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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: umberto | 07/09/2010 08:24:34 |
SCUSATE DIMENTICAVO IN PIU I COLL.SCOLASTICI SONO I MENO PAGATI DI TUTT E NON SOLO IN ITALIA NON PRENDONO NEANCHE 1000 EURO DI STIPENDIO MENTRE ALTRA GENTEEEEE HANNO I PORTA BORSA AUTISTI SEGRETARI ECC.ECC.ECC. E IN PIU VANNO A FARSI MASSAGGI FANGHI E SI CURANO E CHI PAGA NOI SIAMO NOI CHE PAGHIAMO E POI SI PERMETTONO DI TAGLIARE SEMPRE POSTI COSA DIRE ANDATE VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NOI NON CERCHIAMO LA VILLA AL MARE IN MONTAGNA E LA BARCA MA VOGLIAMO SOLO VIVERE ARRIVARE A FINE MESE MANGIANDO TUTTI I GIORNI AVETE CAPITOOOOOOOOOOOOO FORSE CHIEDIAMO TROPPO VERO GELMINI? | |
Da: mario bross | 07/09/2010 09:12:37 |
Da: mario bross | 07/09/2010 09:26:16 |
Non condivido la battaglia portata avanti da 80 precari. Lavoro a tutti, non dimenticatevi, cari precari, che la guerra non ha portato mai benefici. Mentre noi litighiamo. chi ci governa o ci assiste sindacalmente, approfittando della nostra distrazione, continuano, anche in modo più semplice, a fare i ca... loro. Probabilmente, male che vada chi ha partecipato alla formazione, con l'esito sfavorevole della sentenza, non vedrà attribuirsi quello che è riuscito con enorme sacrifio a guadagnarsi. I precari, con gli ulteriori tagli sulle ore, che ci saranno l'anno prossimo, finiranno fuori. L'unico a guadagnarci sarà questo sporco governo o quello che succederà. Ecco come stanno i fatti. Un saluto a tutti. | |
Da: avatar giallo | 07/09/2010 09:33:48 |
sono ferrara alessandro 11/'6/1967 ho partecipato al concorso passaggio verticale a milano x ass. tecnico e vorrei sapere la mia posizione e relativo punteggio. grazie | |
Da: domenico x avatar giallo | 07/09/2010 09:53:27 |
AT - ASSISSTENTE TECNICO Pos. Cognome Nome Data nascita Prov. Nasc. Serv/Ult Tit Prova Fin. 13 BELLIZZI SALVATORE 16/10/1962 (KR) MI 28 14 BONANNO VINCENZO 17/10/1973 (TP) TP 27 23 BRUNO ALESSANDRO 21/11/1973 (NA) MI 28 3 CALABRIA SANTO 28/11/1961 (VV) MI 27 33 CAPODICI CALOGERO 19/06/1977 (AG) MI 25 46 CARBONI ANNA RITA 10/07/1957 (CA) MI 29 29 CAROLLO GIUSEPPE 29/10/1963 (PA) MI 27 1 CARVELLI GIOVANNI 17/01/1968 (KR) MI 30 43 COSTA ALESSANDRO 03/01/1975 (AG) MI 26 17 DI CICCO FELICE 27/10/1974 (SA) MI 30 7 FERRARA ALESSANDRO 11/06/1967 (ME) MI 28 11 FORESTIERO MARCELLO 30/01/1966 (CS) VA 26 37 GIARRATANA GIANCARLO SALVATOR 16/04/1973 (CL) MI 27 18 GUARNACCIA SALVATORE 06/03/1973 (CL) MI 30 31 GUZZETTI CLAUDIO 07/09/1956 (CO) MI non superato 30 LAMALFA ANTONINO SALVATORE 08/01/1960 (ME) ME 25 19 MALDOTTI PINA ANGELA 16/03/1964 (CS) MI 24 6 MANZONI MONICA 01/10/1962 (MI) MI 28 21 MERLINO FRANCESCO 07/08/1978 (ME) MI 30 16 MOGGI RENATO 26/05/1963 (MI) MI 27 12 MORGANTE FRANCO 01/06/1971 (AG) MI 25 25 MORREALE GAETANO 24/05/1966 (CL) MI 26 9 NARDELLA ANTONIO 17/01/1962 (FG) MI 25 39 NARDELLA PALMA 11/12/1958 (FG) MI 28 35 NOBILE GIUSEPPE 23/02/1972 (AG) MI 27 27 OCCHINERO ANNA 26/07/1956 (CS) MI 24 15 PASQUANDREA MARCELLO ANGELO 11/02/1961 (FG) MI 30 45 PELLECCHIA DORELLA 05/09/1967 (CO) CO 30 41 PISCOPO GIOVANNI 14/04/1966 (AG) MI 28 4 PROFETA CONCETTO 18/08/1955 (EN) MI 28 28 PULELLA CINZIA 26/10/1976 (VV) MI 27 24 RICCA ROSETTA 13/03/1972 (CS) MI 29 5 RIELLO MARIANGELA 09/05/1956 (MI) MI 27 10 RUSSO ANTONIO 27/02/1958 (FG) MI 27 32 SCHILIRO' LUIGI 13/10/1960 (EN) MI 27 44 SCIARRATTA ALFONSO 16/01/1959 (AG) MI 26 26 TALLARICO TOMMASO 19/11/1966 (MI) MI 30 20 TULINO ELIO 21/07/1962 (BN) MI 29 2 VACALEBRE IVANO 12/09/1979 (RC) RC 30 | |
Da: E'' UNA SENTENZA SIMILE DEL TAR PER LA CAMPANIA -22 | 07/09/2010 10:57:40 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI â" V^ SEZIONE composto dai Signori Magistrati: - ANTONIO ONORATO Presidente - PAOLO CARPENTIERI Consigliere - GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.8056/2002 R.G. proposto dalla Sig.ra Marcelli Giuseppa, rappresentata e difesa dallâAvv. Fabrizio Zarone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dellâAvv. Francesco Bucchero in Napoli, alla Via A. Depretis n.88; CONTRO Comune di Pietravairano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dallâAvv. Pasquale Monaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dellâAvv. Emanuele Morra in Napoli, Corso Vittorio Emanuele I n.110/D; PER LâANNULLAMENTO previa sospensione, della Delibera di Giunta Comunale n.49 del 24/4/2002 avente ad oggetto âSelezione per il passaggio di dipendenti alla categoria B) e D), nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui i Bandi di concorso allegati alla Delibera di Giunta n.49/2002, delle Determine n.92 del 12/6/2002, n.66 del 12/6/2002, nn.67, 68, 69, 70 e 71 del 17/6/2002, delle Delibere di Giunta n.64 del 5/6/2001, n.80 