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Esame avvocato Spagna
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Da: andrea7506/12/2010 20:50:39
se vi serve materiale per avila o altra università ve lo cedo gratuitamente e vi do tutte le indicazioni che volete  e che vi servono anche se ora è un pò difficile se uno non ha già la resolucion definitiva tra le mani. per contatto sandro72@email.it

Da: x andrea 7506/12/2010 20:53:12
se veramente hai tutto il materiale e gratis, postalo sul sito dell'associazione e, chi vuole lo copia incolla.........

Da: parere parte 1 dal sito dell''ass06/12/2010 20:56:39
Inapplicabilità della giurisprudenza "Cavallera" agli avvocati intracomunitari.

Anzitutto va contestata e stigmatizzata l'affermazione e l'invalsa convinzione, in uso presso alcuni consigli dell'ordine degli avvocati, secondo la quale la libera scelta di avvalersi delle prerogative previste per i cittadini europei dalle normative dell'ordinamento comunitario, in realtà si tratti di un escamotage finalizzato all'elusione [c.d. "capacità di evitare, con furbizia e abilità"] del tirocinio formativo nazionale e dell'esame di stato. L'intenzione di svolgere un percorso formativo professionale in uno stato comunitario diverso da quello d'origine rientra nel normale esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione Europea. Il diritto alla libera circolazione dei cittadini ed al libero stabilimento dei lavoratori, in particolare, rende effettivo tale diritto, rendendo spendibili i titoli ivi conseguiti in tutti i Paesi dell'Unione, come verrà di seguito dimostrato e supportato a livello normativo.

Riguardo al parere CNF 17/2009, esso richiama evidentemente la sentenza Cavallera (C-311/06) le cui massime suggerisco al consiglio dell'ordine degli avvocati di leggere attentamente: "Le disposizioni della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che [contemporaneamente] (a) non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi; (b) né su di un esame; (c) né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro."

"La direttiva 89/48 mira infatti a sopprimere gli ostacoli all'esercizio di una professione in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo che attribuisce le qualifiche professionali in oggetto. Dal primo, terzo e quinto 'considerando' di detta direttiva risulta che un titolo che sancisca formazioni professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della stessa direttiva in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. Peraltro, un titolo facilita l'accesso ad una professione ovvero il suo esercizio in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare".

Da: parte 206/12/2010 20:58:25
"Orbene, accettare, nell'ipotesi in cui l'omologazione ottenuta in un altro Stato membro non attesti alcuna qualifica supplementare e in cui né detta omologazione né l'iscrizione all'albo di un ordine professionale di tale altro Stato membro si siano fondate sulla verifica delle qualifiche o delle esperienze professionali acquisite dal richiedente, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell'accesso ad una professione regolamentata nello Stato di origine, si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da quest'ultimo Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata, di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito nell'altro Stato membro attesti una qualifica supplementare o un'esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto 'considerando', secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio."

Si osservi che nel caso del ing. Cavallera, come evidenziato nelle massime della sentenza C-311/09, l'abuso è consistito nella volontà di quest'ultimo di servirsi in Italia di una qualifica professionale ottenuta in Spagna, grazie a qualifiche accademiche ottenute in Spagna in seguito al riconoscimento da parte del "Ministerio de Educacion" di qualifiche accademiche italiane (laurea in ingegneria) ma senza che tale riconoscimento fosse subordinato ad alcun requisito, ragione per la quale la omologazione del titolo di Cavallera fu "solo formale o burocratica": egli non svolse in Spagna né: (a) una formazione prevista da tale Stato Membro; né (b) un esame abilitativo; né (c) una esperienza professionale. Perciò la Corte di Giustizia nella sentenza C-311/09 rinvenne un abuso spiegando che "un titolo che sancisca formazioni professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della stessa direttiva in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo".

