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Esame avvocato Spagna
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Da: x cnf21/04/2011 19:32:48
sul sito ancora nessuna novità! io sto aspettando il decreto dal ministero, non ho fatto nemmeno la pratica... chissà quante prove mi faranno fare!!

Da: i miei21/04/2011 20:34:19
complimenti, nemmeno la pratica hai svolto, che coraggio!

poveri i potenziali tuoi clienti

Da: NOn capisco22/04/2011 08:47:42
Perchè vi arrabattiate tanto e vi facciate la forca gli uni con gli altri sul forum dal momento he dovete battere tutti lo stesso problema.
Io mi sono collegiato a Madrid da circa 5 mesi e ancora non ho fatto richiesta di iscrizione ad alcun coa eppure sto lavorando ugualmente, poichè basta fare le dovute comunicazione alle parti ed agire di intesa con un altro professionista ed il problema è risolto.
La fate tanto lunga e vi scannate per motivi che potreste aggirare senza difficoltà.

Da: x i miei22/04/2011 10:07:39
hai ragione... vuoi mettere la differenza di preparazione rispetto alle (tante) persone che hanno svolto la pratica fittizia?? non c'è paragone! :)

Da: univer*******d22/04/2011 10:59:15
x non capisco.

Puoi dirmi le dovute comunicazioni da fare alle parti. Sono anch'io iscritto a Madrid.

Grazie

Da: fai da te22/04/2011 12:59:47
xuniver*******d
legge 31 del 1982. Pure io lavoro così, se mi mandi una mail usa e getta di invio anche il facsimile da depositare all'odine coinvolto ecc.

Legge 9 febbraio 1982, n. 31
(in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 42)

Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (1).
(1) Il termine "procuratore" deve intendersi sostituito con quello di "avvocato", per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27di soppressione dell'Albo dei procuratori legali.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Qualifica professionale.
Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:
ovact-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica [federale] di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoué (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).
Articolo 2
Prestazione di servizi professionali.
Le persone di cui all'art. l sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità a secondo le modalità stabilite dal presente titolo.
Omissis (1) .
(1) Comma abrogato dall'articolo 18 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 -
Articolo 3
Uso del titolo.
Gli avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.
Articolo 4
Doveri.
Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.
Articolo 5
Incompatibilità.
Si estendono agli avvocati indicati all'art. l le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.
La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b) .
Articolo 6
Prestazioni giudiziali.
Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e5, delle seguenti condizioni:
a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;
c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.
Articolo 7
Prestazioni stragiudiziali.
Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.
Articolo 8
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giuridisdizionali corrispondenti. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 16, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo 9
Obbligo e contenuto della comunicazione.
Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;
2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;
3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;
4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;
5) eventuale appartenenza a società professionali;
6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere.
Articolo 10
Documentazione.
Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.
Articolo 11
Disciplina professionale.
Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.
Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.
Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.
Articolo 12
Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense.
I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'art. 1.
Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.
Articolo 13
Tariffe.
Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.
Articolo 14
Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati.
I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.
Articolo 15
Disciplina professionale.
I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato.


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Da: fai da te22/04/2011 13:07:00
Comunicazione ex art. 6, Legge 31/1982, per la prestazioni di servizi giudiziari all'interno della Comunità europea da parte di avvocati intracomunitari con abilitazione non nazionale.

Al  Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di XXXXX

Al Tribunale di XXXXXXXXXX


*Al Procuratore della Repubblica di XXXXXXXXXXXXXXX
(in caso di procedimenti penali)

Con la presente, io sottoscritto advocat xxxxxxxx, C.F.:BNxxxxxxx, tel. 32xxxxxx, xxxxv@libero.it, con Studio in Avingiuda Diaxxxxn. 4xxx, piano IV°, BARCELLONA (08036), tel. +3493xxxxxx, e domicilio in Italia in via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxx), regolarmente iscritto con il numero 2xxx9, presso  l'Illustre Colegio de Advocats de xxxxxxxxxxxxxx(Spagna), corrente in C/. Les Creus, n. 8, 1r. 2°. - xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxx@ixxxxf.net, il cui nominativo è rinvenibile tramite il sito del CCBE/sito ufficiale dell'avvocatura spagnola https://www.redabogacia.org/censossl/printLogonCenso.do,
dichiaro
ai sensi della Direttiva n. 249/77, recepita con Legge 31, del 1982, di aver ricevuto incarico professionale per attività giudiziale, in materia ************** da svolgere nel territorio di competenza del Vostro Illustre Ufficio;
di godere dei diritti politici e civili;
di non versare in condizioni di incompatibilità e di non aver riportato condanne penali tanto nello Stato di origine che in quello ospitante che possano impedire l'esercizio della professione anche temporaneo.
L'incarico è stato  concesso da XXXXXXX, in ambito XXXXXXX. La durata sarà proporzionale ai tempi medi delle attività processuali calcolati in anni 4, salvo protrarsi della procedura che comunque verrà comunicato.
Dichiaro che l'incarico sarà svolto di concerto con l'avv. xxxxxxx, del foro di xxxxxx.
Resto a piena disposizione per ogni chiarimento e comunico che verrà comunicata ogni variazione ai fini della presente.
Xxxxx, il ___/___/2011
Advocat xxxxxxxx____________________

L'Assistito __________________

Da: abogado seguro22/04/2011 15:25:44

- Messaggio eliminato -

Da: X abogado seguro22/04/2011 16:18:33
Si, perfetto, questo è uno di quelli che frega più polli di tutti.. provare per credere, ne rimarrete stupiti e con parti intime doloranti... affidatevi con fiducia in caso di masochismo!

