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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
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Da: confermo04/03/2011 17:35:11
infatti non risulta nessuna società...è l'ufficio personale che se ne occupa...
Rispondi

Da: per memi04/03/2011 17:36:37
le materie le fanno sapere 15 giorni prima, Chiami questa cosa Bando serio? allucinante!
Rispondi

Da: ,,,04/03/2011 17:37:43
è una selezione fatta in casa
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Da: già04/03/2011 17:42:51
lo dicono gli stessi dipendenti della provincia

è per gli interinali che lavorano da anni in provincia

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Da: Memi04/03/2011 17:47:17
Io mi auguro che tutti voi siate in errore...Io PRECARIA????Ebbene si....vivo una vita MOLTO PRECARIA!!!
Come voi non credete alla fondatezza delle mie convinzioni,perchè dovrebbere aver fondamenta le vostre???Come si può pubblicare 15 gg prima la materia d'esame???
Comunque,la ditta esterna so che è già a lavoro,non sono precario,accozzato,conoscente di politici o che,semplicemente ho chiesto lumi alla CISL,che è il sindacato che mise il bastone tra le ruote a Mila e combriccola a dicembre scorso!!!!
Rispondi

Da: confermo04/03/2011 17:49:23
e infatti Milia si è inventato tale selezione a tempo determinato

molto furbo il prsidente

scirarindi

e ricordati i sindacati se non sei precaria non stanno mica dalla tua parte
Rispondi

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Da: mobilitiamoci04/03/2011 18:25:37
sputtaniamo anche noi questi infami

http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/03/04/news/consulta_terremoto_nella_sanit_annullate_migliaia_di_assunzioni-13160056/?ref=HREC1-9

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Da: celeste 9405/03/2011 10:23:14
ma  dove sta scritto che c'è l'affidamento a una ditta esterna??
Rispondi

Da: LIBRO SIMONE05/03/2011 11:48:06
CIAO A TUTTI

VENDO NUOVISSIMO E MAI USATO LIBRO EDIZIONI SIMONE PUBBLICATO PER QUESTO CONCORSO, SCONTO 20% SUL PREZZO DI COPERTINA

CHI INTERESSATO/A MI CONTATTI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL, IO STO A CAGLIARI

FUTURIDIRIGENTI@GMAIL.COM
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Da: celeste 9406/03/2011 12:40:26
ma secondo voi ci sarà un rinvio il 16?
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Da: fabior06/03/2011 17:28:09
o annullano?
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Da: sigh06/03/2011 20:02:26
sapremo se lo rinviano o lo annullano...... :(
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Da: in ritardo07/03/2011 11:11:41
scusate perchè non dovrebbero pubblicare i quiz?mi son perso qualche pezzo della discussione e non  mi ci ritrovo più
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Da: x in ritardo07/03/2011 11:35:56
il concorso è sospeso per una sentenza del giudice del lavoro. La prossima udienza per il processo d'appello si terrà a maggio. Dunque non possono fissare a marzo le date per un  concorso che non si può legalmente tenere.
Inoltre la regione sta aspettando di sapere se il governo farà ricorso in Consulta contro la legge salva precari: se così non fosse si avrà campo libero per stabilizzare gli accozati e promuovere i dipendenti da impiegati a funzionairi
Rispondi

Da: morale07/03/2011 16:36:47
morale della favola..... e noi ce la pigliamo in quel posto :(
Rispondi

Da: in ritardo07/03/2011 16:55:06
ok grazie per le info avevo fatto bene a dedicarmi ad altri concorsi e nel frattempo questo lo avevo perso di vista ma vedo che non mi son perso molto purtroppo che schifo
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Da: in perdita07/03/2011 18:03:32
questo concorso è  stato e sarà comunque una perdita di tempo e di denaro ..... dopo mesi e novità anche i testi su cui si vuole ? studiare diventano velocemente obsoleti .
sperare poi che alla fine venga espletato regolarmente non solo è da ingenui ma pure da stupidi ......

de profundis , una prece per questo concorso defunto , o comunque in  coma profondo ....!
Rispondi

Da: penso...07/03/2011 20:13:14
pure io che i tempi siano più lunghi del previsto e non vada la pena investire tanto per questo concorso!!!!
Rispondi

Da: sae07/03/2011 23:00:31
io vi do un consiglio ammazzatevi
Rispondi

Da: bozza08/03/2011 07:01:52
allego uno schema semplice per segnalare l'incostituzionalità delle leggi ai Ministeri che possono avere interesse  impugnare la legge salva accozzi
Rispondi

Da: bozza08/03/2011 07:04:50
Oggetto: segnalazione di personali rilievi e dubbi di legittimità costituzionale di una legge regionale della Sardegna.

