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Concorso MAGISTRATURA
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Da: Accipiens08/11/2020 23:14:03
Caro scacchi e diritto#.
Che piacere conoscerti.
SARÃ' UN PO' LUNGO, MI SCUSO.

Il tema della applicazione di un principio ad un fatto, senza passare per il tramite di una norma, mi è molto caro.
Per una serie di motivi.
IN BREVE.

Io sono per la certezza del diritto. Lo ius è un vincolo. Una prigione ermeneutica.

Ma andiamo con ordine. Metodologia del diritto.
Partiamo dal concetto di fatto.
Come diceva Carnelutti(riassumo al massimo) il fatto è un divenire irripetibile prigioniero di un hic e di un nunc.
Il fatto ha l opaca impenetrabilita della materia (Irti).
Se ad un fatto applico un 'idea giuridica (che chiamiamo norma)avremo un Caso.
Il diritto è la clinica dei casi.
Un caso è un fatto epurato degli elementi storici, irripetibili.
Un principio è una astrazione valoriale, poietica. Si applica a innumerevoli casi.
Posso applicare ad un fatto brutale un Principio, anziché applicare una norma?

Troppo cervellotico.

Facciamo un esempio.
Caparra confirmatoria, 1385 cc.
Poniamo che sia stata versata una cospicua caparra, diciamo l 80% del valore dell' immobile.
Il venditore non adempie.
Perché, per come... Non ci interessa.
Deve, ex art. 1385 cc, restituire il doppio della caparra.
Il 160%.
Sembra ingiusto. Troppo!!!

Arrivo subito alla conclusione, in brevissimo.
Applico il principio di solidarietà ex 2 cost in combinato col principio di buona fede e riduco ad equità la caparra.
Riduzione prevista dalla clausola penale all art precedente.
Quindi ho applicato ad un fatto, un principio.
Tralasciando la norma: quel 1385cc,a cui potevo forse applicare analogicamente, secondo alcuni direttamente, il 1384 cc (riduzione della clausola penale. Perché, alla fine, non è forse una clausola penale non adempiere dopo aver ricevuto una caparra!?)
Cmq riduco, ex 2 cost e buona fede, e lo faccio " per giustizia".
Si può fare? Non perdo rigore? Non perdo CERTEZZA DEL DIRITTO!?
Passo così, senza troppa apprensione,dal fatto al principio.
E la norma???

Chiudo con una frase di Ortega y gasset :
"a forza di parlare di iustizia si sta perdendo di vista lo ius".

Da: Cadetto09/11/2020 07:52:17
Vi invito ad ascoltare il prof Roberto bernabei membro del cts che si la7 ieri sera dichiarava:"il covid 19 è malattia normale". Basta con il terrore.

Da: Vorrei sapere quanti 11009/11/2020 08:55:05

Da: Vorrei sapere quanti 110 sono meritati09/11/2020 08:57:09
Conosco tantissima gente che ha vinto concorsi prestigiosi tra cui magistratura, procuratore dello stato, sna, con voti di poco superiori al 100.. 102, 104.
Il voto in se vuol dire poco..
Dipende dall'ateneo, dagli anni che impieghi per laurearti.. a chi si laurea a 30 anni dovrebbero dare il mongolico d'oro non il 110

Da: Alex Banron09/11/2020 10:12:34
Si ma non c'è posto per tutti.
Anzi alcune authority si fermano a 105 ma nelle multinazionali o nelle grandi lawfirm se non hai 110 il cv nemmeno te lo guardano.
So per certo che Enel, Cdp, CitiGroup, Unicredit, General Electric vogliono tutte 110 minimo, parlo per l'ufficio legale eh.
E comunque oltre a quello mettono ulteriori prerequisiti che solo un 110 vero generalmente ottiene, un LLM in una Eavy League in USA non è che può prenderlo un 100...
Quindi il votyo conta, eccome se conta!

Da: JetBlast09/11/2020 10:20:30
Banron dice una cosa esatta.
Ma più che dei voti io trovo francamente singolare che la magistratura possa essere la prima occupazione di qualcuno, zero curriculum, solo studio.
Questa è una stortura che esiste solo da noi, nel resto del mondo la magistratura è una carriera di 2* livello, devi aver svolto comunque un certo tipo di lavoro prima, anche per dimostrare una qualche maturità in ambito professionale.
Dunque più che al voto guarderei al precedente.
Un'azienda sa che per funzionare bene ha bisogno di persone esperte, cui affidare responsabilità a loro proporzionate, specie in ambito legale. lo Stato invece permette l'ingresso in magistratura a persone che dopo la laurea hanno visto solo la scrivania di casa e una pila di libri, magari andando due tre volte la settimana a fare un tirocinio ridicolo.

