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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: Alain | 08/01/2018 18:09:27 |
Scusate, ma a due giorni dalle prove, io non viaggio nella alte sfere dello spirito e mi pongo quesiti banali. Secondo voi che significa che al momento della consegna bisogna identificare i codici non i propri data anagrafici e data di nascita: scriverli a penna sulla copertina....o mettere un post it? Propongo ai maschietti di metterci tutti con chiodo e t shirt bianca. | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 08/01/2018 20:33:52 |
Ci devi mettere un'etichetta adesiva sulla copertina con nome cognome e data di nascita | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 08/01/2018 21:45:44 |
Concordo con Avv.Triste, da non confondere con il ben più triste Triste... Ma se non hai preparato gli adesivi fregatene, scrivi li a penna ben leggibili, dai! Circa la notizia più seria sono stupefatto. Ma sapete se accettano ancora iscrizioni e danno online le lezioni arretrate? Saluti passanti scherzanti e così non pensanti... | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 08/01/2018 21:48:04 |
E pensare che mi ci volevo iscrivere al corso di canale.. | |
Da: magrat | 08/01/2018 21:58:51 |
Sempre su facebook suggeriscono di fare un esposto al consiglio di presidenza, voi che ne pensate? Sarà possibile rimediare in due giorni? La cosa è piuttosto deprimente, oltre che incredibile. | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 08/01/2018 22:00:04 |
In due giorni non credo si possa fare qualcosa | |
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Da: giurisprudenza2015 | 08/01/2018 22:06:57 |
il teatro dell'assurdo.... | |
Da: tenore | 08/01/2018 22:07:00 |
Mi pare evidente il conflitto se pur potenziale di interessi si veda delibera anac 209 2017 che vi poso a breve. Facciamo qualcosa tutti assieme tipo segnalazione ad anac? | |
Da: giurisprudenza2015 | 08/01/2018 22:09:20 |
lascerei perdere l'anac ... magrat ma chi sta facendo la segnalazione? il gruppo fb è chiuso? | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 08/01/2018 22:11:57 |
Propongono di fare una segnalazione al consiglio di presidenza assumendo che canale non avrebbe dichiarato la docenza al corso il gruppo si chiama concorso per referendario alla corte dei conti | |
Da: tenore | 08/01/2018 22:12:07 |
Cerca nel sito Cerca Ricerca avanzata… Tu sei qui: Home / 31/03/2017 - Concorsi pubblici: quando i membri della Commissione hanno l'obbligo di astenersi 31/03/2017 - Concorsi pubblici: quando i membri della Commissione hanno l'obbligo di astenersi tratto da entilocali.it Concorsi pubblici: quando i membri della Commissione hanno l'obbligo di astenersi Al fine di garantire la par condicio nelle procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale "conflitto di interessi" con uno dei candidati. Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 2397 del 18 ottobre 2016. La normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione "presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Segnatamente, l'articolo 51 c.p.c. sancisce che il giudice (e il commissario di concorso) ha l'obbligo di astenersi quando si trova in rapporto con l'oggetto della causa oppure con le parti, ovverosia nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o "commensale abituale" di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o "grave inimicizia" o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. Con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce infine che, in ogni altro caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza", il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità . La norma, dunque, impone al giudice (e al commissario) di astenersi quando ha con la parte (candidato) contatti e rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l'imparzialità e la serenità di giudizio. Il quadro normativo è oggi in parte mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) che ha aggiunto l'articolo 6-bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo. Tale disposizione impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico. Pertanto, la posizione rivestita del valutatore del concorso, deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità . Il principio di "astensione", deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità , di trasparenza e di parità di trattamento. Pertanto, tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" - anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità , oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi - il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato "tale situazione di conflitto, anche potenziale" e poi deve necessariamente astenersi (Tar Sardegna, sez. I, senti n. 459/2013). In particolare, il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave "inimicizia" nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare "amicizia" o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un concorrente. In presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità e, dunque, a determinare anche solo il dubbio di un sostanziale "turbamento" o "offuscamento" del principio di imparzialità , non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il "solo pericolo" di una compromissione dell'imparzialità di giudizio. Nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001). Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali (Tar Sicilia, sent. n. 2397/2016). Come evidenziato recentemente dall'Anac nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati. | |
Da: giurisprudenza2015 | 08/01/2018 22:16:53 |
avvtriste non lo trovo ... comunque meglio segnalare la cosa in tempo che un annullamento dopo gli scritti | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 08/01/2018 22:19:12 |
Signori, la cosa è tanto imbarazzante da cadere nel ridicolo. Io sono contro il complottismo e la cultura del sospetto, ma.questo è un filino oltre... O c'è una spiegazione valida, che mi auguro sia resa pubblica al più presto, tipo che non ha partecipato a nessuna lezione, (e anche qua ci sarebbe da discutere, ma ci può stare), o sarebbero auspicabili delle rapidissime dimissioni, e non comprendo come abbia potuto presentare la sua candidatura o accettare la nomina! Spero vedremo domani stesso una risposta seria ed autorevole! Saluti passanti stupiti e rammaricanti | |
Da: tenore | 08/01/2018 22:19:56 |
che si fa si srive tramite pec allla commissione? | |
Da: sintagma | 08/01/2018 23:16:50 |
ciao a tutti. sicuramente la nomina di un docente in un corso quale componente della commissione non è corretta da un punto di vista deontologico. tuttavia la giurisprudenza, in materia di concorsi per le abilitazioni scientifiche dei docenti universitari, ha sempre affermato che non sussiste incompatibilità a ricoprire incarichi di componenti le commissioni qualora vi sia un rapporto meramente scientifico con i candidati... | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 08/01/2018 23:26:33 |
Caro Sintagma, hai ragione da vendere. Domattina contatto la Giuffre' per vedere se vendono anche on line le lezioni del Presidente Canale... Saluti passanti amaramente scherzanti E solo in una nomina all'insaputa del nominato ancora speranti, con immediate dimissioni volanti! | |
Da: sintagma | 08/01/2018 23:32:11 |
caro passante, purtroppo è così... mi auguro che evitino di scegliere argomenti trattati al corso.. in tal caso potrebbe profilarsi una situazione di incompatibilità ... | |
Da: Alain | 08/01/2018 23:54:50 |
grazie ad avv. triste e Passante per la gentile risposta. Sulla vicenda Canale: premesso che non ho seguito nessun corso Giuffre (ma ho comprato invece il libro di Canale e co. di Giuffre), non credo che l'art. 51 c.p.c. possa costituire il termine di paragone rispetto a situazioni come queste. Se così fosse, allora dovremmo ammettere questa conclusione: che dovrebbe dimettwrsi il giudice designato per la trattazione della causa in cui una delle parti è difesa da un avvocato che segue il corso di preparazione in magistratura tenuto da quel giudice. A me pare troppo. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 09/01/2018 00:03:43 |
Cara Sintagma, Il Presidente Canale se non è un truffatore,e non ne dubito, ha certamente ben trattato alcuni argomenti presentandoli come probabili. I discenti, se non erano dei pazzi, e non ne dubito, saranno giovedì con noi a fare il concorso. Se il Presidente propone anche solo uno degli argomenti da lui affrontati e tale argomento è sorteggiato, ha avvantaggiato gli utenti del corso, utenti paganti, a differenza dei casi universitari che citi. Se non propone nessuno degli argomenti trattati nel corso sta danneggiando le persone che hanno pagato per sentire lui, In un contesto non scientifico ma professionale e quindi ben diverso dal professore che esamina il suo allievo. Se infine si astiene e non partecipa alla scelta delle tracce sta violando i suoi doveri di presidente. In tutti e tre i casi ha dato motivi di invalidità da far valere in sede di ricorso. Io vedo una sola soluzione possibile. Le sue immediate dimissioni e la nomina ad oras di un nuovo Presidente privo di pesanti profili di incompatibilità ... Ma il diritto mi è sempre stato patrigno e matrigno, e dunque certamente sbaglio... Saluti passanti per niente scherzanti | |