Con la presente denuncio al Ministero …..........  su quanto rilevato dall' Art. 7 (Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato) della legge regionale 12 GENNAIO 2011, n. 1 (B.U.R.A.S. n. 3 del 29.1.2011, s.o. n. 1).



LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2011
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2011)
***************

Art. 7
Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato
1. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 sono introdotti i seguenti commi:
"1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.
1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.
1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali, e in attuazione dell'articolo 14, comma 24 bis del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78.
1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.004). Gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall'Amministrazione per ciascun ente richiedente.".
2. Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. Per l'applicazione delle premialità previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione.
3. I dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C sino all'importo massimo di complessivi euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002).
4. Al fine di razionalizzare e accelerare le procedure di spesa di cui all'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), nel comma 11 del medesimo articolo le parole "453" sono sostituite dalle seguenti "390". Le relative spese gravano sui bilanci dei consorzi di bonifica.



La legge dice:..
"Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale  13 novembre 1998, n. 31, la completa e definitiva attuazione dell'art26 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge . finanziaria 2007), integrato dall'art.3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009...".

Quindi tale effetti dovrebbero valere solo per chi rientra nella legge regionale n.2/2007, cioè chi aveva maturato i requisiti previsti allora entro il 30 giugno 2007.
In realtà è volutamente contraddittorio per estendere i beneficiari a chi ha maturato i requisiti dopo il 30 giugno il 2007.


"ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40% dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010 - 2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31.12.2013 per  effetto delle cessazioni dal servizio...."

Quindi il 40% dei posti previsti previsti sino al 2013 sono già riservati.

"Per l'applicazione delle premialità previste ... i concorsi relativi al1e aree funzionali ... sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori (i precari) dalla eventuale preselezione."

Stanno eccedendo la riserva delle leggi previste per l'assunzione a tempo indeterminato per quelle categorie, sopratutto per entrare in ruolo in aree funzionali.

L'emendamento 504 parla degli enti locali...
"L'Amministrazione regionale ... è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari nelle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento...."

Cioè
"specifica"
"selezione concorsuale"
"verifica dell'idoneità"

Il testo generico vorrebbe indicare dei concorsi riservati...;  il che non pare voglia dire "concorsi pubblici" come prevedono le leggi.

Ma l'intero testo del comma 504 è forse troppo generico. Non parla di stabilizzazione automatica e non dice come queste devono essere attuate. Dice solo che la Regione finanzierà i programmi e che queste stabilizzazioni devono essere fatte per specifica selezione.
Cosa intendono col termine "specifica"... ?
La sensazione è che  vogliano consentire di fare concorsi riservati utilizzando questa fonte di legge, anche se generica, per poi farvi rientrare un indeterminata varietà di fattispecie.
L'emendamento  510, l'ultimo periodo del primo comma amplia - specificando che esclude i beneficiari dalle preselezioni e che i concorsi in questo caso si svolgeranno solo per titoli e colloquio -  il carattere della premialità previsto dall'art. 36, comma 2, della L.R. 2/2007 .


