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Esame avvocato Spagna
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Da: Berseker24/12/2011 13:57:37
Vero......voglio vedere ora che altri argomenti tireranno fuori gi anti-abogados....... Tutta la giurisprudenza è dala loro parte. Qualsiasi giurista, anche il più ignorante, capirebbe che .....todo se acabò.... game over......

Da: iocivogliocredere24/12/2011 14:12:19
Era questione solo di tempo:
la luce trionfa sempre sulle tenebre !

Ora però occorre converrebbe concentrarsi su un "piccolo" PARTICOLARE:

"Chi vuole il riconoscimento immediato del titolo può avvalersi della normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali, indicata dalla direttiva 5/36/Ce attuata dal decreto legislativo 115/1992. La richiesta di iscrizione immediata va fatta al ministero della Giustizia che, su parere dell'apposita conferenza di servizi, individua con un decreto, le prove da sostenere per compensare EVENTUALI diversità di formazione."

EVENTUALI dice giustamente..
La ratio della normativa è palese (riguarda stranieri che potrebbero avere da compensare materie di studio non affrontate alla loro università..rispetto al paese ospitante..- nel ns caso l'Italia..-
MA IO HO FATTO ANCHE percorso formativo italiano ;) ! Che diversità di formazione ho io, rispetto all'avv. ita che ha fatto un mio identico percorso italiano - L'ESAME DI STATO.. è PER CASO  FORMATIVO ;) .. - ???
Io avevo già accennato, su questo, tempo fa..
Qualcuno la sviscera ulteriormente (anche se è così chiaro e semplice.. ) che poi ci confrontiamo ?

Non abbuffatevi troppo durante i vari pranzi..
o poi sarete rinciccioniti e.. rincoglioniti XD !
E qui c'è da fare :)

Da: XBerseker&Iocivogliocredere24/12/2011 14:20:25
e intanto..nelle Marche si continua a tremare per le sortite di lor signori..

Da: exneo24/12/2011 14:36:02
state tranquilli. la guerra è finita per tutti. Abbiamo vinto. Alla fine per chiudere io ringrazio chi mi ha aiutato nell'iscrizione a partire da fai da te.
Buone feste

Da: Tango 224/12/2011 15:26:42
Caro Exneo.....in 2 gg. Hai festeggiato 2 volte la tua stabilita' ed oggi la sentenza che fa giurisprudenza.... E' un belNatale....ora cosa dici....possiamo anche abbattere  i 3 anni? ....speriamo certamente da oggi siamomolto più  forti.
Buon pomeriggio

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA24/12/2011 15:43:04
è arrivato Babbo Natale.... PARLATE MO!!!! AHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHA

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Scaricala subito GRATIS!

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA24/12/2011 16:32:13
OH Sìììììììììììììììììììììì. GAME OVERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. Ve saluto e ve ringrazio "Forza Roma e Abbasso la lazio". Amo  te ce poi buttà da sto Monte Conero stronzone. Dai caxxxxxxooooooooooooooooooooooooooooo!!!!
Agli altri buon Natale: iocivogliocredere, fai, ottimo, la splendida common law, tango2 etc etc. Lillo manca il tuo intervento, ora. Dai con questa chiosa finale

Da: Metodo boffo24/12/2011 16:32:35
Mi congratulo con il collega ricorrente di Palermo, che se non ricordo male, seguendo la normativa alla lettera non avev depositato alcun atto a prova del lavoro in Spagna....
È una notizia che rende felici a dir poco :)

Da: Verbale Convocazione 23/12/1124/12/2011 17:06:59
''la S.v.in relazione alla sua domanda di iscrizione,e'invitata a documentare l'incremento della propria formazione accademica con l'indicazione del percorso formativo  (svolgimento attivita'professionale,redazione di atti,frequenza di studi legali in Spagna e Italia,partecipazione a corsi di materie giuridiche.etc.etc)salvo verifica del Consiglio dell'Ordine ai sensi della legge 445/2000 entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente.

Da: Berseker24/12/2011 17:11:02
Già, un bel Natale; vediamo ora come reagiranno gi Ordini. Come già scritto in precedenza, chi  cancella o non iscrive si prederà le sue respnsabilità.
Vedremo cosa fa MC, ma agli iscritti di quell'Ordine direi di stare abbastanza tranquilli; per quel poco che conosco, questa sentenza arriva come una vera e propria doccia fredda per gli antiabogados.
A proposito, dove sono finiti ????? Cosa hanno ora da dire ?????

