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Esame avvocato Spagna
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Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
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Da: Ipsoa04/02/2011 09:08:32
In spagna non esiste l'incompatibilità, puoi essere abogado anche ejercente e poi essere dipendente di altre 3 società!
Da noi esiste e l'unica eccezione è per i professori e i politici, ovviamente loro possono fare entrambe le cose!

un altro schifo italiano a cui nessuno si è mai ribellato fino in fondo

Da: lillo04/02/2011 10:02:27
lo schifo dell'incompatibilità (caso quasi unico) va a braccetto con la storia delle tariffe minime.
la cosa divertente è che ambiti istituzionali italiani hanno avuto l'ardire di affermare in numerose sedi che le tariffe minime sono poste a tutela dei giovani.... il dramma è che dopo tali affermazioni non sono stati inseguiti e costretti a ritirarsi su un eremo roccioso (unitamente al loro stuolo di figli idioti, nipoti raccomandati e praticanti avvocatesse amanti senza onore e dignità) dai giovani stessi.

Da: ius04/02/2011 10:17:26
notizie da Roma? chi non ne ha non faccia finta di averne come ieri!

Da: nicola123404/02/2011 10:52:32

- Messaggio eliminato -

Da: benito04/02/2011 11:07:30
almeno così fai soldi. Perché se aspetti di farne col tuo pesudo titolo...

Da: laura-04/02/2011 11:07:31
Nicola1234 , ma non leggi sopra ? Non si possono vendere dispense?
CHe speculazione da 4 soldi.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Ipsoa04/02/2011 11:57:37
Per 50 euro ti metti a mercanteggiare...

e questi sono i "legali italiani"!!!!!!!!

manco un immigrato clandestino, VERGOGNA!

Da: x nicola04/02/2011 12:06:23
BARBONE!!!!!!!

che c'è vuoi i soldi per la pizzetta del venerdì sera???

quanta disperazione, ma non è meglio la mensa della caritas che mettersi a elemosinare 50 euro su un forum? ma un minimo di dignità non ce l'avete????

Da: De Tilla04/02/2011 12:12:17
Direi che uest'incidenza rasenta lo zero...     


GIORNATA DI STUDIO - INCIDENZA DELLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE SULL'ORDINAMENTO ITALIANO    
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Data:     04/02/2011
Notizia:    

Comitato Organizzatore

Alberto Bucci

Gennaro Calabrese

Alessandra Civello

Maurizio de Stefano

Claudio Fancelli

Filippo Gai

Fabrizio HinnaDanesi

Francesco Mele

Cesare Mirabelli

PaoloNumerico

Salvatore Orestano

Giorgio Santacroce

RiCONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATNI

DA PARTE DEL CONSIGliO DEll'ORDINE:

Sono stati richiesti 4 crediti formativi

TEL. 06 3701577 - FAX 06 3723663



Comitati di Azione per la Giustizia



Giornata di studio su:

Incidenza della Giurisprudenza

delle Corti Europee

(Strasburgo e Lussemburgo)

sull'Ordinamento

Italiano



Mercoledì 16 Febbraio 2011

Ore 15.00

AULA GIALLOMBARDO

Corte Suprema di Cassazione

Piazza Cavour - Roma



.~

Indirizzi di Saluto

ERNESTO LUPO

Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

FABRIZIO HINNA DANESI

Presidente dei Comitati di azione per la giustizia

GUIDO ALPA

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Con la partecipazione di

VITALIANO ESPOSITO

ProcuratoreGenerale della Suprema Corte di Cassazione

GIORGIO SANTACROCE

Presidente della Corte di Appello di Roma

Presiede

PAOLO VITTORIA

Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione

Relazioni

La tutela Europea dei diritti fondamentali

e il Giudice Italiano

GIUSEPPE TESAURO

Giudice della Corte Costituzionale

Cedu e Ordinamento italiano: Lisbona ha cambiato

qualcosa?

