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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: umberto07/09/2010 08:24:34
SCUSATE DIMENTICAVO IN PIU I COLL.SCOLASTICI SONO I MENO PAGATI DI TUTT E NON SOLO IN ITALIA NON PRENDONO NEANCHE 1000 EURO DI STIPENDIO MENTRE ALTRA GENTEEEEE HANNO I PORTA BORSA AUTISTI SEGRETARI ECC.ECC.ECC. E IN PIU VANNO A FARSI MASSAGGI FANGHI E SI CURANO E CHI PAGA NOI SIAMO NOI CHE PAGHIAMO E POI SI PERMETTONO DI TAGLIARE SEMPRE POSTI  COSA DIRE ANDATE VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NOI NON CERCHIAMO LA VILLA AL MARE IN MONTAGNA E LA BARCA MA VOGLIAMO SOLO VIVERE ARRIVARE A FINE MESE MANGIANDO TUTTI I GIORNI AVETE CAPITOOOOOOOOOOOOO FORSE CHIEDIAMO TROPPO VERO  GELMINI?

Da: mario bross07/09/2010 09:12:37

Da: mario bross07/09/2010 09:26:16
Non condivido la battaglia portata avanti da 80 precari. Lavoro a tutti, non dimenticatevi, cari precari, che la guerra non ha portato mai benefici. Mentre noi litighiamo. chi ci governa o ci assiste sindacalmente, approfittando della nostra distrazione, continuano, anche in modo più semplice, a fare i ca... loro.
Probabilmente, male che vada chi ha partecipato alla formazione, con l'esito sfavorevole della sentenza, non vedrà attribuirsi quello che è riuscito con enorme sacrifio a guadagnarsi. I precari, con gli ulteriori tagli sulle ore, che ci saranno l'anno prossimo, finiranno fuori. L'unico a guadagnarci sarà questo sporco governo o quello che succederà. Ecco come stanno i fatti. Un saluto a tutti.

 

Da: avatar giallo07/09/2010 09:33:48
sono ferrara alessandro 11/'6/1967 ho partecipato al concorso passaggio verticale a milano x ass. tecnico e vorrei sapere la mia posizione e relativo punteggio. grazie

Da: domenico x avatar giallo07/09/2010 09:53:27
AT - ASSISSTENTE TECNICO                       
                       
Pos.    Cognome    Nome    Data nascita    Prov. Nasc.    Serv/Ult Tit    Prova Fin.
13    BELLIZZI    SALVATORE    16/10/1962    (KR)    MI    28
14    BONANNO    VINCENZO    17/10/1973    (TP)    TP    27
23    BRUNO    ALESSANDRO    21/11/1973    (NA)    MI    28
3    CALABRIA    SANTO    28/11/1961    (VV)    MI    27
33    CAPODICI    CALOGERO    19/06/1977    (AG)    MI    25
46    CARBONI    ANNA RITA    10/07/1957    (CA)    MI    29
29    CAROLLO    GIUSEPPE    29/10/1963    (PA)    MI    27
1    CARVELLI    GIOVANNI    17/01/1968    (KR)    MI    30
43    COSTA    ALESSANDRO    03/01/1975    (AG)    MI    26
17    DI CICCO    FELICE    27/10/1974    (SA)    MI    30
7    FERRARA    ALESSANDRO    11/06/1967    (ME)    MI    28
11    FORESTIERO    MARCELLO    30/01/1966    (CS)    VA    26
37    GIARRATANA    GIANCARLO SALVATOR    16/04/1973    (CL)    MI    27
18    GUARNACCIA    SALVATORE    06/03/1973    (CL)    MI    30
31    GUZZETTI    CLAUDIO    07/09/1956    (CO)    MI    non superato
30    LAMALFA    ANTONINO SALVATORE    08/01/1960    (ME)    ME    25
19    MALDOTTI    PINA ANGELA    16/03/1964    (CS)    MI    24
6    MANZONI    MONICA    01/10/1962    (MI)    MI    28
21    MERLINO    FRANCESCO    07/08/1978    (ME)    MI    30
16    MOGGI    RENATO    26/05/1963    (MI)    MI    27
12    MORGANTE    FRANCO    01/06/1971    (AG)    MI    25
25    MORREALE    GAETANO    24/05/1966    (CL)    MI    26
9    NARDELLA    ANTONIO    17/01/1962    (FG)    MI    25
39    NARDELLA    PALMA    11/12/1958    (FG)    MI    28
35    NOBILE    GIUSEPPE    23/02/1972    (AG)    MI    27
27    OCCHINERO    ANNA    26/07/1956    (CS)    MI    24
15    PASQUANDREA    MARCELLO ANGELO    11/02/1961    (FG)    MI    30
45    PELLECCHIA    DORELLA    05/09/1967    (CO)    CO    30
41    PISCOPO    GIOVANNI    14/04/1966    (AG)    MI    28
4    PROFETA    CONCETTO    18/08/1955    (EN)    MI    28
28    PULELLA    CINZIA    26/10/1976    (VV)    MI    27
24    RICCA    ROSETTA    13/03/1972    (CS)    MI    29
5    RIELLO    MARIANGELA    09/05/1956    (MI)    MI    27
10    RUSSO    ANTONIO    27/02/1958    (FG)    MI    27
32    SCHILIRO'    LUIGI    13/10/1960    (EN)    MI    27
44    SCIARRATTA    ALFONSO    16/01/1959    (AG)    MI    26
26    TALLARICO    TOMMASO    19/11/1966    (MI)    MI    30
20    TULINO    ELIO    21/07/1962    (BN)    MI    29
2    VACALEBRE    IVANO    12/09/1979    (RC)    RC    30

