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Concorso Dirigenti Scolastici 2018 Prova orale
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Da: Puerile | 07/06/2019 09:59:55 |
Questa guerra tra promossi e non promossi | |
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Da: A se invece | 07/06/2019 10:01:16 |
Come ha fatto nel 2011 | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 10:04:21 |
Se mio nonno avesse 3 palle sarebbe un flipper | |
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Da: Artemisia02 | 07/06/2019 10:06:01 |
Scusami, su quale manuale hai studiato?? Io sul Boccia... Ma le domande che stanno facendo all' orale non ci sono!!!!! Aiuto😞😞😞 | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 10:06:25 |
Qui c' e' una sola certezza. Frase fatta, forse, ma vera piu'che mai. Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo. Non e' certo questo il caso. 😉 | |
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Da: Artemisia02 | 07/06/2019 10:06:27 |
Scusami, su quale manuale hai studiato?? Io sul Boccia... Ma le domande che stanno facendo all' orale non ci sono!!!!! Aiuto😞😞😞 | |
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Da: X amico mio | 07/06/2019 10:09:08 |
Sei imbarazzante. Non mi abbasso più a risponderti. Sei la prova che questa selezione, in generale, la tipologia, premia solo l'accumulo di nozioni. Collega non meriti di essere Ds. Non hai la statura morale. Non lo sei. | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 10:11:01 |
Nemmeno tu 😊 | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 10:11:54 |
Pappappero 😊 | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 10:13:02 |
Ps. Mi adeguo al livello😊 | |
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Da: Sentenza TAR respinti ricorsisti 60/100 | 07/06/2019 10:41:37 |
Pubblicato il 28/05/2019 N. 06661/2019 REG.PROV.COLL. N. 11802/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 11802 del 2018, proposto da **** rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usr Sicilia, Usr Marche, Usr Lombardia, Usr Friuli V.G., Usr Lazio, Usr Campania, Usr Toscana, Usr Piemonte, Usr Veneto, Usr Umbria, Usr Emilia Romagna, Usr Calabria non costituiti in giudizio; nei confronti **** non costituita in giudizio; per l'annullamento 1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto: "Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali." nella parte in cui, all'art. 6 comma 8, prevede che "sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati", nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile" senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10); 2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che "Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile", senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10); 3) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all'art.6 comma 6 ed all'art.8 comma 8, prevedono che "Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata". 4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi; 5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti; 6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l'archivio dei quesiti di cui all'art.6 comma 4 del bando. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto che come la Sezione ha sul punto già affermato, "risponda ad un non censurabile interesse della P.A. ammettere alla prova scritta solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari a quello dell'ultimo candidato collocatosi in posizione utile nella graduatoria e che la mera sufficienza può risultare non utile ove l'ultimo candidato abbia raggiunto un punteggio maggiore" ed altresì "considerato che l'ottenimento della mera sufficienza non è qualificato da alcuna norma regolante la procedura impugnata, quale punteggio utile al superamento della prova preselettiva (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Ord. 21.1.209 n. 428); evidenziato che l'art. 7 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, invocato in ricorso, nella parte in cui stabilisce che "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.", non può trovare applicazione quanto alla indicata fissazione della votazione di almeno 21/30 o equivalente quale punteggio minimo per l'ammissione alla prova successiva, alla valutazione delle prove preselettive, ma unicamente alle prove scritte, espressamente disciplinando, infatti, l'ammissione al colloquio e non alla prova scritta; considerato che nei pubblici concorsi la fissazione di un determinato punteggio minimo da assegnare alle singole prove rientra nella ampia discrezionalità, di natura tecnica, di cui gode l'Amministrazione, al pari della stessa attività di attribuzione dei punteggi ai candidati sulla base dei criteri stabiliti dalla lex specialis, come la giurisprudenza sul punto ha più volte precisato, sancendo che "In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà" (Consiglio di Stato , sez. V , 28/02/2018, n. 1218); ritenuto che la doglianza secondo cui la previsione di una penalizzazione nel caso di risposta errata pari a meno 0.30, e la previsione di zero punti per le risposte errate, ha inevitabilmente indotto i concorrenti più "cauti", o meglio più "astuti", a prediligere la scelta di non rispondere ad alcuni quesiti sui quali non erano sicuri, non può essere condivisa poiché che non si prospetta illogica o irragionevole l'opzione regolamentare di sottrarre punti 0,30 al candidato che abbia fornito risposta errata al quesito considerato l'elevato livello del livello professionale per il quale il concorso è bandito e che corrisponde al profilo di un dirigente scolastico; Ritenuto che l'art 2 co. 83 L. n. 107/2015 nel disporre che "Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica", altro non sta a significare se non che il dirigente scolastico possa individuare fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività didattiche e di organizzazione, ragion per cui si prospetta esatta proprio la risposta "C"; (cfr. sul punto, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Ord. 20.12.2018 n. 7738); ritenuto conclusivamente che il ricorso si profili infondato e suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a. previo rituale avviso dato alle parti come da verbale di Camera di consiglio, valutato che le spese di lite posano essere compensate per la novità delle questioni affrontate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le costituite parti. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 con l'intervento dei Magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore Emiliano Raganella, Primo Referendario | |
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Da: In talia, | 07/06/2019 10:43:56 |
