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Esame avvocato Spagna
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Da: lillovero08/07/2011 20:33:59
il cnf si è già espresso, amico.
e ha deciso di difendere gli indifendibili.
sai quanta simpatia ciò riscuoterà presso il governo, unitamente alla prossima procedura di infrazione :)
che magnifici strateghi, questi avvocatoni; per difendere chi viola la legge ma fa parte del loro branco affondano l'intera barca dell'avvocatura che è già in mezzo alla tempesta :)

Da: iocivogliocredere08/07/2011 20:57:14
Un Giudice DEVE essere terzo !!!

Da: rilevato che:08/07/2011 21:09:02
non è stato fatto valere il difetto di giurisdizione del CNF

Da: ricorso senza pietà08/07/2011 21:16:19
ancora no, ma presto sarà fatto valere.

Nessuno sa di una sentenza del 2006 con cui la Corte si era già espressa!!!

Da: d.e.m.i.a.n08/07/2011 21:28:52
C-506/04: L'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.

Per chi presenterà un ricorso, rilevando il difetto di giurisdizione del CNF, avanti all'AGO o al TAR ( visto il nuovo codice del processo amministrativo, vista l'attività vincolata, visto il diritto soggettivo all'iscrizione, secondo me, hanno giurisdizione entrambi.. in luogo del CNF ).

Da: ^^08/07/2011 22:16:55

. Professioni, il Governo annuncia una commissione per le liberalizzazioni
Giovedì 07 Luglio 2011 15:58  

Nella Manovra prevista l'istituzione di una Alta Commissione, con esperti internazionali, per aprire i servizi alla concorrenza


--------------------------------------------------------------------------------

Il Governo è deciso a mettere mano alla riforma delle professioni. La conferma è arrivata dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra finanziaria, ha dichiarato: "Vogliamo entrare seriamente nel campo delle professioni".

"Saranno avviate attività preliminari di studio coinvolgendo anche gli organismi internazionali", ha spiegato Tremonti, precisando che "contatti già ci sono stati con l'Ocse e la Commissione europea".

La Manovra prevede una Alta commissione

Orientata in tal senso è già la Manovra correttiva (decreto legge n. 98/2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 di ieri), che all'articolo 29 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di una "Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi", composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, nonché da esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale. Questa Alta commissione dovrà concludere i propri lavori entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Sotto esame finalmente gli Ordini: anche per questi giudizi verrà applicata per semplicità e speditezza il voto numerico, che costituisce esauriente motivazione delle ragioni della decisione.

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Da: ^^08/07/2011 22:20:55
Ecco il link dove è stato preso l'articolo.

http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8223:professioni-il-governo-annuncia-una-commissione-per-le-liberalizzazioni&catid=1:latest-news&Itemid=50

Tutto vero tranne il giudizio numerico, almeno penso.

Da: "o"08/07/2011 22:24:02
le professioni in italia saranno ricostruite con l'europa

Da: ^^08/07/2011 22:34:16
Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 155  del 6 luglio 2011


Articolo 29 -

Art. 29 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi


In vigore dal 6 luglio 2011


1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilita';

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.


     

Da: servono forze ed idee nuove08/07/2011 22:52:44
perciò le liberalizzazioni si fa ranno

Da: per tutti08/07/2011 23:28:17
iscrivetevi al pd che con i voti prometteranno i cambiamenti.

Da: lillovero09/07/2011 01:49:22
il problema non è pd o pdl (e lo dice uno che considera l'attuale governo molto poco dignitoso).
il malaffare è insito nell'animo italiano tanto che anche le sue forme più estreme sono tollerate finanche dalle vittime del malaffare stesso. ho sentito non pochi abogados definire "avvocatoni" dei giuristi improvvisati con una cultura approssimativa e un lessico limitatissimo, che si esprimono con inflessione dialettale (sia essa del nord o del sud) e che aggrediscono gli abogados per motivi tutti da investigare.
sottomettersi è già normalmenteuna cosa poco bella, sottomettersi a della gentucola simile è veramente orribile.

Da: fai da te09/07/2011 08:30:33
questione competenza: ricorso al CNF, nel ricorso sollevare l'eccezione come da sentenza corte eu. Loro diranno che non è così; in cass. ss. uu, risollevare l'eccezione, se non mandano alla corte x pregiudiziale, attendere la sentenza, se va male corte europea diritti dell'uomo e lì sono fregati.  Ma la cass. ss uu non è scema e non difende interessi di casta ....
Rimane il fatto che, qui si scrive, però, ad oggi sono troppo poche le persone che fanno valere i propri diritti. Sia ben chiaro:  è acclarato che, l'iscrizione oggi in Italia è una rarissima eccezione, a fronte del respingimento che rappresenta la norma. Ribadisco una cosa detta e ridetta e ri-ri-rifritta, la controparte è consapevole che su 100 dinieghi avranno al massimo 3/4 opposizioni, quindi per loro il gioco vale la candela. Ergo, fuori gli attributi e/o cambiate mestiere !!!

