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Concorso RIPAM per 1514 funzionari - Ministero del Lavoro - INAIL - INL
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Da: Zio Bob Reputazione utente: +177 | 21/01/2022 11:08:20 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 11:13:33 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 12508 del 2021, proposto da Letizia Di Gregorio, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Commissione interministeriale RIPAM, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno e Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti Davide Macrì, non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'esito della prova scritta della ricorrente, pubblicato in data 9 novembre 2021 sul sito di Formez PA, in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevate a 1.541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019, per come modificato con rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021; - di tutti gli atti e i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito contestato; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente; - ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: (i) eventuale graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; (ii) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; (iii) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; (iv) il bando di concorso, per come modificato dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 60 in data 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; (v) ogni altro atto istruttorio, sebbene allo stato non conosciuto; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) per il quesito contestato, previa eliminazione della relativa penalità assegnata, con conseguente aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento dell'idoneità della ricorrente; in alternativa, per l'annullamento del quesito in questione, con conseguente riparametrazione del punteggio ottenuto mediante aumento proporzionale dei punteggi positivi ottenuti per le altre risposte esatte; in subordine, per l'accertamento del diritto della ricorrente a ripetere la prova scritta o, in alternativa, per l'annullamento dell'intera procedura concorsuale con conseguente riedizione della stessa; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo per il quesito contestato, previa eliminazione della penalità assegnata o a invalidarlo con conseguente riparametrazione del punteggio, e al riconoscimento dell'idoneità in capo alla stessa, consentendole l'invio dei titoli per la valutazione con relativo inserimento in graduatoria; in ogni caso, con l'ordine nei confronti dell'Amministrazione di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della funzione pubblica, della Commissione interministeriale RIPAM, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e di Formez PA; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta; Ritenuto, altresì, che dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dal concorso della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere accolta, mediante l'ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura; Ritenuto che la trattazione della causa debba proseguire alla camera di consiglio del 19 ottobre 2022; Ritenuto che la decisione sulle spese debba essere rinviata alla camera di consiglio come sopra fissata; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 19 ottobre 2022. Rinvia alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese di fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore Claudio Vallorani, Primo Referendario | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 1 - 21/01/2022 11:14:43 |
Cautelare accolta in data 17 gennaio 2022; complimenti a Ripam..... :-(((( | |
Da: Fogna22 Reputazione utente: +61 | 1 - 21/01/2022 11:21:54 |
Provo a ragionare con voi..vorrei sapere il vostro pensiero.. Prevedo in generale delle rinunce superiori al 20 % degli idonei. Abbiamo tanti concorsi in concomitanza..pensate a funzionario giudiziario, dogane, ripam 2736, cu/giul e se rispettano i tempi, anche Agenzia delle Entrate il quale richiede una scelta drastica..tirocinio di 6 mesi. Secondo me questo momento storico può favorire molte rinunce..Magari ad esempio chi ha vinto cufa non si presenta per funzionario giudiziario e permette a un altro di avere una posizione buona per scegliersi la sede più congeniale e molla le altre idoneità . | |
Da: Kim. Reputazione utente: +53 | 21/01/2022 11:23:17 |
Super ma quindi che vuol dire ?? Non possono pubblicare la graduatoria ugualmente ? | |
Da: Cercopiteco Reputazione utente: +45 | 21/01/2022 11:24:43 |
speriamo che non ci siano altre situazioni di questo tipo, se no non se ne esce mai più :\ | |
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Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 5 - 21/01/2022 11:28:33 |
@Kim.: premesso che non sono esperto del processo amministrativo, la conseguenza dell'accoglimento del ricorso dovrebbe essere semplicemente l'ammissione con riserva della candidata nella graduatoria finale; quindi non credo proprio che sia questo il motivo del ritardo. Però è un'ulteriore prova ineluttabile della totale incapacità di ripam di gestire in maniera adeguata le procedure concorsuali: secondo voi è plausibile che sia inseritain una prova scritta una domanda che non aveva alcuna risposta corretta???? | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 11:33:58 |
*accoglimento della misura cautelare, non del ricorso | |
Da: puipui | 21/01/2022 11:44:30 |