del 21/8/2001 e n.48 del 24/4/2002. Visto il ricorso introduttivo del giudizio e gli allegati con esso depositati; Vista la memoria di costituzione del Comune di Pietravairano; Visto il ricorso per motivi aggiunti quale proposto avverso la Determina n.112 del 28/9/2002 con allegati verbali del 19/6/2002 e dellâ8/7/2002; Vista la memoria del Comune di Pietravairano; Vista lâordinanza di questo Tribunale n.94 del 2003 di rigetto della domanda di sospensione; Visto lâulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso le Determine n.100 del 6/9/2004 e n.109 del 6/9/2004; Vista la memoria del Comune di Pietravairano; Vista lâordinanza di questo Tribunale n.5703 del 2004 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la memoria depositata dal Comune di Pietravairano; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 5 giugno 2008, ed ivi udito lâAvv. Orefice per delega dellâAvv. Monaco; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Espone in fatto lâodierna ricorrente che, con Delibera di Giunta Comunale n.49 del 24/4/2002, lâintimata Amministrazione ha deliberato la procedura per la progressione verticale finalizzata al passaggio di dipendenti alla cat.B) e alla cat.D), in tal modo pregiudicandosi il diritto della ricorrente a partecipare alla selezione per pubblico concorso in quanto in possesso dei requisiti di legge per poter ricoprire uno dei posti messi a concorso, dal momento che è laureata in giurisprudenza. Il Comune si è costituito per eccepire lâinammissibilità del ricorso e per negare che vi sia stata alcuna violazione di disposizioni costituzionali, replicando ai singoli ricorsi per motivi aggiunti. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale. D I R I T T O 1.Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta la violazione degli artt.3, 51 e 97 Cost., dellâart.35 del Decr. Legisl. n.165/2001, dellâart.33 del DPR n.333/1990, nonché lâelusione delle sentenze della Corte Costituzionale nn.1/1999 e 194/2002. 2. Il Collegio ritiene in via preliminare di affermare la propria giurisdizione sulla questione per cui è controversia, atteso che lâart.63 del Decr. Legisl. n.165/2001 va inteso nel senso che la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni, ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da unâarea funzionale ad unâaltra, spettando poi al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimità dellâesclusione o dellâapertura del concorso allâesterno. La giurisdizione del giudice ordinario assume in tale ambito carattere residuale, limitata ai concorsi per soli interni che comportino progressioni professionali nellâambito della medesima area, senza alcuna novazione dei relativi rapporti di lavoro (ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 12.7.2007, n.15588; 19.2.2007, n.3717; 10.1.2007, n.220), mentre spettano alla cognizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti i concorsi a posti di pubblico impiego per soli esterni allâAmministrazione, i concorsi misti ed i concorsi per soli interni allâAmministrazione che comportano il passaggio da unâarea allâaltra (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, III, 17.5.2007, n.4578; 7.5.2007, n.4035; I, 25.1.2007, n.542; T.A.R. Toscana, II, 28.3.2007, n.539; T.A.R. Campania, Salerno, I, 1.3.2007, n.192; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 23.12.2003, n.15553). 2.1 Dâaltra parte non appare nella fattispecie dubitabile la configurabilità, in capo a parte ricorrente, di una situazione di interesse legittimo, dovendosi qualificare come tale la pretesa di ogni cittadino, esterno allâAmministrazione ed aspirante a pubblici uffici, avverso le decisioni, di chiaro stampo organizzativo, che lâAmministrazione adotta in merito alle soluzioni selettive prescelte per la copertura dei posti vacanti. Non può poi ritenersi che lâazionabilità di siffatte pretese sia preclusa per effetto della dedotta interferenza con la fase pubblicistica di atti negoziali, risultando evidente come la validità di questâultimi risulti direttamente condizionata dal sindacato esercitato principaliter sugli atti amministrativi presupposti; deve, infine, sicuramente riconoscersi lâinteresse al ricorso, in quanto la mancata presentazione di una domanda di partecipazione alle selezioni in questione è stata preclusa proprio dal tipo di reclutamento quale oggetto di impugnazione con il presente gravame. 3. Quanto agli specifici profili che assumono rilevanza ai fini della presente controversia, occorre sottolineare che lâart. 