Da: xfai da te09/07/2011 10:13:55
parli di attributi agli abogados. Cosa assai rara fidati.
infatti a Firenze li chiamiamo i cacones,

Da: fai da te09/07/2011 11:18:15
non tutti sono come dici tu

Da: xfai da te09/07/2011 11:26:43
x me tu sei un'eccezione che conferma una regola. I fatti mi danno ragione. Perchè a Fi, nessuno deposita la domanda??? Perchè non la prendono e stanno tutti muti !!! Quindi tutti cacones

Da: ^^09/07/2011 11:28:14
Ricorso all'Antitrust, chiedendo di sospendere in via cautelare le delibere dei coa in violazione della normativa europea. Infatti, le resistenze che i coa frappongo all'iscrizione degli abogados italiani nelle liste degli avvocati stabiliti sono lesive della concorrenza.
Ricorso al Ministero con inoltro dello steso per conoscenza all'Alta Commissione preposta alla liberalizzazione delle professioni. Ricorso all'OCSE e al Fondo Monetario Internazionale chiedendo che l'Italia venga messa in procedura di infrazione o in mora.

Da: ^^09/07/2011 11:57:16
Protocollo no 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Articolo 1
Divieto generale di discriminazione
1 "Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione ..."
Ora, posto che non si tratta di abuso del diritto allora è evidente che nei confronti degli degli abogados italiani si sta facendo discriminazione.

Da: iocivogliocredere09/07/2011 12:02:54
potrò risultare "infantile" ma :
nell'ipotesi di eventuale ingiusto diniego all'iscrizione, IN CASO DI PROBABILISSIMA CONDANNA AL RISARCIMENTO

(visto che iocivogliocredere che siamo ancora in uno Stato di Diritto),

perchè i denari prelevarli dalle casse del coa (che sono fondi di tutti..) E NON INVECE dalle personali tasche del presidente e di quei membri che hanno partecipato a tale decisione ??
Bastava adattarsi alle precise e chiare normative Europee.. (cosa invocheranno a discolpa e difesa.. l'oscurità dei testi normativi XD ? )

ps ^^ : quella dell'ANTITRUST è davvero buona !!

Da: x tutti09/07/2011 12:15:43
Fatevi valere: GLI ORDINI CHE NON ISCRIVONO devono risarcire!!!!
Anche il parere del 05 Maggio 2011 del CNF ribadisce un concetto fondamentale: l'indagine istruttoria sulle domande di iscrizione non deve essere invasiva!!!!
Facciamo i nomi di chi è che fa indagini invasive: Milano, Torino, Civitavecchia, Firenze, Vellletri, Roma, Taranto.
Per gli altri ordini italiani forse si possono salvare da mega risarcimenti apllicando le legge comunitaria recepita con D.Lgs dall'Italia.
GLI ORDINI CHE NON ISCRIVONO VANNO INCONTRO A GRANDI RISCHI DI RICORSI, RISARCIMENTI.....oltre che brutte figure a livello europeo!!!!
FATEVI VALERE, la legge è dalla parte degli avvocati stabiliti e chi commette infrazioni alla fine DEVE PAGARE!!!!!

Da: ^^09/07/2011 12:33:09
Per il ricorso all'Antitrust si potrebbe richiedere un contributo a fondo perduto alla CEPU. :)
Io penso che sarebbero felici di aiutarci.

Da: d.e.m.i.a.n09/07/2011 12:37:16
la responsabilità civile dell'amministrazione si regola ex 2043 c.c. ; la responsabilità amministrativa, cioè quella del funzionario verso l'amministrazione per il danno erariale sopportato da questa, a causa di una condotta del funzionario, sussiste in caso di dolo o colpa grave del funzionario; riguardo all'anti-trust, mi risulta possa infliggere sanzioni agli enti ( tra cui anche gli ordini ); penso che anche per il danno erariale conseguente alla sanzione, sia amministrativamente responsabile il funzionario, in caso di dolo o colpa grave nella condotta tenuta e che diede luogo alla sanzione

Da: d.e.m.i.a.n09/07/2011 12:50:10
Danno erariale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Nell'ordinamento italiano è detto danno erariale il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.

Il concetto di danno, che compare nella definizione, deve essere inteso in senso civilistico, e può quindi consistere in:

    un danno emergente, ossia una perdita per una cosa distrutta o perduta, una spesa sostenuta o un'entrata non acquisita;
    un lucro cessante, ossia un mancato guadagno.

Il danno erariale si distingue in:

    diretto, se è cagionato direttamente ad un'amministrazione pubblica;
    indiretto, se, invece, a cagionato ad un terzo che l'amministrazione pubblica ha dovuto risarcire.

Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativa-contabile, su cui giudica la Corte dei conti. A tal fine deve essere certo, attuale (sussistente nel momento della domanda di risarcimento e in quello della sentenza di condanna), concreto (non ipotetico) e di entità determinata o determinabile.

Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza della Corte dei Conti non annoverano più tra i requisiti del danno erariale la patrimonialità, estendendo, quindi, la nozione oltre la lesione di elementi patrimoniali, fino a comprendere ogni violazione di interessi pubblici giuridicamente protetti. In quest'ottica, la Corte dei Conti ha ritenuto configurabile quale danno erariale il danno all'economia nazionale, inteso come lesione dell'interesse generale alla salvaguardia, all'incremento e al progresso dell'economia nazionale, oppure il danno all'immagine della pubblica amministrazione, inteso come grave perdita di prestigio a seguito del detrimento dell'immagine e della personalità pubblica dello stato o altro ente pubblico derivante da un'azione delittuosa di un suo amministratore o dipendente.

Da: ^^09/07/2011 14:39:49
Liberalizzazione delle professioni.
Dietro la manovra per abolire l'esame di Stato pare proprio che ci sia lo zampino di Confindustria che ha voluto un segnale forte e chiaro dal Goverbo Berlusconi.
Per leggere l'articolo vai al seguente link.
http://www.selpress.com/unipr/esr_visualizza.asp?chkIm=41

Da: leghista09/07/2011 16:26:54
siete dei cacones andate a lavurar la terra vigliacconi che non siete altro..vi cacate sotto per un esame semplicissimo da superare per un vero praticante medio, la verità è che, voi che andate in spagna siete degli emeriti incapaci, abituati da i vostri genitori ad avere sempre una stampella pronta per ogni occasione siete dei bamboccioni cronici, magari vi siete comprati pure la laurea ed il diploma e perchè non anche la licenza media, ed ora volete fare i furbi con il titolo comprato con i soldi di paparino in spagna siete vergognosi...cacones cacones cacones cacones!!!hahahahahahahahahahah

Da: d.e.m.i.a.n09/07/2011 16:42:43
Curiosa sentenza della corte di giustizia risalente ad oltre 30 fa.. tizio ha la laurea a dello stato a, si fa riconoscere il titolo nello stato b, in forza del riconoscimento accademico accede all'esame di stato b e diventa avvocato b felice e contento, finchè, lo stato b, gli contesta di non avere la laurea b.. buona lettura..

Titolo e riferimento

Sentenza della Corte del 28 aprile 1977.

Jean Thieffry contro Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia.

Diritto di stabilimento degli avvocati.

Causa 71/76.

raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 00765
edizione speciale greca pagina 00229
edizione speciale portoghese pagina 00277
edizione speciale spagnola pagina 00195
edizione speciale svedese pagina 00359
edizione speciale finlandese pagina 00385
Testo

    html pdf      

Lingua facente fede

    francese

Date

    del documento: 28/04/1977
    della domanda: 19/07/1976

Classificazione

    Codice repertorio giurisprudenza:
    1.     B-01.03   Comunità economica europea / Comunità europea / I principi e la cittadinanza dell'Unione / Obblighi degli Stati membri
    B-04.03.00   Comunità economica europea / Comunità europea / Libera circolazione delle persone e dei servizi / Libertà di stabilimento / In generale
    2.     B-04.03.00   Comunità economica europea / Comunità europea / Libera circolazione delle persone e dei servizi / Libertà di stabilimento / In generale
    3.     B-04.03.00   Comunità economica europea / Comunità europea / Libera circolazione delle persone e dei servizi / Libertà di stabilimento / In generale
    B-04.03.01   Comunità economica europea / Comunità europea / Libera circolazione delle persone e dei servizi / Libertà di stabilimento / Singole attività
    Argomento:
    libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, diritto di stabilimento

Altre informazioni

    Autore:
    Corte di giustizia delle Comunità europee
    Forma:
    sentenza

Procedimento

    Tipo di procedimento:
    Domanda pregiudiziale
    Osservazioni:
    Commissione, Francia, Regno Unito, Stati membri, Istituzioni
    Nazionalità delle parti:
    Francia
    Giudice relatore:
    Pescatore
    Avvocato generale:
    Mayras
    Giudice a quo:
    *A8* Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, décision du 09/03/1976
    *A9* Cour d'appel de Paris, 1re, 2e et 3e chambres, arrêt du 13/07/1976
    *P1* Cour d'appel de Paris, 1re, 2e et 3e chambres, arrêt du 29/06/1977
     