Da: E'' UNA SENTENZA SIMILE DEL TAR PER LA CAMPANIA -2207/09/2010 10:57:40
REPUBBLICA ITALIANA                            
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                       

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE                      
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI â" V^ SEZIONE
composto dai Signori Magistrati:
- ANTONIO     ONORATO                  Presidente
- PAOLO          CARPENTIERI           Consigliere   
- GABRIELE    NUNZIATA                 Primo Referendario Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.8056/2002 R.G. proposto dalla Sig.ra Marcelli Giuseppa, rappresentata e difesa dallâAvv. Fabrizio Zarone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dellâAvv. Francesco Bucchero in Napoli, alla Via A. Depretis n.88;
CONTRO
Comune di Pietravairano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dallâAvv. Pasquale Monaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dellâAvv. Emanuele Morra in Napoli, Corso Vittorio Emanuele I n.110/D;
PER LâANNULLAMENTO
previa sospensione, della Delibera di Giunta Comunale n.49 del 24/4/2002 avente ad oggetto âSelezione per il passaggio di dipendenti alla categoria B) e D), nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui i Bandi di concorso allegati alla Delibera di Giunta n.49/2002, delle Determine n.92 del 12/6/2002, n.66 del 12/6/2002, nn.67, 68, 69, 70 e 71 del 17/6/2002, delle Delibere di Giunta n.64 del 5/6/2001, n.80 del 21/8/2001 e n.48 del 24/4/2002.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio e gli allegati con esso depositati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Pietravairano;
Visto il ricorso per motivi aggiunti quale proposto avverso la Determina n.112 del 28/9/2002 con allegati verbali del 19/6/2002 e dellâ8/7/2002;
Vista la memoria del Comune di Pietravairano;
Vista lâordinanza di questo Tribunale n.94 del 2003 di rigetto della domanda di sospensione;
Visto lâulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso le Determine n.100 del 6/9/2004 e n.109 del 6/9/2004;
Vista la memoria del Comune di Pietravairano;
Vista lâordinanza di questo Tribunale n.5703 del 2004 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la memoria depositata dal Comune di Pietravairano;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 5 giugno 2008, ed ivi udito lâAvv. Orefice per delega dellâAvv. Monaco;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone in fatto lâodierna ricorrente che, con Delibera di Giunta Comunale n.49 del 24/4/2002, lâintimata Amministrazione ha deliberato la procedura per la progressione verticale finalizzata al passaggio di dipendenti alla cat.B) e alla cat.D), in tal modo pregiudicandosi il diritto della ricorrente a partecipare alla selezione per pubblico concorso in quanto in possesso dei requisiti di legge per poter ricoprire uno dei posti messi a concorso, dal momento che è laureata in giurisprudenza.
Il Comune si è costituito per eccepire lâinammissibilità del ricorso e per negare che vi sia stata alcuna violazione di disposizioni costituzionali, replicando ai singoli ricorsi per motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
1.Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta la violazione degli artt.3, 51 e 97 Cost., dellâart.35 del Decr. Legisl. n.165/2001, dellâart.33 del DPR n.333/1990, nonché lâelusione delle sentenze della Corte Costituzionale nn.1/1999 e 194/2002.
2. Il Collegio ritiene in via preliminare di affermare la propria giurisdizione sulla questione per cui è controversia, atteso che lâart.63 del Decr. Legisl. n.165/2001 va inteso nel senso che la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni, ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da unâarea funzionale ad unâaltra, spettando poi al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimità dellâesclusione o dellâapertura del concorso allâesterno. La giurisdizione del giudice ordinario assume in tale ambito carattere residuale, limitata ai concorsi per soli interni che comportino progressioni professionali nellâambito della medesima area, senza alcuna novazione dei relativi rapporti di lavoro (ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 12.7.2007, n.15588; 19.2.2007, n.3717; 10.1.2007, n.220), mentre spettano alla cognizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti i concorsi a posti di pubblico impiego per soli esterni allâAmministrazione, i concorsi misti ed i concorsi per soli interni allâAmministrazione che comportano il passaggio da unâarea allâaltra (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, III, 17.5.2007, n.4578; 7.5.2007, n.4035; I, 25.1.2007, n.542; T.A.R. Toscana, II, 28.3.2007, n.539; T.A.R. Campania, Salerno, I, 1.3.2007, n.192; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 23.12.2003, n.15553).