89 del Decr. Legisl. n.267/2000 stabilisce, al comma 2, lett. d), che la potestà regolamentare degli Enti locali si esercita, fra lâaltro, in materia di âprocedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoroâ e che i relativi regolamenti fanno riferimento, nella definizione delle procedure per le assunzioni, ai âprincipiâ fissati dall'art. 36 del Decr. Legisl. n.29/1993 (comma 3), come trasposto nel Decr. Legisl. n.165/2001; con specifico riferimento alla disciplina della dirigenza, il successivo art. 111 del Decreto n.267 stabilisce poi che âgli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioniâ. Vi è dunque uno specifico rinvio alla potestà regolamentare degli Enti locali quanto allâindividuazione delle modalità di selezione del personale ed alla relativa disciplina (T.A.R. Liguria, II, 30.8.2006, n.938), con lâunica condizione di rispettare i principi di cui allâart.35 del Decr. Legisl. n.165/2001, secondo cui lâassunzione deve avvenire mediante procedure selettive volte allâaccertamento della professionalità richiesta, che garantiscano adeguatamente lâaccesso dallâesterno e che siano conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia, ciò anche in ragione della circostanza che è la stessa Amministrazione ad avere un precipuo interesse al più specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti. 3.1 Il Collegio ritiene di non poter aderire alle censure quali spiegate in ricorso, anche in considerazione, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 18.12.2003, n.8344), del dato normativo dellâart. 6, comma 12, della Legge n.127/1997 che ha espressamente consentito agli Enti locali non deficitari, come il Comune in questione, di bandire concorsi interni riservati in relazione a particolari profili o figure professionali; questâultima disposizione è stata poi confermata dallâart.4 del C.C.N.L. per gli Enti locali del 31/3/1999 e dallâart. 91 del Decr. Legisl. n.267/2000. Non ricorrono, in particolare, gli estremi per affermare che dette disposizioni legislative, nella misura in cui consentono nei limiti indicati una progressione verticale per particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente allâinterno dellâAmministrazione, possano ritenersi in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso di cui allâart. 97 Cost.; lo stesso giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che può ritenersi senzâaltro conforme allâinteresse pubblico il fatto che precedenti esperienze non vadano perdute (n.141/1999) e che non può escludersi in via preventiva che lâaccesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nellâAmministrazione ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale (n.373/2002), non potendosi radicalmente escludere la deroga alla regola del pubblico concorso nel caso di concorso riservato interamente al personale con una determinata esperienza protratta nel tempo (n.517/2002). 4. Nella fattispecie in esame la Sezione ritiene in definitiva di non poter escludere in astratto la ragionevolezza della previsione della progressione verticale che riservi la copertura di determinati posti a coloro che hanno formato la loro professionalità allâinterno dellâEnte nella finalità â" espressamente riconosciuta dallâart.2 del C.C.N.L. del 31/3/1999 - del miglioramento del servizio ed altresì âdel riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individualiâ. In tale prospettiva il secondo comma del citato art.2 sancisce che âLe parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli entiâ. In effetti il nuovo sistema di classificazione, come articolato in quattro categorie - denominate rispettivamente, A, B, C e D - cui sono attribuiti specifici profili che ne descrivono il contenuto professionale, è alla base del meccanismo di progressione verticale dei dipendenti dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore quale contemplato dallâart.4 del C.C.N.L. del 31/3/1999, che, si ribadisce, prevede le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, tenuto conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A. 4.1 Sul punto si è anzi ritenuto (T.A.R. Liguria, II, 8.5.2004, n.706) che lâistituto della progressione verticale non sia affatto finalizzato alla costituzione di un ânuovoâ rapporto di lavoro tra i dipendenti interessati e la Pubblica Amministrazione, bensì tenda a valorizzare lâesperienza acquisita dal dipendente allâinterno dellâEnte, consentendone il naturale sviluppo professionale mediante lâattribuzione di un livello di responsabilità superiore, individuato dalla stessa fonte negoziale, in quello più prossimo al livello di attuale titolarità. Sotto il profilo letterale soccorrerebbe in questo senso lo stesso ânomenâ dellâistituto, atteso che con la denominazione âprogressione verticaleâ si fa chiaramente riferimento allo sviluppo professionale allâinterno del medesimo rapporto lavorativo corrente, con conseguente esclusione di ogni sua configurabilità in termini di novazione del rapporto; lo stesso ultimo comma dellâart. 