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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: Lacio Drom | 29/05/2013 16:00:33 |
x studiare esatto, almeno anch'io so ch ela cosa è così x gli imprenditori agricoli. Io invece ho un'altra domanda: sempre per quanto riguarda la liberalizzazione degli orari, la stessa è valida anche per il commercio su aree pubbliche oltre che su aree private? | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 16:04:39 |
x studiare Si è cosi ovviamente il fatto di vendere prodotti non provenienti dalla propria azienda incontra dei limiti ,nel senso che i ricavi che s'incassano da questi prodotti non devono superare una certa soglia nell'anno solare. Si gli imprenditori agricoli che ritengono di non superare un volume di affari sopra i 7.000 euro non hanno l'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 16:08:29 |
x lacio No sulle aree pubbliche gli orari vengono disposti nel regolamento comunale e dall'inosservanza degli stessi dicende una sanzione da 516 a 3.098 e in caso di gravio violazioni o reiterazione della violazione il sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di 20 giorni | |
Da: studiare | 29/05/2013 16:14:43 |
GRAZIE RAGAZZI PER LA COLLABORAZIONE! PER LIBERALIZZAZIONE ORARI LEGGO CHE L'ESERCENTE DI QUALSIASI ATTIVITA' PUO' DECIDERE GLI ORARI PERO' SEMPRE E CMQ IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE; E QUINDI DI CHE LIBERALIZZAZIONE SI PARLA? | |
Da: miky 85 | 29/05/2013 16:18:07 |
X sa sa pero a me risulta che tutte le ordinanza di ingiunzione pagamento e di sospensione delle attivita siano di competenze dei dirigenti art 18 689 81 | |
Da: studiare | 29/05/2013 16:22:38 |
X MIKY 85 SI LA COMPETENZA E' DEI DIRIGENTI SALVO QUANTO PREVISTO PER LE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL SINDACO E LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE | |
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Da: miky 85 | 29/05/2013 16:22:43 |
Sa sa il libro a me parla che violazione dei regolamenti.comunali sulle aree pubbliche si applica art 7 bis 267 2000 mentre per la discplina dell violazione orari si applica art 29 dlgs 114 1998 e quello che hai detto te | |
Da: miky 85 | 29/05/2013 16:23:09 |
Sa sa il libro a me parla che violazione dei regolamenti.comunali sulle aree pubbliche si applica art 7 bis 267 2000 mentre per la discplina dell violazione orari sulle aree pubb in generale si applica art 29 dlgs 114 1998 e quello che hai detto te | |
Da: miky 85 | 29/05/2013 16:28:06 |
X studiare quindi praticamente il sindaco in qualita di ufficiale di governo provvede ad adottare provvedimenti in ambito commerciale ivi compresi le eventuali sospensioni certo che sti libri non si capisce niente | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 16:30:24 |
x studiare no la liberalizzazione è completa quello che ho scritto sopra del regolamento cumunale è riferito alla vendita su aree pubbliche. | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 16:33:54 |
si michi la competenza è del dirigente è lui che applica le sanzioni | |
Da: studiare | 29/05/2013 16:39:07 |
X MIKY TI CITO TESTUALMENTE QUANTO RECA IL MAGGIOLI 2013 LE SANZ AMM PECUNIARIE ED ACCESSORIE PREVISTE DAL D LGS 114 DEL 98 SONO IRROGATE DAL DIRIGENTE COMPETENTE DEL COMUNE NEL QUALE HANNO AVUTO LUOGO LE VIOLAZIONI poi aggiunge LA COMPETENZA SPETTA AI DIRIGENTI SALVO QUANTO PREVISTO PER LE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL SINDACO E LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 16:43:18 |
aspè riorganizziamo altrimenti facciamo confusione. Allora sulle aree pubbliche non c'è la liberalizzazione sugli orari in quanto gli stessi vengono fissati dal sindaco sulla base degli indirizzi regionale.Nel caso non vengano rispettati gli orari sarà applicata dal dirigente la sanzione del 7 bis da 25 a 500 euro che ovviamente è quella relativa alle violazioni di ordinanze e regolamenti comunali perchè non prevista per tali casi un'autonoma sanzione. Mentre in genere per le violazioni ai regolamenti comunali che dispongono limiti o divieti per il commercio su aree pubbliche si applica la sanzione da 516 a 3098. Quanto alla sanzione accessoria della sospensione fino a 20 giorni adottata dal dirigente questa si applica sia in caso di violazioni gravi sia in caso di reiterazioni quindi se ad esempio non rispetto per 2 volte l'orario in un anno mi potranno applicare la sanzione della sospensione fino a 20 g. | |
Da: colosseo82 | 29/05/2013 16:44:00 |
Chiaramente la competenza è del dirigente trovo poco costruttivo quando si parla di argomenti improponibili come la soglia sotto la quale non è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese, roba che non sapra' nemmeno la commissione. Se tutte queste memorizzazioni comportano sacrifici rispetto agli altri punti cardinali del programma, consiglio di non prenderli nemmeno in considerazione; per chi invece riesce a sapere tutte le cose è una cosa in piu' ma che assolutamente non servirà in sede d'esame. Diciamo che leggendo il forum il 30% delle cose che vengono richieste alla collettività sono utili, il resto è superfluo perchè troppo specifico. | |
Da: celest | 29/05/2013 16:50:24 |
sono d'accordo con te colosseo. http://www.altalex.com/index.php?idnot=1403 in questo link le novita commerciali sono esclusivamente dagli art. 64 a 70 che ci interessano ?????????? almeno qua riporta le novita della 147 2012 gia nel testo della 59 2010 ed è piu chiaro, no?? | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 17:01:29 |