Dottrina

    Dottrina relativa alla sentenza:
    Pettiti, Louis: Gazette du Palais 1977 I Jur. p.268-269
    Wägenbaur, Rolf: Das Thieffry-Urteil und das Niederlassungsrecht der Rechtsanwälte in den Europäischen Gemeinschaften, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1977 p.260-262
    Wallace, Rebecca M.M.: Jean Thieffry, Docteur en Droit, Paris and Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris, New Law Journal 1977 p.689-690
    Nicolaysen, Gert: Europarecht 1977 p.288-289
    Louis, Jean-Victor: Journal des tribunaux 1977 p.571-573
    J.V.D.M.: Rechtskundig weekblad 1977-78 Col.996-999
    Dauwe, Brigitte: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1978 p.227-230
    Dal, Georges-Albert: Droit de libre établissement et équivalence des dipl´mes, Cahiers de droit européen 1978 p.237-245
    Crisham, C.A.: Common Market Law Review 1978 p.366-370
    Kovar, Robert: Journal du droit international 1978 p.957-964
    Voulgaris, I.: I egkatastasi dikigoron stin Evropaïki Koinotita kata ti nomologia tou Dikastiriou ton Evropaïkon Koinotiton, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 1981 p.317-340
    Cabral, Pedro: Revista da Ordem dos Advogados 1999 p.609-611
    Škovranová, Lucia: Rozsudok "THIEFFRY", Výber z rozhodnutí Sºdneho dvora Európskych spoločenstiev 2006 p.7-12

Relazioni tra i documenti

    Trattato:
    Comunità economica europea
    Pronunce che interessano gli atti:
    Interpreta 11957E052
    Interpreta 11957E057
    Atti citati nella giurisprudenza:
    11957E057: P 777 779

    11957E005: P 777

    11957E003: P 776

    11957E052-L1: P 776

    11957E052-L2: P 776

    11957E053: P 776

    11957E054: P 776

    31961X1202: P 776
    Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento

Testo
Doppia visualizzazione: DA DE EN FI FR IT NL SV

Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave

1 . LIBERTA DI STABILIMENTO - FINALITA DEL TRATTATO - ATTUAZIONE - MANCANZA DI DIRETTIVE COMUNITARIE - DISPOSIZIONI O PRATICHE NAZIONALI - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

( TRATTATO CEE , ARTT . 5 , 52 E 57 )

2 . LIBERTA DI STABILIMENTO - DIPLOMA STRANIERO - RICONOSCIMENTO DELL ' EQUIVALENZA - EFFETTI UNIVERSITARI ED EFFETTI CIVILI - DISTINZIONE - COMPETENZA DELLO STATO DI STABILIMENTO - ESIGENZE DEL DIRITTO COMUNITARIO - OSSERVANZA

( TRATTATO CEE , ART . 52 )

3 . LIBERTA DI STABILIMENTO - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO - ESERCIZIO DI UN ' ATTIVITA PROFESSIONALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - AVVOCATURA - DIPLOMA OTTENUTO NEL PAESE D ' ORIGINE - RICONOSCIMENTO DELL ' EQUIVALENZA RISPETTO AL DIPLOMA NAZIONALE DEL PAESE DI STABILIMENTO - MANCANZA DI DIRETTIVE COMUNITARIE - REQUISITO DEL DIPLOMA DEL PAESE DI STABILIMENTO - RESTRIZIONE INCOMPATIBILE COL TRATTATO

( TRATTATO CEE , ARTT . 52 E 57 )

Massima

1 . LA LIBERTA DI STABILIMENTO , NEL RISPETTO DELLE NORME PROFESSIONALI GIUSTIFICATE DAL PUBBLICO INTERESSE , FA PARTE DELLE FINALITA DEL TRATTATO . NEL CASO IN CUI LO STESSO TRATTATO NON VI ABBIA GIA PROVVEDUTO ESPRESSAMENTE , L ' ATTUAZIONE DI DETTE FINALITA PUO ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE PROVVEDIMENTI EMANATI , A NORMA DELL ' ART . 5 DEL TRATTATO , DAGLI STATI MEMBRI . SE LA LIBERTA DI STABILIMENTO PUO ESSERE GARANTITA , IN UNO STATO MEMBRO , IN FORZA VUOI DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN VIGORE , VUOI DELLA PRASSI DELL ' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA , NON SI PUO NEGARE IL GODIMENTO EFFETTIVO DI TALE LIBERTA A CHI RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO PER IL SOLO FATTO CHE , PER UNA DETERMINATA PROFESSIONE , NON SONO ANCORA STATE ADOTTATE LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL ' ART . 57 DEL TRATTATO . POICHE DUNQUE L ' EFFETTIVO GODIMENTO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO PUO DIPENDERE - IN DETERMINATE CIRCOSTANZE - DALLA LEGGE O DALLA PRASSI NAZIONALE , SPETTA ALLE PUBBLICHE AUTORITA COMPETENTI - CONSIDERANDO COME TALI ANCHE LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA LEGALMENTE RICONOSCIUTE - GARANTIRE CHE LEGGI O PRASSI VENGANO APPLICATE CONFORMEMENTE ALL ' OBIETTIVO DEFINITO DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO .

2 . PER QUANTO RIGUARDA LA DISTINZIONE TRA GLI EFFETTI UNIVERSITARI E GLI EFFETTI CIVILI DEL RICONOSCIMENTO DELL ' EQUIVALENZA DI DIPLOMI STRANIERI , SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI EFFETTUARE - TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI LIBERTA DI STABILIMENTO - LE VALUTAZIONI DI FATTO CHE CONSENTANO LORO DI DECIDERE SE IL RICONOSCIMENTO RILASCIATO DA UN ' AUTORITA UNIVERSITARIA POSSA VALERE , OLTRE CHE AI FINI ACCADEMICI , COME TITOLO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE . IL FATTO CHE UNA LEGGE NAZIONALE CONTEMPLI IL RICONOSCIMENTO D ' EQUIVALENZA AI SOLI FINI UNIVERSITARI NON GIUSTIFICA , DI PER SE , IL RIFIUTO DI RICONOSCERE TALE EQUIVALENZA COME TITOLO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE . CIO VALE PARTICOLARMENTE NEL CASO IN CUI UN DIPLOMA , RICONOSCIUTO A FINI ACCADEMICI , SIA INTEGRATO DA UN CERTIFICATO D ' IDONEITA PROFESSIONALE CONSEGUITO SECONDO LA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO .

3 . L ' ESIGERE DA UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE INTENDA ESERCITARE UN ' ATTIVITA PROFESSIONALE , COME AD ESEMPIO L ' AVVOCATURA , IN UN ALTRO STATO MEMBRO , IL DIPLOMA NAZIONALE CONTEMPLATO DALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO , QUALORA IL DIPLOMA CONSEGUITO DALL ' INTERESSATO NEL PAESE D ' ORIGINE SIA STATO DICHIARATO EQUIVALENTE DALL ' AUTORITA COMPETENTE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO E GLI ABBIA CONSENTITO DI SUPERARE LE PROVE SPECIALI DELL ' ESAME D ' IDONEITA ALLA PROFESSIONE DI CUI TRATTASI , COSTITUISCE , PUR SE NON SONO STATE ADOTTATE LE DIRETTIVE DI CUI ALL ' ART . 57 , UNA RESTRIZIONE INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI STABILIMENTO GARANTITA DALL ' ART . 52 DEL TRATTATO .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 71/76 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA CORTE D ' APPELLO DI PARIGI NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

JEAN THIEFFRY , DOTTORE IN GIURISPRUDENZA , AVVOCATO , RESIDENTE IN PARIGI ,

E CONSEIL DE L ' ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO DI STABILIMENTO , IN RELAZIONE AD ALCUNE CONDIZIONI POSTE DALLA LEGGE PER L ' ESERCIZIO DELL ' AVVOCATURA ,

Motivazione della sentenza

1 CON SENTENZA 13 LUGLIO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 19 LUGLIO SUCCESSIVO , LA CORTE D ' APPELLO DI PARIGI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 57 DEL TRATTATO CEE , RELATIVO AL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE AI FINI DELL ' ACCESSO ALLE ATTIVITA INDIPENDENTI , CON RIGUARDO IN PARTICOLAR MODO ALL ' AMMISSIONE ALL ' ESERCIZIO DELL ' AVVOCATURA .

2 LA CONTROVERSIA DI CUI E INVESTITA LA CORTE D ' APPELLO DI PARIGI RIGUARDA L ' AMMISSIONE , ALL ' ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO LA CORTE D ' APPELLO DI PARIGI , DI UN AVVOCATO BELGA , TITOLARE DI UN DIPLOMA BELGA DI DOCTEUR EN DROIT , DICHIARATO DA UN ' UNIVERSITA FRANCESE EQUIVALENTE ALLA LICENCE EN DROIT FRANCESE E CHE , IN SEGUITO , DOPO AVER SUPERATO GLI ESAMI RELATIVI , COME PRESCRITTO DALLA LEGISLAZIONE FRANCESE , HA CONSEGUITO IL ' CERTIFICAT D ' APTITUDE A LA PROFESSION D ' AVOCAT ' ( CERTIFICATO D ' ABILITAZIONE ALL ' ESERCIZIO DELL ' AVVOCATURA ).

3 AVENDO L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE CHIESTO L ' ISCRIZIONE ALL ' ALBO DELLA CORTE D ' APPELLO DI PARIGI , IL CONSIGLIO DELL ' ORDINE , CON PROVVEDIMENTO 9 MARZO 1976 , RESPINGEVA LA DOMANDA IN QUANTO L ' INTERESSATO ERA PRIVO DI DIPLOMI FRANCESI ATTESTANTI IL CONSEGUIMENTO DI UNA LICENCE O DI UN DOCTORAT .

4 DAL TENORE DEL PROVVEDIMENTO RISULTA CHE LA DOMANDA D ' ISCRIZIONE E STATA RESPINTA SOLO PERCHE IL POSTULANTE , PUR AVENDO OTTENUTO DA UN ' UNIVERSITA FRANCESE IL RICONOSCIMENTO DELL ' EQUIVALENZA DEL SUO DIPLOMA ORIGINARIO E NONOSTANTE IL CONSEQUIMENTO DELL ' ABILITAZIONE ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FRANCIA , NON POTREBBE TUTTAVIA VENIR ASSIMILATO AL TITOLARE DI UN DIPLOMA DI LICENCE O DI DOCTORAT AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE FRANCESE .

