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Segretario Comunale, COA V, G.U. 6 novembre 2009
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Da: boohhhh!!!26/03/2011 22:15:29
secondo me si...il personale deve sapere come il contributo verrà valutato..

Da: fernando73 26/03/2011 22:18:04
sui consiglieri io mi sono attenuto all'articolo 43 e purtroppo mi sono inventato soltanto una motivazione della peculiarità

Da: non conta nulla ....26/03/2011 22:18:54
Secondo me l'accessibilità totale si contrappone all'accesso di cui agli art. 22 e ss.  legge procedimento ( lì occorre un interesse personale, concreto e attuale) nel caso della riforma brunetta invece è orientata al controllo da parte dei consociati destinatari finali del prodotto

Da: L''ESPERTO26/03/2011 22:19:05
Chi ha parlato del controllo di gestione è andato f.t. Il tema ti richiedeva tutt'altro....
Con la performance si valuta la creazione di valore pubblico percepito dall'esterno ....che c'entrava parlare di un controllo interno.
QUOTO IN PIENO
il controllo interno non c'entra nulla! è fuori tema

Da: boohhhh!!!26/03/2011 22:22:30
c'è una delibera civit che parla di PEG come inizio del ciclo ma ne ho capito poco..comunque ragazzi il sabato sera non avete niente da fare di bello???

Da: fernando73 26/03/2011 22:23:17
infatti il caringella parla di passaggio dal diritto d'accesso all'accessibilità totale e pare ci sia stata una sentenza che ha chiarito le differenze con l'art. 22

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Da: fernando73 26/03/2011 22:27:59
cavolo mi sono inventato una ratio per la peculiarità dei consiglieri comunali e ho visto giusto ho appena verificato ma andava aggiunto qualcosina in più

Da: boohhhh!!!26/03/2011 22:30:14
cosa intendi?

Da: fernando73 26/03/2011 22:32:51
maggiore accesso perchè rappresentanti della comunità ma andava aggiunto quali sono i limiti e in che cosa susssiste la differenza con l'accesso dei privati

Da: fernando73 26/03/2011 22:35:56
Il presente contributo ha lo scopo di analizzare la controversa questione del diritto di accesso agli atti amministrativi ex legge n. 241/90 da parte dei consiglieri comunali, quali soggetti dotati di una particolare legittimazione attiva, anche in rapporto a eventuali esigenze di riservatezza della documentazione oggetto di richiesta.
Al riguardo, emerge un consolidato indirizzo giurisprudenziale che in questa sede merita di essere approfondito soprattutto nel suo aspetto motivazionale. Essenzialmente, il detto orientamento prevede che i consiglieri comunali hanno un "non condizionato diritto" di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, quindi un diritto relativamente assoluto e sciolto da limiti, fra cui quello della privacy dei soggetti contro interessati, salvo eccezioni, fra cui in particolare quella del nesso di utilità degli atti ai fini dello svolgimento dei loro compiti.
Ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso loro riconosciuto - in questa prospettiva ermeneutica - ha infatti una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241).
Infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (C.d.S., sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (C.d.S., sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).
Di conseguenza, sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando (com'è stato acutamente rilevato) sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale (C.d.S., sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929; 9 dicembre 2004, n. 7900); è stato osservato d'altra parte che dal termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879).
Deve anche aggiungersi che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (C.d.S., sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716).
In definitiva, secondo la giurisprudenza amministrativa, gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso.
Sulla base del delineato indirizzo giurisprudenziale, che lo scrivente ritiene di condividere, è illegittimo, e comunque non condividere, il provvedimento della PA, che neghi l'accesso agli atti al consigliere comunale, ponendo a suo fondamento la mancata prova dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai documenti richiesti, poiché, come si è avuto modo di rilevare, tale prova non deve essere fornita stante la qualità stessa di consiglieri comunali dei richiedenti.
Il C.d.S. rileva condivisibilmente che l'amministrazione, tuttavia, può negare l'accesso o differirlo adducendo l'eventuale pretestuosità o lo scopo meramente emulativo delle richieste, ma che spetta al giudice verificare la effettiva ricorrenza di tali circostanze. Inoltre, le PA non possono rigettare la richiesta di un consigliere comunale, basandosi sulla circostanza che con tale richiesta il soggetto in questione intenda "compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti".
Va infatti evidenziata la peculiare caratteristica del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, di più ampia estensione rispetto a quello previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, peculiarità che ne fa proprio uno strumento di controllo e verifica dell'operato dell'amministrazione, non per finalità personali, bensì a tutela dell'interesse pubblico al corretto, efficiente ed efficace funzionamento delle istituzioni locali.
Sicché tale diritto può dirsi prevalente anche su eventuali ragioni di riservatezza in rilievo, e anche sul segreto d'ufficio. Peraltro,come precisano i GA,anche l'eventuale rilevante numero di richieste di accesso avanzate dai consiglieri comunali non può costituire un legittimo limite o addirittura un impedimento all'esercizio del diritto di accesso.
Ferma però chiaramente deve restare la necessità di contemperare nel modo più ragionevole e adeguato possibile dette richieste, finalizzate all'espletamento del mandato, con le esigenze di buon funzionamento degli uffici che trovano fondamento diretto nella Costituzione stessa all'art. 97. Ciò a ennesima conferma della necessità di considerare il diritto di accesso e ogni altro diritto, pur fondamentale, non in chiave assoluta, ma in un'ottica necessariamente bilanciata con gli altri diritti e interessi in gioco. 26/01/2011