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Da: X JET09/11/2020 10:41:07
vabbe devi pure capire una cosa le aziende serie assumono tramite colloqui e non concorsi poi ti fanno fare formazione periodica una marea di training e ti anche cazziano a dovere se non sgobbi...........nel pubblico basta scrivere bene un tema o un test a crocette e tutti dentro ai ministeri poi nn ne parliamo. dai su...........
cmq sono d'accordo con te

Da: La Verità09/11/2020 11:20:44
@Accipiens
Diciamo che un principio deve sempre ricavarsi dalla lettura sistematica di norme del diritto positivo che possono tuttavia collocarsi a livelli diversi nella gerarchia delle fonti. I principi non sono altro che indicazioni sui valori da cui l'ordinamento trae la propria origine e la propria legittimazione. Tra questi principi vi sono poi quelli di ordine pubblico che sono desumibili dalla Carta costituzionale o che pur non trovando espresso riconoscimento in essa  sono fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti e alle fondamentali leggi.
Nel caso di specie la caparra confirmatoria eccessiva e la possibilità di dichiararla invalida se iniqua non è prevista espressamente dal Codice che riconosce la possibilità di chiedere una mera "riduzione" solo nell'ambito della clausola penale, con risvolti del tutto diversi.
In realtà però la corte costituzionale richiama a fondamento dell'invalidita della caparra confirmatoria eccessiva un " principio" che è quello di tutela dell'equilibrio economico del contratto in soccorso della parte più debole del rapporto affermando che questo principio sarebbe implicitamente riconosciuto ex art 2 Cost.
Di qui la deduzione per cui l'equita opera come limite interno all'autonomia negoziale purché vi siano condizioni o clausole pattuite "a condizioni inique" e non semplicemente sproporzionate.
Ad analoghe deduzioni si giunge per affermare il rilievo ex officio dell'iniquità della clausola penale e dell'invalidità parziale di certe clausole come quella del divieto di ospitalità o di assunzione del rischio per la mancata consegna nel leasing.
In conclusione ritengo che il principio è in realtà la conclusione di
un procedimento ermeneutico che deve comunque trovare riferimenti nel dato costituzionale e positivo quando l'applicazione di certe disposizioni diverse ma comunque assimilabili per ratio e disciplina danno conferma della sua esistenza e della sua effettività.

Da: La Verità09/11/2020 11:21:06
@Accipiens
Diciamo che un principio deve sempre ricavarsi dalla lettura sistematica di norme del diritto positivo che possono tuttavia collocarsi a livelli diversi nella gerarchia delle fonti. I principi non sono altro che indicazioni sui valori da cui l'ordinamento trae la propria origine e la propria legittimazione. Tra questi principi vi sono poi quelli di ordine pubblico che sono desumibili dalla Carta costituzionale o che pur non trovando espresso riconoscimento in essa  sono fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti e alle fondamentali leggi.
Nel caso di specie la caparra confirmatoria eccessiva e la possibilità di dichiararla invalida se iniqua non è prevista espressamente dal Codice che riconosce la possibilità di chiedere una mera "riduzione" solo nell'ambito della clausola penale, con risvolti del tutto diversi.
In realtà però la corte costituzionale richiama a fondamento dell'invalidita della caparra confirmatoria eccessiva un " principio" che è quello di tutela dell'equilibrio economico del contratto in soccorso della parte più debole del rapporto affermando che questo principio sarebbe implicitamente riconosciuto ex art 2 Cost.
Di qui la deduzione per cui l'equita opera come limite interno all'autonomia negoziale purché vi siano condizioni o clausole pattuite "a condizioni inique" e non semplicemente sproporzionate.
Ad analoghe deduzioni si giunge per affermare il rilievo ex officio dell'iniquità della clausola penale e dell'invalidità parziale di certe clausole come quella del divieto di ospitalità o di assunzione del rischio per la mancata consegna nel leasing.
In conclusione ritengo che il principio è in realtà la conclusione di
un procedimento ermeneutico che deve comunque trovare riferimenti nel dato costituzionale e positivo quando l'applicazione di certe disposizioni diverse ma comunque assimilabili per ratio e disciplina danno conferma della sua esistenza e della sua effettività.