4 del citato C.C.N.L. significativamente prevede che il personale âriclassificatoâ nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive non è soggetto al periodo di prova, mentre la mancata previsione della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro si deduce dal successivo art.12 che stabilisce che «âin caso di progressione verticale nel sistema di classificazione ai sensi dellâart. 4 gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai sensi della Legge n.152/97». 4.2 In conclusione il nuovo istituto delle âprogressioni verticaliâ rappresenta, in coerenza con la lettera e la logica del nuovo sistema del lavoro nel settore pubblico e con i principi e lo spirito innovatore della riforma stessa, il cardine di un sistema di sviluppo professionale articolato, senza soluzione di continuità, su categorie âpermeabiliâ allâaccesso dallâinterno âanche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigentiâ (art.4, comma 3 del C.C.N.L.), laddove il preesistente âconcorso internoâ era tipico della progressione di âcarrieraâ dellâimpiegato pubblico secondo le logiche del previgente sistema. Non può ignorarsi che il sistema del âpubblico impiegoâ è stato progressivamente riformato a partire dal Decr. Legisl. n.29/1993 nella direzione di una sempre maggiore assimilazione dei poteri del datore di lavoro pubblico a quelli del datore di lavoro privato, per cui ormai anche le decisioni concernenti la progressione interna del personale sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo una disciplina di fonte pattizia, contenuta negli accordi assunti mediante contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali. 5. Sulla base di tali premesse il ricorso, come proposto anche attraverso motivi aggiunti, deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese. P.Q.M. Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA â" Sede di Napoli â" V^ Sezione â" rigetta il ricorso come in epigrafe proposto anche attraverso motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2008. IL PRESIDENTE LâESTENSORE | |
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Da: da..............excorsista | 07/09/2010 11:32:09 |
per chi ha scelto per prov. di Milano 1° fascia, fateci sapere come vi hanno fatto la nomina...... | |
Da: IMM | 07/09/2010 12:43:22 |
Prot. n. 10014 /U/C/12a Torino, 7 settembre 2010 Circ. Reg. nr. 274 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE AI DIRIGENTI E/O FUNZIONARI REGGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI LORO SEDI ALLE OO.SS. SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA LORO SEDI OGGETTO: Corso di formazione per âï¿ï¿Nuovi Assistenti Amministrativiâï¿ï¿ Si comunica che il Servizio di Formazione RTI-EDS ha organizzato nel mese di settembre, dal 14 al 23, il IIIï¿° modulo del corso SIDI per gli Assistenti Amministrativi immessi in ruolo nellâï¿ï¿anno scolastico 2009/2010. A tal fine si allega alla presente: 1) la scheda informativa predisposta dal Servizio di formazione, 2) la scheda del calendario dei corsi, 3) lâï¿ï¿elenco nominativo, già distinto per corso, degli Assistenti Amministrativi destinatari del corso in oggetto. Il personale che non ha potuto partecipare al Iï¿° e al IIï¿° modulo può partecipare agli altri moduli. Nel caso in cui non risultasse nellâï¿ï¿elenco allegato deve comunicarlo a questo Ufficio alle sottoindicate caselle di posta: silvana.dicostanzo@istruzione.it; marialuigia.scognamiglio@istruzione.it Si confida nella consueta, preziosa, collaborazione. IL DIRIGENTE Silvana DI COSTANZO Scheda informativa corso âï¿ï¿I nuovi Assistenti Amministrativiâï¿ï¿ -III Modulo - DESTINATARI I destinatari dellâï¿ï¿Intervento sono: ïï¿ï¿ gli Assistenti Amministrativi entrati in ruolo nellâï¿ï¿anno scolastico 2009/2010. ORGANIZZAZIONE DELLâï¿ï¿INTERVENTO Il percorso formativo, organizzato secondo la modalità della formazione integrata, è suddiviso in tre moduli formativi costituiti da 3 giornate non consecutive di formazione in presenza, intervallate da tre periodi di formazione a distanza. La prima e la seconda giornata dâï¿ï¿aula sono state erogate, rispettivamente, nel mese aprile e giugno. Agli incontri in presenza ha fatto seguito, per ciascun modulo, un periodo di autoformazione di 30 giorni. La parte conclusiva del corso che inizierà a settembre, prevede lâï¿ï¿erogazione del III Modulo che sarà strutturato come segue: ïï¿ï¿ III MODULO -> 3ï¿° e ultimo giorno dâï¿ï¿aula, previsto per il mese di settembre, seguito da 25 giorni di autoformazione (per un totale di 5 settimane) Coloro che non hanno partecipato al I e al II modulo possono partecipare al III modulo. EROGAZIONE III MODULO Il III modulo del corso, in erogazione a partire dal mese di settembre p.v. prevede la partecipazione ad 1 