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Concorso RIPAM per 1514 funzionari - Ministero del Lavoro - INAIL - INL
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Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 12:21:36 |
Per specificare meglio, bisogna verificare se un candidato che non ha impugnato tempestivamente l'esito individuale della prova, possa successivamente impugnare la graduatoria finale oppure se questa impugnazione debba essere considerata tardiva per decorrenza termini. Questo aspetto non me lo ricordo con precisione e dovrei approfondire; se c'è qualche avvocato amministrativista sul forum potrebbe fornire un contributo interessante | |
Da: brother2021 Reputazione utente: +60 | 1 - 21/01/2022 12:23:51 |
Infatti, questi ricorsi non sono una novità , anzi sono la regola nelle procedure concorsuali. Del resto è proprio per questo che si prevede il cautelare, e cioè per evitare, che nell'attesa della definizione del processo, si possa bloccare una intera procedura concorsuale. Quindi, da questo punto di vista, resterei abbastanza tranquillo. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 1 - 21/01/2022 12:24:59 |
Ed in ogni caso l'accoglimento di una o più misure cautelari non blocca l'iter concorsuale, su questo dubbi non ve ne sono! | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 12:25:33 |
@brother2021: esattamente. | |
Da: edocicchi | 21/01/2022 12:31:13 |
Super ma secondo te, vista la natura meramente documentale della cosa, il tar non potrebbe pronunciarsi erga omnes? E' raro, ma è previsto. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 1 - 21/01/2022 12:32:46 |
@edocicchi: no | |
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Da: mimmins Reputazione utente: +64 | 21/01/2022 12:39:19 |
@edocicchi: non ho mai sentito di una norma che scavalchi il Principio per cui una sentenza (e questa non è una sentenza, ma una mera ordinanza cautelare) abbia effetti diretti ultra partes. | |
Da: manuali Reputazione utente: +90 | 21/01/2022 12:41:44 |
@edocicchi Ma il termine per l'impugnazione non è mica infinito, soprattutto se si tratta, come in questo caso, di un'azione che contiene anche una domanda di annullammento. Decorso il termine c'è consolidazione. Se ci fossero altri ricorsi con cautelare come questo (immagino già proposti) il Tar ammetterà con riserva. Certo l'ammissione di un nuovo idoneo incide sulla graduatoria e questo ritarderà la sua pubblicazione, porca paletta. | |
Da: edocicchi | 1 - 21/01/2022 12:42:10 |
@mimmis "Il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari (Cons. Stato Sez. IV, 13-03-2014, n. 1222; Cons. Stato Sez. IV, 18-11-2013, n. 5459; Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350)" | |
Da: Fogna22 Reputazione utente: +61 | 2 - 21/01/2022 12:43:48 |
Signori..il concorso va avanti..si è ammessi con riserva. Stop. Una cavolo di graduatoria devono pubblicare..veramente senza parole. Anche il fatto che non risponda nessuno | |
Da: LORECUSI86 Reputazione utente: +124 | 21/01/2022 12:49:16 |
@edocicchi 2 mesi fa sono uscite le prove con relativi punteggi e visione delle risposte errate e corrette. Chi voleva muoversi per fare ricorso su una domanda che ritenevano ambigua o palesemente errata lo ha già fatto (come si vede dal ricorso che è stato accolto in via cautelare). Tutto ciò non giustifica il ritardo nella pubblicazione della graduatoria e di certo non implicherà chissà cosa per l'andamento del concorso | |
Da: Kim. Reputazione utente: +53 | 21/01/2022 12:51:24 |
Edocicchi se così fosse il buon T………collo non avrebbe fatto soldi a palate sui ricorsi inerenti le nostre trattenute tfr illegittime. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 12:52:12 |
Non è il caso della graduatoria concorsuale, che non è un atto generale e/o indivisibile (perchè non provvede in maniera unitaria): limiti soggettivi del giudicato amministrativo: la decisione giurisdizionale ha efficacia solo nei confronti delle parti del giudizio in forza del principio di cui all'art. 2909 c.c.. Il giudicato amministrativo non esplica efficacia rispetto ai soggetti che, pur trovandosi nella stessa posizione del ricorrente (v. cointeressati), non abbiano agito a difesa delle loro posizioni nei termini stabiliti. La P.A. può , però , estendere il giudicato ai soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei ricorrenti. Al principio di efficacia inter partes del giudicato sono previste due eccezioni relative agli atti indivisibili (provvedenti in modo unitario nei confronti di un complesso di individui) ed ai regolamenti (l'annullamento giurisdizionale dei quali ha efficacia erga omnes trattandosi di norme generali ed astratte) https://www.cfnews.it/diritto/limiti-soggettivi-ed-effetti-dell-annullamento-di-un-atto-generale/?cookieLawRefresh=1 | |