x chi aveva chiesto se la liberalizzazione si applica anche su aree pubbliche, mi sono sbagliata in quanto Per quanto innanzi evidenziato, ne consegue che la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, di cui alla predetta lettera d-bis), è da riferirsi alle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande. Per tutte le altre attività individuate nel quesito, quali acconciatori, estetisti, sale giochi, intrattenimento, discoteche e simili, la disciplina degli orari rimane nella competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel). Infine, per le attività di commercio sulle aree pubbliche e, in particolare, per i mercati, ricordiamo che il citato art. 3 è riferito genericamente alle "attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"; poiché tale decreto disciplina sia quelle esercitate su aree private che quelle esercitate su aree pubbliche, ne consegue che anche per queste ultime trova applicazione la liberalizzazione degli orari Quindi in base a quanto sotenuto sopra si applica anche alle aree pubbliche | |
Da: Lacio Drom | 29/05/2013 17:11:32 |
Okkkkeeyyy!! gracias!! infatti non si capiva, perché sul testo riportava la liberalizzazione solo x commercio su aree private mentre su aree pubbliche ancora la vecchia disciplina, cioè orari determinati dal sindaco. Quindi ok, la liberalizzazione vale anche per le aree pubbliche, tranne che per le attività commerciali nello specifico sopra citate. | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 17:12:47 |
x michi Attenzione michi che quello che hai scritto sul colleggio dei revisori ossia che nei comuni sopra i 60.000 abitanti il presidente è nominato dal prefetto non è stato attuato era stata propsta la cosa ma nella conversione in legge non è stata mantenuta perchè ritenuta troppo invasiva.Invece una modifica che riguarda il colleggio dei revisori è che in deroga al fatto che nei comuni sotto i 15.000 abitanti è formato solo da un membro è stata invece previsto che nelle unioni di comuni è formato da tre membri quindi anche se al di sotto dei 15.000 abitanti | |
Da: studiare | 29/05/2013 17:46:31 |
LIBERALIZZAZIONE COMMERCIO OGGI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI POSSONO ESSERE INTRAPRESE LIBERAMENTE NEL SENSO CHE NON VI E' PIU' UNA PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE CHE IN PASSATO LIMITAVA L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN BASE ALLA TIPOLOGIA, AL REDDITO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, LA PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE OGGI E' DEL TUTTO RESIDUALE E LIMITATA ALLA TUTELLA DI AREE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO ED ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' E DEI RESIDENTI DI UNA DETERMINATA ZONA VI PREGO E' COSI'? STO IMPAZZENDO! | |
Da: miky 85 | 29/05/2013 19:00:46 |
Scusa sa sa io ho detto un membro del colleggio dei revisori nei comuni sopra i.60 000 abitanti ed e il dl 274 2012 e non presidente e poi nei comuni sotto i 15 000 abitanti indipebdentemente o meno il libro.a me parla di tre membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una volta | |
Da: miky 85 | 29/05/2013 19:09:33 |
Sa sa scusa hai ragione quindi il colleggio dei revisori ad oggi nei comuni inferiori a 15000 abitanti e quelli aderiti dalle unioni di comuni e composto da 3 membri scelti all interno degli elenchi albo dott ecc | |
Da: colosseo82 | 29/05/2013 19:15:33 |
Somministrazione alimenti e bevande la normativa sull'orario mi riporta all'art 8 della 287/91 quindi non è stata sottoposta a liberalizzazione | |
Da: colosseo82 | 29/05/2013 19:18:04 |
miki collegggio si scrive cosi', con 3 g | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 19:42:28 |
x michi nei comuni sotto i 15.000 abitanti è formato da un solo membro nei comuni sopra i 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni è formato da 3 membri. Quanto alla storia dei comuni superiori ai 60.000 abitanti non è come dici te la cosa non è entratata in vigore quindi i membri non sono nominati dal prefetto | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 19:49:19 |
x studiare si è cosi oggi non è più possibile prevedere delle limitazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ad eccezione che per ragioni di sostenibilità ambientale,sociale e di viabilità e quando possono incidere in modo negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici | |
Da: sa sa @ | 29/05/2013 20:04:55 |
X colosseo L'attivita'di somministrazione alimenti e bevande rientra nella liberalizzazione prari le uniche che ne restano fuori sono:kebab pizzeria e gelateria d'asporto,farmacie,distributori carburanti,sale giochi,agenzie,estetisti,acconciatori,artigiani,edicole | |
Da: colosseo82 | 29/05/2013 20:13:25 |
Altro errore del Simone 2013 quindi. Allucinante. C'e' un paragrafo interamente dedicato agli orari che devono essere rispettati per la somministrazione. Riguardo tale attività (di somministrazione) le sanzioni sono irrogate dalla Regione; le misure cautelari interdittive è irrogata dal Comune e quella facoltativa accessoria dal Prefetto secondo voi? Oppure anche quella cautelare dal Prefetto... | |
Da: miky 85 | 29/05/2013 20:15:02 |
Si hai ragione collegio si scrive con 5 g cmq la somm di bevande e liberaliz ed eccetto quei locali dove si somm bevande alcoliche con delle limitazioni 14 bis 96 2010 | |
Da: miky 85 | 29/05/2013 20:27:06 |
Sa sa a me il maggioli dice che il coll dei revisori e composto da 3 membri e durano in carica 3 anni rieleggibili per una sola volta | |
Da: colosseo82 | 29/05/2013 20:28:04 |
Miki ovviamente scherzavo ;) incredibile come il simone riporti un'altra cosa (aggiornato dicono loro al 2013) | |
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