Fonti  di giurisprudenza:

LA CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 293
ANNO 2009

3. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e[...].
3.1. - L'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità. Il concorso pubblico è, innanzitutto, condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell'Unione europea (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 2 luglio 1996, in cause 473/93, 173/94 e 290/94). In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e «senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti», come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Il concorso, inoltre, è «meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione» (sentenza n. 205 del 2004), cioè al principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, primo comma, Cost. Il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini. Infine, il concorso pubblico garantisce il rispetto del principio di imparzialità, enunciato dall'art. 97 e sviluppato dall'art. 98 Cost. Infatti, il concorso impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, «normalmente legata agli interessi di una parte politica», e quella dell'amministrazione, «vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento». Sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, «il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (sentenza n. 453 del 1990).
La Costituzione ha accordato al legislatore la facoltà di derogare al principio del concorso. Le deroghe legislative, tuttavia, sono sottoposte al sindacato di costituzionalità, nell'esercizio del quale la Corte Costituzionale  ha progressivamente precisato il significato del precetto costituzionale. Innanzitutto, la Corte Costituzionale ha affermato che anche le «modalità organizzative e procedurali» del concorso devono «ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità» (sentenza n. 453 del 1990). Di conseguenza, non qualsiasi procedura selettiva, diretta all'accertamento della professionalità dei candidati, può dirsi di per sé compatibile con il principio del concorso pubblico. Quest'ultimo non è rispettato, in particolare, quando «le selezioni siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi» (sentenza n. 194 del 2002). La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico; procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (sentenza n. 34 del 2004). Questa Corte ha poi chiarito che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni. Il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (ciò che comunque costituisce una «forma di reclutamento» - sentenza n. 1 del 1999), e in quelli, che più direttamente interessano le fattispecie in esame, di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). Sotto quest'ultimo profilo, infine, questa Corte ha precisato i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.
Alla luce dei principi costituzionali, secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, devono essere valutate le questioni di legittimità costituzionale delle due fattispecie di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali censurate.
[...]
Le disposizioni legislative censurate prevedono ipotesi di accesso ai pubblici impieghi che derogano palesemente al criterio del concorso pubblico. Ciò vale sia per coloro che, non essendo stati assunti ab origine mediante concorso, vengono stabilizzati mediante apposita procedura selettiva riservata (art. 4, comma 1), sia per coloro che, invece, vengono stabilizzati senza doversi sottoporre a tale procedura, avendo già in precedenza superato una selezione pubblica (art. 4, comma 2).E' del tutto evidente che il carattere interamente riservato della procedura contraddice la natura pubblica del concorso, la quale esige invece che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa. Nel secondo caso, il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.
Tali deroghe al principio del concorso pubblico, inoltre, non sono giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. Dalle funzioni del personale di diretta collaborazione degli organi politici, infatti, non è «desumibile [...] alcuna peculiarità che possa giustificare una prevalenza dell'interesse ad una sua stabilizzazione [...] rispetto a quello di assicurare l'accesso all'impiego pubblico dei più capaci e meritevoli» (sentenza n. 81 del 2006).
[...]Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale



SENTENZA N. 235 - ANNO 2010
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 26 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e dell'art. 9, commi 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

1.1.- Espone il ricorrente che l'art. 3 della predetta legge regionale, rubricato «Disposizioni per il superamento del precariato», al comma 1, impone alcuni limiti alla Regione Sardegna e agli enti pubblici regionali sardi circa il ricorso ad assunzioni con contratti a tempo determinato; stabilisce un limite quantitativo massimo al ricorso a tali forme di collaborazione (non più del 3% dell'organico complessivo); prevede la necessità di procedure pubbliche di selezione (privilegiando quelle per soli titoli); precisa che tali assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato, prevedendo, infine, quale sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni predette, la nullità dei provvedimenti di assunzione e la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere.

[...]

Le predette disposizioni, secondo il Presidente del Consiglio, inciderebbero illegittimamente sulle competenze statali e dovrebbero essere dichiarate incostituzionali.

Quanto al comma 1, il ricorrente rammenta che l'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna contempla, alla lettera a), quale ambito della potestà legislativa regionale, l'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale». Trattasi, secondo il ricorrente, di disposizione riferita alla potestà organizzativa, dalla quale esulerebbe del tutto la regolamentazione delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato, che atterrebbe invece, con tutta evidenza, all'ordinamento civile.

Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla Regione la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di lavoro, ma, sostiene il ricorrente, la potestà deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza con la normativa statale.