2.1 Dâaltra parte non appare nella fattispecie dubitabile la configurabilità, in capo a parte ricorrente, di una situazione di interesse legittimo, dovendosi qualificare come tale la pretesa di ogni cittadino, esterno allâAmministrazione ed aspirante a pubblici uffici, avverso le decisioni, di chiaro stampo organizzativo, che lâAmministrazione adotta in merito alle soluzioni selettive prescelte per la copertura dei posti vacanti. Non può poi ritenersi che lâazionabilità di siffatte pretese sia preclusa per effetto della dedotta interferenza con la fase pubblicistica di atti negoziali, risultando evidente come la validità di questâultimi risulti direttamente condizionata dal sindacato esercitato principaliter sugli atti amministrativi presupposti; deve, infine, sicuramente riconoscersi lâinteresse al ricorso, in quanto la mancata presentazione di una domanda di partecipazione alle selezioni in questione è stata preclusa proprio dal tipo di reclutamento quale oggetto di impugnazione con il presente gravame.
3. Quanto agli specifici profili che assumono rilevanza ai fini della presente controversia, occorre sottolineare che lâart. 89 del Decr. Legisl. n.267/2000 stabilisce, al comma 2, lett. d), che la potestà regolamentare degli Enti locali si esercita, fra lâaltro, in materia di âprocedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoroâ e che i relativi regolamenti fanno riferimento, nella definizione delle procedure per le assunzioni, ai âprincipiâ fissati dall'art. 36 del Decr. Legisl. n.29/1993 (comma 3), come trasposto nel Decr. Legisl. n.165/2001; con specifico riferimento alla disciplina della dirigenza, il successivo art. 111 del Decreto n.267 stabilisce poi che âgli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioniâ. Vi è dunque uno specifico rinvio alla potestà regolamentare degli Enti locali quanto allâindividuazione delle modalità di selezione del personale ed alla relativa disciplina (T.A.R. Liguria, II, 30.8.2006, n.938), con lâunica condizione di rispettare i principi di cui allâart.35 del Decr. Legisl. n.165/2001, secondo cui lâassunzione deve avvenire mediante procedure selettive volte allâaccertamento della professionalità richiesta, che garantiscano adeguatamente lâaccesso dallâesterno e che siano conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia, ciò anche in ragione della circostanza che è la stessa Amministrazione ad avere un precipuo interesse al più specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti.
3.1 Il Collegio ritiene di non poter aderire alle censure quali spiegate in ricorso, anche in considerazione, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 18.12.2003, n.8344), del dato normativo dellâart. 6, comma 12, della Legge n.127/1997 che ha espressamente consentito agli Enti locali non deficitari, come il Comune in questione, di bandire concorsi interni riservati in relazione a particolari profili o figure professionali; questâultima disposizione è stata poi confermata dallâart.4 del C.C.N.L. per gli Enti locali del 31/3/1999 e dallâart. 91 del Decr. Legisl. n.267/2000. Non ricorrono, in particolare, gli estremi per affermare che dette disposizioni legislative, nella misura in cui consentono nei limiti indicati una progressione verticale per particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente allâinterno dellâAmministrazione, possano ritenersi in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso di cui allâart. 97 Cost.; lo stesso giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che può ritenersi senzâaltro conforme allâinteresse pubblico il fatto che precedenti esperienze non vadano perdute (n.141/1999) e che non può escludersi in via preventiva che lâaccesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nellâAmministrazione ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale (n.373/2002), non potendosi radicalmente escludere la deroga alla regola del pubblico concorso nel caso di concorso riservato interamente al personale con una determinata esperienza protratta nel tempo (n.517/2002).