Da: sicilia bedda26/03/2011 22:43:26
ottimo.
a culo ma ho azzeccato la ratio.citando alla fine l'art. 43, comma 2, tuel

Da: Francesca 8526/03/2011 22:50:14
chi ha notizie sui tempi di correzione delle prove scritte?... grazie....

Da: sicilia26/03/2011 23:26:30
tanti saluti alla mia cara compagna di avventura !!!!!

Inoltre, mi piacerebbe tanto sapere come ha svolto gli elaborati una ragazza che ho conosciuto in aeroporto a Catania alle 15 e che aveva tanto l'aria di essere una ragazza brava e intelligente. purtroppo però non ho il suo numero.....

Da: consiglio sincero27/03/2011 00:50:23
Da quello che leggo è intollerabile che gente che studia seriamente e ha il senso delle regole e del rispetto altrui, finisca per avere la peggio a vantaggio di somari e "furbetti", assecondati da un sistema organizzativo molto, molto, molto "particolare"!
Ai pochissimi che sono stati esclusi e a quanti ritengono di non aver fatto bene, perchè deconcentrati dal caos e dal nervosismo creato dalla visione di "porcherie inaudite" ,mi sento di dare un consiglio:
si denunci il tutto a chi di competenza in modo da ottenere l'annullamento delle prove scritte e rifare il concorso in condizioni di piena legittimità!
..... quanto è accaduto al concorso di notaio dovrebbe essere di insegnamento per tutti!
Mi dispiace davvero per la gente onesta che finisce per essere fregata dai disonesti!!!!

Da: fischio e me ne infischio27/03/2011 08:58:12
Seconda prova

1- Ho iniziato parlando del patto di convergenza prima dell'introduzione dell'euro per poi passare al patto di stabilità e sue finalità.
2- PSI e collegamento con gli art. 119 1° e 2° comma e 117 2° comma COST. (problematiche tra autonomia e legge).
3-  Accenno al nuovo criterio dei costi e fabbisogni standard rispetto al vecchio criterio della spesa storica (anche il nuovo PSI si basa su quest'ultimo).
4- Analisi normativa da cui evincere limiti (parecchi) e premi (pochi), purtroppo il testo della legge che passavano l'ho visto solo un momento e quindi l'ho solo accennato, ho trovato il D.L 78 2010 e la legge di stabilità 2011 (che fortunatamente mi ero stampato).

