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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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Da: Aiuto+07/05/2020 11:02:32
Per silurato
Si sì mi diceva mia sorella, per il tuo problema di erezione puoi consultare uno specialista, per le misure poi non ti preoccupare 7 cm non sono pochi 😂😂😂😅😅😅😅

Da: Andiamo bene07/05/2020 11:04:22
Gente che parla di querele, di denunce, di sorelle e di misure 😂 andiamo bene andiamo!

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:10:22
È un ricorrente. Uno di quelli che prima del 2 luglio dicevano di conoscere gli esiti della sentenza. Abbiamo tutti i post conservati.

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:11:04
Noi parliamo di querele. Voi altri di volgarità inducibili

Da: Ancora07/05/2020 11:21:50
XXxxxxx calmati. Dire una cosa ė lecito. Non puoi querelare chi ha fatto una previsione. E accusarlo di reati gravi. Ci vogliono ben altre prove. Stai attento che poi paghi tu. Ma possibile che non sai queste cose.

Da: Non ho capito07/05/2020 11:36:15
Perché XXxxxxxx. Conserva tutta sta roba. Basta chiedere a mininterno in caso di denunce e ckè tutto, mica solo quello che sceglie lui. Che poi sceglie cose che non dimostrano niente. Che perdita di tempo. Però forse si diverte. Boh

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Da: Luisato07/05/2020 11:37:06
.

Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo internet, un documento  o un post contenente espressioni offensive nei confronti di un funzionario, sia pure diretto al suo diretto superiore, in quanto la diffamazione è un reato formale ed istantaneo che si consuma con l'adozione di mezzi che rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive della reputazione. (Nella specie la scelta di un forum, quale strumento di comunicazione di una missiva diffamatoria, ha determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva non solo del destinatario ma di tutti coloro che avevano accesso al suddetto forum pubblico.
*****
Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di diffamazione commessa on-line:       

Cassazione penale, sez. V , 12/07/2018 , n. 42630

Se il social network  o il forum pubblico non collabora nell'identificazione dell'autore del reato, le indagini devono essere approfondite per individuare chi ha scritto il post. Ad affermarlo è la Cassazione che ha imposto ai giudici di merito di motivare adeguatamente le ragioni dell'archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione on line. Il caso riguardava alcuni post offensivi pubblicati su internet da un utente la cui identità era rimasta incerta, a seguito del rifiuto dei gestori del forum di fornire l'indirizzo IP dell'autore del messaggio. Il decreto di archiviazione disposto dal Gip veniva però impugnato in Cassazione dalla persona offesa che lamentava l'assoluta mancanza di indagini suppletive e di analisi degli ulteriori indizi forniti dalla persona offesa. Da qui la pronuncia della Suprema corte che ha imposto ai giudici di merito di andare oltre la mancata collaborazione dei  gestori del forum e di approfondire tutti gli elementi utili alle indagini.

Cassazione penale , sez. V , 03/05/2018 , n. 40083

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook"  o di un forum web integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell' art. 595, comma terzo, cod. pen. , poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente significativo di persone



Cassazione penale, sez. V, 04/12/2017, n. 5175.

La legge n. 48 del 2008 (Ratifica della convenzione di Budapest sulla criminalità informatica) non introduce alcun requisito di prova legale, limitandosi a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza tuttavia imporre procedure tipizzate. Ne consegue che il giudice potrà valutarle secondo il proprio libero convincimento (fattispecie relativa alla pubblicazione di un post ingiurioso su Facebook e su forum pubblici).

Cassazione penale, sez. V, 19/10/2017, n. 101.

Si configura il reato di diffamazione a mezzo di strumenti telematici se i commenti diffamatori, pubblicati tramite post sul social network o su un forum pubblico, possono, pur in assenza dell'indicazione di nomi, riferirsi oggettivamente ad una specifica persona, individuabile per la funzione svolta

Cassazione penale, sez. V, 23/01/2017, n. 8482.

La pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla bacheca di un forum pubblico o di un social network, con l'attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all'art. 595, commi 2 e 3,c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Deve, infatti, tenersi distinta l'area dell'informazione di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall'ambito - più vasto ed eterogeneo - della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo.

Cassazione penale, sez. I, 02/12/2016, n. 50.

È del tribunale penale la competenza a giudicare la condotta consistente nella diffusione di messaggi minatori e offensivi attraverso forum e social network , configurando i reati di  diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3 c.p.

Cassazione penale, sez. I, 02/12/2016, n. 50.

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca web o su un forum pubblico, anche anonimo, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.



Cassazione penale, sez. V, 07/10/2016, n. 2723.

La divulgazione di un messaggio di contenuto offensivo tramite social network o forum web pubblico ha indubbiamente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, proprio per la natura intrinseca dello strumento utilizzato, ed è dunque idonea ad integrare il reato della diffamazione aggravata

Cassazione penale, sez. V, 13/07/2015, n. 8328.