Da: Alain | 09/01/2018 00:07:54 |
Aggiungo. Canale dalla foto mi sembra la classica persona perbene: lo so, non è una considerazione giuridica, ma da folle. Ma Satta diceva che è finito il tempo delle follie collettive ed è il tempo delle follie individuali. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 09/01/2018 00:36:29 |
Caro Alain, in disparte la tua osservazione sui libri dei commissari (anche Giulia Ferrari ha scritto ottimi libri ed è stata commissaria, ma chiunque poteva acquistarli!) saputo della nomina ho ascoltato una sua breve intervista reperibile on line ed anche a me il presidente Canale ha fatto a pelle un'ottima impressione! Per questo non capisco! Posso darti la mia spiegazione? Aprile: il Presidente Canale dà la sua disponibilità a presiedere, ma viene scelto Buscema. Novembre: il Presidente Canale si consola tenendo un corso di preparazione legalmente autorizzato. Dicembre: il presidente Buscema diviene presidente della Corte e trova ovviamente opportuno dimettersi, dato che, come un collega notava, avrebbe dovuto riferire a se stesso dell'andamento del concorso. Gennaio: chi nominiamo? Spicciamoci! Chi aveva dato la disponibilità ? Ah, il Presidente Canale. Lo contattiamo per avvisarlo? Ma no, che problema c'è, spicciamoci che è tardi! 9 gennaio, pomeriggio: il Presidente Canale si dimette e il Consiglio di Presidenza si riunisce d'urgenza per una nuova nomina Si spera in un lieto fine della telenovela. .. Saluti passanti nella buona fede di tutti sempre speranti | |
Da: LED1 | 09/01/2018 06:22:31 |
il sospetto e':sedersi al tavolo di poker e giocare con un mazzo "truccato". Che scelta...... | |
Da: LED1 | 09/01/2018 06:27:25 |
e comunque il neo Presidente non avrebbe dovuto accettare l'incarico facendo presente il conflitto d'interesse grande come ...una casa! | |
Da: LED1 | 09/01/2018 06:43:44 |
o perlomeno questa e' l'impressione che suscuta la vicenda il presidente va cambiato e di corsa oure | |
Da: giurisprudenza2015 | 09/01/2018 07:16:34 |
Sulle situazioni di incompatibilità , direttamente dall'avviso per le candidature a costituire la commissione di concorso per referendario TAR pubblicato sul sito della giustizia amministrativa: "Non possono essere designati come componenti della commissione di concorso professori universitari che: a) abbiano insegnato, negli ultimi cinque anni, nell'ambito di corsi non universitari di preparazione per l'ingresso nelle magistrature o all'avvocatura dello Stato, ovvero che abbiano ricoperto incarichi di direzione scientifica o di coordinamento didattico, comunque denominati, nelle Scuole non universitarie di preparazione ai concorsi d'ingresso nelle suddette carriere; Non possono essere designati componenti della commissione di concorso componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Tutti i componenti titolari e supplenti designati attestano, con apposita dichiarazione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui sopra e rendono la dichiarazione circa la disponibilità all'impegno minimo richiesto, indicando, se del caso, la disponibilità per un impegno maggiore. | |
Da: giurisprudenza2015 | 09/01/2018 07:17:37 |
Analoga regola vige per la magistratura ordinaria con il diverso limite di dieci anni. Quello che si vuole evitare è il conflitto anche solo potenziale | |
Da: giurisprudenza2015 | 09/01/2018 07:21:47 |
Ritengo che la questione vada segnalata per evitare che qualcuno a prove fatte impugni il concorso per violazione del dpr e il tar annulli tutto. Se poi il consiglio di presidenza ritiene di confermare la scelta ne prendiamo atto e, come si dice in questi casi, speriamo bene. | |
Da: magrat | 09/01/2018 07:38:52 |
Giurisprudenza 2015, sono completamente d'accordo. Ho qualche dubbio sulle modalità : mandare una pec? Sollevare la questione il giorno della consegna dei codici? Il tempo per una nuova nomina è veramente poco. | |
Da: LED1 | 09/01/2018 07:41:38 |
caro sintagma e nel caso in cui i candidati che hanno frequentato i corsi di preparazione da lui tenuti superino gli scritti ( sia pure con tracce diverse da quelle svolte durante il corso) come la mettiamo? Il conflitto e/o incompatibilita" si ripro | |
Da: LED1 | 09/01/2018 07:43:16 |
ripropone in tutta ls sus evidenza | |
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