4. Nella fattispecie in esame la Sezione ritiene in definitiva di non poter escludere in astratto la ragionevolezza della previsione della progressione verticale che riservi la copertura di determinati posti a coloro che hanno formato la loro professionalità allâinterno dellâEnte nella finalità â" espressamente riconosciuta dallâart.2 del C.C.N.L. del 31/3/1999 - del miglioramento del servizio ed altresì âdel riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individualiâ. In tale prospettiva il secondo comma del citato art.2 sancisce che âLe parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli entiâ.
In effetti il nuovo sistema di classificazione, come articolato in quattro categorie - denominate rispettivamente, A, B, C e D -   cui sono attribuiti specifici profili che ne descrivono il contenuto professionale, è alla base del meccanismo di progressione verticale dei dipendenti dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore quale contemplato dallâart.4 del C.C.N.L. del 31/3/1999, che, si ribadisce, prevede le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, tenuto conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A.
4.1 Sul punto si è anzi ritenuto (T.A.R. Liguria, II, 8.5.2004, n.706) che lâistituto della progressione verticale non sia affatto finalizzato alla costituzione di un ânuovoâ rapporto di lavoro tra i dipendenti interessati e la Pubblica Amministrazione, bensì tenda a valorizzare lâesperienza acquisita dal dipendente allâinterno dellâEnte, consentendone il naturale sviluppo professionale mediante lâattribuzione di un livello di responsabilità superiore, individuato dalla stessa fonte negoziale, in quello più prossimo al livello di attuale titolarità. Sotto il profilo letterale soccorrerebbe in questo senso lo stesso ânomenâ dellâistituto, atteso che con la denominazione âprogressione verticaleâ si fa chiaramente riferimento allo sviluppo professionale allâinterno del medesimo rapporto lavorativo corrente, con conseguente esclusione di ogni sua configurabilità in termini di novazione del rapporto; lo stesso ultimo comma dellâart. 4 del citato C.C.N.L. significativamente prevede che il personale âriclassificatoâ nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive non è soggetto al periodo di prova, mentre la mancata previsione della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro si deduce dal successivo art.12 che stabilisce che «âin caso di progressione verticale nel sistema di classificazione ai sensi dellâart. 4 gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai sensi della Legge n.152/97».
4.2 In conclusione il nuovo istituto delle âprogressioni verticaliâ rappresenta, in coerenza con la lettera e la logica del nuovo sistema del lavoro nel settore pubblico e con i principi e lo spirito innovatore della riforma stessa, il cardine di un sistema di sviluppo professionale articolato, senza soluzione di continuità, su categorie âpermeabiliâ allâaccesso dallâinterno âanche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigentiâ (art.4, comma 3 del C.C.N.L.), laddove il preesistente âconcorso internoâ era tipico della progressione di âcarrieraâ dellâimpiegato pubblico secondo le logiche del previgente sistema. Non può ignorarsi che il sistema del âpubblico impiegoâ è stato progressivamente riformato a partire dal Decr. Legisl. n.29/1993 nella direzione di una sempre maggiore assimilazione dei poteri del datore di lavoro pubblico a quelli del datore di lavoro privato, per cui ormai anche le decisioni concernenti la progressione interna del personale sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo una disciplina di fonte pattizia, contenuta negli accordi assunti mediante contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali.
5. Sulla base di tali premesse il ricorso, come proposto anche attraverso motivi aggiunti, deve essere rigettato.
            Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese. 
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA â" Sede di Napoli â" V^ Sezione â" rigetta il ricorso come in epigrafe proposto anche attraverso motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2008.
IL PRESIDENTE                                             LâESTENSORE   