IVO MARIA BRAGUGLIA

Avvocato Generale dello Stato Onorario

Aspetti problematici deli'appplicazione delle sentenze

delle Corti Europee (Lussemburgo e Strasburgo)

nell'Ordinamento italiano

MASSIMO LUCIANI

Professore di Diritto Costituzionale

Funzione ermeneutica di limite e direttamente

applicativa delle norme Cedu nel sistema orizzontale delle

fonti nazionali e sovrannazionali

MARIO ROSARIO MORELLI

Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione



Il Segretario

Alessandra Civello
Fonte:     SEGRETERIA

Da: salerno disperatooo04/02/2011 12:30:09
DIRITTO COMUNITARIO


La Corte di Lussemburgo apre ai legali spagnoli ma sembra pesare lo svolgimento della professione

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione IV - Sentenza 22 dicembre 2010 - Causa C-118/09 (Presidente Schiemann; Relatore Larsen; Avvocato generale Trstenjak; Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Oberste Berufungs-und Disziplinarkommission - Austria - Robert Koller)


Il titolo iberico poteva essere equiparato a un diploma secondo la direttiva che non richiede che il ciclo di studi post secondari sia effettuato in un Paese membro diverso da quello ospitante Il richiamo specifico alla «situazione del ricorrente nella causa principale» include, ovviamente, anche l'effettivo esercizio dell'attività da parte di Koller come la Corte sottolinea nel dispositivo