Secondo la previsione dell'art. l0 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in carenza di disposizioni di rango costituzionale specificamente riferite alla Regione Sardegna, dovrebbe farsi riferimento alle previsioni dell'art. 117 Cost. Ebbene, la materia regolata al primo comma dell'art. 3 esulerebbe dalla competenza regionale, rientrando appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile). La materia, infatti, sarebbe disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), che testualmente dispone, all'art. 10, comma 7, che «la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi». La norma regionale sopra richiamata, in contrasto con la norma statale, sarebbe dunque invasiva di una competenza esclusiva dello Stato quale quella prevista dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dovrebbe essere dichiarata incostituzionale.

In carenza di una norma statutaria ad hoc, il comma 1 dell'art. 3 si porrebbe altresì in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui del tutto irragionevolmente, nell'ambito delle forme pubbliche di selezione, privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli.

[…]

Il ricorrente censura detta norma in quanto contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con quello del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; e soggiunge che la norma rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., eccedendo dalla competenza statutaria di cui all'art. 3, lettera a), dello statuto per la Regione Sardegna.
[...]

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. ..., commi ..., …, …. e …., e dell'art. ..., commi ... e ..., della legge della Regione Sardegna .. gennaio 2011, n. …  (…..........).

1.1. - Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale impugnata detta norme per il contenimento del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, sottoponendo ad alcuni limiti la possibilità della Regione Sardegna e degli enti pubblici regionali sardi di ricorrere, per far fronte alle proprie esigenze, a contratti a tempo determinato.

In particolare, essa stabilisce che a tali forme di collaborazione si può ricorrere solamente per far fronte a motivate esigenze straordinarie; impone alle stesse un limite quantitativo massimo (non più del 3% dell'organico complessivo); prevede la necessità di procedure pubbliche di selezione (privilegiando quelle per soli titoli); precisa che tali assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato e prevede le sanzioni in caso di inosservanza delle predette disposizioni (nullità dei provvedimenti di assunzione e responsabilità contabile di chi li ha posti in essere).

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la norma sotto un duplice profilo.

In primo luogo, deduce che essa invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, senza che sia possibile ricondurla nell'art. 3, lettera a), dello statuto della Regione Sardegna («Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale») o nel successivo art. 5, lettera b) (che conferisce alla Regione la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di lavoro).

In secondo luogo, il ricorrente censura - per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. - l'art. 3, comma 1, nella parte in cui privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli.

1.2. - Il comma 2 dell'art. 3 autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali.

Il comma 3, a sua volta, detta disposizioni sulla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui al precedente comma 2. In particolare, esso stabilisce che: «I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati «avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002….».

Per tali commi, tra loro strettamente connessi, il ricorrente richiama le considerazioni svolte con riferimento al comma 1 e aggiunge che la materia della stabilizzazione dei precari non sarebbe disciplinata dallo statuto o da pertinenti norme successive e che anch'essa incide sull'ordinamento civile, materia attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

1.3. - Il comma 12, infine, autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge. Tale disposizione, secondo il ricorrente, difetterebbe di copertura da parte dello statuto speciale o di norme sopravvenute di rango costituzionale direttamente riferite alla Regione Sardegna e, incidendo nella materia, di competenza esclusiva statale, dell'ordinamento civile, prevederebbe un trattamento diverso rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, in contrasto con la normativa statale di riferimento

Il ricorrente censura detta norma in quanto contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con quello del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; e soggiunge che la norma rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., eccedendo dalla competenza statutaria di cui all'art. 3, lettera a), dello statuto per la Regione Sardegna.

[...]
In base ai suddetti criteri, la norma censurata deve ritenersi inquadrabile nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo statuto sardo alla competenza legislativa esclusiva della Regione. L'art. 3, comma 1, invero, limitando la facoltà della Giunta regionale di ricorrere, per far fronte alle proprie esigenze operative, all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, mira appunto a regolamentare le modalità di instaurazione di contratti di lavoro con la Regione. Essa, dunque, spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro ed incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive discendenti da tale tipologia flessibile di contratto di lavoro.

D'altra parte, questa Corte ha più volte affermato il principio in base al quale «la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione» (sentenze n. 380 del 2004, n. 95 del 2008 e n. 100 del 2010).