Da: AAA24/12/2011 17:18:35
cercasi nuovo lavoro per "agenti certificatori"   :-))))

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA24/12/2011 17:22:14
x verbale di convocazione: vai a fare l'albero o il presepe, questa l'avevi già scritta. GAME OVER, si propspetta per voi agggggenti manpower

Da: d.e.m.i.a.n.24/12/2011 17:28:04
CIO' CHE CONTA E' LA NORMATIVA, TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO !!!

Da: :)24/12/2011 17:48:19
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-24/nessun-ostacolo-legale-abilita-081510.shtml?uuid=AaESgMXE

L'ordine non può negare l'iscrizione all'albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti, al legale italiano che va a laurearsi in Spagna e poi torna per lavorare in patria. La Corte di cassazione, con la sentenza 28340, esclude qualunque possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce, in merito all'esercizio della professione.
L'abogado nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l'ordine di Palermo poi con il Cnf. Diverse le motivazioni fornite a sostegno di un rifiuto che aveva comunque accomunato i due pareri. Secondo l'ordine palermitano la direttiva 98/5/Ce, invocata dal ricorrente, si applicherebbe soltanto ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si chiede l'abilitazione.
Mentre il Consiglio nazionale forense subordinava l'iscrizione allo svolgimento di un tirocinio teorico pratico presso un legale abilitato e al superamento dell'esame di Stato. Paletti - spiega la Suprema corte - che sono il segnale di una discrezionalità vietata dalle norme dell'Unione. E i giudici non mancano di ricordare le uniche due strade, che possono essere imposte a chi si laurea in un altro paese membro, per ottenere l'abilitazione in Italia.
Chi vuole il riconoscimento immediato del titolo può avvalersi della normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali, indicata dalla direttiva 5/36/Ce attuata dal decreto legislativo 115/1992. La richiesta di iscrizione immediata va fatta al ministero della Giustizia che, su parere dell'apposita conferenza di servizi, individua con un decreto, le prove da sostenere per compensare eventuali diversità di formazione.
Diversa la strada scelta dal ricorrente che, con l'opzione due, aveva deciso per la procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il decreto legislativo 96/2001. L'iscrizione alla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, in questo caso, soltanto alla prova dell'iscrizione presso la corrispondente autorità di un altro Stato membro, è poi necessario solo agire d'intesa con un avvocato iscritto all'albo italiano.
Dopo tre anni di affettiva attività in Italia è possibile chiedere l'iscrizione all'albo ordinario, dimostrando al consiglio dell'ordine di aver svolto un'attività regolare. La strada del "parcheggio" triennale, nell'albo dei comunitari stabiliti, salva dalla prova attitudinale imposta invece a chi chiede l'immediato riconoscimento del titolo e il conseguimento della qualifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA SENTENZA
Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi, così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro, su di un ulteriore percoeros formativo (frequenza di corsi universitari e superamento di esami complementari) nel Paese omologante
Cassazione, Sezini unite civili, sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011
APPROFONDIMENTO ON LINE IL testo della sentenza www.ilsole24ore.com/norme

Da: AVVOCATOVERO24/12/2011 17:52:17
RICORDATE LA SENTENZA KOLLER?