Da: Accipiens09/11/2020 11:57:12
La verità#. Controbatto senza  alcuna forma di animosita '.
Il principio per cui è nullo il patto con cui si stabilisca una caparra confirmatoria eccessiva, per contrarietà a PRINCIPIO imperativo ( art 2 cost in combinato con la clausola  della buona fede) non è affatto fedele al dato positivo.
Il 1385 è lì. Chiaro.
..."se inadempiente è, invece, la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra."
Ti ho dato 50 mila euro di caparra, sei inadempiente,bene, mi devi 100 mila.
Il fatto è la dazione (datio rei) di una somma a garanzia dell adempimento.
La norma è il 1385 che mi tutela col doppio della somma in caso di inadempimento della controparte.
Il principio è il dovere di solidarietà sociale.
Fatto/Norma/Principio.

Al fatto applico la norma o il principio?

E se io per dare quella caparra mi fossi indebitato fino al collo, sicuro che con l acquisto di quell immobile avrei risanato le mie casse (facendoci un bel negozio ) o cmq certo che, laddove il venditore non avesse adempiuto, avrei ricevuto il doppio della caparra (lo dice il codice.. Il 1385 cc.. Posso stare tranquillo!).
Poi mi ritrovo con la riduzione ad equità, anzi peggio, con la nullità parziale per contrarietà a PRINCIPIO normativo(contrarietà all art 2 cost.. Ma il 1418 comma 1 parla di NORMA IMPERATIVA NON PRINCIPIO! ).
E il mio affidamento?
La certezza del diritto!?
La prevedibilità degli effetti?
Quindi quando leggo una norma non posso stare tranquillo.
Devo pensare che può intervenire il Giudice, con quella che viene definita, non da me, tracotanza (hybris) giudiziale, e stravolgere il portato della norma applicando astrazioni valoriali poietiche(principi) ad un fatto, senza passare per il tramite di una norma.
Fatto. Norma. Principio.
Solo questa sequenza garantisce RIGORE, CERTEZZA.
Poi tutti avvertiamo l ingiustizia di pagare il doppio. Ma allora cambiamo la norma. Oppure applichiamo analogicamente il 1384 cc sulla riduzione ad equità.
Non rendiamo nulla una clausola perfettamente tipizzata, per contrarietà, inter alia, a PRINCIPIO e non Norma imperativa.

Da: La Verità09/11/2020 12:41:07
Il tema che poni è stato affrontato dalla dottrina civilistica negli anni '70. Ed è l'annosa querelle sui limiti all'autonomia negoziale nel rapporto con le fonti di integrazione. Il problema di fondo esula dalla questione specifica perché coinvolge più in generale l'art 1374 c.c.
Quando si dice che il contratto "obbliga non solo a quanto le parti hanno stabilito ma a tutto ciò che deriva dalla legge, dagli usi e dall'equità" si ammette implicitamente l'idea della "giustizia contrattuale".
Ora proprio per evitare i rischi di un eccesso di questo potere si  tende a dire che questo controllo giudiziale è ammissibile nel contorno segnato dai principi costituzionali. Anche la giurisprudenza costituzionale proprio nel caso della caparra confirmatoria iniqua riconosce questo controllo giudiziale ancorandolo all'art. 2 Cost. accogliendo l'impostazione dirigistica e la teoria della nullità per iniquità in quanto le fonti di integrazione avrebbero valenza cogente e non solo suppletiva nei rapporti con l'autonomia negoziale.
Ovviamente i risvolti sono quelli da te puntualmente evidenziati e anch'io non condivido fino in fondo questi orientamenti proprio perché  i limiti all'autonomia negoziale andrebbero ricercati nelle disposizioni di legge e nel giudizio di meritevolezza.
Spero di averti fatto comprendere che condivido il tuo ragionamento  anche se devi considerare gli orientamenti della corte costituzionale...

Da: La Verità09/11/2020 12:52:19
In linea anche con la politica del quotidiano e per renderti la mia posizione ancora più chiara,  aderirei alla teoria svalutativa , ormai minoritaria, della portata dell'art 1374. Questa teoria afferma che l'equità opera solo nei casi previsti dalla legge. Altrimenti prevale l'autonomia negoziale e non è possibile riconoscere portata cogente alle fonti d'integrazione.
Come sai tale tesi è ormai superata in favore di quella dirigistica e ciò ha  favorito il diffondersi del peccato di ubris...