giornata dâï¿ï¿aula seguita da 25 giorni di autoformazione da svolgere sulla piattaforma didattica SidiLearn, con il supporto di un servizio di tutoring. Le giornate di autoformazione sono da intendersi come periodo entro il quale i discenti potranno studiare e approfondire i contenuti affrontati durante la giornata in presenza. Lâï¿ï¿orario delle lezioni in aula è il seguente: 9.30 - 14.00. In questo ultimo modulo sarà trattato lâï¿ï¿argomento della gestione giuridica del Personale che opera nella scuola con particolari approfondimenti su: ïï¿ï¿ La Ricostruzione della Carriera ïï¿ï¿ La Gestione dei Contratti ïï¿ï¿ Il Trattamento di quiescenza I contenuti di dettaglio oggetto di formazione saranno illustrati nellâï¿ï¿Agenda dâï¿ï¿aula che verrà consegnata ad ogni partecipante nel giorno di inizio corso. Gli argomenti introdotti nella giornata di formazione in presenza saranno approfonditi e consolidati gradualmente durante il periodo di autoformazione. Nellâï¿ï¿ambito di questa iniziativa la formazione a distanza assume un ruolo determinante nel completamento del percorso formativo, indispensabile per acquisire competenze e raggiungere gli obiettivi di apprendimento. Per ogni argomento oggetto di corso, i discenti avranno a disposizione sulla piattaforma didattica SIDILearn a scadenze predefinite i materiali di studio e di approfondimento (manuali utente, raccolta della normativa, FAQ, suggerimenti, modelli e altro) i moduli del WBT, esercitazioni, un forum dedicato, in cui ogni argomento potrà essere discusso e condiviso tra i partecipanti in unâï¿ï¿area specifica e in questo spazio virtuale il discente potrà avere il supporto di un tutor esperto. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Gli obiettivi che con il percorso formativo âï¿" III Modulo - si intendono perseguire sono: ïï¿ï¿ Fornire informazioni su tutti gli adempimenti a carico dellâï¿ï¿Istituzione Scolastico per la gestione del personale scolastico ïï¿ï¿ Far acquisire allâï¿ï¿utente le conoscenze e le competenze necessarie che riguardano la gestione delle pratiche di Ricostruzione della carriera, Contratti e trattamento di quiescenza. ïï¿ï¿ Sollecitare lâï¿ï¿utente ad attivare strategie e soluzioni che poi potrà spendere operativamente nel proprio lavoro. Al termine della giornata in presenza sarà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico e un questionario di gradimento per valutare la soddisfazione dei discenti rispetto alle attività svolte in aula. ATTESTATO Analogamente agli altri moduli già erogati, al discente che ha partecipato alla giornata in presenza e avrà svolto lâï¿ï¿attività in autoformazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione che riporterà sia la parte dâï¿ï¿aula che quella della formazione a distanza. Lâï¿ï¿attestato, come di consueto, sarà disponibile sulla piattaforma didattica SidiLearn. Non è dunque previsto il rilascio in aula di un attestato di partecipazione alla giornata stessa. Servizio Formazione RTI | |
Da: carpe diem | 07/09/2010 13:29:07 |
a mio modesto parere stardust è forse quello più obiettivo!!! | |
Da: domenico | 07/09/2010 13:45:09 |
per la prima fascia prov. Milano per le nomine as. amm. fine AGOSTO 2011 | |
Da: Stardust | 07/09/2010 14:04:27 |
x IMM sono corsi SIDI per gli assunti dell'anno scorso non c'entra niente con la problematica di questo forum a diffondere queste circolari c'é il rischio di confondere ancora di più le persone | |
Da: lulu | 07/09/2010 14:18:35 |
la sentenza che ha citato "E'' UNA SENTENZA SIMILE DEL TAR PER LA CAMPANIA -22" è similare alla situazione attuale per la mobilità. sicuramente il tar del lazio si rifarà agli articoli di legge citati anche in questa sentenza. è una sentenza chiarae che non lascia alcun dubbio : i concorsi interni sono leciti e quindi il ricorso verrà rigettato. mi dispiace solo che i precari coinvolti debbano pagare le spese.. | |
Da: lulu | 07/09/2010 14:18:39 |
la sentenza che ha citato "E'' UNA SENTENZA SIMILE DEL TAR PER LA CAMPANIA -22" è similare alla situazione attuale per la mobilità. sicuramente il tar del lazio si rifarà agli articoli di legge citati anche in questa sentenza. è una sentenza chiarae che non lascia alcun dubbio : i concorsi interni sono leciti e quindi il ricorso verrà rigettato. mi dispiace solo che i precari coinvolti debbano pagare le spese.. | |
Da: Pietro Cl | 07/09/2010 14:26:14 |
X COLL. SCOL. SE CI SONO NOVITA' FAMMI SAPERE | |
Da: Ornitorinco | 07/09/2010 14:40:26 |
sapete qualcosa della graduatoria AA definitiva Milano? | |
Da: gio | 07/09/2010 14:58:46 |