Da: :)24/12/2011 17:55:35
dov' è italoabogado?   ha ha ha

Da: COA BOLOGNA24/12/2011 18:04:54
Documenti da presentare per l'iscrizione alla Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001)
La domanda di iscrizione (su modulo da ritirare presso gli Uffici di Segreteria del Consiglio) deve essere presentata in bollo (euro 14,62), compilata e corredata da quanto segue:
¨ attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva (da rinnovare ogni anno);
¨ certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva;
¨ certificato di residenza nella Provincia di Bologna o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione di elezione di domicilio professionale in Bologna o Provincia, controfirmata dall'Avvocato ospitante iscritto all'Albo dell'Ordine di Bologna;
¨ quietanza di pagamento della tassa di euro  168,00 per concessione governativa da versare sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara;
¨ quietanza di pagamento della tassa per concessioni regionali (per i laureati in Italia) da versarsi sul c/c postale della Regione nella quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza;
¨ fotocopia codice fiscale;
¨ fotocopia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
Tutti i documenti devono essere tradotti in lingua italiana, con traduzione autenticata.
Successivamente all'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, l'interessato deve prestare giuramento innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
Tasse da pagare alla Segreteria del Consiglio all'atto della presentazione dei documenti, con contanti, assegno o bancomat:
Tassa di Iscrizione:     euro  172,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Contributo annuale:    euro  202,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Diritti di notifica:     euro  2,60
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, si considera avvocato stabilito il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (art. 3, lett. D).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (art. 4, co. 1).
L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato (art. 5, co. 1).
All'avvocato stabilito si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato in Italia (art. 5, co. 2).
L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti (art. 5, co. 4).
Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli abilitativi sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale dell'albo degli avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali (art. 6, co. 1).
L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2).
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti previsti nel citato decreto legislativo, all'art. 6, co. 3.
Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto a indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 6, co. 4).
Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo nelle elezioni forensi, con esclusione di quello passivo (art. 6, co. 9).
Successivamente alla iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (art. 6, co. 10).
Nell'esercizio della professione, l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art. 7, co. 1).
Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine (art. 7, co. 2).
L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonchè la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 7, co. 3).
Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Detta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui sopra, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale (art. 10).
Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente. Sono a esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti. (art. 11, co. 1).
Con il proprio parere n. 17 del 25 giugno 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che, in forza di quanto stabilito dalla sentenza del 29 gennaio 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), deve essere esclusa la possibilità di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il soggetto che, "nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbia in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbia acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero".
In forza di quanto stabilito dal suddetto parere del C.N.F., l'esame della ricorrenza delle condizioni di legge per la iscrizione all'Albo degli Avvocati, Sezione speciale per gli Avvocati stabiliti, va condotto "considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato", al fine di potere positivamente escludere che "l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario abbia avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo - tra l'altro - riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali", cosicchè il Consiglio dell'Ordine è chiamato a verificare che la domanda di riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero sia sostenuta da una effettiva esperienza concreta maturata nel Paese di conseguimento del titolo abilitativo, onde evitare deprecabili fenomeni di abuso del diritto e di artificioso aggiramento della normativa vigente nell'ordinamento italiano per la abilitazione all'esercizio della professione forense da parte di un Avvocato; tale verifica non può pertanto essere limitata alla ricorrenza meramente formale delle condizioni di legge per la iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo dedicata agli Avvocati stabiliti, ma deve necessariamente estendersi alla disamina analitica - da effettuarsi caso per caso e in forza della documentazione allegata alla domanda ed eventualmente mediante chiarimenti da richiedere all'istante - della sostanziale consistenza del percorso formativo dell'interessato, il quale deve essere in grado di documentare il concreto ed effettivo svolgimento di una esperienza professionale all'estero.

Da: COA BOLOGNA24/12/2011 18:05:25
Documenti da presentare per l'iscrizione alla Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001)
La domanda di iscrizione (su modulo da ritirare presso gli Uffici di Segreteria del Consiglio) deve essere presentata in bollo (euro 14,62), compilata e corredata da quanto segue:
¨ attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva (da rinnovare ogni anno);
¨ certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva;
¨ certificato di residenza nella Provincia di Bologna o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione di elezione di domicilio professionale in Bologna o Provincia, controfirmata dall'Avvocato ospitante iscritto all'Albo dell'Ordine di Bologna;
¨ quietanza di pagamento della tassa di euro  168,00 per concessione governativa da versare sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara;
¨ quietanza di pagamento della tassa per concessioni regionali (per i laureati in Italia) da versarsi sul c/c postale della Regione nella quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza;
¨ fotocopia codice fiscale;
¨ fotocopia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
Tutti i documenti devono essere tradotti in lingua italiana, con traduzione autenticata.
Successivamente all'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, l'interessato deve prestare giuramento innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
Tasse da pagare alla Segreteria del Consiglio all'atto della presentazione dei documenti, con contanti, assegno o bancomat:
Tassa di Iscrizione:     euro  172,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Contributo annuale:    euro  202,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Diritti di notifica:     euro  2,60
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, si considera avvocato stabilito il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (art. 3, lett. D).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (art. 4, co. 1).
L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato (art. 5, co. 1).
All'avvocato stabilito si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato in Italia (art. 5, co. 2).
L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti (art. 5, co. 4).
Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli abilitativi sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale dell'albo degli avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali (art. 6, co. 1).
L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2).
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti previsti nel citato decreto legislativo, all'art. 6, co. 3.
Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto a indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 6, co. 4).
Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo nelle elezioni forensi, con esclusione di quello passivo (art. 6, co. 9).
Successivamente alla iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (art. 6, co. 10).
Nell'esercizio della professione, l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art. 7, co. 1).
Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine (art. 7, co. 2).
L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonchè la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 7, co. 3).
Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Detta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui sopra, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale (art. 10).
Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente. Sono a esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti. (art. 11, co. 1).
Con il proprio parere n. 17 del 25 giugno 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che, in forza di quanto stabilito dalla sentenza del 29 gennaio 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), deve essere esclusa la possibilità di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il soggetto che, "nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbia in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbia acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero".
In forza di quanto stabilito dal suddetto parere del C.N.F., l'esame della ricorrenza delle condizioni di legge per la iscrizione all'Albo degli Avvocati, Sezione speciale per gli Avvocati stabiliti, va condotto "considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato", al fine di potere positivamente escludere che "l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario abbia avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo - tra l'altro - riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali", cosicchè il Consiglio dell'Ordine è chiamato a verificare che la domanda di riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero sia sostenuta da una effettiva esperienza concreta maturata nel Paese di conseguimento del titolo abilitativo, onde evitare deprecabili fenomeni di abuso del diritto e di artificioso aggiramento della normativa vigente nell'ordinamento italiano per la abilitazione all'esercizio della professione forense da parte di un Avvocato; tale verifica non può pertanto essere limitata alla ricorrenza meramente formale delle condizioni di legge per la iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo dedicata agli Avvocati stabiliti, ma deve necessariamente estendersi alla disamina analitica - da effettuarsi caso per caso e in forza della documentazione allegata alla domanda ed eventualmente mediante chiarimenti da richiedere all'istante - della sostanziale consistenza del percorso formativo dell'interessato, il quale deve essere in grado di documentare il concreto ed effettivo svolgimento di una esperienza professionale all'estero.