5 IL CONSIGLIO DELL ' ORDINE RITIENE CHE , BENCHE IL TRATTATO ABBIA L ' EFFETTO DI ABOLIRE OGNI DISCRIMINAZIONE DI NAZIONALITA IN MATERIA , TUTTAVIA L ' APPLICAZIONE DELLE SUE DISPOSIZIONI NON IMPLICA L ' AUTOMATICO RICONOSCIMENTO DELL ' EQUIVALENZA DEI DIPLOMI , GIACCHE TALE EQUIVALENZA PUO VENIR SANCITA SOLO DA DIRETTIVE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO - DA ADOTTARSI IN FORZA DELL ' ART . 57 DEL TRATTATO - CHE , QUANTO ALL ' AVVOCATURA , NON ESISTONO ANCORA .

6 LA CORTE D ' APPELLO , ADITA DALL ' INTERESSATO , CHE HA IMPUGNATO DINANZI AD ESSA IL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELL ' ORDINE , HA INTERPELLATO LA CORTE DI GIUSTIZIA SUL SEGUENTE QUESITO :

' SE IL FATTO DI ESIGERE DAL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE DESIDERI ESERCITARE LA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO , IL DIPLOMA NAZIONALE CONTEMPLATO DALLE LEGGI DEL PAESE DI STABILIMENTO , BENCHE IL DIPLOMA DA LUI OTTENUTO NEL PAESE D ' ORIGINE SIA STATO RICONOSCIUTO EQUIVALENTE DALLE AUTORITA UNIVERSITARIE DEL PAESE DI STABILIMENTO E GLI ABBIA CONSENTITO DI SOSTENERE L ' ESAME DI IDONEITA ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - ESAME CH ' EGLI HA SUPERATO - COSTITUISCA - IN MANCANZA DELLE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL ' ART . 57 , NN . 1 E 2 DEL TRATTATO DI ROMA - UN OSTACOLO CHE ECCEDE QUANTO SAREBBE NECESSARIO PER CONSEGUIRE LO SCOPO DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI CUI TRATTASI . '

7/10 A NORMA DELL ' ART . 3 DEL TRATTATO , L ' AZIONE DELLA COMUNITA IMPLICA , TRA L ' ALTRO , L ' ABOLIZIONE DEGLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI . PER REALIZZARE DETTA FINALITA , L ' ART . 52 , 1* COMMA , STABILISCE CHE LE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO VENGANO GRADATAMENTE SOPPRESSE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO . AI SENSI DEL 2* COMMA , DELLO STESSO ARTICOLO ' LA LIBERTA DI STABILIMENTO IMPORTA L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA NON SALARIATE . . . ALLE CONDIZIONI DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI ' . L ' ART . 53 SOTTOLINEA L ' IRREVERSIBILITA DELLA LIBERALIZZAZIONE REALIZZATA IN QUESTO SETTORE , IN UN DETERMINATO MOMENTO , IN QUANTO STABILISCE CHE ' GLI STATI MEMBRI NON INTRODUCONO NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO NEL LORO TERRITORIO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ' .

11/12 ONDE AGEVOLARE L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA INDIPENDENTI ED IL LORO ESERCIZIO , L ' ART . 57 INCARICA IL CONSIGLIO DI ADOTTARE DIRETTIVE AVENTI COME OGGETTO , DA UN LATO , IL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI E , DALL ' ALTRO , IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ATTIVITA INDIPENDENTI E DI ESERCIZIO DELLE STESSE . L ' ARTICOLO IN QUESTIONE MIRA DUNQUE A CONCILIARE LA LIBERTA DI STABILIMENTO CON L ' APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI CHE DISCIPLINANO LA PROFESSIONE , GIUSTIFICATE DAL PUBBLICO INTERESSE , VALE A DIRE LE NORME IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE , DI QUALIFICAZIONE , DI DEONTOLOGIA , DI CONTROLLO E DI RESPONSABILITA , PURCHE DETTA APPLICAZIONE AVVENGA IN MODO NON DISCRIMINATORIO .