ho parlato a scuola con alcuni sindacati. A mio avviso sono quasi tutti degli incompetenti, non solo non sapevano adesso ( cioè dopo che il miur ha già accantonato i posti ), quanti fossero i posti accantonati, ma neanche sapevano altre cose sulla graduatoria dei 24 mesi e del decreto salvagelmini.E stiamo parlando di sindacalisti di un certo livello, ma in quanto ad arie di sapere tutto ai voglia e gli stessi sindacalisti, hanno dato attestati per favorire chi volevano. E' uno scandalo che gente come questa ci rappresenta, bisogna prima istituire dei corsi per fare il sindacalista, poi eliminare gli incompetenti. Chi pensa a favorire chi gli pare, va radiato dal sindacato. Al sindacato si va per essere riconosciuti i diritti quando sono lesi, per avere un aiuto nel fare pratiche, non per favorire i disonesti a superare senza merito i concorsi a scavalcare le graduatorie con attestati di formazione e per quanto riguarda i precari la maggior parte dei certificati falsi è opera di sindacalisti.Alcuni hanno vinto il concorso onestamente, molti sono pasati con corsi non formazione, esami con voti gonfiati, ed anche aiuti ai test. Qualcosa tiene ancora unita l' Italia i disonesti.Aspettiamo questa sentenza, tanto i sindacati andranno solo a peggiorare. | |
Da: sirenetta | 07/09/2010 15:05:48 |
x mira hai centrato perfettamente lì'obiettivo | |
Da: rossella di bari | 07/09/2010 15:11:29 |
N. 01072/2010 REG.ORD.COLL. N. 03441/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2010, proposto da: Mirco Carbone, Lucia D'Amario, Alessandra D'Amico, Sandra Di Giovanni, Giandomenico Finamore, Nadia Pomponio, Riccardo Recinella, Maria Tamburro, Elisa Tedeschi, Marcella Tontodonati, Paolo Inturrisi, Patrizia Catanzaro, Roberto Amin Abdou Awad, Natale Italo Aracri, Giuseppe Balbo, Maurizio Bova, Carlo Buccino, Luigi Bufalino, Teresa Calabretta, Annamaria Caggiano, Francesco Paolo Carlino, Giovanni Carnemolla, Eleonora Tiziana Carrasi, Giorgio Chiriacò, Gioacchino Collica, Enzo Congedo, Gianni De Nittis, Davide Dema, Donatella Di Buccio, Michele Di Gennaro, Matilde Di Liberto, Farah Evola, Alessandro Disabato, Saverio Falbo, Fabio Federico, Marco Frangella, Vincenzo Domenico Galluzzo, Roberto Gattuso, Pasqualino Gonnella, Dina Lauria, Simone Lieto, Antonio Valentino Locorriere, Sebastiano Lo Sapio, Dario Fabrizio Lupia, Maria Loredana Maita, Rosaria Mallia, Antonio Morciano, Ippazio Domenico Martella, Andrea Ernesto Mauro, Emilio Natali, Alessandro Pacicca, Salvatore Paolella, Antonio Palmiero, Antonietta Palumbo, Giovanni Patti, Filippo Pecoraro, Roberto Perrone, Augusto Franco Pret, Manuela Pescara, Filippo Profeta, Rita Rastrelli, Vincenza Reggio, Patrizia Ruberto, Rosaria Salerno, Cristina Fulvia Saltalamacchia, Giosuè Siniscalchi, Antonio Spanò, Giovanni Tenace, Luciano Tresoldi, Angelo Trischitta, Stefano Trono, Saverio Vadrucci, Bruna Vecchio, Maria Isabella Ventrice, Giuseppe Vona, Francesco Morena, Giuseppe Passanante, Maria Perri, Raimondo Sudano, Elisabetta Simonti, Mirco Carbone, Renato Covassin, Eugenio Fedele, Cocimo Francesco Melluso, Roberto Ranalli, Antonino Di Gangi, Sonia Gasparini, Nicoletta Ceselin, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Morelli, Cristina Parnetti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL DECRETO N. 979/2010 CON CUI SONO STATE INDETTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL PERSONALE ATA TRA AREE CONTRATTUALI.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la propria ordinanza collegiale n. 798/10 adottata nella c.c. del 13 maggio 2010 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori; Preso atto che lâamministrazione intimata non ha ottemperato alla predetta decisione non enunciando peraltro i motivi che non le hanno consentito di adempiere nel termine assegnatole; Avuto riguardo al comportamento processuale dellâamministrazione onerata dellâadempimento istruttorio; Ravvisata la necessità di reiterare la richiesta istruttoria e ravvisata nel contempo lâopportunità di accogliere ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 29 settembre 2010. P.Q.M. Reitera la richiesta istruttoria già formulata con la decisione n. 798/10; Assegna per lâadempimento il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente decisione; Accoglie la domanda cautelare sospendendo ad tempus gli effetti del provvedimento impugnato fino alla c.c. del 29 settembre 2010, alla quale rinvia le parti per lâulteriore prosieguo della presente fase di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/07/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: sirenetta | 07/09/2010 15:16:06 |
