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Concorso dirigenti Comune di Roma 2020
1721 messaggi, letto 106888 volte

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Da: Rule 28/09/2021 12:11:17
bisogna aspettare il dopo elezioni
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Da: i peccati possono causare sofferenze28/09/2021 21:59:13

- Messaggio eliminato -

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Da: i peccati possono causare sofferenze05/10/2021 23:21:59

- Messaggio eliminato -

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Da: Pomeriggiomeglio 14/10/2021 08:09:21
Tra ballottaggio e udienza Tar nella prossima settimana dovrebbero esserci i primi rumors sulle prove scritte?
Rispondi

Da: Rule 14/10/2021 08:57:11
Speriamo. Credo che in ogni caso dovranno insediarsi l'Assemblea e la Giunta prima di procedere oltre (nomina commissione ad esempio)
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Da: Pomeriggiomeglio 20/10/2021 07:32:02
Buongiorno se qualcuno veramente informato oggi fornisce news sul udienza del Tar farebbe una cosa molto gradita al gruppo
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Da: Sss20/10/2021 20:41:45
Ricorso accolto tutto annullato
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Da: Sss20/10/2021 22:39:41
Ricorso accolto tutto annullato
Rispondi

Da: ADELE H21/10/2021 10:23:07
Ma dite sul serio?
Rispondi

Da: Sul21/10/2021 15:29:13
sito della Giustizia Amministrativa Tar Lazio è scritto questo


↑Tipo provvedimentoâ†"  ↑Relatoreâ†"  ↑Data pubblicazioneâ†" ↑Data udienzaâ†" ↑Tipo udienzaâ†" ↑Esitiâ†"

ORDINANZA CAUTELARE - LUCA IERA - 21/10/2021 - 20/10/2021 - CC -  RESPINGE 
Rispondi

Da: Sul21/10/2021 15:35:55
Quindi presumo che la prima ordinanza cautelare del 6 settembre era stata sospesa in attesa della relazione chiesta dal Tar (cioè il Tar aveva deciso di non pronunciarsi sull'ordinanza se accoglierla o respingerla in attesa della relazione chiesta), relazione che poi dopo l'esame da parte del Tar, ha ritenuto di respingere l'ordinanza con la discussione del 20 ottobre. Comunque l'esito è stato RESPINGE.
Rispondi

Da: Sul21/10/2021 15:43:15
In base a quanto senza avere letto la nuova ordinanza cautelare che è definitiva, ma visto che c'è scritto solo l'esito che la respinge, ritengo che per il Tar non serve andare nel merito, perché il ricorso non è fondato. I ricorrenti quindi hanno due strade o chiudere qui la loro storia, oppure impugnare l'ordinanza cautelare respinta davanti al Consiglio di Stato, il quale però se anche lui la respinge, potrà benissimo far pagare ai ricorrenti anche tutte le spese legali in primo e secondo grado.
Rispondi

Da: Luis Pozzi 21/10/2021 18:14:26
N. 05739/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08122/2021 REG.RIC.      
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8122 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marina Benedetti, Maria Grazia Castellani, Filomena Del Monte, Raffaella Di Luzio, Bettina Antonietta Grassi, Maria Letizia Laudazi, Loreta Lombardi, Vincenza Palazzino, Patrizia Poli, Maria Cristina Pozzi, Annamaria Ricci, Rosa Saladino, Marcello Ziantoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Tigani Sava, Luca Bontempi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Spiridione Dicorato, Diego Pelonero non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria temporanea relativa alla prova preselettiva svoltasi a Roma, presso la c.d. Fiera di Roma, nella giornata del 16.6.21, con una sessione antimeridiana alle ore 8:30 ed una pomeridiana alle ore 14:30, dalla quale sono stati esclusi i ricorrenti; più precisamente dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per Dirigente Amministrativo, relativo al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico, indetto da Roma Capitale - in conformità alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 23.6.20 - con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 61 del 17 agosto 2020;