il commento di MARINA CASTELLANETA


La sentenza Pesla
Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 39 Ce - Rifiuto dell'accesso al tirocinio giuridico di preparazione alle professioni legali regolamentate - Candidato che ha ottenuto la sua laurea in giurisprudenza in un altro Stato membro - Criteri di esame di equipollenza delle conoscenze acquisite. (Trattato Ce, articolo 39)
L'articolo 39 Ce deve essere interpretato nel senso che le conoscenze da prendere come elemento di riferimento ai fini della valutazione dell'equipollenza delle formazioni in seguito a una domanda di ammissione diretta a un tirocinio preparatorio alle professioni legali, senza sostenere le prove previste a tale scopo, sono quelle attestate dalla qualificazione richiesta nello Stato membro in cui il candidato chiede di accedere a un tirocinio siffatto.
L'articolo 39 Ce deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti di uno Stato membro esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'accesso a un periodo di formazione pratica per esercitare successivamente una professione legale regolamentata, come il tirocinio preparatorio alle professioni legali in Germania, detto articolo non impone di per sé che tali autorità, nel contesto dell'esame di equipollenza richiesto dal diritto comunitario, esigano dal candidato soltanto un livello di conoscenze giuridiche inferiore a quelle attestate dalla qualificazione richiesta in tale Stato membro per l'accesso a un siffatto periodo di formazione pratica. Si deve tuttavia precisare che, da un lato, detto articolo non osta nemmeno a una tale riduzione della qualificazione richiesta e che, dall'altro, occorre che, in pratica, la possibilità di un riconoscimento parziale delle conoscenze attestate dalle qualificazioni provate dall'interessato non resti semplicemente fittizia, il che spetta al giudice del rinvio verificare.
Corte di giustizia, sezione III, sentenza 10 dicembre 2009, causa C-345/08
Accesso alla prova attitudinale, senza obbligo di svolgimento del tirocinio per gli avvocati cittadini di uno Stato membro che hanno conseguito il diploma di laurea nel Paese di origine e poi, in un altro Paese Ue, dopo aver conseguito una qualifica supplementare, hanno ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati, avendo svolto effettivamente la professione «al momento della richiesta di autorizzazione a essere ammesso alla prova attitudinale». È la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza Koller (C-118/09), depositata il 22 dicembre, mostra un'apertura della Corte verso gli avvocati che conseguono l'iscrizione in Spagna e poi tornano in patria chiedendo di sostenere unicamente una prova attitudinale, pur aggiungendo, nel dispositivo, una frase che porta a ritenere che abbia rilievo anche una circostanza aggiuntiva ossia l'esercizio, seppure per un breve periodo, della professione nel Paese nel quale è stata ottenuta l'iscrizione.
Il fatto - Un cittadino austriaco, che si era laureato a Graz, aveva poi deciso di andare in Spagna, Paese nel quale aveva ottenuto l'omologazione del diploma dopo aver sostenuto alcuni esami e nel quale era diventato avvocato, dopo aver svolto, seppure per un breve periodo, la professione. Aveva poi deciso di tornare in Austria e aveva chiesto all'Ordine degli avvocati di Graz di essere ammesso alla prova attitudinale, senza però passare attraverso l'obbligo di pratica quinquennale prevista per i laureati austriaci. La commissione giudicatrice degli esami di avvocato aveva respinto la richiesta. Di conseguenza, Koller aveva presentato ricorso alla Suprema commissione disciplinare e di appello degli avvocati austriaca che, prima di decidere nel merito, si è rivolta alla Corte Ue.
L'applicazione del sistema Ue in materia di riconoscimento dei diplomi - Prima di analizzare la questione oggetto del rinvio pregiudiziale, la Corte Ue ha verificato se la Commissione disciplinare e di appello degli avvocati austriaca potesse essere considerata come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» competente ai sensi dell'articolo 267 (ex articolo 234) a rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. Com'è noto, per attribuire una simile qualifica è necessario che sussistano taluni elementi come il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Accertata la sussistenza di tali elementi, la Corte ha potuto pronunciarsi sulle questioni per le quali è stata richiesta la sua interpretazione.
Prima di tutto, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il cittadino austriaco aveva diritto di avvalersi della direttiva n. 89/48 relativa a un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore con formazioni professionali di una durata minima di tre anni modificata dalla n. 2001/19/Ce del 14 maggio 2001 e poi abrogata dalla n. 2005/36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con Dlgs 6 novembre 2007 n. 206) perché l'avvocato Koller aveva conseguito un titolo di studio di durata triennale nell'Università di Graz e aveva le qualifiche professionali per accedere a una professione regolamentata in Spagna. Inoltre, successivamente, anche in Spagna, il richiedente austriaco aveva acquisito una qualifica supplementare rispetto a quella precedente. La direttiva, funzionale a garantire la libera circolazione delle persone nello spazio Ue, considera come diploma anche un insieme di titoli. Essenziale per avvalersi del sistema è che i titoli siano rilasciati da un'autorità competente, situazione che sussisteva nel caso di specie perché ciascun titolo era stato emesso, rispettivamente, dalle competenti autorità austriache e spagnole.
Il periodo di formazione - Il richiedente, inoltre, aveva svolto tutti i periodi di formazione all'interno dell'Unione europea seguendo studi universitari in Austria e altri esami integrativi in Spagna. A tal proposito, anche l'Avvocato generale Trstenjak, nelle conclusioni depositate il 2 giugno 2010, ha ritenuto che la formazione in Spagna, «nell'ambito della procedura di omologazione, rappresenta un ciclo di studi autonomo». Nessun dubbio, quindi, sull'applicabilità della normativa Ue in tema di riconoscimento di diplomi per l'accesso a una professione.