Da: edocicchi | 1 - 21/01/2022 12:55:19 |
@lore ci sono questioni diverse. Innanzitutto il tar potrebbe (potrebbe) pronunciarsi erga omnes e non inter partes (cosa per la quale, a mio modesto avviso, ci sono tutti gli estremi). Poi ci sono gli idonei, che potrebbero contestare la graduatoria quando uscirà , cioè il loro posto in classifica, che ora è ignoto. Poi ci sono i trombati, che sono in un'altra situazione ancora. Io non la vedo liscissima. | |
Da: C.U.nificato | 1 - 21/01/2022 12:58:03 |
Per forza di cose, se il cautelare dovesse essere confermato nel merito, il punteggio va rettificato a tutti coloro che si trovano nella medesima posizione così stravolgendo la graduatoria. Ripam, come sempre, fa quesiti ad minchiam...forse proprio perché ci sono interessi... | |
Da: manuali Reputazione utente: +90 | 21/01/2022 12:58:30 |
@puipui Ne abbiamo parlato già qui, la terza opzione è palesemente errata, nella nuova normativa non solo c'è la modifica dell'avverbio (esclusivamente/prevalentemente, come hai notato) ma manca anche il riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro: non una modifica da poco, entrata in vigore nel novembre 2019 se non ricordo male, cioè un anno e mezzo abbondante prima della modifica del bando con riapertura dei termini (31 luglio 2021). Insomma, una figura di niente per chi fa selezionato i test | |
Da: manuali Reputazione utente: +90 | 1 - 21/01/2022 13:13:39 |
Premetto che non ho mai scritto un ricorso/memoria per il Tar, mi baso solo sulla teoria. L'ordinanza del Tar ovviamente si riferisce solo sull'esito della prova della candidata e quindi non può certo avere efficacia ultra partes, se poi l'amministrazione vorrà annullare il singolo quiz in autotutela è un altro discorso. In ogni caso, il decreto di nomina dei vincitori di concorso, quando ci sarà , è un atto plurimo/contestuale: tante manifestazioni di volontà quanti saranno i vincitori riunite in un unico atto: l'annullamento (o l'ammissione con riserva) di uno di essi non inficia sugli altri. Per esperienza è già capitato che il consiglio di stato ammetteva con riserva in graduatoria, si procedeva con le assunzioni, le domande venivano respinte nel merito e gli ammessi con riserva venivano licenziati. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 13:18:08 |
@edocicchi: per chiosare, hai citato solo la parte della sentenza del consiglio di stato che ti interessava per confermare la tua tesi; se vai oltre nella massima della sentenza, ti renderai conto che l'atto impugnato era uno schema-tipo di accordo contrattuale, che il collegio giudicante ha correttamente individuato come atto generale ad effetti inscindibili. La graduatoria concorsuale è cosa ben diversa ed ad essa si applica la regole generale del giudicato: "Il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari (Cons. Stato Sez. IV, 13-03-2014, n. 1222; Cons. Stato Sez. IV, 18-11-2013, n. 5459; Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350) Il provvedimento impugnato in primo grado, deliberazione della G.R. n. 1773 del 2012 di approvazione dello schema - tipo accordo contrattuale allegato per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero che costituisce atto generale ad effetti inscindibili, come correttamente rilevato dalla difesa delle appellanti, sicchè la decisione di annullamento non si estrinseca nei confronti delle sole parti in causa, ma esplica i suoi effetti anche nei confronti di coloro che - pur essendo estranei al giudizio conclusosi con le decisioni che hanno acclarato l'illegittimità dell'atto - si trovano nelle medesime condizioni: detto atto, infatti, essendo unitario ed indivisibile non può produrre effetti nei confronti di taluni soggetti e non di altri. Pertanto, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, la Regione Puglia dovrà prendere atto dell'avvenuto annullamento con efficacia erga omnes della propria delibera, avente natura di atto generale ad effetto inscindibile." | |
Da: puipui | 21/01/2022 13:31:02 |