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Da: da..............excorsista07/09/2010 11:32:09
per chi ha scelto per prov. di Milano 1° fascia, fateci sapere come vi hanno fatto la nomina......

Da: IMM07/09/2010 12:43:22
Prot. n. 10014 /U/C/12a
Torino, 7 settembre 2010
Circ. Reg. nr. 274
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE

AI DIRIGENTI E/O FUNZIONARI REGGENTI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI

ALLE OO.SS. SINDACALI
DEL COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI


OGGETTO: Corso di formazione per âï¿ï¿Nuovi Assistenti Amministrativiâï¿ï¿

             Si comunica che il Servizio di Formazione RTI-EDS ha organizzato  nel mese di settembre, dal 14 al 23,  il IIIï¿° modulo del corso SIDI  per gli Assistenti Amministrativi immessi in ruolo nellâï¿ï¿anno scolastico 2009/2010.
              A tal fine si allega alla presente:
1) la scheda informativa predisposta dal Servizio di formazione,
2) la scheda del calendario dei corsi,
3)  lâï¿ï¿elenco nominativo, già distinto per corso,  degli Assistenti Amministrativi destinatari del corso in oggetto. 
           Il personale che non ha potuto partecipare al Iï¿° e al IIï¿° modulo può partecipare agli altri moduli. Nel caso in cui non risultasse nellâï¿ï¿elenco allegato deve comunicarlo a questo Ufficio alle sottoindicate  caselle di posta:
silvana.dicostanzo@istruzione.it; marialuigia.scognamiglio@istruzione.it
    Si confida nella consueta, preziosa, collaborazione.

IL DIRIGENTE
Silvana DI COSTANZO




Scheda informativa corso âï¿ï¿I nuovi Assistenti Amministrativiâï¿ï¿
-III Modulo -

DESTINATARI

I destinatari dellâï¿ï¿Intervento sono:
ïï¿ï¿    gli Assistenti Amministrativi entrati in ruolo nellâï¿ï¿anno scolastico 2009/2010.

ORGANIZZAZIONE DELLâï¿ï¿INTERVENTO

Il percorso formativo, organizzato secondo la modalità della formazione integrata, è suddiviso in tre moduli formativi costituiti da 3 giornate non consecutive di formazione in presenza, intervallate da tre periodi di formazione a distanza.
La prima e la seconda giornata dâï¿ï¿aula sono state erogate, rispettivamente, nel mese aprile e giugno.  Agli incontri in presenza ha fatto seguito, per ciascun modulo, un periodo di autoformazione di 30 giorni. La parte conclusiva del corso che inizierà a settembre, prevede lâï¿ï¿erogazione del III Modulo che sarà strutturato come segue:

ïï¿ï¿    III MODULO -> 3ï¿° e ultimo giorno dâï¿ï¿aula, previsto per il mese di settembre, seguito da 25 giorni di autoformazione (per un totale di 5 settimane)

Coloro che non hanno partecipato al I e al II modulo possono partecipare al III modulo.