Il titolo austriaco, d'altra parte, aveva permesso l'iscrizione presso l'ordine degli avvocati spagnoli proprio perché si trattava di un titolo attestante la sussistenza delle qualifiche professionali necessarie per accedere alla professione regolamentata in Spagna. Il cittadino austriaco, poi, aveva ottenuto una formazione supplementare in Spagna prova evidente che l'avvocato non aveva inteso aggirare le regole austriache andando a Madrid solo per sottrarsi alle più stringenti regole austriache, ma aveva perfezionato la propria preparazione e aggiunto altri elementi qualificanti, oltre ad aver esercitato la professione (paragrafo 36 della sentenza).
La Corte di giustizia riconosce che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato a un diploma «in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo», ma ciò non è vero per il titolo fatto valere dall'avvocato spagnolo. Il titolo spagnolo, quindi, poteva essere equiparato a un diploma secondo la direttiva che non richiede che il ciclo di studi post secondari «sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante». Si tratta, d'altra parte, di un principio consolidato (si veda la sentenza del 23 ottobre 2008, causa C-274/05, Commissione contro Grecia) e quindi lo Stato ospitante, in questo caso l'Austria, «è tenuto a riconoscere un diploma rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro anche qualora tale diploma sanzioni una formazione acquisita, del tutto o in parte, nello Stato membro ospitante».
Lo svolgimento della prova attitudinale - Alla luce di quanto detto, accertate le condizioni di applicabilità della direttiva n. 89/48 che conduce all'omologazione del diploma di laurea ottenuto in Austria, a seguito del superamento di alcuni esami aggiuntivi in Spagna che certificano una formazione supplementare, le autorità nazionali austriache sono tenute a riconoscere il titolo di avvocato ottenuto a Madrid, potendo chiedere al Koller unicamente lo svolgimento di una prova attitudinale per l'accesso alla professione, senza obbligare il richiedente al tirocinio quinquennale previsto in Austria per accedere alla professione di avvocato.
L'esercizio effettivo della professione - Resta da chiarire un aspetto che, a nostro avviso, è di particolare rilievo. La Corte, infatti, nel dispositivo ha cura di precisare che il richiedente esercitava effettivamente la professione di avvocato «al momento della richiesta di autorizzazione a essere ammesso alla prova attitudinale».
C'è quindi da chiedersi se questa circostanza sia essenziale per poter poi accedere alla professione regolamentata in Austria o se si tratti di un elemento alternativo rispetto al superamento di esami idonei ad attestare qualifiche supplementari in Spagna.
A nostro avviso, la circostanza che la Corte, addirittura nel dispositivo della pronuncia, abbia messo in risalto che il richiedente aveva svolto effettivamente la professione di avvocato «al momento della richiesta di autorizzazione a essere ammesso alla prova attitudinale» non può essere considerata come irrilevante o come un'asserzione riguardante una mera descrizione di una circostanza di fatto che, se avesse avuto un valore meramente illustrativo della situazione, avrebbe dovuto essere collocata altrove.
A ciò si aggiunga che la Corte, pur non pronunciandosi espressamente sul nodo interpretativo emerso durante la discussione della causa che aveva portato la Commissione europea a ritenere, anche alla luce della sentenza Cavallera del 29 gennaio 2009 (C-311/06), che la Corte non esige che il titolo «debba attestare in ogni caso anche un'esperienza professionale», ha dato rilievo a tale circostanza al paragrafo 36 della sentenza e nel dispositivo, mostrando quindi di non condividere l'interpretazione della Commissione. Proprio la presenza dell'affermazione in oggetto nel dispositivo ci sembra che abbia un peso non trascurabile, tanto più che la Corte ha aggiunto tale elemento rispetto all'Avvocato generale Trstenjak che, nelle sue conclusioni, ha fatto riferimento, nella parte finale, alle sole qualifiche aggiuntive, in modo diverso dalla Corte che ha inserito il requisito dell'esperienza professionale seppure minima. Tale elemento, poi, ci sembra anche significativo della volontà della Corte di consentire agli Stati di respingere percorsi artificiosi non fondati sull'effettività, attribuendo invece rilievo all'esperienza professionale effettivamente conseguita.
Giova poi ricordare che, nella sentenza Pesla del 10 dicembre 2009 (causa C-345/08), la Corte ha rilevato che è compito delle autorità nazionali verificare se le conoscenze acquisite «ovvero anche di un'esperienza pratica siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti». In detta sentenza, la Corte ha evidenziato la necessità di procedere a un raffronto «da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro lato la qualificazione professione richiesta dalla normativa nazionale» (paragrafo 37).
Il diritto a saltare il tirocinio - In ultimo, analizzando la seconda parte del dispositivo, la Corte di giustizia ha precisato che le autorità nazionali non possono opporre un rifiuto all'espletamento della prova attitudinale di ammissione alla professione forense «a una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale» solo perché non è stato compiuto un tirocinio analogo a quello previsto nello Stato ospitante che può solo valutare, in base alla direttiva, se le conoscenze acquisite in un altro Stato membro «siano valide ai fini dell'accertamento del possesso di quelle mancanti». Il richiamo specifico alla «situazione del ricorrente nella causa principale» include, come è ovvio, anche lo svolgimento della professione da parte di Koller che la Corte sottolinea nel dispositivo.
Di conseguenza, Koller ha diritto a saltare il tirocinio e, alla luce di quanto previsto dalla direttiva, essere ammesso allo svolgimento di una prova attitudinale al solo fine di colmare eventuali lacune proprio tenendo conto delle particolarità della professione legale che richiede approfondite conoscenze giuridiche. Ciò è chiarito, d'altra parte, anche nella guida per l'utilizzatore del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, adottata dalla Commissione europea nella quale si evidenzia che «l'autorità responsabile del trattamento della richiesta di riconoscimento esaminerà in quale misura il fatto di avere esercitato una professione simile possa, all'occorrenza ridurre o sopprimere l'esigenza eventuale di misure di compensazione».n