- della prova preselettiva svoltasi a Roma, presso la c.d. Fiera di Roma, nella giornata del 16.6.21, con una sessione antimeridiana alle ore 8:30 ed una pomeridiana alle ore 14:30;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova preselettiva;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/10/2021:

- dei documenti depositati da parte del Formez in data 15 settembre 2021 a seguito dell'ordine della Sezione in data 15.9.2021;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa e di Commissione Interministeriale Ripam e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, alla luce dei caratteri della presente fase di giudizio, le censure dei ricorrenti non sembrano assistite da sufficiente fumus boni iuris poiché: il principio dell'anonimato non appare violato secondo quanto emerge dalle risultanze dell'incombente istruttorio; la composizione della Commissione era comunque idonea tenendo presente la modalità di svolgimento e di correzione mediante "sistemi informatizzati" della prova preselettiva; i quesiti somministrati e oggetto di contestazione risultano adeguati a valutare la preparazione del candidato, sicchè la decisione dell'amministrazione resistente di ritenere errate le risposte dei concorrenti appare ragionevole;

Considerato ancora che non vi sono evidenze in ordine alla violazione del bando di concorso concernete il divieto posto a carico dei candidati di introdurre nella sede di esame dispositivi mobili di memorizzazione o trasmissione di dati, la cui violazione avrebbe peraltro l'effetto di escludere dal concorso il singolo candidato (art. 5) e non quello di invalidare l'intera procedura;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) rispinge l'istanza di domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Luca Iera, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Luca Iera        Francesco Riccio
       
       
       
IL SEGRETARIO


Rispondi

Da: Sul21/10/2021 18:24:41
Ciao ciao ricorrenti. Avete capito che l'anonimato non è stato violato dopo tutte le spiegazioni che molti vi hanno fatto?
Rispondi

Da: Sul21/10/2021 18:31:13
Per ora come pensavo il Tar ha compensato le spese, e poi per respingere la cautelare vuol dire che il ricorso è cosi tanto infondato che non serve una sentenza di merito. Ovvio che i ricorrenti potranno fare appello contro l'ordinanza del Tar ma se anche il Consiglio di Stato come presumo la respinge stavolta fare pagare tutte le spese in primo e secondo grado.
Rispondi

Da: tony.21/10/2021 21:06:27
Aspettavo questo giudizio del giudice su tale ricorso, dopo che in queste pagine a giugno avevo scritto che era infondato. Spero che adesso i ricorrenti che scrivevano le loro ragioni, si sono convinti. Anche se dovevano essere i candidati ad applicare il codice a barre, l'anonimato non è stato messo in pericolo, perché tutto il materiale alla fine era stato imbustato e aperto solo in seduta pubblica applicando i codici, e al massimo rientrava nella mera irregolarità (perché il foglio delle istruzioni diceva che dovevano essere i candidati) ma comunque non in grado di invalidare la prova di esame appunto perché come anche il giudice ha scritto, la violazione dell'anonimato non sussiste. Inoltre leggendo l'ordinanza, sembra che il ricorso aveva sollevato altre censure che effettivamente erano sterili. Fare i ricorsi è un diritto, ma bisogna farli con la logica. Sono d'accordo con chi ha scritto che per il Tar la questione è chiusa, in quanto il ricorso è infondato che non serve andare nel merito, per cui i ricorrenti potranno solo fare appello al Consiglio di Stato, ma attenzione perché come giustamente fatto notare da qualcuno, per ora il Tar ha compensato le spese, ma andare in appello a riproporre la stessa pappa, dove se anche il Consiglio di Stato lo respinge, poi lo stesso giustamente farà pagare ai ricorrenti tutte le spese dei due gradi del giudizio. Come a dire, mi avete fatto perdere tempo e ancora non avete capito che l'anonimato non è stato violato. Comunque in bocca al lupo a tutti.
Rispondi

Da: @Sss21/10/2021 22:51:38
l'unica cosa annullata è la tua testa.
Rispondi

Da: Rule 22/10/2021 10:35:29
Dovrebbero esserci anche altri ricorsi ma credo l'esito sia ormai segnato, come prevedibile. Occorre solo attendere l'insediamento della nuova amministrazione e tutto riparte. Studiamo
Rispondi