Quanto alla dedotta irragionevolezza della preferenza accordata alla selezione concorsuale per soli titoli e alla conseguente denunciata violazione del principio del concorso pubblico, con conseguente lesione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., questa Corte ha più volte sottolineato il carattere non assoluto del principio enunciato nell'art. 97 Cost., ed ha affermato la legittimità di forme di selezione più agili, purché rispettose dell'esigenza di garantire parità nell'accesso e un adeguato livello di competenza. Per le assunzioni a tempo determinato, essa ha sempre sottolineato la diversità di situazione tra queste forme contrattuali, in cui la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto a quelle a tempo indeterminato (v. sentenze n. 252 e n. 293 del 2009). Deve, pertanto, ritenersi che la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello, in luogo di quello, maggiormente garantito, per titoli ed esami, è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni. La norma, dunque, anche sotto tale aspetto, è ragionevole e rispettosa dei principi affermati da questa Corte.

3. - Sono fondate le questioni di costituzionalità relative ai commi 2, 3 e 12 dell'art. 3.

3.1 - Il comma 2 autorizza la Regione a finanziare programmi di stabilizzazione, prescindendo dall'espletamento di concorsi. Il comma 3 stabilisce che comuni e province provvedano alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari e ne demanda l'attuazione agli enti locali, dettando criteri per la selezione del personale.

In buona sostanza, le due norme citate consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

3.2 -Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto attiene alla questione riguardante il comma 12, che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge.

Anche tale norma, invero, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive.

Questa Corte, d'altronde, ha già avuto modo di affermare che «l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti» (sentenza n. 205 del 2006); e che «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 293 del 2009).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
Rispondi

Da: bozza08/03/2011 07:12:16

Convincete i vostri amici e parenti a segnalere ai seguenti indirizzi in modo che si sparga la voce.

governo
http://www.governo.it/scrivia/RedWeb_Form.htm

Ispettorato per la funzione pubblica del Ministero P.A.,
Sede: Piazza Sant'Apollonia, 14 - 00153 - Roma
Tel: 06 5832.4880
Fax: 06 5832.4118
e-mail:
ispettorato@funzionepubblica.it
isp.dfp@pec.it

ministro della p.a.
r.brunetta@governo.it

Capo di gabinetto del min. Brunetta
c.deodato@governo.it


Capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
tel. 06.47614323-4346
fax 06.47614249
e-mail: segreteria.capogabinetto@tesoro.it
e-mail: caposegreteria.ministro@tesoro.it
Dipartimento del Tesoro
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 



Dipartimento  degli Affari Regionali del Consiglio dei Ministri
Roma, via della Stamperia 8 
Tel: +390667791 
e-mail: segreteria.regioni@governo.it
Rispondi

Da: x sae08/03/2011 07:13:32
... ma sei così disperato ad arrivare sin quì a vaneggiare?
Rispondi

Da: bozza08/03/2011 07:27:12
* segnalare...
Rispondi

Da: in perdita08/03/2011 10:30:12
x sae :
il tuo ardore è ammirevole e giusto , anche io tempo fa ebbi moodo di segnalare alle autorità competenti alcune anomalie e irregolarità di un concorso comunale .
fin'ora ho soltanto ricevuto una lettera dal ministero dfp e per conoscenza alle autorità comunali di avere riscontri su quanto da me segnalato .

in breve ho capito che i controlli sono moooolto pigri ( per usare un eufemismo ) perciò  anche se in presenza di atroci incostituzionalità , violazioni ed altre amenità palesi , finchè non ci sarà qualcuno ( autorità) che ribadisca che quanto segnalato è giusto e quindi vada corretto o eliminato , le nostre lamentele e appelli alla costituzionalità saranno soltanto tristi grida manzoniane. riusciranno alla fine ad iscirne elegantemente sempre , la corruzione è questa , purtroppo . mi costa molto ammetterlo , ma noi poveri cittadini onesti non contiamo niente !
Rispondi

Da: ... al08/03/2011 10:54:26
x in perdita

Per ora gridiamo all'incostituzionalità... visto che è un atto dovuto. Ne va del nostro futuro (l'alternativa sarebbe lecchinare i politici... de gustibus ...).