Da: Abogado Curioso04/02/2011 12:36:06
Mi chiedo come abbia fatto a diventare professoressa...

Da: Mr. No04/02/2011 12:39:49
Sulla Pesla: grazie, anche in Spagna i requisiti per diventare avvocato li decide lo stato spagnolo.. poi le direttive 98/5 e 2005/36 impongono di riconoscere la qualifica di "Abogado" di per sè.. l'unico dubbio è stato risolto dalla Koller: gli esami integrativi costituiscono una "qualifica supplementare" e rendono invocabili le direttive..

Da: Mr. No04/02/2011 12:48:39
32 Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all'origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un'esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria .

( Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l'Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l'equivalenza del titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» con quello di «Licenciado en Derecho», in quanto il richiedente aveva seguito corsi all'Università di Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall'ordinamento interno spagnolo. ).

33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.

34 Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo.
Infatti, l'art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.

35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz'altro titolare di un
«diploma» ai sensi dell'art. 1, lett . a), della direttiva 89/48 modificata

Da: lillo04/02/2011 13:02:31
si, continuate a scrivere sul forum, e nemmeno uno che faccia ricorso.
e intanto roma, civitavecchia e velletri vi prendono a pesci in faccia...
a verona si sono dati una calmata solo dopo la "reazione indiretta" di qualcuno. e intanto promuovono emendamenti illegali, illogici e ridicoli per salvare, se non la reputazione (già compromessa), almeno la sicurezza di non incorrere in abuso d'ufficio.
continuate, continuate a subire. e poi dicono che l'espressione "bamboccioni" è esagerata...

Da: Demian04/02/2011 13:14:29
Lillo, tu non sei iscritto.. poche chiacchiere, dai il buon esempio sull'altro sito: renditi disponibile a sganciare un cinquantone che ricorriamo..

Da: X LILLO04/02/2011 13:21:46
E' vero, noi siamo bamboccioni, ma tu che essere sei allora che non c'entri nulla con tutta questa storia e passi le tue giornate a massacrarci la palle su questo forum quando di problemi ne abbiamo già tanti?
noi bamboccioni, tu fallito a meno di 30? che dici, stiamo bene così? adesso la smetti di rompere e ti trovi qualcosa da fare?
per favore, basta!

Da: salerno disperatooo04/02/2011 13:28:54
per lillo ..ma chi ti dice che non siamo iscritti e soprattutto perchè fare ricorso contro delle posizioni diammetralmente opposte se puoi ottenere il risultato altrove .....cuada che i mulini a vento stanno in Olanda non in Italia ...qui devi ingegnarti per sopravvivere......altrimenti è meglio andarsene ..qui il muro contro muro non funziona ....ci sono coa che iscrivono fidati ...non posso fare pubblicità perchè a me non l'ha fatta nessuno ...