Da: Cadetto09/11/2020 13:29:10
Xjetblast, spiegami in Italia dove un qualsiasi laureato in legge possa lavorare e fare curriculum? In uno studio di provincia dove fa solo decreti ingiuntivi? In uno studio di grande città dove se non hai 110 non ti filano? Vincendo un concorso? Certo fossero facili. Ecco che qui in Italia l impossibile diventa l unica via.

Da: Accipiens09/11/2020 13:48:35
Ma qui non c'è autonomia negoziale.
La caparra confirmatoria è prevista dalla legge.
Ed è previsto il pagamento del doppio in caso di inadempienza del promittente venditore.
Non c'è alcun patto tra paciscenti.
1385 codice civile.

Da: JetBlast09/11/2020 13:52:02
Guarda che le difficoltà che tu decanti sono vere sai, non le nega nessuno.
Agli studenti che vedo in facoltà consiglio fin da subito di affrontare le materie in ambito futuristico; energy, bigdata, finance, cybercrime sono tutti argomenti nuovissimi, mega richiesti da aziende e studi che fanno fatica a trovare proprio in virtù dell'invecchiamento cronico dei curricula universitari a giurisprudenza.
Quindi ai miei ragazzi ho sempre dato tre regole fondamentali: inglese, studiare sodo per una media alta e appassionarsi a materie innovative. Anche perché poi se uno è bravo (non genio, ma volenteroso e in gamba) anche senza quattrini può guadagnarsi esperienze fuori che gli faranno solo che bene, professionalmente parlando.
Naturalmente massimo rispetto anche per la scelta nobile di chi decide di approfondire Diritto Romano... ma a costui auguro più un futuro accademico, perché fuori ad attenderlo ci sarà ben poco.

Da: La Verità09/11/2020 14:20:33
Si, è vero ma le parti liberamente decidono di versarla. Nel fare ciò può darsi che la dazione sia sproporzionata all'inadempimento. In ciò la nullità parziale ex art 2.

Da: Accipiens09/11/2020 14:40:31
Uhm.. Mi hai convinto solo in parte.
È stato cmq un piacere avere un confronto con te :)

Da: Cadetto09/11/2020 14:54:19
Xjetblast, il consiglio che dai agli studenti è ottimo.

Da: Giulietta99109/11/2020 15:08:27
Più esattamente il problema della sproporzione emerge quando le parti collegano il versamento di una caparra (atto reale) ad una clausola penale. In questo caso la nullità per sproporzione investe la clausola penale e non la caparra confirmatoria. La sentenza della corte costituzionale afferma infatti la nullità della clausola perché non sarebbe sufficiente  a sanzionare questa situazione il semplice potere di riduzione. Vi è infatti una sorta di garanzia reale atipica in quanto se l'importo risarcitorio dovuto in caso di inadempimento eccede di molto il valore della caparra vi sarebbe sempre un indebito approfittamento da parte del contraente più forte. L'ordinamento però non può tollerare queste situazioni di abuso, di qui il discorso sull'art. 2 Cost.

Da: Accipiens09/11/2020 15:32:46
Non l avevo mai letta sotto questa luce, cara Giulietta.
Bella  osservazione.
Parli di "sanzionare".
E se il risarcimento del doppio fosse una forma larvata di danno punitivo?
Non solo il risarcimento dello status quo ante + l 'id quod interest; ma anche una parte imputata a sanzione.
A quel punto, la parte eccedente il risarcimento non sarebbe più sproporzionata. Ma avrebbe causa nella sanzione per il comportamento dannoso.
A fortiori riguarda solo il promittente venditore. Non il promissario acquirente il quale, se inadempiente, perderebbe "solo" il valore della caparra.
Quindi, come sono previste delle penalità di mora(astreintes), come è previsto il pagamento di una somma ulteriore nella lite temeraria ex 96cpc, e al 614 cpc;allora forse anche qui siamo in presenza di un danno punitivo.