Si distingue, invece, la "Credencial de Homologacion" del titolo italiano di "Laurea in Giurisprudenza" al titolo spagnolo di "Licenciado en Derecho", che a differenza di quanto avvenne nel caso Cavallera, viene concessa solo dopo aver superato una "prueba de aptitud e/o curso tutelado" organizzato da un'università ai sensi della direttiva 2005/36/CE, vertente su aspetti relativi alle seguenti materie di diritto spagnolo: diritto costituzionale, diritto amministrativo I° e II°, diritto processuale, diritto penale, diritto tributario, diritto civile I° e II°, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto del lavoro e della previdenza sociale ed a seconda dei casi diritto comunitario, se non lo si è sostenuto nello Stato di provenienza. E' evidente che la "Credencial de Homologacion", lungi dall'esser frutto di una procedura di riconoscimento esclusivamente "formale o burocratica", di fatto, sancisce una formazione prevista dal sistema di istruzione dello Stato spagnolo, attesta cioè una qualifica supplementare acquisita in uno Stato Membro dell'Unione Europea deve perciò considerarsi, a tutti gli effetti, un Diploma ai sensi della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che risulta pienamente applicabile.

Alle medesime conclusioni è peraltro giunto, il Direttore generale della giustizia Civile "dott. Saragnano", nel decreto 29 Luglio 2010 - 10A10126 pubblicato in GU n. 193 del 18/8/2010 emanato per riconoscere, in capo al sig. Fadda Fabio, il titolo di abogado quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato, previo superamento di una prova attitudinale presso il CNF. Alle stesse conclusioni è infine giunto, sempre in un caso identico, l'avvocato generale Verica Trstenjak che, impegnata nella C-118/09, di prossima emanazione, ha sottoscritto alla corte le seguenti conclusioni: "La nozione di «diploma» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 comprende i titoli rilasciati dall'autorità competente di un altro Stato membro da cui risulti che il richiedente è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere a una professione regolamentata, i quali non attestino tuttavia il compimento di un ciclo di studi universitari in detto Stato della durata minima di tre anni e si basino, invece, sul riconoscimento del corrispondente titolo di studi acquisito nello Stato membro ospitante, purché tale riconoscimento si fondi su qualifiche aggiuntive conseguite nello Stato membro che lo ha rilasciato, quali ad esempio la formazione compiuta mediante la frequenza di corsi e il superamento di esami integrativi."

Concludendo è totalmente fuori luogo ricondurre la giurisprudenza interpretativa del caso Cavallera ( C-311/06 ) al caso degli abogados che chiedono di essere stabiliti in Italia, avendo effettivamente superato esami integrativi in diritto spagnolo. È innegabile che sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 2005/36/CE ), invece negata nel caso Cavallera, perchè l'omologazione del suo titolo italiano al corrispondente e spagnolo fu caratterizzata dalla contemporanea assenza di (a) una formazione prevista dal sistema educativo Spagnolo, (b) un esame abilitativo, (c) una esperienza professionale. Ragion per cui la qualificazione professionale ottenuta da Cavallera fu correttamente ritenuta dal CNF nel parere 17/2009 "solo formale" e "burocratica" ma "non effettiva".
Sull'interpretazione da parte del consiglio del parere CNF 17/2009

Il CNF, in conformità a quanto stabilito nella sentenza Cavallera, nel parere 17/2009, al punto 4, ha affermato quanto segue: "4. L'esito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica nè abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero. Pertanto l'esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si potrà ritenere che l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo - tra l'altro - riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali. La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l'accesso alle attività professionali (cfr. il quinto "considerando" della direttiva 89/48 e più ampiamente l'undicesimo "considerando" della direttiva 2005/36), e quindi dà luogo ad un abuso del diritto".

Da: andrea7506/12/2010 20:58:35
sul sito dell'associazione non posto proprio niente e per un semplice motivo: quando questa associazione è nata mi sono offerto di dare una mano, di fare un bel sito web che fosse utile ed accessibile a tutti; ho messo a disposizione il mio tempo e nessuno si è fatto sentire quindi visto l'atteggiamento che l'associazione ha avuto verso di me, io faccio lo stesso verso l'associazione.