La condotta di postare un commento sulla bacheca di un forum pubblico realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, sicché, se tale commento ha carattere offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.

Da: Ancora07/05/2020 11:40:30
Tuto vero, ma ci vuole il nome del diffamato. Oppure che sia inequivocabile la sua identità. Quindi, torno a dire, si preoccupi chi ha diffamato giudici, avvocati, ministri.

Da: Ancora07/05/2020 11:43:08
Infatti:


Si configura il reato di diffamazione a mezzo di strumenti telematici se i commenti diffamatori, pubblicati tramite post sul social network o su un forum pubblico, possono, pur in assenza dell'indicazione di nomi, riferirsi oggettivamente ad una specifica persona, individuabile per la funzione svolta

Come ha postato Luisato.

Siamo perfettamente d'accordo

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:46:33
Si preoccupino coloro che scrivono di conoscere prima le cose

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:47:15
Abbiamo tutto

Da: Ancora07/05/2020 11:48:07
Fai come ti pare. Perdi solo tempo.

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:52:44
Lo perdo volentieri

Da: Tutti abbiamo tutto07/05/2020 11:52:49
Non pretenderai che i tuoi appunti siano Vangelo! In caso si chiedeva a mininterno di fornire TUTTE le cose scritte. Hai diffamato anche tu, tranquillo. Se ha i fatto qualche no,e verrà fuori. Buon divertimento mentre fai le tue collezioni

Da: Tutti abbiamo tutto07/05/2020 11:53:24
Si chiederà

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:54:46
Bene

Da: Anonimo07/05/2020 11:55:47
In una querela può essere stato il diffamatore, e va trovato. Ma non può essere anonimo il diffamato. Mi sembra talmente ovvio che manco capisco cosa diciate.

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:57:53
si si si    16/04/2020 16.19.23
infatti niente Spectre! L'imbroglio è sotto gli occhi di tutti e si fa finta di non vedere. Commissari corrotti, procedure amministrative nulle, commissioni inadeguate etc etc.

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 11:59:49
Il diffamato è il ministero. Gli autori dei post hanno oltraggiato pesantenente le istituzioni, diffamando coloro che le rappresentavano.

Da: Ancora07/05/2020 12:02:00
Non vedo nomi, ma in effetti i commissari si potrebbero sentire oltraggiati. Non ho capito, tu cosa hai a che fare con questo, sei un commissario?
Se poi posterai, come prevedo, i messaggi in cui un ricorrente dice qualcosa contro i vincitori, sappi che i vincitori hanno fatto uguale con i ricorrenti.
Quindi proprio non capisco. Boh

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 12:02:43
E se tu avessi studiato davvero sapresti che questo è motivo di licenziamento disciplinare.
Questo verrà riferito al Presidente

Da: Ancora07/05/2020 12:03:05
Ah! Quindi tu sei il ministero in persona? Continuo a non capire dove vuoi arrivare

Da: Ancora07/05/2020 12:04:24
Quale presidente?

Da: Incredibile07/05/2020 12:19:21
Qui c'è gente che ha lo solo di far licenziare i colleghi, di far vendere la casa, di distruggere le vite altrui. Coinvolgendo anche le famiglie.
Non potrà farlo, ma solo per il fatto di averlo detto la dice lunga.

Da: Incredibile07/05/2020 12:27:42
Qui c'è gente che ha il solo scopo di far licenziare i colleghi, di far vendere loro la casa, di distruggere le vite altrui. Coinvolgendo anche le famiglie.
Non potrà farlo, ma solo per il fatto di averlo detto la dice lunga sul livello di umanità che dimostrano di avere.

Da: Fbi07/05/2020 12:38:36
Mi sembra la serie TV Suits. Tutti avvocati rampanti pronti a mordere la controparte. Quelli della serie sono veramente in gamba ma qui quelli "delle cause perse" sono veramente gustosi 😂😂😂😂 lo show continua 😂

Da: Aiuto+07/05/2020 12:44:40
Ufficiale: denunce partite arrivate e già eseguite le condanne perché le prove sono inconfutabili, io mi sono salvato perché ho chiesto scusa e mi sono prostrato con la massima umiltà ai loro piedi. Fatelo anche voi, ho già avuto 15 gg di sospensione...vi prego non siate così arroganti. Loro sono buoni con chi mostra pentimento, siete i promossi più promossi che la scuola abbia mai avuto 😂😂😂😂😂

Da: XXxxxxxxxxxxxxxxxxx07/05/2020 12:52:31
Non possiamo farlo? Tu dici?

Da: Incredibile07/05/2020 12:54:44
Confermando che questo è il tuo scopo non fai una bella figura. Ma se piace a te venir fuori così, auguri!
Nemmeno vale la pena risponderti più

Da: Aiuto+07/05/2020 12:55:45
Xxxxxxxxxxx sento una minaccia 😂😂😂😂😂😂😅😅😂 comunque ero serio, risarcimenti milionari attenzione! Io prego ma non vi salverà dalla loro giustizia

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