Da: tony.22/10/2021 11:04:51
Qualsiasi altro ricorso presentato al Tar Lazio su questa dinamica, faranno tutti la stessa fine davanti allo stesso Tar. E' stato fatto un ricorso (da come capisco), in cui i ricorrenti nemmeno hanno fatto capire al giudice in che modo la violazione dell'anonimato è stata messa in pericolo, ma dicendo solamente (come scrivevo mesi fa) che i candidati non avevano messo loro stessi il codice, e che quindi automaticamente c'è stata la messa in pericolo dell'anonimato. A parte che non esiste nessuna normativa di legge che dica che devono essere i candidati ad applicare il codice, è solo la prassi e non la norma, ma ciò che la commissione ha fatto è la stessa identica cosa che avveniva in passato quando i codici non esistevano. La commissione apriva tutto il materiale imbustato e scriveva a penna sia sull'elaborato che sulla busta anagrafica chiusa un codice numerico, e la stessa cosa è stata fatta qui, dove invece di usare la penna per scrivere il codice numerico la commissione ha applicato i codici, tutto qui. Era abbastanza palese la infondatezza del ricorso.
Rispondi

Da: @@@02/11/2021 13:29:51
ancora nulla
Rispondi

Da: ma09/11/2021 14:04:44
novità?
Rispondi

Da: @@@10/11/2021 14:22:18
nessuna per ora
Rispondi

Da: dudu8830/11/2021 08:44:08
ancora nessuna novità?
Rispondi

Da: altra7 09/12/2021 12:07:42
Il nuovo sindaco ha assunto 27 nuovi manager senza concorso. il nostro concorso finisce qui …..suppongo....
Rispondi

Da: @altra709/12/2021 12:30:19
Qualsiasi Sindaco assume dirigenti a sua scelta a tempo determinato in quanto è previsto dal Tuel, attraverso i cosiddetti incarichi dirigenziali, cioè dei dirigenti che sono alle direttive del Sindaco. Questi a concorso invece sono dei dirigenti di ruolo. Se poi il concorso sarà annullato o meno è un'altra storia ma nulla c'entra con il caso di questi 27 manager, che come dice la parola stessa sono dei direttori generali dove la durata de loro incarico è collegata alla durata dell'incarico del Sindaco, mentre i dirigenti di questo concorso sono una cosa diversa.
Rispondi

Da: altra7 09/12/2021 13:15:50
L'articolo de Il Fatto Quotidiano non riportava la denominazione dell'incarico, parlava semplicemente di dirigenti, quindi apprendo da te che si tratta di incarichi dirigenziali di prima fascia e questa, se confermata, è cosa buona. Detto ciò, il dilatarsi all'inverosimile dei tempi di un concorso che doveva concludersi entro quest'anno, ingenera non pochi dubbi e mi chiedo: è possibile annullare un concorso per il quale è già stata espletata la prima prova selettiva che ha comportato già un'ingente spesa? Ovvero confidare in un decorso del tempo che sia tale da invalidare la prova stessa?
Rispondi

Da: @altra7 1  - 09/12/2021 13:54:50
I giornali fanno quasi sempre dei minestroni, senza sapere che non è una novità che i sindaci per legge, nominano dei loro dirigenti a tempo determinato, tipo i direttori e la microstruttura del Comune di Roma è cosi ampia che tali nomine diventano poi un obbligo. Certamente che il Comune può annullare il concorso, ma deve dare una valida motivazione.
Rispondi

Da: ma09/12/2021 17:08:29
27 nominati dall'esterno senza concorso sono un po' troppi
Rispondi

Da: @@@11/12/2021 08:20:42
Veltroni ne aveva nominati 31 dall'esterno e Alemmanno circa 49.  Delle circa 160 posizioni dirigenziali previste almeno 1/3 attualmente risultano vacanti quindi ci sono buone possibilità che il concorso venga portato avanti
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Da: altra7 29/12/2021 14:58:42
un silenzio assordante…… ormai non mi rispondono più nemmeno dal supporto Ripam
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