Da: andrea06/12/2010 21:00:57
fatti sentire tu. siamo qui, anzi scusaci, ma con tutti sti casini.........

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Da: news06/12/2010 21:03:52
scusate ma di quale associazione si parla?mi sono perso qualcosa?Vorrei visionare i moduli please

Da: parte 306/12/2010 21:04:21
La CGCE ha avuto modo di chiarire, tra le altre, nella sentenza C-14/1983, l'estensione dell'obbligo di risultato imposto dalle direttive "Benche l'art. 189,3* comma del trattato lasci agli stati membri la liberta di scegliere il modo ed i mezzi destinati a garantire l'attuazione della direttiva, questa libertà nulla toglie all'obbligo, per ciascuno degli stati destinatari, di adottare, nell' ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo ch'essa persegue. L'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall' art. 5 del trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall'art. 189,3 comma".

Nell'ordinamento italiano, di fatto esistono le norme necessarie a dare in tal senso attuazione all'art. 3 della direttiva 98/5/CE. L'art. 6.6 del d. lgs 96/2001 infatti stabilisce che "Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne da' comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine. Analogamente il R.D.L. 27-11-1933, n. 1578, art. 31 prevede che "La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. Il consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità ordina l'iscrizione."

In base all'art. 12 delle disp. prel. al c.c. "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore." Ricordo che nel caso del d.lgs. 96/2001 l'intenzione del legislatore, come reso evidente dal titolo del testo normativo, fu evidentemente quella di "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale".

Riassumendo, la CGCE, interprete autentico dei trattati e degli atti normativi emanati dalle istituzioni europee ha chiarito nel punto 38 della sentenza C-193/05, citando la [COM(94) 572 def.], che in virtù della volontà delle istituzioni comunitarie manifestata in sede di proposta della direttiva, lo spirito dell'art. 3 della 98/5/CE, va inteso nel senso che «[l]'iscrizione [presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante] si verifica di diritto [ "automaticamente" nelle versioni Spagnola e Inglese ] qualora il richiedente presenti il documento attestante la propria iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine» quale unico requisito; sicché in ossequio al "Principio di interpretazione conforme al diritto comunitario" ( stabilito, tra le altre, nella C-14/83 ) ed all'art. 12 prel c.c. secondo il quale "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.", chiarito che la volontà del legislatore, in sede di emanazione del d.lgs. 96/2001 fu quella di dare "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale", risulta palese che l'art. 6 del d.lgs. 96/2001 va interpretato nel senso che prevede un meccanismo in virtù del quale l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ha luogo di diritto dietro mera presentazione all'autorità dello stato membro ospitante dell'unico requisito richiesto dalla direttiva 98/5/CE, vale a dire il certificato d'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine. Da ciò discende che il potere amministrativo di iscrizione di cui è titolare il Consiglio dell'ordine degli avvocati è di natura totalmente vincolata e non si esprime in un provvedimento, realizzandosi la situazione giuridica soggettiva dell'iscrizione, automaticamente ed indipendentemente dall'adozione di provvedimenti ad hoc da parte dell'ordine, quale effetto giuridico della mera presentazione all'autorità dello stato membro ospitante dell'unico requisito previsto dalla direttiva 98/5/CE, cioè il certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