Ho scritto solo poco più di 4 facciate ma onestamente non sapevo cosa dire...

Da: lm27/03/2011 10:23:57
io non ho fatto per niente riferimento alla legge stabilità 2011..ho fatto il confronto tra la l.133/2008 e la l. 122/10. é grave?

Da: visca27/03/2011 11:15:49
Anch'io mi sono orientata come  fischio x la seconda traccia....secondo me prima di parlare del patto era necessario una breve premessa storica in cui ho specificato che gli eventi che hanno trasformato il volto dell'Italia sono appunto il processo che ha portato all'adozione della moneta unica e il decentramento politico ed amministrativo, definito il concetto di patto di stabilità ....anche io ho citato l'art 119 ed ho parlato di autonomia finanziaria e tributaria degli enti(la traccia si riferiva agli enti) e l'ho ricollegato alla spesa trorica ed ai sui effetti distorsivi dicendo che in ossequio al rispetto del patto è fondamentale stabilire il critero del fabbisogno standard delle spese pubbliche per servizi ecc, ho parlato di sistemi sanzionatori in caso di mancato rispetto del patto e del sistema premiante. Mi sono rifatta in conclusione al concetto di diffusione delle buone prassi fra gli enti, in materia di riduzione dei costi x servizi, depotenziamento del contenzioso ecc....chiaramente in chiave di diffusione di pratiche che possano favorire il rispetto del patto.

Da: dikom27/03/2011 11:25:50
Qualcuno sa già la lettera sorteggiata per gli orali e se hanno detto qualcosa sui tempi di correzione?

Da: traccia27/03/2011 11:27:39
scusate in un post delle pagine precedenti ho letto che non doveva essere copiata la traccia in bella copia...e perchè sarebbe un segno di riconoscimento?

Da: X traccia27/03/2011 11:34:57
La Commissione non ha detto nulla in merito. Anzi, ha specificato che la numerazione delle pagine e la cancellazione di parole non sarebbero state considerati segni di riconoscimento. Per analogia, ed a maggior ragione, dato che ti viene dettata perché tu la scriva, anche la traccia scritta in bella o in brutta copia, non è da considerarsi segno di riconoscimento

Da: fischio e me ne infischio27/03/2011 11:47:45
x tutti

Quella dei segni di riconoscimento è una c...ta pazzesca, si trova comunque il modo per farsi riconoscere da qualcuno con cui ci si è messi d'accordo precedentemente (magari finire il compito con una determinata frase, scrivere alla quinta riga una parola, fare un errore di scrittura in un determinato punto, ecc. ecc. ecc.), quindi invito i commissari a non annullare più le prove per segni di riconoscimento (a meno di non trovare segni davvero evidenti e inconfutabilmente rivolti a farsi riconoscere)...

Da: tautotes 27/03/2011 11:51:49
ma infatti a meno che non hai segnato con una penna di diverso colore sul foglio credo che nessuno verrà scartato per quel problema...

Da: segni riconoscimento27/03/2011 12:03:40
il primo giorno ho assistito ad una scena assurda.
Una ragazza ignara di dover consegnare tutti i fogli ricevuti, ha effettuato su un foglio di brutta sottolineature con penna rossa e ne ha strappato una parte (non so se per portarlo in bagno o altro). quando ha scoperto di dover consegnare tutti i fogli è andata piagnucolando dai ragazzi della vigilanza e vi è rimasta circa mezz'ora; nel frattempo sono andata via.
Considerato che questa ragazza l'ho rivista anche nei giorni successivi, non mi scandalizzerei di sapere che gli è stato consegnato un foglio sostitutivo

Da: ............27/03/2011 13:06:13
un altro ragazzo ha utilizzato ripetutamente il correttore
si sono viste cose dell'altro mondo
ma facciamo finta di stupirci ormai visto che siam noi l'altro mondo