Basta e avanza per bloccare definitivamente le procedure di stabilizzazione...

Dopodiché si segnaleranno tutti i casi sospetti e le "forzature" dei quali si abbia conoscenza all'
1) Ispettorato per la funzione pubblica
2) Corte dei Conti
3) Procura della Repubblica.

Nessuno ha la pretesa di bloccare la corruzione con qualche lamentela... ma almeno di contenerla sì.

Le autorità preposte per vigliare e intervenire ci sono... e non è detto che si usino azioni blande
Rispondi

Da: ..08/03/2011 11:05:03
Con certezza vi dico che ci sarà un nuovo rinvio
Rispondi

Da: bozza X errata corrige imprecisioni08/03/2011 11:12:47
L art. 7 della legge regionale 12 GENNAIO 2011, n. 1 dice:..
"Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale  13 novembre 1998, n. 31, la completa e definitiva attuazione dell'art26 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge . finanziaria 2007), integrato dall'art.3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009...".

Quindi tale effetti dovrebbero valere solo per chi rientra nella legge regionale n.2/2007, cioè chi aveva maturato i requisiti previsti allora entro il 30 giugno 2007.
In realtà è volutamente contraddittorio per estendere i beneficiari a chi ha maturato i requisiti dopo il 30 giugno il 2007.


"ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40% dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010 - 2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31.12.2013 per  effetto delle cessazioni dal servizio...."

Quindi il 40% dei posti previsti previsti sino al 2013 sono già riservati.

"Per l'applicazione delle premialità previste ... i concorsi relativi al1e aree funzionali ... sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori (i precari) dalla eventuale preselezione."

Stanno eccedendo la riserva delle leggi previste per l'assunzione a tempo indeterminato per quelle categorie, sopratutto per entrare in ruolo in aree funzionali.

A proposito degli enti locali l'art. 7 della legge regionale 12 GENNAIO 2011, n. 1 dice:..
"L'Amministrazione regionale ... è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari nelle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento...."

Cioè, riporta le espressioni:
"specifica"
"selezione concorsuale"
"verifica dell'idoneità"

Il testo generico vorrebbe indicare dei concorsi riservati...;  il che non pare voglia dire "concorsi pubblici" come prevedono le leggi in vigore.

Ma l'intero testo dell'artocolo 7 è forse troppo generico. Non parla di stabilizzazione automatica e non dice come queste devono essere attuate. Dice solo che la Regione finanzierà i programmi e che queste stabilizzazioni devono essere fatte per specifica selezione.
Cosa intendono col termine "specifica"... ?
La sensazione è che  vogliano consentire di fare concorsi riservati utilizzando questa fonte di legge, anche se generica, per poi farvi rientrare un indeterminata varietà di fattispecie.
I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 12 GENNAIO 2011, n. 1 ampliano - specificando che esclude i beneficiari dalle preselezioni e che i concorsi in questo caso si svolgeranno solo per titoli e colloquio -  il carattere della premialità previsto dall'art. 36, comma 2, della L.R. 2/2007 .
Rispondi

Da: x tutti08/03/2011 15:01:05
La Consulta, con il precipitato in rassegna, dichiara illegittime diverse norme della legge Regione Liguria n. 63 del 2009 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010, concernenti:

rapporti tra normativa regionale e contrattazione collettiva;
progressioni verticali;
concorsi riservati.
Rapporti tra normativa regionale e contrattazione collettiva

Il Giudice delle Leggi ritiene costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) in quanto, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesivo della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva ex art 117, co. 2, lett. l).

Sull'illegittimità delle progressioni verticali (di carriera) "riservate"

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone in contrasto con il principio ex art. 97 Cost. di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera.

Rispondi

Da: morituri08/03/2011 15:28:54
quoto bozza  e x tutti

è chiaro che il concorso è impelagato tra ricorsi giudiziari e legge  incostituzionale salvaaccozzati.

ma noi non scoraggiamoci. Segnaliamo l'incostituzionalità dell'art 7 della legge regionale 19 gennaio 2011 n° 1

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=159210&v=2&c=8824&t=1
Rispondi

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