In proposito si vedano anche le dichiarazioni rese dal CNF nel proprio parere n. 14 del 22/4/2010 secondo le quali la ratio del D.L.vo 96/2001, "non è quella di affidare all'ordine locale un sindacato globale sull'attività, italiana ed estera del professionista, bensì quella di apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia ad evitare che operino nel nostro Paese soggetti scarsamente qualificati o che siano all'oscuro delle peculiarità del diritto italiano" Secondo tale principio la normativa disegna un intervento del Consiglio dell'Ordine "del tutto vincolato, nell'ambito dell'iscrizione del professionista nella sezione speciale dell'albo (art. 6)". Pertanto "a fronte della produzione pertinente da parte dell'istante non sembra potersi dubitare della natura vincolata del potere amministrativo qui esercitato, a fronte di un vero e proprio diritto soggettivo della pretesa azionabile"-

Per converso, come emerge, letteralmente, dal combinato degli artt. 6 e 7 d.lgs 96/2001, conformi al "considerando 8" della direttiva 98/5/CE secondo il quale "occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all'obbligo di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti". Il potere del Consiglio dell'ordine degli avvocati di denegare l'iscrizione si esprime in un provvedimento amministrativo, idoneo ad estinguere la situazione giuridica soggettiva dell'iscrizione, che può essere emanato, solo ed esclusivamente in due casi, cioè per (a) mancanza delle condizioni richieste, (b) motivi di incompatibilità.

Per gli abogados, (a) sussistono le condizioni richieste per l'iscrizione [cioè il certificato di iscrizione all'ordine dello Stato Membro d'origine, rilasciato da un Ilustre Colegio de Abogados in seguito alla presentazione, tra gli altri documenti, di una "credencial de homologacion", documento che produce i medesimi effetti del titolo di "licenciado en Derecho", rilasciata dal "Ministerio de Educacion" dopo aver sostenuto una "prueba de aptitud e/o curso tutelado" ai sensi della direttiva 2005/36/CE, vertente su nove/dieci tra le principali materie di diritto spagnolo, al superamento della quale è subordinata l'omologazione del titolo di "Laurea in Giurisprudenza", ragione per la quale la giurisprudenza Cavallera ( C-311/06 ) non è applicabile, sancendo la "credencial de homologacion", una formazione supplementare prevista dal sistema educativo Spagnolo, essa soddisfa i presupposti per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE ed essere qualificata un "diploma"]; (b) non ostano motivi di incompatibilità.

Sicché, essendo contro lo spirito della direttiva 98/5/CE, né essendo attribuito da alcuna norma giuridica, il consiglio dell'ordine è privo del potere di denegare l'iscrizione per motivi diversi, in particolare è privo del potere di denegarla per il mancato svolgimento di esperienza professionale all'estero. Ove tale provvedimento fosse adottato esso, in quanto privo della benché minima base giuridica e in violazione dei principi di legalità dell'azione amministrativa e di tipicità del provvedimento, esistenti proprio per scongiurare il rischio di abusi da parte dell'amministrazione a danno dei singoli individui (onde evitare i quali la delibera di diniego deve essere, peraltro, notificata entro 15 giorni oltre che all'interessato anche al procuratore della repubblica affinché, sulla medesima, riferisca con parere motivato al procuratore generale presso la corte d'appello) sarebbe nullo "ipso jure" per "difetto assoluto di attribuzione" (ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n° 241).
Ad abundantiam. Proprio per evitare tale evenienza e coprire il vuoto normativo in tema, i due senatori Mazzatorta e Divina hanno recentemente proposto un emendamento al disegno di legge 601, già approvato [dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 può essere subordinata dal Consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel paese di origine per un congruo periodo di tempo».]1.

