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Esame avvocato Spagna
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Da: grunge05/12/2010 11:58:19
Gekko, cioè?
Ho guardato ora, ma non ho trovato pubblicità esplicita

Da: Avvocato stabilito05/12/2010 12:45:17
nemmeno la dicitura Avv.stabilito e'a norma di legge???

Da: grunge05/12/2010 13:02:10
assolutamente no.
il termine avvocato, anche abbreviato, è riservato agli avvocati ordinari.
La normativa sugli avvocati stabiliti e sulla prestazione di servizi obbliga l'avvocato straniero ad usare per intero il titolo del paese d'origine, per intero senza abbreviazioni, evitando qualsiasi termine possa far confusione col titolo di avvocato.
Anche il codice deontologico forense riprende queste norme.
Non solo, se anche hai il patrocinio, non puoi usare il termine dott. o dr. devi comunque usare il titolo di abogado
Le sanzioni sono severissime e inutile dirlo, se ti pescano gli ordini ti aprono in quattro.
Capisco che le agenzie vi hanno fatto credere di tutto, ma la colpa è vostra, sarebbe bastato per voi leggere due o tre norme

Da: Gekko05/12/2010 14:25:56
In una discussione si parla di un'agenzia indicando anche il nome della società dicendo "anche io ho fatto con loro" "me la consigliate". Guarda caso l'agenzia è proprio quella che sponsorizza.

Da: lucio 0905/12/2010 15:25:30
è vero quanto riportato da grunge, sotto questo versante non ci sono dubbi.

Da: dubbioso05/12/2010 16:01:39
..mi meravigliano esposizioni cosi tranchant della questione senza se e senza ma come viceversa dovrebbe imporre il ruolo di un legale ovvero instillare dubbi,perplessita'e trovare riferimenti ,normativi e non, a sostegno del diavolo!

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Da: x gekko05/12/2010 20:33:18
ho l'impressione che hai delle allucinazini. Com'è il fatto che danno consigli gratis ti irrita? Io li ho consociuti e non hanno nulla a che fare con agenzie, anzi.... Intanto, vedi il verbale del coa di Roma, quelli che hanno fatto come dicevano loro, con la presentazione di una certa memoria sono stati tutti iscritti, compreso il loro presidente.
la verità è un'altra, l'unione fa' la forza, e non servono più strani pacchetti sputtanati, e quindi non c'è più da magnà

Da: grunge05/12/2010 20:55:54
ho riguardato e non ho trovato pubblicità esplicita sul sito dell'associazione.

Da: forum spazzatura05/12/2010 20:56:46
forum spazzatura

Da: PAT05/12/2010 21:02:44
ma quale pubblicità. Sapete cosa è fare pubblicità. La verità è che l'associazione inizia ad avere delle belle risposte.

Da: forum spazzatura05/12/2010 21:03:15
w juve

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 21:03:57
XXX Congresso Nfazionale Forense

Genova 25-27 novembre 2010






MOZIONE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010


preso atto


dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, dei documenti predisposti dai congressisti,

della attuale situazione drammatica della giustizia italiana, che necessita di non più differibili e seri interventi che incidano positivamente sull'organizzazione degli uffici, salvaguardando anche la capillarità sul territorio del Servizio;

di una serie di interventi normativi succedutisi nel tempo come il decreto legislativo 160/2006 o la manovra finanziaria del luglio 2010 che hanno avuto un impatto deleterio sull'organizzazione,

della scopertura degli uffici, con particolare riferimento alle sedi disagiate;

della difficoltà del CSM a garantire il pieno rispetto della pianta organica dei magistrati;

della posizione residuale riservata all'avvocatura nella gestione dell'organizzazione;

dell'assenza di risorse destinate al miglioramento del servizio; *

della perdurante assenza di regolamentazione della magistratura onoraria;

della necessità che i tribunali siano organizzati anche attraverso figure manageriali;

chiede

agli organi istituzionali e politici dell'Avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi presso ogni sede per l'attuazione dei seguenti provvedimenti:

1) Affidamento della dirigenza degli Uffici CGiudiziari a manager, eventualmente anche magistrati, previa specifica formazione gestionale;

2) Completamento delle piante organiche dei magistrati, anche con l'eliminazione dei fuori ruolo; flessibilità nella articolazione distrettuale delle piante organiche con effettiva applicazione delle tabelle;

3) Eccezionalità dell'incarico cxtragiudiziale dei magistrati;

4) Magistratura laica affidata ad avvocati qualificati con previsione di incompatibilità assoluta e di totale autonomia e indipendenza, per ruoli sia giudicanti che inquirenti, reclutata attraverso concorso per titoli ed esami, compensata degnamente e con trattamento previdenziale adeguato, sotto il controllo anche dei Consigli degli Ordini per i profili deontologici e professionali;

5) Decentramento del Afinistero di Giustizia con ì articolazioni territoriali;

6) Distribuzione della magistratura secondo le esigenze del territorio per assicurare la capillarità del servizio;

7) Ottimizzazione delle risorse anche mediante il concorso economico degli Enti 1 .ocali da coinvolgere nella organizzazione del servizio.


Da: xxxxxxxxx05/12/2010 21:06:14
Vorwerk Folletto, l'azienda che da 70 anni guida il mercato nazionale degli elettrodomestici per l'igiene della casa, sta cercando le persone giuste per ampliare il proprio organico.
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Da: xxxxxxxxx05/12/2010 21:07:49
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Da: xxxxxxxxx05/12/2010 21:10:34
Con sentenza 29 gennaio 2009 resa in Causa C-311/06 la Corte di Giustizia (Seconda Sezione) ha statuito che: "Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo di studio rilasciato da una autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro".
Conseguentemente la quarta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 7496 del 30/11/2009, ha ritenuto che la normativa contenuta nell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma di ingegnere (spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma (triennale) di ingenere (italiano). In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come " gioco degli specchi" o " riconoscimento di secondo grado".
In sostanza, afferma il Consiglio di Stato, "la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non c'è un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una veste diversa".
La vicenda sembra porre seri problemi anche per coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione agli albi degli avvocati italiani a seguito della mera iscrizione nell'albo forense spagnolo e senza svolgimento di apprezzabile attività forense in Spagna.
Già s'è scritto (vedi il numero 3/2009 de "La previdenza Forense") che la cancellazione dagli albi italiani degli "abogados italiani" non legittimamenti iscritti nei detti albi non è un atto discrezionale -che sarebbe condizionato dalla verifica previa della ricorrenza dell'interesse pubblico alla cancellazione- ma è un atto dovuto in quanto esercizio del potere di revisione dell'albo attribuito, dall'art. 16 del RDL n. 1578/1933, al Consiglio dell'Ordine. Si è citato al riguardo il chiaro insegnamento di Cass. civ., SS.UU., 11/11/1991, n. 12016; Cass. civ., Sez. Un., 6/8/1990, n. 7945; Cass. civ., Sez. Un., 6/11/1991, n. 11857). Si è pure notato che "dal momento che l'iscrizione è stata ottenuta sulla base di un presupposto inesistente, non è configurabile un diritto acquisito alla permanenza dell'iscritto nell'albo professionale".
In sintesi pare incrinarsi il fronte "buonista", espressosi soprattutto col parere del C.N.F. n. 17 del 25/6/2009, che riteneva sussistente un diritto quesito dell'"abogado" a rimanere iscritto all'albo italiano pur se l'iscrizione sia stata ottenuta in assenza del presupposto legittimante.
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 7496/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO ...

N. 07496/2009 REG.DEC.

N. 08080/2005 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8080 del 2005, proposto da:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romei, con domicilio eletto presso Antonio Romei in Roma, via Bocca di Leone N. 78;


contro

Cavallera Marco, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Monti, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;


nei confronti di

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;


per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 10195/2004, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE.




Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2009 il dott. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Mastroianni, su delega dell'avv. Romei, Pafundi e l'avv. dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Il signor Marco Cavallera ha conseguito in data 9 marzo 1999 il diploma di laurea triennale in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Torino (Italia).

Il predetto ha quindi chiesto al Ministero dell'Educazione del Regno di Spagna il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio conseguito in Italia al corrispondente titolo universitario spagnolo. In data 17.10.2001 il Ministero spagnolo ha riconosciuto il titolo italiano in possesso del Cavallera come equivalente ("homologado") al titolo spagnolo di Ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica.

Il sig. Cavallera è stato poi anche iscritto al Collegio degli Ingegneri di Catalogna ma dagli atti risulta che non ha mai svolto attività professionale fuori dall'Italia.

Con domanda del 6.3.2002 il sig. Cavallera ha quindi chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo spagnolo ai fini dell'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione B, settore industriale.

La domanda è stata sottoposta al parere di una Commissione istruttoria che si è pronunciata a maggioranza in senso favorevole, col voto contrario del rappresentante del Consiglio Nazionale degli ingegneri che fa parte della Commissione stessa.

Per conseguenza con decreto 23.10.2002 il Ministro della Giustizia ha riconosciuto il titolo spagnolo del sig. Cavallera come valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione B industriale. Sulla base di tale decreto il sig. Cavallera è stato quindi iscritto nell'albo dell'Ordine degli ingegneri della città di Alessandria, ove risiede, senza aver sostenuto l'esame di Stato, che è invece obbligatorio per i soggetti in possesso del titolo italiano.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi impugnato il decreto ministeriale di riconoscimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo che ai sensi della direttiva 89/48/CEE e della pertinente normativa interna le Autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. Cavallera e non potevano perciò esonerarlo dall'esame di Stato.

Con la sentenza n. 10195 del 2004 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato del Ministero.

La sentenza è stata impugnata in appello avanti al Consiglio di Stato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ne ha chiesto l'integrale riforma.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.

Si è costituito altresì il sig. Cavallera il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha formulato comunque eccezioni sulla ammissibilità del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 4141 del 2006 la Sezione:

ha disatteso espressamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado dedotte dall'appellato;

ha rilevato che la normativa interna sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conseguiti negli Stati Membri applicabile ratione temporis ( art.1 commi 1, 2 e 3 del D. L.vo n. 115 del 1992) non consente il riconoscimento del diploma spagnolo di cui è titolare il sig. Cavallera;

ha sottoposto alla Corte di Giustizia C.E. una richiesta di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E. e dell'art. 23 dello Statuto della Corte, sospendendo il giudizio.

In particolare con la citata ordinanza la Sezione ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti:

Primo quesito "Se la Direttiva 89/48/CEE si applica al caso di un cittadino italiano il quale: a) ha conseguito la laurea triennale in ingegneria in Italia; b) ha ottenuto l'omologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo; c) ha ottenuto l'iscrizione all'albo spagnolo degli ingegneri ma non ha mai esercitato quella professione in Spagna; d) ha richiesto in base al titolo di omologazione spagnolo l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia".

Secondo quesito "In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia compatibile con la Direttiva 89/48/CEE la norma interna (art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992) che non consente il riconoscimento in Italia di un titolo di un Paese membro a sua volta frutto esclusivo del riconoscimento di un precedente titolo italiano".

Con sentenza 29 gennaio 2009 resa in Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che:

"Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo di studio rilasciato da una autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.".

Con istanza regolarmente notificata il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha riassunto il giudizio.

Alla Udienza del 6 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'appello è fondato e va pertanto accolto.

Come sopra evidenziato, la Sezione - nel contesto dell'ordinanza n. 4141 del 2006 - ha già chiarito che la normativa contenuta nell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma ( quello spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma ( quello italiano).