Da: d.e.m.i.a.n.24/12/2011 18:09:46
E' VITTORIA !!!

Da: AVVOCATO VERO24/12/2011 18:17:31
Dicevate cosi anche della Koller..

Da: x Avvocato Vero24/12/2011 18:20:05
è che stavolta c'è una sentenza su un caso specifico, se non iscrivono arriva la denuncia

Da: x Avvocato vero24/12/2011 18:24:38
ora se un coa rigetta e si ricorre al cnf, quest'ultimo non potrà che adeguarsi alla sentenza a Sezioni Unite per non perdere la faccia (come se stesse facendo una bella figura su questa vicenda da 2 anni a questa parte) oltre che per non subire richiami dal ministero della giustizia

Da: AVVOCATO VERO24/12/2011 18:26:38
si si li conosco i cagones dalla denuncia facile..sono quasi tre anni che leggo cazzate del tipo denuncio.ricorso senza pieta',mi faro la villa di lusso con il risarcimento..eppoi che fine hanno fatto costoro?

Da: AVVOCATO VERO24/12/2011 18:30:05
Ragazzi mi auguro di sbagliarmi non ho assolutamente nulla contro di voi..ma,credetemi,non e'assolutamente automatica l'iscrizione!

Da: x Avvocato vero24/12/2011 18:33:15
ricorso senza pietà? mi sembra ci sia stato altrimenti non staremmo a rallegrarci per una sezioni unite, no?
no perché altrimenti mi porteresti a dire che la tua conoscenza dell'ordinamento italiano è pari a quello che ne ha mia nonna

Da: x Avvocato vero24/12/2011 18:34:39
non hai nulla contro di noi ma sei qui la vigilia di natale a discuterne...credo sia più normale la nostra presenza nel condividere tale sentenza in queste ore

Da: AVVOCATO VERO24/12/2011 18:37:26
ripeto le sentenze ,fino a prova contraria,vanno applicate.Ma,non mi pare che la Koller abbia sortito un effetto persuasivo verso i Coa..

Da: x Avvocato vero24/12/2011 18:42:36
vorrà dire che faremo tutti come il collega palermitano, il quale, a dispetto di chi pensava ci volessero 3-5 anni per avere una sezioni unite sulla vicenda, tra rigetto coa-ricorso al cnf e sezioni unite ha impiegato meno di 1 anno.

Quindi a meno che il mondo non finisca a dicembre 2012 come profetizzato dai Maya...

Da: x Avvocato vero e tutti i rosiconi24/12/2011 18:45:04
Siccome in italia è così difficile vedere la legalità come normalità, e che Koller non riguardava il caso di un italiano, ora però la SU riguarda il caso di un abogado come potremmo essere tutti, per cui mettetevi il cuore in pace companeros!!!!!!!

Da: AVVOCATO VERO24/12/2011 18:48:39
1 anno di tempo e 12 mila euro di onorario per pagare Cassazionista

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