Anche ove tale emendamento divenisse legge (ma oggi non è così), a prescindere dal fatto che: con esso ipso fatto si riconosce definitivamente la figura dell'avvocato comunitario; la legge non deroga che per l'avvenire e, pertanto anche chi dovesse presentare domanda d'iscrizione ad un coa, fino al giorno prima dell'entrata in vigore, sarebbe da essa immune; esso l'emendamento, in virtù dei principi sanciti dalla CGCE nella C-193/05, sarebbe destinato alla disapplicazione poiché secondo costante giurisprudenza della CGCE, espressa, tra le altre, nella sentenza Ratti c-148/78, "Sarebbe incompatibile con l'efficacia vincolante che l'art. 189 riconosce alla direttiva l'escludere, in linea di principio, che l'obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate". Particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli stati membri di adottare un determinato comportamento, l'efficacia pratica dell'atto sarebbe attenuata se agli amministrati fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario. Di conseguenza lo stato membro che non abbia adottato, entro i termini, i provvedimenti d'attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Ne consegue che il giudice nazionale, cui il singolo amministrato che si sia conformato alle disposizioni di una direttiva chieda di disapplicare una norma interna incompatibile con detta direttiva non recepita nell'ordinamento interno dello stato inadempiente, deve accogliere tale richiesta, se l'obbligo di cui trattasi è incondizionato e sufficientemente preciso. Con queste riserve, uno stato membro non può applicare a detto amministrato il proprio diritto nazionale - nemmeno se commina sanzioni penali - non ancora adeguato a una direttiva, una volta scaduto il termine fissato per la sua attuazione."

>> Conclusioni <<

L'art. 6 del d.lgs. 96/2001, emanato in attuazione dell'art. 3 della direttiva 98/5/CE, in virtù del principio di "Interpretazione conforme al diritto comunitario" nonché dei "Canoni interpretativi" stabiliti dall'art. 12 prel c.c. va interpretato nel senso che regola un meccanismo d'iscrizione in virtù del quale la medesima si realizza, di diritto, quale effetto giuridico indipendente dall'adozione di un provvedimento amministrativo ad hoc in tal senso, bensì meramente dipendente, per una precisa scelta in tal senso delle istituzioni comunitarie, dalla presentazione dell'unico requisito: il certificato d'iscrizione all'ordine dello Stato Membro di origine. Per converso, è conferito al consiglio il potere di emanare provvedimenti amministrativi di diniego dell'iscrizione ma solo (a) per l'assenza delle condizioni richieste, (b) ove sussistano cause di incompatibilità.

Trattandosi, quello di cui è titolare un avvocato comunitario non italiano, in virtù della formazione supplementare che sancisce, verificata tramite gli esami, al superamento dei quali fu subordinata l'omologazione del titolo di "Laurea in Giurisprudenza" al corrispondente spagnolo di "Licenciado en Derecho" a tutti gli effetti, di un "diploma" ai sensi della direttiva 2005/36/CE (risultando per le viste ragioni inapplicabile, la sentenza Cavallera, al caso de quo), cioè, (a) sussistendo le condizioni richieste per l'iscrizione e, (b) mancando cause di incompatibilità, il consiglio dell'ordine risulta privo del potere di emanare un provvedimento di diniego della domanda d'iscrizione alla sezione speciale dell'albo, dedicata agli stabiliti, in particolare, risulta privo del potere di denegare l'iscrizione a causa del mancato svolgimento di esperienza professionale in Spagna: ove tale provvedimento fosse emanato, esso non solo si tradurrebbe in un abuso/rifiuto ma sarebbe anche nullo "ipso jure" per difetto assoluto di attribuzione.
Avendo già ottemperato all'onere, stabilito dalla direttiva 98/5/CE, di iscrizione presso l'autorità dello Stato Membro ospitante e presentando quello che, per una precisa scelta in tal senso delle istituzioni comunitarie, deve ritenersi l'unico requisito richiesto, cioè il certificato d'iscrizione all'ordine dello Stato Membro d'origine.

Da: Avvocato Stabilito Demian 06/12/2010 21:04:49
Ha ha ha !!! ;)

Da: andrea7506/12/2010 21:05:15
scusami ma quali sono sti casini?? io ho finito gli esami, depositato il certificato il 17 giugno, il 13 settembre ho ritirato la credencial,, mi sono fatto il NIE, certificato carichi pendenti, compulsa laurea italiana, apertura conto corrente spagnolo, domiciliazione presso Abogado........ mi faccio ora 5 mesi di esperienza e quando torno non mi possono anzi ne sono certo, rompere le scatole.

