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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: miky 85 | 29/05/2013 20:48:02 |
X colosseo 82 Lo so.figurati cmq non ho capito il simone ti parla dell art 17 ter tulps competenza del comune mamma mia sti libri non si capisce nulla cmq la competenza e dell autorita che rilascia l autorizzazione e le competenza per l irrogazione in genere e del prefetto in altri casi e del monopoli dello stato nei casi di violazioni dell art 110 tulps | |
Da: colosseo82 | 29/05/2013 21:03:28 |
allora il 17 ter in generale nel tulps prevede la sanzione interdittiva cautelare di cessazione o sospensione attività emanata con decreto motivato da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o da parte del questore per attività non soggette ad autorizzazione... mentre il 17 quarter affida in modo facoltativo la responsabilità di applicare la misura accessoria della sosp con l'ordinanza ingiunzione... per la somministrazione di alimenti e bevande, visto che la scia o l'autorizzazione in caso di vincoli il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, in caso di svolgimento abusivo dell'attività la sanzione amministrativa è disposta dalla regione mentra quella interdittiva e cautelativa?? Visto che si applica l'art 17 ter e quarter sicuramente la prima (17 ter) viene applicata dal comune attraverso il dirigente competente e la seconda (17 quarter) dal prefetto | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 21:28:23 |
x michi s michi nei comuni sopra i 15.000 abitanti sono tre nei comuni inferiori ai 15.000 è 1 in entrami i casi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. x colosseo Le misure interdittivi sono irrogate dall'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione quindi sindaco nel caso di somministrazione bevande,perchè la scia va presentata al comune,o questore negli altri casi. Per le sanzioni pecuniarie competente è come hai detto la regione. Mentre la sanzione accessoria della sospensione dell'attività disciplinata dal 17 quater è applicata dal prefetto ed è facoltativa e può applicarsi solo se non si è provveduto al pagamento in misura ridotta . | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 21:44:57 |
per altri casi del questore intendo i casi non soggetti ad autorizzazione o scia | |
Da: colosseo82 | 30/05/2013 09:12:44 |
Riguardo il controllo sostitutivo del Prefetto (presente anche in domanda prova scritta tra le 100) ed il controllo sostitutivo del Governo previsto dal 137 tuel secondo voi la differenza sostanziale qual è... | |
Da: sa sa @ | 30/05/2013 11:19:03 |
x colosseo ieri avevi chiesto chi applica la sanzione accessoria del 17 quater nella somministrazione di alimenti e bevande compresi gli articoli 86 tulps. è applicata dalla regione perchè l'articolo ti parla di autorità amministrativa competente, e in quel caso è la regione,mentre per le violazioni al tulps e al regolamento del tulps diverse dall'86 viene applicata dal prefetto. | |
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Da: sa sa @ | 30/05/2013 11:24:33 |
x colosseo la differenza tra quello sostitutivo del governo e quello del prefetto,è che nei primi è tassativamente stabilito dalla legge ossia specifica che si attua per inadempienza agli obblighi comunitari o pericolo di pregiudizio agli interesse nazionali.Mentre nl secondo è generico per ogli inadempienza agli obblighi di legge | |
Da: colosseo82 | 30/05/2013 11:49:58 |
Anche io pensavo che venisse applicato dalle regioni ma possibile che i testi sbaglino anche qui? Mi sembra strano e' chiaramente esplicitato prefetto... | |
Da: sa sa @ | 30/05/2013 12:11:04 |