@manueli vero, non avevo notato il particolare. È cosa ben diversa. Ma allora perché non hanno agito in autotutela come con altre domande!? Mah Io questa l ho sbagliata, perché non conoscevo proprio la materia. | |
Da: edocicchi | 21/01/2022 13:38:18 |
Ma non so, c'è anche il principio stragiudiziale di imparzialità e correttezza della P.A. in ballo, vedremo... | |
Da: Il_BaroneBirra | 1 - 21/01/2022 13:44:29 |
In teoria Ripam potrebbe modificare le votazioni in autotutela come ha già fatto per alcune sessioni; in pratica molto probabilmente non farà nulla e si difenderà nell'udienza che si terrà a ottobre. Sarebbe interessante capire se ci sono altri ricorsi su cui il TAR deve pronunciarsi in sede cautelare perché in tal caso il ritardo nella pubblicazione della graduatoria ha un senso. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 1 - 21/01/2022 13:49:48 |
@ Il_BaroneBirra: esatto, è questo il punto; se ci sono altre cautelari pendenti, potrebbe essere giustificato il fatto che attendano l'esito per pubblicare la graduatoria. L'altra ipotesi, che comporterebbe un riitardo più marcato, è che ripam decida di agire in via di autotutela per tutte ledomande oggetto di cautelare accolta. In questo caso, che ritengo poco probabile, armiamoci di più pazienza. Resta valida in ogni caso la conclusione sull'incapacità di gestire la procedura concorsuale da parte di ripam | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 13:56:14 |
p.s. ho guardato ora il ruolo udienza in camera di consiglio della sezione I-bis per prossima settimana e per fortuna non sono previste altre cautelari per il nostro concorso; se qualcuno vuole verificare settimane successive, questo è il link: https://www.giustizia-amministrativa.it/ruolo-udienza-tar-roma Speriamo che sia finita qui! | |
Da: mimmins Reputazione utente: +64 | 1 - 21/01/2022 14:00:27 |
Ripam dovrebbe attendere le sentenze definitive di tutti i giudizi per agire in autotutela erga omnes. Che fa? Modifica i punteggi e Pooh se a ottobre rigettano il ricorso, o lo rigettano in appello, ricambia tutto? Io penso che sul punto possiamo stare tranquilli…edocicchi, se ora sei così convinto delle tue ragioni potevi prendere il portafogli e fare ricorso anche tu! | |
Da: edocicchi | 21/01/2022 14:13:19 |
Mimmins non ho convinzioni, se il diritto fosse una scienza esatta forse ne avrei. dico solo che non siamo alle olimpiadi dove l'importante è partecipare, chiunque se risultasse non vincitore per una domanda errata da ripam (che per quanto ne so potrebbe essere anche parte lesa) qualche domanda se la farà . | |
Da: Kim. Reputazione utente: +53 | 21/01/2022 14:19:55 |
Se risultasse non vincitore e avesse contezza dell'errore avrebbe impugnato aggiungerei io e cmq. Anche oggi niente in pentola .,, | |
Da: mimmins Reputazione utente: +64 | 21/01/2022 14:21:42 |
edocicchi: sicuramente se la farà , ma come ti hanno detto altri, esistono termini per impugnare e qui sono passati 2 mesi e mezzo da quando hai avuto (tu o altri) cognizione dell'erroneità della domanda (a tuo parere). Quindi avresti già dovuto agire. Le correzioni in autotutela sulla base di ordinanza cautelari - che non sono suscettibili di giudicato - sono impensabili perchè se poi non venissero confermate nel merito, sarebbe un macello. L'unico motivo per estendere de facto l'efficacia di una sentenza sarebbe l'annullamento della procedura, ma non ci credo manco se lo vedo. | |
Da: edocicchi | 1 - 21/01/2022 14:24:24 |
kim confondi idoneo con vincitore... i vincitori si sapranno quando uscirà la graduatoria. metti che la soglia sarà 29 e tu hai 28,5, che la domanda contestata l'hai sbagliata ma con quella correzione scavalli la soglia... che fai, muto a rosicare in silenzio? | |
Da: Kevlar Reputazione utente: +46 | 21/01/2022 14:24:28 |
A sto punto in effetti è verosimile che il ritardo sia dovuto ai ricorsi pendenti, aspettavano l'esito dei cautelari. Comunque ammetteranno la ricorrente con riserva e la procedura andrà avanti, come accade sempre in questi casi... Solo che devono darle la possibilità di presentare gli eventuali titoli di preferenza, per cui credo che la graduatoria non potranno pubblicarla prima dei famosi 15 giorni da quando le hanno inviato la relativa comunicazione. | |
Da: Kevlar Reputazione utente: +46 | 21/01/2022 14:27:06 |
Ne vene fatta espressa richiesta nel ricorso d'altronde, a meno che non li abbia già documentati | |
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