Da: Ciroooooo09/11/2020 15:42:27

- Messaggio eliminato -

Da: ispuligidenie09/11/2020 15:47:30
@ NUOVO

Conosco il testo del Prof. Adelmo Manna avendolo acquistato quando era con altra casa editrice.
E' un ottimo testo, meno istituzionale del Grosso-Pelissero (quest'ultimo chiarissimo, ma per alcuni temi, poco incisivo).
Se posso dare un consiglio spassionato, per quanto riguarda le tematiche dell'elemento soggettivo, in particolare del dolo eventuale, della colpa cosciente etc.. etc..., il Canestrari mi è parso insuperabile.
Comunque sul Libro del Prof. Manna il mio giudizio è ampiamente positivo (molto interessante il paragrafo sul dolo eventuale: l'autore parla, giustamente, de "il mistero" del dolo eventuale). 
Ovviamente dal punto di vista della fluidità di espressione, dell'incisività, il Mantovani è irraggiungibile.




Da: Giulietta99109/11/2020 17:11:10
Si, in effetti la caparra implica una sorta di sanzione e ha una funzione di garanzia avverso l'inademplimento quindi ci può stare.

Da: Rovinatisiamo09/11/2020 17:28:52
Grazie dei consigli, ma se mantovani è fluido nella esposizione siamo rovinati.. Lo trovo un po' criptico ed ermetico in certi passaggi similmente al gazzoni.

Da: Lariner09/11/2020 18:36:47
ma chi l'ha detto che aumentano i giudici onorari? non mi pare sia questa la tendenza

Da: deselezione sna09/11/2020 19:06:58
quante parole.
e dire che certa antropologia segna come involutivo il parlare perchè le parole oscurano più che illuminare le cose, l esistenza.
è nel giusto allora quello che in un'opera ovviamente sconosciuta ai molti dice: mi fate pena perchè vivete in un mondo pieno di parole.
ma la cosa peggiore è il tempo sprecato in questo moderna forma di delirio che è la grafomania..
non posso che compiacermi con me medesimo per non fare più parte di questa coorte...
ció in parte spiega anche la decadenza della magistratura italiana.
basta con i concorsi.
il giudicicchio ordinario è ormai prossimo al giudice di pace.. per incapacità tecnica.
ció in parte spiega e giustifica l esistenza di corsi inutili e il fiorire di libroni libracci.

Da: Genteleghisti09/11/2020 20:44:21
cosa ne pensate dei continui sbarchi da parte degli africani? Non dovrebbero fermarli per il bene della salute nazionale come hanno sacrificato le nostre libertà?

Da: La Verità09/11/2020 21:37:15
Con la riforma che entrerà in vigore il 31 ottobre 2025 gran parte del contenzioso civile sarà devoluto in blocco ai giudici di pace. Si tratta della legge 116/2017 che riformerà la magistratura onoraria incentrandola su due figure: il giudice onorario di pace (gop) e il vice procuratore onorario (vpo).
La competenza per le cause relative a beni mobili è elevata a 30.000 euro mentre la competenza per le cause in materia di circolazione a 50.000.
Aumentano però notevolmente le competenze per materia senza limiti di valore in particolare nelle cause:
- Per le controversie in materia di piantagioni, scavi, ecc
- in materia di luci e vedute
- stillicidio di acque
-occupazione, invenzione, specifiicazione, Unione e commisitione,
- enfiteusi e servitù prediali
- impugnazione del regolamento della comunione e delle deiberazioni condominiali
- diritti ed obblighi del possessore
Purché il valore non superi i 30.000 euro il giudice onorario di pace è competente anche nelle seguenti materie:
- usucapione di immobili
- riordinamento della proprietà rurale
- accessione
- superficie.
Al giudice di pace è riconosciuta anche competenza in materia di espropriazione di beni mobili e viene elevato il valore economico delle controversie in cui il giudice di pace può decidere secondo equità.


Sul versante vaccini invece buone nuove. I test americani danno esito positivo nel 90 per cento dei casi. Se il Governo adotterà subito un piano di distribuzione non si esclude che per marzo inizino le prime vaccinazioni anche da noi. Tutto dipende però dalla capacità di lavorare senza perdere neanche un minuto e possibilmente senza intoppi burocratici.

Da: La Verità09/11/2020 21:42:05
Quanto alla questione immigrazione si dovrebbero chiudere le frontiere  e dovrebbe darsi avvio al rimpatrio di almeno il 30% dei soggetti sbarcati illegalmente in Italia. Almeno finché l'emergenza Covid non sia del tutto cessata...

Da: Occhio Occhio10/11/2020 09:21:04
L'entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria credo sia fissata al 31.10.2021 (non 2025). O sbaglio?

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