In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come " gioco degli specchi" o " riconoscimento di secondo grado".

In sostanza la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non c'è un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una veste diversa.

Con la sentenza 29 gennaio 2009 resa, a seguito di rinvio pregiudiziale, sulla Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che non sussistono contrasti tra la normativa interna così interpretata e la normativa comunitaria, in quanto la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non può essere invocata nel caso all'esame dal sig. Cavallera.

L'appello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e annullamento del provvedimento ministeriale impugnato in prime cure.

Le spese del giudizio, ivi comprese quelle per la fase incidentale, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione e dell'appellato nella misura forfettaria indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie l'appello, riforma integralmente la sentenza gravata e annulla il provvedimento impugnato in primo grado.




Condanna il Ministero della Giustizia e il sig. Cavallera al pagamento in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di Euro 5.000,00 ( cinquemila/00) ciascuno per spese e onorari del giudizio.




Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2009 dai signori:



Gaetano Trotta, Presidente

Giuseppe Romeo, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Sergio De Felice, Consigliere


Sandro Aureli, Consigliere

  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
  


Il Segretario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione






Da: xxxxxxxxx05/12/2010 21:11:42
bah'

Da: grunge05/12/2010 21:23:35
il cavallera, in spagna, si è fatto riconoscere il titolo di studio senza dare alcun esame.
Per la professione di abogado invece è necessario dare una esame su circa 10 materie.
Mi piacerebbe una tua replica sul punto

Da: panzer05/12/2010 21:46:34
scrivo per "X Gekko"

quando dici che il coa roma avrebbe iscritto chi fa parte dell'associazionie e ha presentato uan tal memoria e il proesidente, puoi fornire gli estremi?
Ho guardato sul sito dell'ordine capitolino e non ho trovato il verbale che dici
grazie

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:39:31
Cognome: xxxxxxxxxx
Nome: xxxxxxxx
Data di nascita: 1x/0x/19xx
Luogo di nascita: CATANIA
Codice Fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Iscritto all'Albo dal: 28/10/2010
Cassazionista dal: 
Elenco Speciale: SEZIONE SPECIALE D.LGS. 96/2001
Indirizzo: VIA xxxxxxxxx
Località: ROMA
C.a.p.: 00195
Telefono: xxxxxxxxxxxxxxFax: 06.37352091
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:40:48
«Udc e Fli vogliono dare Paese a sinistra». Casini: è un uomo allo sbando. Bersani: il premier sempre più pericoloso

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:41:07
xxxxxxxxxx

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:41:25
xxx

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:43:27
vvvvvvvvvvvvv

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:43:41
xxxxxxxx

Da: cnf05/12/2010 23:49:34
XXX Congresso Nazionale Forense

Genova 25-27 novembre 2010





MOZIONE SULLA GIUSTIZIA PENALE


Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010


preso atto

dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, dei documenti predisposti dai congressisti, della attuale situazione drammatica della giustizia penale italiana, che necessita di non più differibili e seri interventi che incidano positivamente sull'effettività della tutela, sulla terzietà del Giudice, sull'autonomia ed indipendenza della magistratura e della giurisdizione, sulla separazione delle carriere, sulla separazione della magistratura dalla politica, sul corretto rapporto tra giustizia ed informazione, sull'efficacia e dignità della difesa d'ufficio e del patrocinio dei non abbienti, sulla organizzazione e sull'efficienza degli Uffici, salvaguardando anche la capillarità sul territorio del Servizio Giustizia


CHIEDE

agli organi istituzionali e politici dell'avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi in ogni sede per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione dei seguenti principi:

1) Attribuzione al difensore di maggiori poteri, anche coercitivi assistiti dal giudice, per l'effettuazione delle indagini difensive,

2) Migliore regolamerutazione dei termini per le indagini preliminari con previsione della contestuale comunicazione al giudice e all'indagato della richiesta di proroga,

