivi tre anni. In tal modo, essa si pone in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Corte, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011 e n. 478 del 1995).
Il secondo comma dello stesso articolo dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione. In tal modo, esso autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali. Viola, pertanto, il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006). Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all'art. 3, Cost.
3.6. La questione, riguardante l'art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, è fondata.
Detta norma consente alla Giunta di utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali - le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc. In tal modo, la disposizione viola il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (v. sentenza n. 7 del 2011).
3.7. È, infine, fondata, anche la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19 della predetta legge regionale, come integrato dall'errata corrige pubblicata sul BUR del 1° aprile 2010.
Detta norma, nel modificare l'art. 2, comma 1, della legge reg. n. 20 del 2003, individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902.
In tal modo, la norma regionale determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall'art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).
P.Q.M.
la Corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».


Rispondi

Da: MASSIMO0217/05/2011 13:59:29
ma il 18 alla fine si deciderà se annullare o tenere in vita il bando?
Rispondi

Da: RAS17/05/2011 21:42:30
bo!
Rispondi

Da: massimo0818/05/2011 05:57:49
oggi si decideranno le sorti del concorso?
Rispondi

Da: ma18/05/2011 08:53:39
perchè oggi dovrebbe sapersi qualcosa se l'avviso rimandava tutto al 15 di giugno? dormi massimo invece di star al computer alle prime luci dell'alba!!!!!
Rispondi

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