Da: mister t.06/12/2010 21:05:53
please basta informarsi, please

Da: x demian06/12/2010 21:06:34
noti qualche cosa di tuo. Beh, lo confesso il parere è merito tuo!!!!!

Da: x andrea06/12/2010 21:11:19
giustificazione non richiesta. Se serve un pacchetto sicurezza lo mandiamo da te/voi

Da: andrea7506/12/2010 21:17:01
no grazie non mi serve un pacchetto sicurezza da visionare ma serveun pò di gente che abbia un pizzico di umilta e di sale in zucca, più serietà e meno imbecilli che vogliono fare i furbi.

Da: PAT06/12/2010 21:45:06
ora basta. Faciamola finita, siamo colleghi sulla stessa barca. ok?

Da: x Andrea7506/12/2010 22:15:35
Ciao vorrei chiederti alcune info; mi puoi contattare a alberica333chiocciolahotmail.com oppure se puoi postare la tua mail. grazie aspetto ciao Silvia

Da: praticante sfigato incaricato07/12/2010 01:06:00
La libertà di stabilimento degli avvocati è stata disciplinata dalla direttiva 98/5/CE. Essa permette agli avvocati di esercitare la professione con il titolo professionale del paese d'origine, su base permanente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno acquisito la loro qualifica.
Gli avvocati che esercitano legittimamente la professione nel proprio Stato membro d'origine dovranno semplicemente iscriversi presso l'ordine degli avvocati o la corrispondente autorità competente dello Stato membro d'accoglienza.
Ai fini dell'ottenimento del titolo per l'esercizio della professione nello Stato membro d'accoglienza la direttiva richiede la comprovata esperienza professionale acquisita sul territorio, dispensando il professionista dal test attitudinale. In particolare, l'avvocato che si stabilisce in un altro Stato membro potrà ottenere l'accesso alla professione con il titolo dello Stato membro ospitante dopo almeno tre anni di comprovato esercizio di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario. L'autorità avrà la facoltà di rifiutare la dispensa dall'esame attitudinale in caso di prova insufficiente del carattere regolare ed effettivo dell'attività.

Da: praticante sfigato incaricato07/12/2010 01:08:04
È prevista inoltre la possibilità per lo Stato membro di rifiutare l'ammissione del richiedente per ragioni di ordine pubblico. Tali decisioni dovranno essere motivate e saranno in ogni caso suscettibili di gravame giurisdizionale secondo le norme del diritto nazionale
A innovare tale quadro normativo comunitario è intervenuta la direttiva 2005/36/CE che ha riformato il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.
La direttiva 2005/36/CE mira a consolidare in un unico atto legislativo quindici direttive di cui si dispone l'abrogazione allo scadere del termine di trasposizione della direttiva, in data 20 ottobre 2007. Le direttive 77/249/CE e 98/5/CE non sono considerate nel quadro della nuova disciplina, mentre il riconoscimento dei diplomi di avvocato, disciplinato dalla direttiva 89/48/CE che sarà pertanto abrogata, è invece oggetto della nuova direttiva.
  Il riconoscimento dei titoli avverrà secondo parametri minimi di formazione: sono fissati cinque livelli di riferimento che corrispondono ad altrettanti cicli di formazione nei diversi Stati membri. Questo sistema consentirà di mettere a confronto le qualifiche dei professionisti che provengono da Paesi diversi. Nell'ambito delle autonomie nazionali ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole professioni e chi deve autorizzarne l'esercizio e controllarne lo svolgimento.