Da: x salerno04/02/2011 13:36:00
tra le spese per un ingegno e l'altro spenderne 50 per le vie istituzionali in effetti può essere utile

Da: x salerno  disperatoo04/02/2011 13:52:30
Ciao..possiamo sentirci la mia mail e': silvia.renzi@hotmail.com
A presto Silvia

Da: lillo04/02/2011 13:57:06
io infatti me ne sono andato.
ma restare e prendersi certi schiaffi in questo modo non va bene.

Da: X LILLO04/02/2011 14:02:23
ma tu fatti i cavoli tuoi a questo punto, non va bene per chi?

te ne sei andato? bene , fatti i cavoli tuoi e lasciaci lavorare (o sperare di farlo) in pace!

se non hai nulla da fare nella vita è un problema tuo, non ci ammorbare con le tue bojate, e poi RIPETI SEMPRE LE STESSE COSE COME UN DISCO ROTTO!

Da: lillo04/02/2011 14:53:40
amico "monologo", la tua tattica delle pressioni, offese, provocazioni ha fatto allontanare molti utenti "reali del forum" e guarda caso quelli che mettevano in guardia dalle agenzie.
appena l'amico "scuola guida" ha diradato le presenze sono riapparsi venditori, traghettatori, mercanti, consiglieri, suggeritori che a modico o esagerato prezzo vendono aria fritta.

1) ALLA LARGA DALLE AGENZIE
2) FATEVI RISPETTARE DA CHIUNQUE VI OFFENDE IN TUTTE LE SEDI

Da: para todos04/02/2011 16:56:44
Le delibere assunte dai COA di Velletri e Civitavecchia con riguardo ai requisiti a cui è subordinata l'iscrizione all'albo istituito ai sensi del d.lgs. 96/2001 hanno superato ogni limite oltre che di legalità, di decenza.

Il problema, come molti sapranno, è che di giurisprudenza davanti al CNF sulla questione ancora non ce n'è. Ed il fatto che nessuno impugni le delibere dei COA dipende evidentemente dagli alti costi del ricorso al CNF che, tariffario alla mano, vanno dai 1000 ai 5000 euro.

Personalmente, per mancanza di risorse, mi risulta complicato finanziare individualmente un avvocato cassazionista per proporre una causa contro il diniego opposto dall'ordine presso il quale ho presentato la domanda.

Mi risulterebbe, invece, molto meno complicato, ma parimenti utile, contribuire con una somma di 50 euro per finanziare la proposizione di un ricorso a vantaggio di una terza persona ( che si potrebbe sorteggiare ) da portare fino in fondo.. CNF, Cassazione e, se servirà, CGCE...

E' inutile nascondersi: le nostre ragioni sono sacrosante, ma a) proporre un ricorso è oneroso, soprattutto in un periodo di generale crisi economica b) non c'è giurisprudenza in tema.

Ritenendo che ad "impedirmi" di proporre ricorso siano ragioni e considerazioni comuni ai più, propongo di unire forze e risorse al fine di ottenere una "sentenza pilota" che dia la certezza di ottenerne una favorevole a vantaggio di chiunque intenda successivamente proporre ricorso.

Sono convinto che, visto il potenziale giro d'affari, esistano avvocati disposti a fare prezzi di favore che per questa causa pilota rasentino il minimo.. poichè ove questa prima "causa pilota" avesse esito favorevole agli Abogados ( il che è più che verosimile ), lo avrebbero tutte le successive..

Per iniziare a parlarne servirebbero almeno 30 - 40 persone disposte ad un contributo di 50 euro. Seguirebbero:

a) un sorteggio tra i contribuenti per determinare quale caso debba essere portato davanti al CNF ( fermo che tutti trarrebbero vantaggio dalla pronuncia di un giudice interno che sancisca che chi ha superato esami integrativi in Spagna deve essere iscritto );

b) la scelta dell'avvocato cassazionista, che ritengo dovrebbe determinarsi sulla base della votazione dei contribuenti ed alla luce dei preventivi di spesa proposti;

Non resta che sondare il terreno.. in linea di massima, in quanti ci stanno ?