Da: Confermo22/04/2011 16:21:23
Questo frega, sito anonimo, pollo spennato!

Da: E'' finita!!!!!22/04/2011 17:19:31
Basta farvi spennare da questi quattro cialtroni!!!!

I tempi sono scaduti, non fate più in tempo... e comunque avreste 1000 problemi con i COA al vostro ritorno...

Non vi fate fregare...

Da: un bel sito22/04/2011 18:30:38
non c'è che dire è un bel sito, c'è solo un numero di cellulare. Niente fax, niente telefono fisso, niente indirizzo, non si capisce nemmeno se dietro c'è una persona fisica o giuridica.
una truffa tentata

Da: Alcazar 22/04/2011 18:56:36
come si fa a rimediare l'indirizzo email di un utente che scrive su questo forum (ovviamente con il suo consenso)?

Da: x Alcazar22/04/2011 20:18:26
Fai prima a dire chi cerchi e dargli una tua usa e getta oppure chiedere che ti dia la sua.

Da: Info!23/04/2011 11:40:36

- Messaggio eliminato -

Da: univer*******d23/04/2011 15:30:52
X fai da te

Grazie per la risposta. Ti chiedo: è sufficiente una sola dichiarazione oppure per ogni incarico che uno riceve occorre trasmettere la comunicazione?

Da: fai da te23/04/2011 16:34:41
la rottura è tutta qui. Devi comunicare l'incarico di volta in volta all'ordine e tribunale competente. Mi spiego, se prendi un incarico a Roma comunichi Roma, se è Tivoli: Tivoli. Non avendo ai sensi della 31 un ordine in Italia che ti controlla come per gli stabiliti ed ordinari, di volta in volta devi comunicare. Comunque, almeno per me, tra essere disoccupato e fare comunicazioni preferisco la seconda ipotesi. C'è un sentenza CE, che regola il tutto, Corte c/Germania del 1985. Alla fine come già detto, fino a che uno non esce da questo impedimento anti abogados, può essere un ottimo paliativo.
Buona pasqua e sempre a disposizione

Da: univer*******d23/04/2011 16:46:30
X fai da te

Grazie ancora e buona Pasqua.

Da: advocat23/04/2011 17:11:41
buona pasqua a tutti i colleghi

Da: la direttiva servizi23/04/2011 19:01:06
la direttiva servizi è molto lacunosa..fate attenzione ad usarla per periodi lunghi o per molteplici situazioni senza addirittura avere un domicilio per attività prevalente in Spagna..
Invece che migliorare la direttiva 249/77 il legislatore preferì lavorare direttamente alla direttiva sullo stabilimento(che però sappiamo come viene gestita in Italia).
ciao

Da: INDURAIN23/04/2011 20:36:37
Sarebbe stupido secondo voi proporre alla Commissione EU di istituire un Coa proprio per gli avv. Stabiliti e/o Integrati???

Da: x fai da te23/04/2011 22:26:17
esercitare ai sensi della 31/82 è possibile ma almeno bisogna aver presentato domanda di stabilimento... altrimenti si passa dalla parte del torto...

Da: fai da te24/04/2011 09:36:20
x tutti, tanti auguri.
x x fai da te. Sul punto ho già detto  quel che tu affermi. Hai ragione. Il bello della 31, è che, tu eserciti ed i coa non possono far altro che star a guardare "abtorto collo". Con la 31 eserciti anche in cassazione. .............
Di nuovo auguri

Da: scusa24/04/2011 11:05:25
se intervengo senza aver letto tutto ma "ABTORTO COLLO" è una battuta?

Da: MURCIA24/04/2011 13:04:03
che credibilità ha come università?

Da: fai da te24/04/2011 17:06:24
xscusa, certo!
Voglio dire che non possono dir nulla. buona pasqua

Da: X Tutti24/04/2011 19:59:33
Obtorto
collo..

Da: nemmeno24/04/2011 20:54:19
il latinorum sanno questi abogados............mio Dio!!!!

Da: fai da te25/04/2011 08:41:41
x   nemmeno 24/04/2011 20.54.19.
Mio Dio lo diciamo noi. Alle 20.54 di pasqua ....., per fare quel intervento. Non commento che è meglio, anzi ti dico buona fortuna che ne hai bisogno.

Da: rem25/04/2011 09:28:44
abtorto collo??

ah ah ah

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