chissà qual è questa domanda. anche nella mia sessione c'era una domanda che non rispondeva esattamente alla testualità della norma aggiornata. che seccatura. io queste cose non le concepisco, sono molto fatalista. | |
Da: Kim. Reputazione utente: +53 | 21/01/2022 11:46:29 |
Qual'era la domanda del 9 novembre incriminata ? | |
Da: puipui | 1 - 21/01/2022 11:47:01 |
però ripam ha fatto pena in questo concoro, settimane e settimane per modificare domande e punteggi | |
Da: C.U.nificato | 1 - 21/01/2022 11:50:59 |
vedendo il cognome sarà la domanda del 27 ottobre alle ore 14.30. quella sui co.co.co. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 1 - 21/01/2022 11:51:51 |
Non lo so ragazzi, bisognerebbe vedere il contenuto del ricorso, che però non credo sia consultabile sul sito della giustizia amministrativa e quindi non so neanche se fosse una domanda di CU/GIUL o di CU/ISPL; posso solo dire con certezza che la domanda non era nella mia prova del 29 ottobre alle 14.30. Comunque l'efficacia dell'ordinanza cautelare è solo inter partes e quindi non si estende ad altri candidati della stessa sessione; a meno che la commissione non decida in via di autotutela di estendere l'efficacia a tutti gli altri, ma non credo che sia un'ipotesi plausibile. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 11:56:43 |
Ed in quest'ultimo caso il ritardo potrebbe essere almeno in parte giustificabile... | |
Da: brother2021 Reputazione utente: +60 | 1 - 21/01/2022 11:57:32 |
@ Super1341 credo si tratti del profilo CU/GIUL, essendo solo questo indicato nel ricorso. Inoltre, sempre il ricorso, si riferisce chiaramente ad una prova il cui esito è stato pubblicato il 9 novembre, e quindi quando gli esiti delle prove per il profilo Cu/ISPL erano già stati tutti pubblicati nei giorni precedenti. | |
Da: Lollo_91 | 21/01/2022 12:01:26 |
Di che domanda potrebbe trattarsi? | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 1 - 21/01/2022 12:02:38 |
@brother2021: hai ragione, non avevo letto l'ordinanza con sufficiente attenzione. Comunque il mio livello di incazzatura sto crescendo esponenzialmente ogni giorno che passa... | |
Da: edocicchi | 21/01/2022 12:02:59 |
Fosse quella sui co.co.co. io l'ho toppata. | |
Da: Rosi24 | 21/01/2022 12:03:55 |
Qualcuno ha provato a chiamare? | |
Da: Fogna22 Reputazione utente: +61 | 1 - 21/01/2022 12:05:25 |
Rosi: prova a chiamare. Qui chiamiamo tutti e non risponde nessuno. MAgari tu sei fortunata e ti rispondono | |
Da: puipui | 1 - 21/01/2022 12:06:33 |
allora dite che aspettavano solo il giudizio di questo ricorso per pubblicare la graduatoria? Speriamo | |
Da: edocicchi | 1 2 - 21/01/2022 12:09:03 |
Bè, e con questo direi che possiamo archiviare questo concorso per almeno un anno. tutti quelli che hanno toppato la domanda in via di definizione faranno lo stesso ricorso (io lo farei/farò) perchè ti becchi il punto in più da rosicchiare a chi aveva azzeccato la domanda. Ripam non credo possa abbuonarla a tutti d'ufficio, quindi ci vediamo a fine anno... | |
Da: Fogna22 Reputazione utente: +61 | 21/01/2022 12:09:40 |
Il motivo per cui tarda ad uscire non lo sa nessuno. Ai sindacati avevano detto fine dicembre /inizi gennaio. Siamo arrivati a febbraio a poco | |
Da: LORECUSI86 Reputazione utente: +124 | 2 - 21/01/2022 12:11:50 |
@edocicchi ma sai in quanti ricorsi per concorsi vengono accolte istanze cautelari? centinaia...ma nessun concorso si ferma, si va avanti e si ammettono con riserva i candidati che hanno fatto ricorso...Se fosse il contrario si bloccherebbe ogni concorso. | |
Da: puipui | 2 - 21/01/2022 12:15:32 |
ragazzi io ho fatto la prova del 27 ottobre ore 14:30. se la domanda è questa secondo me il ricorso è senza senso. la risposta esatta è la terza, ma la nuova normativa parla di prestazioni PREVALENTEMENTE personali e non esclusivamente. ma in ogni caso le altre due sono compketamente sbagliate. La discipilina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dal'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica… ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro …anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro | |
Da: Kim. Reputazione utente: +53 | 21/01/2022 12:15:39 |
Eddocicchi se non sai manco la domanda errata per cosa ricorri ? Inoltre esiste un termine per impugnare. | |
Da: super1341 Reputazione utente: +324 | 21/01/2022 12:15:46 |
@edocicchi: non è così, una volta decise le eventuali altre cautelari in sospeso, ripam può fare due cose: - pubblicare la graduatoria finale e chi pensa di essere stato danneggiato può eventualmente impugnare quest'ultima (sempre che non siano decorsi i termini decadenziali e su questo bisognerebbe approfondire); - agire in via di autotutela su tutte le domande che sono oggetto di cautelari accolte (quest'ipotesi la vedo abbastanza improbabile) | |
Da: edocicchi | 2 - 21/01/2022 12:16:25 |
@lore quando salterà fuori la domanda incriminata, probabilmente saranno 1000/2000 e più persone nella condizione di fare lo stesso, con la strada spianata dal precedente. | |
Da: brother2021 Reputazione utente: +60 | 21/01/2022 12:18:07 |
@ edocicchi ci sono dei termini da rispettare per adire l'autorità giudiziaria amministrativa previsti a pena di decadenza. Il ricorso, in questo caso, ha un'effetto solo inter partes, quindi non ci si può all'improvviso alzare la mattina e presentare un ricorso al Tar. | |
Da: AntonioSicilia Reputazione utente: +113 | 21/01/2022 12:19:58 |
Non sarà questa istanza cautelare a bloccare il nostro concorso, le cui graduatorie sono già pronte...al massimo li ammetteranno con riserva; i ricorrenti frustrati ci saranno sempre, fino alla fine dei nostri giorni. | |
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