Da: Lamantes27/03/2011 13:44:41
Ciao ragazzi,
Concordo su tutto quanto scritto sullo schifo delle copiature, sull'assenza di controlli, ecc..
IO ho fatto una discreta prima prova ed una buona terza prova, ma la seconda è una tragedia. Avevo solo la l. 133 08 e niente di successivo. Non mi capacito del fatto che la commissione possa aver fatto girare sulo quella (scelta tra l'altro discutibile) se poi era vecchia. Tanto valeva far passare quella del 98?
Sn d'accordo con chi ha scritto che potrebbe nn essere causa automatica di insufficienza il non aver parlato delle ultime modifiche, altrimenti non si spiega la condotta della commissione..certo che però il compito parte molto svantaggiato...

Se su questo forum mi aveste meno impanicato sui controlli, certo è che avrei scelto con più accuratezza le leggi da portare, e non mi sarei dimenticato di alcune fondamentali :-)

ma ciò che è passato è passato

un saluto a tutti

Da: Giuxa27/03/2011 14:03:00
Io sono sicurissima che non è causa di insufficienza non aver parlato delle ultime modiche! Che si preoccupi chi ha copiato le norme senza spiegare nè cos'è precisamente il patto, nè la ratio dei meccanismi premianti per gli enti virtuosi!

Godiamoci la domenica, tanto ciò che è fatto è fatto!

Da: Zappi27/03/2011 18:37:09
Per boh: il controllo di gestione andava citato eccome, tenuto conto che l'organismo indipendente di valutazione, nel valutare la perfomance, utilizza anche i risultati del controllo di gestione ( e per la verità, al di là di quanto riporta la disposizione normativa, si tratta di conseguenza logica, attese le finalità e del controllo di gestione e delle valutazione delle perfomance)
per sicilia bedda: lo scrivo da partigiano ( che non ha partecipato agli scritti perchè ha studiato troppo e in quanto siciliano): gli scritti ti vedranno vincitrice;)

Da: nebbia27/03/2011 19:10:52
Buonasera a tutti!

Sono tornata sul forum dopo un'assenza volontaria causa nausea da concorso!!! ora mi sono rilassata e goduta il meritato riposo e posso guardare il tutto con più lucidità!!!

1) non sono soddisfatta appieno delle (mie) prove, troppo piatte e banali, e pure brevi!! ma per questo, altri giudicheranno per me...
2) anche io ho notato i controlli piuttosto scarsi, quasi nulli..in realtà però, ero talmente concentrata sul mio foglio che non mi son resa conto se qualcuno copiasse o meno..unica anomalia: il terzo giorno, in bagno, una ragazza chiede alla ragazza "vigilante"..."ma se ci doveste beccare con qualcosa di illecito, chiudete un occhio vero??"...sarà mica la stessa ragazza che dichiara di essere stata sfigata per essere stata sbattuta fuori dal concorso l'ultimo giorno? (io ero nella sala verde)...
3)io non avevo niente di illecito, e neppure niente di lecito, dato che alla seconda prova sono entrata nel panico quando ho scoperto di non avere il patto di stabilità...so che è inusuale, e forse neppure tanto corretto, ma son contenta che abbiano distribuito la legge..
4)...per il resto sono pienamente soddisfatta della mia esperienza, mi son messa alla prova con le sole armi della conoscenza, e se non dovesse andare, me la prenderò solo un pò con il poco tempo che abbiamo avuto..
5)..ho conosciuto tante persone carine, che ringrazio di cuore per il sostegno..saranno tra voi???
6)..in bocca al lupo a tutti noi...crepi!

Da: sonix27/03/2011 19:19:38
secondo voi nella prima traccia come andava sviulppato il paragrafo dei limiti?
ed era necessario parlare della pronuncia del consiglio di stato e della legge sulla privacy?
grazie

Da: babiboom27/03/2011 19:20:43
qualcuno sa che lettera è stata estratta venerdì per l'orale? una ragazza mi ha detto che la commissione avrebbe corretto i temi velocemente, sembra che uno dei ragazzi del personale di sala abbia parlato di 10 giorni (!?!)

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