13/14 NEL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO , ADOTTATO IL 18 DICEMBRE 1961 IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 54 DEL TRATTATO , IL CONSIGLIO SI E PREOCCUPATO DI ELIMINARE NON SOLO LE DISCRIMINAZIONI PATENTI , MA ANCHE OGNI SORTA DI DISCRIMINAZIONI DISSIMULATE , DICHIARANDO , AL TITOLO III , LETTERA B , CHE DOVEVANO VENIR ABOLITE IN QUANTO RESTRIZIONI ' LE CONDIZIONI ALLE QUALI UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA , REGOLAMENTARE O AMMINISTRATIVA SUBORDINANO L ' ACCESSO AD UN ' ATTIVITA NON SALARIATA O IL SUO ESERCIZIO E CHE , SEBBENE APPLICABILI SENZA DISTINZIONE DI CITTADINANZA , OSTACOLANO ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE L ' ACCESSO O L ' ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA AI CITTADINI STRANIERI ' . ( GU 1962 , PAG . 62 ). DETTO PROGRAMMA , CHE SI INQUADRA NEL PIANO DI ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO , FORNISCE UTILI INDICAZIONI PER L ' ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE DEL TRATTATO .

15/16 DAL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA SI DESUME CHE LA LIBERTA DI STABILIMENTO , NEL RISPETTO DELLE NORME PROFESSIONALI GIUSTIFICATE DAL PUBBLICO INTERESSE , FA PARTE DELLE FINALITA DEL TRATTATO . NEL CASO IN CUI LO STESSO TRATTATO NON VI ABBIA GIA PROVVEDUTO ESPRESSAMENTE , LE FINALITA DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE CONSEGUITE MEDIANTE PROVVEDIMENTI EMANANTI DAGLI STATI MEMBRI , I QUALI , A NORMA DELL ' ART . 5 DEL TRATTATO , DEVONO ADOTTARE ' TUTTE LE MISURE DI CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE ATTE AD ASSICURARE L ' ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PRESENTE TRATTATO OVVERO DETERMINATI DAGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA ' ED ASTENERSI ' DA QUALSIASI MISURA CHE RISCHI DI COMPROMETTERE LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI DEL PRESENTE TRATTATO ' .

17/18 NE CONSEGUE CHE , SE LA LIBERTA DI STABILIMENTO CONTEMPLATA DALL ' ART . 52 PUO VENIR GARANTITA IN UNO STATO MEMBRO IN FORZA VUOI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI , VUOI DELLA PRASSI DELL ' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA , NON SI PUO IMPEDIRE IL GODIMENTO EFFETTIVO DI TALE LIBERTA A CHI RIENTRA NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO PER IL SOLO FATTO CHE , PER UNA DETERMINATA PROFESSIONE , NON SONO STATE ANCORA ADOTTATE LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL ' ART . 57 DEL TRATTATO . POICHE DUNQUE L ' EFFETTIVO GODIMENTO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO PUO DIPENDERE - IN DETERMINATE CIRCOSTANZE - DALLA LEGGE O DALLA PRASSI NAZIONALE , SPETTA ALLE PUBBLICHE AUTORITA COMPETENTI - CONSIDERANDO COME TALI ANCHE LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA LEGALMENTE RICONOSCIUTE - GARANTIRE CHE LEGGI O PRASSI VENGANO APPLICATE CONFORMEMENTE ALL ' OBIETTIVO DEFINITO DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO .

19 IN PARTICOLARE , COSTITUIREBBE RESTRIZIONE INGIUSTIFICATA DI DETTA LIBERTA IL RIFIUTARE L ' ACCESSO AD UNA DETERMINATA PROFESSIONE , IN UNO STATO MEMBRO , A CHI RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO , SIA TITOLARE DI UN DIPLOMA DICHIARATO EQUIVALENTE DALL ' AUTORITA COMPETENTE DEL PAESE DI STABILIMENTO E CHE , PER DI PIU , POSSIEDA GLI SPECIFICI REQUISITI DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE PRESCRITTI IN DETTO PAESE , PER IL SOLO FATTO CHE L ' INTERESSATO NON E IN POSSESSO DEL DIPLOMA NAZIONALE CORRISPONDENTE AL DIPLOMA DI CUI E TITOLARE E CHE E STATO DICHIARATO EQUIVALENTE .

20/21 POICHE IL GIUDICE NAZIONALE HA MESSO PARTICOLARMENTE L ' ACCENTO SULL ' EFFETTO DEL RICONOSCIMENTO DI EQUIVALENZA ' AD OPERA DELL ' AUTORITA UNIVERSITARIA DEL PAESE DI STABILIMENTO ' , IN CORSO DI CAUSA E SORTA LA QUESTIONE DEL SE SI DEBBA DISTINGUERE , QUANTO ALL ' EQUIVALENZA DEI DIPLOMI , TRA IL RICONOSCIMENTO UNIVERSITARIO , CONCESSO PER LA CONTINUAZIONE DI DETERMINATI STUDI , ED IL RICONOSCIMENTO ' CON EFFETTI CIVILI ' , RILASCIATO PER L ' ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA PROFESSIONALE . DAI CHIARIMENTI FORNITI IN MERITO DALLA COMMISSIONE E DAI GOVERNI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO RISULTA CHE LA DISTINZIONE TRA EFFETTO UNIVERSITARIO ED EFFETTO CIVILE DEL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI STRANIERI E NOTA , SECONDO DIVERSE MODALITA , ALLA LEGISLAZIONE ED ALLA PRASSI DI VARI STATI MEMBRI .