Da: praticante sfigato incaricato07/12/2010 01:09:06
Ai fini del reciproco riconoscimento, lo Stato membro ospitante autorizza il professionista che ne ha fatto richiesta sulla base di un attestato di competenza o di un titolo di formazione con livello di qualifica almeno immediatamente anteriore a quello richiesto nel suo Stato di origine. 
Lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere provvedimenti di compensazione, come tirocini o prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra la qualifica conseguita e quella richiesta per la professione. Accordi tra gli Stati potranno far sì che determinate professioni siano riconosciute in maniera automatica. 
Relativamente alle prestazioni temporanee, si prevede che il professionista sarà soggetto, nella gran parte dei casi, alla normativa vigente nel Paese nel quale presterà il servizio.

Da: praticante sfigato incaricato07/12/2010 01:10:32
Se mi piacerebbe mettervi in difficoltà continuerrei

Da: praticante sfigato incaricato07/12/2010 01:11:40
Se voi sareste raggionevoli ne prenderete le conseguenze e vi convingete che è vero

Da: X07/12/2010 01:16:44
Piacesse,  ..tesoro..

Da: alfie07/12/2010 08:34:56
scrivi bene praticante, in un ottimo italiano:

"raggionevole"  "convingete"  :D

ma torna da dove sei uscito!

Da: CHE PESANTI....07/12/2010 09:12:59
Non fate altro che dare adito alle polemiche e penso che il vero senso di questo forum stia sparendo, perchè chi per ividia o per interessi economici effettua i suoi interventi lo fa solo per svilire lo scopo per cui è nato, ossia dare un concreto aiuto a chi ha necessità di informazioni su ciò che è l'iter per conseguire il titolo di avvocato stabilito.
E penso che questo sia rimasto uno dei pochi forum attendibili, perciò lasciate cianciare coloro i quali non fanno altro che svilire la nostra posizione professionale, perchè nel frattempo che loro stanno a scrivere qui, noi gli fottiamo i clienti da sotto il naso....

Da: GIUGNO07/12/2010 09:43:02
Bello, la direttiva 98/5 non è stata abrogata, in quanto settoriale a differenza della 2005/36 (riconoscimento generale), quindi non dire cazzate se nn sai neanche di cosa stai parlando!!!
Lo stabilimento di cui alla 2005/36 non si applica agli avvocati in quanto c'è già la 98/5, sveglia!!!
La direttiva 2005/36 riguarda solo il riconoscimento per la prova compensativa avanti il CNF non lo stabilimento!!!

Da: GIUGNO07/12/2010 09:47:46
Le modalità e le certificazioni necessarie per l'iscrizione ai fini dello stabilimento, rimangono quelle richieste nella direttiva 98/5 e decorsi i tre anni il professionista può essere dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 4 della 89/48 oggi 2005/36!!!
Studia altrimenti rimani praticante a vita!!!!

Da: grunge07/12/2010 10:27:02
ma no è solo il mio amico screzio lillo in una delle sue tante esternazioni contro gli ordini e altri professionisti

Da: lillo07/12/2010 10:33:53
no no le mie esternazioni non sono contro professionisti, sono contro individui ignoranti che hanno velleità di aprire bocca.
è venuta meno o la coscienza della propria condizione ovvero la vergogna. tertium non datur, non si spiega, altrimenti, come mai certuni personaggi non si rinchiudano in casa a studiare e leggere buoni libri (per apprendere quanto meno i rudimenti della lingua italiana) prima di pretendere di partecipare alla società civile.

:)

Da: lillo07/12/2010 10:36:47
e non mi riferisco ovviamente a praticante sfigato incaricato ma a persone che fanno mostra e si beano della propria ignoranza anche in atti pubblici e ufficiali. la mancanza di reazione intrapsichica di condanna da parte della società di fronte a certe mostruosità culturali (ma sì, volemose bene) poco a poco ha smantellat la vergogna e con essa il decoro.

Da: Avila07/12/2010 10:58:19
Ma quali 1500?molto meno della metà e chi vi ha partecipato può vedere i risultati di materie come penale 2 o commerciali 2 dove c'è stata una strage.
Studiate invece vi farvi spillare i soldi

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