Da: cnf04/02/2011 17:00:23
chi ha notizie sulla prova attitudinale? ma nessuno ha fatto richiesta di esami?

Da: x cnf04/02/2011 17:11:41
l'esame si terrà, orientativamente, il 14, 15 e 16 dicembre 2011
in ogni cda, quindi sarà peraltro molto comodo
il primo giorno si tratterà di uno scritto, parere di diritto civile, il seondo giorno di diritto penale ed il tero un atto giudiziario. Per gli ammessi all'orale, le materie saranno scelte dai candidati con la domanda

Da: x para todos04/02/2011 17:12:13
guarda, secondo me la ragione della mancanza di ricorsi innanzi al cnf o altra corte europea al momento non deriva da tomori nei confronti dello stesso cnf o dalla mancanza di fondi personali (se c'è gente che ha pagato 30.000,00 euro certe agenzie, figurati un ricorso).

per come la vedo tutti gli abogados, una volta respinti dal proprio ordine, si mettono a cercare un ordine più malleabile da qualche parte (che tutti sanno esistere, almeno in generale, ma che nessuno nomina e si lasciano imprecisati nella nebbia). quando non ci saranno più ordini che accettano vedrai piovere ricorsi a catinelle, questo mi sembra molto prevedibile.

Detto questo ti invito ad una riflessione, tu domani fai ricorso al cnf e loro dicono semplicemente, come gli altri coa, che la sentenza koller dice (e chissenefrega del vero senso senso) che serva almeno un periodo lavorativo  minimo in spagna, che a loro insindacabile giudizio sia di 1 anno, e la dimostrazione delle udienze...
come primo effetto avresti trascinato con te altri migliai di abogados che si vedrebbero costretti ad assumere lo stesso metro(mi rendo conto di essere forse troppo pragmatico, ma tuttavia...).
Vai alla corte europea che magari bacchetterà il cnf, ma fra 4 anni!!!
sempre che non cambi indirizzo...
Con questo non voglio dire che primo o poi qualcuno dovrà andare avanti per tutti, ma non è detto che la cosa sia così tranquilla...

Da: Ipsoa04/02/2011 17:38:56
Analisi giusta, purtroppo

Da: cnf04/02/2011 17:42:24
guarda che a me hanno detto che si terrà orientativamente tra aprile e giugno, e presso il cnf, come ogni anno. la tua è una informazione certa? tra l'altro sul sito si evince che le prove vengono effettuate 2 volte l'anno.

Da: io, eccomi, presente04/02/2011 17:44:36
Diciamoci la verità, ed io sono fra quelli che hanno ragionato e ragionano così.
E sfido chiunque (chiunque a parte lillo, ma lui parla bene però non fa nulla) a condannarmi. La pelle è nostra, facile parlare per gli altri.
Il punto è che uno che ha speso 19.000 Euro dandoli ad un'agenzia si fa due conti.
Meglio fare un ricorso dalle sorti dubbie (molto dubbie) e far guerra al resto dell'avvocatura (ed in caso di sconfitta dover cambiare professione per sempre perché ci hai rimesso tutto faccia inclusa) o cercare di fare esperienza vera all'estero e quindi eventualmente tornare in patria con un titolo che non sarà più messo in discussione?
Ho parlato con tanti colleghi anche di questo forum, e facciamo tutti così.
Per il resto, per quelli bravi a parlare, facile fare i grossi quando non si rischia personalmente la buccia

Da: Abogado04/02/2011 17:46:59
Non rischiare......esercizio professionale in  Spagna e dimostrazione delle udienze..civili e penali
contattaci ...

spagna.abogado@gmail.com

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