Parlate di concorso superato non onestamente di voti gonfiati ecc. Mi dispiace per voi, noi abbiamo vinto un concorso onestamente, studiando e facendo i salti mortali, per la corsa contro il tempo. Sicuramente il Tar ci darà ragione. Il nostro è un concorso interno per personale di ruolo, non c'entrano niente i precari. I precari oltre a non avere un interesse diretto in quanto sono supplenti e non dipendenti di ruolo, non avevano nessun titolo a fare il ricorso in quanto loro non hanno i requisiti per partecipare. E stato un ricorso senza fondamento i tagli ci sono perchè anni fa nella prima fascia lavorava molta più gente di quanto ne necessitava e la stragande maggioranza era senza requisiti, titoli e documenti falsi. Prendetevela con i vostri stessi colleghi che per anni vi hanno rubato il lavoro non avendone diritto e non con chi ha superato un concorso onestamente. | |
Da: numero1 | 07/09/2010 15:33:22 |
x Alfredo ti rispondo in ritardo ma, nonostante sia un "drogato" del pc dopo questo tour de force, mi è venuta la nausea ma anche a causa di tutte le discussioni, a mio modesto parere, alquanto inutili Sfortunatamente per NOI (in senso generale) quello che dici non è avvenuto ovunque, concordo con te, io per mia fortuna ho trovato un tutor preparatassimo ed una commissione eccezionale sotto tutti i punti di vista nonostante il nostro esame sia stato serio. Come ho già scritto ne faceva parte Conti Paola, colei che aveva preparato diversi elaborati che dovevamo svolgerein Indire, preparatissima ovviamente ma molto umana. Certo tutto ha influito nel voto finale, io ho preso 30 ma ti assicuro che non me l'hanno regalato, come hai letto ho fatto una tesina su un argomento che per molti AA di ruolo da decenni è un tabù (ricostruzione ATA), in appendice prendendolo come un gioco mi sono fatto la temporizzazione e relativa ricostruzione di carriera nell'ipotesi fossi passato di ruolo, l'ho fatta da solo senza l'aiuto di nessuno per cui ero veramente preparato Mi ha "favorito" su questo l'esperienza maturata al lavoro nonostante sia un CS da una vita Adesso siamo tutti in attesa del 29 settembre Personalmente non conto i giorni e sono molto fiducioso e se la decorrenza giuridica partisse dal 1° settembre sarei ugualmente felice A proposito dei nostri colleghi di VoceAta, promotori del ricorso, voglio dire (visto che lì a me censurano) che non sono i paladini dei precari, le loro accuse nei nostri confronti scrivendo continuamente che pensiamo al nostro orticello sono infondate perchè pure loro hanno agito pensando allo stesso modo e fregandosene dei colleghi precari CS che prendono il posto di chi come me usufruisce dell'ex art. 59 del CCNL 2007 Voglio raccontarvi un aneddoto Quest'anno nella mia provincia, per la prima volta moltissimi CS della graduatoria permanente sono rimasti senza lavoro. La collega che ha preso il mio posto da CS fino al 30/06 mi ha telefonato per ringraziarmi di aver preso la nomina da AA e quindi di averle lasciato libero il posto Quindi anche questa storia che rubiamo il lavoro ad altri è una bufala Sono abituato da sempre a rispettare le regole che non credo siano fatte per me o per altri, sono regole e quindi "gioco" con queste (se non mi piacciono cambio "gioco"). A volte sono stato agevolato altre penalizzato ma devo accettarle. Scusatemi per la lungaggine e soprattutto per il post che non c'entrerà sicuramente nulla con la discussione corrente, ma ho risposto ad Alfredo (post del 05/09/2010 ore 22.53.33) Un caro saluto a tutti voi e scusate per il nick, sono solo uno dei tanti (numero1 solo perchè stavolta sono arrivato primo) | |
Da: numero1 | 07/09/2010 15:51:30 |
scritto da Collaboratore Scolastico il 06/09/2010 ore 22.15.22 ____________________________ X ROSSELLA secondo te perchè il MIUR ha depositato i documenti il 20/08/2010? ____________________________ L'ho letto più volte questo tuo riferimento ai documenti depositati dal MIUR in data 20 agosto E' una notizia ufficiale che tutti possiamo leggere oppure l'hai saputa da altre fonti? Se da altre fonti, è attendibile al 100%? ciao | |
Da: x numero 1 | 07/09/2010 15:54:58 |
vai si tar lazio, inserisci sulla sezione ricorsi l'anno (2010) e il numero del ricorso( 3441)...puoi leggere tutto quello che è stato depositato + la sentenza | |
Da: miki x numero 1 | 07/09/2010 15:58:48 |
Quanto ha guadagnato la signora Conti con questo gioco ??? essere gentile era il meno che poteva fare | |
Da: numero1 | 07/09/2010 16:15:25 |
non so quanto abbia guadagnato e non mi interessa, io non ho le competenze e i titoli per fare il suo lavoro e non la invidio per questo Obiettivamente le attività curate da lei erano le migliori al contrario di altre dove addirittura i compensi spettanti erano errati o i dati per la ricostruzione o temporizzazione erano prive di dati essenziali o addirittura sbagliati Di sicuro ha guadgnato gli stessi soldi di chi al contrario è stato maleducato ed ha lavorato con i piedi per cui ritengo che non abbia rubato nulla ma ha percepito solo il compenso spettante per un lavoro svolto bene (in questo mondo di ladri, permettimi, si nota chi lavora bene anche se dovrebbe essere la normalità) | |