A me invece il libro dice regione e prefetto nel caso di violazioni al tulps io ho il maggioli ,comunque ho cercato anche in internet e conferma cio,poi basta che leggi l art 17quater e quinquies il quater ti parla di autorita competente e come ben sai in quel caso e'la regione e il quinquies ti parla di trasmissione al prefetto del rapporto solo nei casi di violazioni al 17 bis e 221 che sono appunto le violazioni al tulps e al regolamento tulps Questi libri sono un macello | |
Da: glocar | 30/05/2013 13:13:17 |
scusami colosseo ma xchè dici che il simone2013 si sbaglia??a pag 702 c'è scritto a chiare lettere che gli eserci di somm di alimenti e bevande rientra nella liberaliz degli orari!!! | |
Da: celest | 30/05/2013 15:08:01 |
Ragà non menatemi ho due dubbi semplici.. - requisiti morali e requisiti onorabilità sono la stessa cosa cazzo???! - è necessaria ancora la conferenza di servizi x l apertura di una grande struttura di vendita???? Thanks | |
Da: colosseo82 | 30/05/2013 15:29:20 |
Requisiti morali e onorabilità non sono la stessa cosa art 71 comma 1 sono morali; comma 2 sono di onorabilità . Per somministrare alimenti o bevande servono entrambi; in particolare quelli morali servono per tutte le attività commerciali. Riguardo la conferenza servizi e' ancora necessaria ; ciò avviene per far decidere alla regione, in poche parole, se aprirla o meno, poiché la decisione e' subordinata al parere del rappresentante regionale presente in conferenza. X glocar SE TI GUARDI IL CAPITOLO C'e' un paragrafo intero che cita espressamente l'art 8 della legge del 91 e lo ritiene attuale perche non parla al passato. Ora mi spieghi perche cavolo mette questo paragrafo se sono tutte baggianate dato che tutto e' da ritenersi superato? E' sbagliato, punto | |
Da: celest | 30/05/2013 15:49:53 |
Grazie colosseo..perche cavolo non lo dicono sul testo d legge che si chiamano cosi | |
Da: colosseo82 | 30/05/2013 16:13:10 |
beh sulle leggi figurati se ti scrivono una cosa del genere! comunque anche il libro non ha idee chiare riguardo questi requisiti | |
Da: celest | 30/05/2013 16:31:36 |
Tu hai il simone 2013? Io il 2012 ..sto pensando d prendere il simone 2013...vale la pena dici? Almeno unifichi qcosa...senno co tutte ste fotocopie mi confondo un po | |
Da: pino79 | 30/05/2013 16:35:59 |
ciao ragazzi, e' la prima volta che scrivo sul forum, visto che qui il dialogo e' molto costruttivo, a differenza di altri forum, qualcuno ha novita' sul concorso. | |
Da: miky 85 | 30/05/2013 17:17:22 |
X pino 79 Bhe pino io non sono di roma ma come ho capito bisogna apettare le elezioni | |
Da: miky 85 | 30/05/2013 17:25:55 |
X colosseo proprio in questi giorni stavo a ripetere somm alimen e bevande e ti.dico.che gli orari sono liberalizzati sempre con l obbligo di comunicare l orario adottato ecc ecc pero c e un particolare che riguarda i turni estivi di apertura sempre ar 8 287 91 che dice che in merito la liberaz degli orari non troverebbe applicszione e che l esercente dopo che il sindaco.ha previst l apertura obblifatoria lo deve rendere noto al pubblico almeno 20 giorni prima | |
Da: pino79 | 30/05/2013 17:50:36 |
grazie miky | |
Da: glocar | 30/05/2013 17:55:21 |
x me il simone2013 è chiaro, dice che gli orari sn liberalizzati x la somm di alimenti e bevande ma cmq al comune una volta deciso l'orario che dovrai seguire nell'ambito massimo a disposizione (7-22) devi dare una comunicazione preventiva rendendolo noto anche al pubblico....attualmente è in vigore la manovra Monti (p.702) liberalizzazione diurna totale (7-22) inoltre non vi è più l'obbligo della chiusura di domenica e festiva e della chiusura della mezza giornata durante la settimana!! | |
Da: colosseo82 | 30/05/2013 18:48:14 |