3) Iviequilibrio normativo dei termini processuali previsti per le attività difensive rispetto a quelli previsti per le attività del pubblico ministero nella fase di esercizio dell'azione penale, con particolare riferimento alla complessità di ciascun procedimento,

4) Regolamentazione della possibilità per il giudice - che è terzo, autonomo e imparziale e non può sostituirsi all'organo inquirente - di ricorrere ai poteri di cui all'art. 507 c.p.p. solo limitatamente a circostanze eccezionali e a fatti nuovi intervenuti nel dibattimento,

5) Accelerazione dell'informatizzazione del procedimento penale,

6) Modifica delle norme sul patrocinio a spese dello stato con l'introduzione di tempi certi e rapidi per la decisione sulle istanze di ammissione, la liquidazione, anche in via forfetaria, e il pagamento dei compensi e l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'assistenza dei non abbienti cui attingere direttamente a tal fine,

7) Modifica delle norme sull'iscrizione alle liste dei difensori di ufficio con la previsione, in difetto di precedente specifica attività professionale, di adeguata formazione e successiva verifica,

8) Estensione delle norme per la liquidazione e il pagamento delle prestazioni in favore degli ammessi al patrocinio a spese dello stato anche alle ipotesi di difese di ufficio.

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:49:54
ccccc

Da: w juve05/12/2010 23:50:55
1 a 3 olè

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:51:13
ccccccc

Da: w iuve05/12/2010 23:51:42
1/3 olèèèèèèè

Da: xxxxxxxxx05/12/2010 23:52:03
XXX Congresso Nazionale Forense

Genova 25-27 novembre 2010





MOZIONE SULLA GIUSTIZIA PENALE


Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010


preso atto

dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, dei documenti predisposti dai congressisti, della attuale situazione drammatica della giustizia penale italiana, che necessita di non più differibili e seri interventi che incidano positivamente sull'effettività della tutela, sulla terzietà del Giudice, sull'autonomia ed indipendenza della magistratura e della giurisdizione, sulla separazione delle carriere, sulla separazione della magistratura dalla politica, sul corretto rapporto tra giustizia ed informazione, sull'efficacia e dignità della difesa d'ufficio e del patrocinio dei non abbienti, sulla organizzazione e sull'efficienza degli Uffici, salvaguardando anche la capillarità sul territorio del Servizio Giustizia


CHIEDE

agli organi istituzionali e politici dell'avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi in ogni sede per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione dei seguenti principi:

1) Attribuzione al difensore di maggiori poteri, anche coercitivi assistiti dal giudice, per l'effettuazione delle indagini difensive,

2) Migliore regolamerutazione dei termini per le indagini preliminari con previsione della contestuale comunicazione al giudice e all'indagato della richiesta di proroga,

3) Iviequilibrio normativo dei termini processuali previsti per le attività difensive rispetto a quelli previsti per le attività del pubblico ministero nella fase di esercizio dell'azione penale, con particolare riferimento alla complessità di ciascun procedimento,

4) Regolamentazione della possibilità per il giudice - che è terzo, autonomo e imparziale e non può sostituirsi all'organo inquirente - di ricorrere ai poteri di cui all'art. 507 c.p.p. solo limitatamente a circostanze eccezionali e a fatti nuovi intervenuti nel dibattimento,

5) Accelerazione dell'informatizzazione del procedimento penale,

6) Modifica delle norme sul patrocinio a spese dello stato con l'introduzione di tempi certi e rapidi per la decisione sulle istanze di ammissione, la liquidazione, anche in via forfetaria, e il pagamento dei compensi e l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'assistenza dei non abbienti cui attingere direttamente a tal fine,

7) Modifica delle norme sull'iscrizione alle liste dei difensori di ufficio con la previsione, in difetto di precedente specifica attività professionale, di adeguata formazione e successiva verifica,

8) Estensione delle norme per la liquidazione e il pagamento delle prestazioni in favore degli ammessi al patrocinio a spese dello stato anche alle ipotesi di difese di ufficio.

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