Da: gio | 07/09/2010 16:20:52 |
i precari non c'entrano niente le telefonate che hanno fatto alle commissioni , sono registrate c'erano dei microchip che registravano quando si sono riunite le commissioni i ricorsi sono tra di noi niente precari, il bello deve ancora venire | |
Da: Divide et Impera | 07/09/2010 16:37:55 |
Vorrei far notare a tutti come questo governo sia riuscito a spostare l'attenzione dei lavoratori su un "falso" problema... facendo perdere di vista quello che è il vero male contro cui lottare! Il problema non è, da una parte, la mobilità professionale che "ruba" posti al precariato... né, dall'altra parte, i precari che impedirebbero (il condizionale è d'obbligo) questa mobilità! La mobilità professionale è un diritto dei dipendenti così come lo è quello dei precari di continuare a lavorare dopo che sono stati sfruttati per anni senza alcuna garanzia! La guerra non va fatta tra poveri per contendersi un miserabile pezzo di pane! La guerra va fatta ai "padroni" perché quel pane sia sufficiente per tutti! Basta con le liti da adolescenti... Apriamo gli occhi, TUTTI! | |
Da: Rosy | 07/09/2010 16:40:26 |
Nella mia provincia non ho assistito a scorrettezze. Abbiamo potuto assistere agli orali e chi ha risposto bene ha preso un bel voto chi si è fatto prendere dall'emozione invece più basso. Mi dispiace leggere invece che in alcune province non sia stato così, soprattutto per coloro che si sono impegnati e hanno studiato tutta l'estate. | |
Da: Stardust | 07/09/2010 17:06:30 |
X gio ULLALA' - Stavamo scarsi sono arrivati anche gli 007 nel paese degli apprendisti spioni ci potevano mai mancare i James TONT? Troooppo bello! | |
Da: gina | 07/09/2010 17:11:34 |
Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione Generale per il personale scolastico- Uff. V prot. n. 6593/dgper Roma, 9 luglio 2010 AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI e, p.c. AllâUfficio di Gabinetto dellâonorevole Ministro SEDE OGGETTO: mobilità professionale personale ata â" ordinanza sospensiva Tar Lazio 5 luglio 2010 n. 1072 â" indicazioni operative Con ordinanza collegiale 5 luglio 2010, n° 1072, il TAR del Lazio ha sospeso, sino alla data del 29 settembre 2010, gli effetti del decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, finalizzato a dare applicazione al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 3 dicembre 2009, con il quale è disciplinata la mobilità professionale del personale A.T.A.- In adempimento alla citata ordinanza e, comunque, in attesa che questo Ministero espleti accertamenti necessari per la verifica della regolarità della relativa notifica, si pone in evidenza lâimpossibilità, da parte dellâAmministrazione, del poter Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione Generale per il personale scolastico- Uff. V - adottare provvedimenti conseguenti ad atti definitivi della procedura concorsuale, quanto meno sino alla rimozione della condizione sospensiva. Le SS.LL., tuttavia, in considerazione delle argomentazioni sino ad ora formulate da questa Direzione, nelle svariate comunicazioni con le quali è stata disciplinata la materia anche per quel che concerne la tutela dellâinteresse generale e collettivo alla correttezza ed alla speditezza delle procedure, vorranno proseguire a garantire la tempestività di adempimento delle attività e della emanazione degli atti costituenti i presupposti per la successiva definizione della mobilità professionale. Pertanto, previa la più volte richiamata puntuale verifica dei titoli culturali e di servizio posseduti dagli interessati, le SS.LL. vorranno assicurare, secondo le calendarizzazioni già comunicate, la conclusione delle attività di formazione nonché degli esami finali di cui agli articolo 7 e 8 del CIN 3.12.09 in quanto elementi essenziali per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui allâarticolo 9 dello stesso Contratto. Resta inteso che lâassenso alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie nonché le indicazioni conseguenti alla evoluzione del contenzioso in atto, ivi compresa lâeventuale adozione di specifici provvedimenti di competenza delle SS.LL., costituiranno oggetto di apposite indicazioni che questa Direzione generale avrà cura di diramare con la massima sollecitudine. Si ringrazia. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta | |
Da: numero1 | 07/09/2010 17:12:49 |
Da: x numero 1 07/09/2010 ore 15.54.58 grazie quindi , ad oggi, dalla colonna "Atto depositato" risulta che il MIUR il 15 luglio > COMUNICAZIONE il 29 luglio > ADEMPIMENTO > A ORDINANZA COLLEGIALE ISTRUTTORIA il 20 agosto > DEPOSITO > DOCUMENTI ... chi vivrà vedrà !!!! | |
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