Eccomi col mio bel Simone 2013 davanti finalmente, così da poter vedere il prezioso suggerimento di glocar nella benedetta pagina 702... Ok, ci siamo in una misera riga tra l'altro NELLA SEZIONE RISERVATA AL COMMERCIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA dice quello da te enunciato... MA COME MAI NELLA PARTE DEDICATA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (UN CAPITOLO A PARTE E' DEDICATO, BENINTESI) NON E' INDICATO NIENTE? ANZI E' INDICATO CHE IL SINDACO STABILISCE GLI ORARI E CHE GLI ESERCENTI POSSONO SOLO MODIFICARLO DI 1 ORA IN DIFETTO O IN ECCESSO... non mi sembra proprio un'opera d'arte. | |
Da: celest | 30/05/2013 18:54:03 |
scusate ,soprattutto in riferimento al commerciale, ma se qualcuno ha scaricato qualcosa di "completo" ed aggiornato di facile comprensione pubblichi qua il link cosi è meglio x tutti. io piu chiaro (commentato) di questo non ho trovato niente...ma non dice tutto: http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/circolare_dlgs_147_2012.pdf | |
Da: Lacio Drom | 31/05/2013 01:30:39 |
sì esatto.. bisogna sicuramente aspettare le elezioni .. quasi sicuramente scavellerà almeno a settembre .. Qui ci hanno arrestato tutti in piena corsa.. così da un giorno all'altro per una manovra politica. Meglio che non ci si pensa! | |
Da: colosseo82 | 31/05/2013 07:53:13 |
Proprio così: ci stanno muovendo a loro piacimento. Loro hanno in mano il joystick e noi siamo i loro Super Mario. E questo quadro e' pieno di punti interrogativi....... | |
Da: Frege | 31/05/2013 10:32:15 |
Proroga architetti 6 mesi: prendete fiato è inutile martellarsi...torneremo con la tintarella . | |
Da: fleffla | 31/05/2013 11:58:46 |
Ma quindi per ora siamo in sospeso e in attesa di loro notizie (infami) per il nostro concorso? :( | |
Da: Lacio Drom | 31/05/2013 12:13:29 |
Almeno quella... la tintarella :) ..... anche se co sto tempo .. | |
Da: colosseo82 | 31/05/2013 17:01:33 |
voglia di studiare pressochè pari allo zero...... | |
Da: colosseo82 | 31/05/2013 17:54:14 |
vi do' questa bella notizia http://www.corrieredelgiorno.com/2012/04/08/san-giorgio-il-tar-sospende-il-concorso-dei-vigili-urbani-38392/ Il Tar ha sospeso il concorso per vigili urbani a San Giorgio Jonico. La Seconda sezione del Tribunale amministrativo di Lecce ha accolto il ricorso di un candidato, Massimo De Felice, che non è stato ammesso alle prove orali e si è rivolto a due legali per far valere le sue ragioni. Gli avvocati Francesco Meo e Alfredo Matranga hanno chiesto l'annullamento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttori di vigilanza al Comune di San Giorgio, di tutti gli atti con i quali si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice e all'approvazione della graduatoria e dei verbali e di tutti gli atti adottati dalla commissione giudicatrice, compresa la non ammissione del ricorrente alla prova orale. Il Tar, accogliendo l'istanza, ha emesso un'ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti riservandosi la decisione nel merito. Da quanto si legge nell'ordinanza, "il proposto gravame appare suscettibile di accoglimento, in relazione alla mancanza di un provvedimento formale di nomina della commissione esaminatrice nella composizione definitiva". Quindi, il Tar, ai fini dell'adozione della prima decisione, ha ritenuto decisivo uno dei motivi del ricorso, ossia l'assenza di un provvedimento di nomina della commissione nella sua composizione definitiva. Il Comune di San Giorgio, dall'altra parte, per difendere la legittimità del suo operato, si è costituito in giudizio nominando un legale, l'avvocato Giuseppe Misserini. L'udienza per la trattazione del merito è fissata per il 14 giugno prossimo. Se il giudice amministrativo dovesse confermare l'accoglimento delle istanze dei ricorrenti, il Comune dovrebbe indire un nuovo concorso. Intanto, quello indetto rimane sospeso. | |
Da: studiare | 31/05/2013 18:35:37 |
RAGAZZI CHE FATE STATE STUDIANDO? | |
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