22/24 POSTO CHE LA DISTINZIONE E DISCIPLINATA DAL DIRITTO NAZIONALE DEI VARI STATI , SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI VALUTARNE LE CONSEGUENZE , SENZA PER QUESTO PERDERE DI VISTA LE FINALITA DEL DIRITTO COMUNITARIO . IN PROPOSITO E NECESSARIO CHE IN CIASCUNO STATO MEMBRO IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE , AI FINI DELLO STABILIMENTO , SIA AMMESSO NELLA MISURA PIU AMPIA COMPATIBILE COL RISPETTO DELLE ESIGENZE PROFESSIONALI INDICATE SOPRA . SPETTA QUINDI ALLE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI EFFETTUARE , TENUTO CONTO DEGLI IMPERATIVI DI DIRITTO COMUNITARIO SUMMENZIONATI , LE VALUTAZIONI DI FATTO CHE CONSENTANO LORO DI DECIDERE SE IL RICONOSCIMENTO RILASCIATO DA UN ' AUTORITA UNIVERSITARIA POSSA VALERE , OLTRE CHE AI FINI ACCADEMICI , COME TITOLO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE .

25/27 IL FATTO CHE UNA LEGGE NAZIONALE CONTEMPLI IL RICONOSCIMENTO D ' EQUIVALENZA AI SOLI FINI UNIVERSITARI NON GIUSTIFICA , DI PER SE , IL RIFIUTO DI RICONOSCERE TALE EQUIVALENZA COME TITOLO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE . CIO VALE PARTICOLARMENTE NEL CASO IN CUI UN DIPLOMA , RICONOSCIUTO A FINI ACCADEMICI , SIA INTEGRATO DA UN CERTIFICATO D ' IDONEITA PROFESSIONALE CONSEGUITO SECONDO LA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO . CIO PREMESSO , SI DEVE RISOLVERE IL QUESITO IN ESAME NEL SENSO CHE L ' ESIGERE , DA UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE INTENDA ESERCITARE UN ' ATTIVITA PROFESSIONALE , COME AD ESEMPIO L ' AVVOCATURA , IN UN ALTRO STATO MEMBRO , IL DIPLOMA NAZIONALE CONTEMPLATO DALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO , QUALORA IL DIPLOMA CONSEGUITO DALL ' INTERESSATO NEL PAESE D ' ORIGINE SIA STATO DICHIARATO EQUIVALENTE DALL ' AUTORITA COMPETENTE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO E GLI ABBIA CONSENTITO DI SUPERARE LE PROVE SPECIALI DELL ' ESAME D ' IDONEITA ALLA PROFESSIONE DI CUI TRATTASI , COSTITUISCE , PUR SE NON SONO STATE ADOTTATE LE DIRETTIVE DI CUI ALL ' ART . 57 , UNA RESTRIZIONE INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI STABILIMENTO GARANTITA DALL ' ART . 52 DEL TRATTATO .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

28/29 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI ALLA CORTE D ' APPELLO DI PARIGI , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE AD ESSA SOTTOPOSTA DALLA CORTE D ' APPELLO DI PARIGI , CON SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO IL 13 LUGLIO 1976 , DICHIARA :

L ' ESIGERE DA UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE INTENDA ESERCITARE UN ' ATTIVITA PROFESSIONALE , COME AD ESEMPIO L ' AVVOCATURA , IN UN ALTRO STATO MEMBRO , IL DIPLOMA NAZIONALE CONTEMPLATO DALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO , QUALORA IL DIPLOMA CONSEGUITO DALL ' INTERESSATO NEL PAESE D ' ORIGINE SIA STATO DICHIARATO EQUIVALENTE DALL ' AUTORITA COMPETENTE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO E GLI ABBIA CONSENTITO DI SUPERARE LE PROVE SPECIALI DELL ' ESAME D ' IDONEITA ALLA PROFESSIONE DI CUI TRATTASI , COSTITUISCE , PUR SE NON SONO STATE ADOTTATE LE DIRETTIVE DI CUI ALL ' ART . 57 , UNA RESTRIZIONE INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI STABILIMENTO GARANTITA DALL ' ART . 52 DEL TRATTATO .

Da: leghista09/07/2011 16:54:09
che merdataaaa!!!!!!!!!

Da: x leghista09/07/2011 17:39:00
Porta i miei ossequi a trota, il futuro capo della lega.

Da: per leghista09/07/2011 17:55:07
tu invece un semplice scemo che non ha le palle di fare il proprio nome. dalli all'agricoltura che forse con un pò di impegno riesci a far crescere un pò di cicoria

Da: d.e.m.i.a.n09/07/2011 17:56:30
faccio presente che a) in belgio già allora bastavano la laurea e un praticantato triennale per accedere alla professione di avvocato b) che la corte considerò per "di più" l'aver ottenuto l'abilitazione in francia

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