a differenza di altri Paesi, il mors tua vita mea è nel dna. Sono convinto che sia giusto fare ricorso per tutelare i propri diritti e magari rifare le prove, ma se questo va a ledere i diritti di altri che non hanno colpa e hanno raggiunto il loro obiettivo rispettando le regole, penso che sia meno giusto. | |
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Da: Focus | 07/06/2019 11:03:22 |
Chi non ha rispettato le regole è solo il Miur. E ora ci ritroviamo a fare la guerra tra di noi. È questo il focus del discorso ... | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 11:15:06 |
E' sacrosanto rivedicare un presunto diritto, nei modi e nelle sedi opportune. Non e" lecito calunniare e ingiuriare chi ha raggiunto l' obiettivo in modo indiscriminato. Chi lo fa squalifica solo se stesso. Agli occhi di tutti. Giudici compresi. Ps Io quando sono stata dall' altra parte ho difeso la mia causa senza mai offendere nessuno (parlavano le carte). Prova ne e" il fatto che mi abbiano scritto, pet congratularsi con me, anche dei presidi del 2011. !! | |
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Da: Tar respinge richieste di sospensione cautelare | 07/06/2019 11:16:52 |
Numerosi decreti pubblicati in data 6 e 7 giugno tutti dello stesso tenore a respingimento delle richieste di sospensione cautelare REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale *** del 2019, proposto da **** rappresentato e difeso dall'avvocato *****, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istru, Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale non costituiti in giudizio; nei confronti ***** non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a. - del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente; - nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni ulteriore atto e provvedimento richiamato, gravato e censurato nel ricorso , nonché copia della citata procura alle liti rilasciata dal ricorrenti su menzionato Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, atteso che in ottemperanza della stessa l'amministrazione è tenuta ad effettuare sessioni suppletive. P.Q.M. Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 luglio 2019. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2019. Il Presidente Giuseppe Sapone | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 11:17:18 |
Errata. Nei modi giusti e nelle sedi opportune | |
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Da: X sopra | 07/06/2019 11:18:43 |
Che succede dunque ai ricorrenti 60 che hanno superato sia scritto che orale? | |
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Da: Tar respinge richieste di sospensione cautelare | 07/06/2019 11:28:33 |
il loro concorso finisce qui. Esclusi definnitivamente i ricorsisti inseriti con riserva per punteggio di almeno 60 alla preselettiva (dovrebbero essere quasi un centinaio) | |
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Da: X sopra | 07/06/2019 11:40:10 |
Ma se hanno superato l' orale? | |
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Da: Tar respinge richieste di sospensione cautelare | 07/06/2019 11:48:28 |
non conta nulla, erano ammessi con riserva | |
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Da: noidella32 | 07/06/2019 12:27:35 |
Con questo passaggio: "Ritenuto che come la Sezione ha sul punto già affermato, "risponda ad un non censurabile interesse della P.A. ammettere alla prova scritta solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari a quello dell'ultimo candidato collocatosi in posizione utile nella graduatoria e che la mera sufficienza può risultare non utile ove l'ultimo candidato abbia raggiunto un punteggio maggiore" ed altresì "considerato che l'ottenimento della mera sufficienza non è qualificato da alcuna norma regolante la procedura impugnata, quale punteggio utile al superamento della prova preselettiva...." Il Consiglio di Stato ha messo fine alla favola dei 60/100 che erano sufficienti per essere ammessi. | |
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Da: amico mio | 07/06/2019 12:30:10 |
Che dite, questa notizia sara' pubblicata dall' espresso? | |
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Da: @ amico | 07/06/2019 13:21:51 |
Brava!!! | |
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Da: Galles | 07/06/2019 13:25:43 |
Ci sono stati dei ricorrenti della preselettiva che hanno vinto il loro ricorso, fondato su problemi tecnici del pc? | |
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Da: Caro prof. Bentupino | 07/06/2019 13:36:24 |
Caro Prof. Bentupino, come puoi leggere i futuri Ds anziché stringersi in un composto silenzio e leggere libri, teoricamente dovrebbero dare l'esempio ai propri studenti, perdono tempo su un forum a giocare. Dicono parolacce, minacciano, si ergono giudici srnza neanche aver letto le carte. Hai ragione, dovremmo tornare indietro e far diventare Presidi solo i meritevoli, non professorucoli dal turpiloquio facile. Non dobbiamo temere l'annullamento, ma invocarlo, auspicarlo (Cosa che avverrà per manifesta negligenza ministeriale) per riportare queste persone alla realtà. Non sanno amministrare due persone in anonimato su un forum giocattolo, figuriamoci il lavoro di 1000 persone. | |
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Da: noidella32 | 07/06/2019 13:37:21 |
Anche eventuale superamento degli scritti e degli orali da parte dei Sessantini non salva la loro posizione perchè erano ammessi con riserva in attesa di definizione dei contenziosi. Ora, via via che i contenziosi si definiscono, (erano più di uno) sono esclusi definitivamente dal concorso. La preselettiva non era un optional | |
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Da: X Galles | 07/06/2019 13:38:29 |
Per ora solo sonore bocciature | |
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Da: Galles | 07/06/2019 13:51:59 |
Mi riferisco all'altro gruppo di ricorrenti, quelli che lamentavano i problemi tecnici ai pc | |
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Da: Nonaka .... | 07/06/2019 14:43:58 |
Anche a me interesserebbe inserimento nel gruppo commissione 4! Ecco la mail: laratore@libero.it Grazie mille | |
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Da: Fiduciosi | 07/06/2019 16:03:51 |
Non ho partecipato a nessun esame. Possiamo sapere qualche domanda? Come viene posta? Riguardo alla prova di lingua inglese su quali testi chiedono di leggere e tradurre? Inoltre la conversazione in inglese su che cosa è improntata? Riguardo all'informatIca come è strutturato l'esame? Fanno domande specifiche? Ti fanno sedere al computer? Grazie a chi vorrà chiarire per meglio prepararsi. | |
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