EROGAZIONE III MODULO
Il III modulo del corso, in erogazione a partire dal mese di settembre p.v. prevede la partecipazione ad 1 giornata dâï¿ï¿aula seguita da 25 giorni di autoformazione da svolgere sulla piattaforma didattica SidiLearn, con il supporto di un servizio di tutoring.  Le giornate di autoformazione sono da intendersi come periodo entro il quale i discenti potranno studiare e approfondire i contenuti affrontati durante la giornata in presenza.
Lâï¿ï¿orario delle lezioni in aula è il seguente: 9.30 - 14.00.
In questo ultimo modulo sarà trattato lâï¿ï¿argomento della gestione giuridica del Personale che opera nella scuola con particolari approfondimenti su:

ïï¿ï¿    La Ricostruzione della Carriera
ïï¿ï¿    La Gestione dei Contratti
ïï¿ï¿    Il Trattamento di quiescenza

I contenuti di dettaglio oggetto di formazione saranno illustrati nellâï¿ï¿Agenda dâï¿ï¿aula che verrà consegnata ad ogni partecipante nel giorno di inizio corso.
Gli argomenti introdotti nella giornata di formazione in presenza saranno approfonditi e consolidati gradualmente durante il periodo di autoformazione.

Nellâï¿ï¿ambito di questa iniziativa la formazione a distanza assume un ruolo determinante nel completamento del percorso formativo, indispensabile per acquisire competenze e raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

Per ogni argomento oggetto di corso, i discenti avranno a disposizione sulla piattaforma didattica SIDILearn a scadenze predefinite i materiali di studio e di approfondimento (manuali utente, raccolta della normativa, FAQ, suggerimenti, modelli e altro) i moduli del WBT, esercitazioni, un forum dedicato, in cui ogni argomento potrà essere discusso e condiviso tra i partecipanti in unâï¿ï¿area specifica e in questo spazio virtuale il discente potrà avere il supporto di un tutor esperto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi che con il percorso formativo âï¿" III Modulo - si intendono perseguire sono:

ïï¿ï¿    Fornire informazioni su tutti gli adempimenti a carico dellâï¿ï¿Istituzione Scolastico per la gestione del personale scolastico
ïï¿ï¿    Far acquisire allâï¿ï¿utente le conoscenze e le competenze necessarie che riguardano la gestione delle pratiche di Ricostruzione della carriera, Contratti e trattamento di quiescenza.
ïï¿ï¿    Sollecitare lâï¿ï¿utente ad attivare strategie e soluzioni che poi potrà spendere operativamente nel proprio  lavoro.

Al termine della giornata in presenza sarà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico e un questionario di gradimento per valutare la soddisfazione dei discenti rispetto alle attività svolte in aula.

ATTESTATO

Analogamente agli altri moduli già erogati, al discente che ha partecipato alla giornata in presenza e avrà svolto lâï¿ï¿attività in autoformazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione che riporterà sia la parte dâï¿ï¿aula che quella della formazione a distanza. Lâï¿ï¿attestato, come di consueto, sarà disponibile sulla piattaforma didattica SidiLearn. Non è dunque previsto il rilascio in aula di un attestato di partecipazione alla giornata stessa.
Servizio Formazione RTI

Da: carpe diem07/09/2010 13:29:07
a mio modesto parere stardust è forse quello più obiettivo!!!

Da: domenico07/09/2010 13:45:09
per la prima fascia prov. Milano per le nomine as. amm. fine AGOSTO 2011

Da: Stardust07/09/2010 14:04:27
x IMM

sono corsi SIDI per gli assunti dell'anno scorso
non c'entra niente con la problematica di questo forum
a diffondere  queste circolari c'é il rischio di confondere ancora di più le persone

Da: lulu07/09/2010 14:18:35
la sentenza che ha citato "E'' UNA SENTENZA SIMILE DEL TAR PER LA CAMPANIA -22" è similare alla situazione attuale per la mobilità. sicuramente il tar del lazio si rifarà agli articoli di legge citati anche in questa sentenza. è una sentenza chiarae che non lascia alcun dubbio : i concorsi interni sono leciti e quindi il ricorso verrà rigettato. mi dispiace solo che i precari coinvolti debbano pagare le spese..

Da: lulu07/09/2010 14:18:39
la sentenza che ha citato "E'' UNA SENTENZA SIMILE DEL TAR PER LA CAMPANIA -22" è similare alla situazione attuale per la mobilità. sicuramente il tar del lazio si rifarà agli articoli di legge citati anche in questa sentenza. è una sentenza chiarae che non lascia alcun dubbio : i concorsi interni sono leciti e quindi il ricorso verrà rigettato. mi dispiace solo che i precari coinvolti debbano pagare le spese..

Da: Pietro Cl07/09/2010 14:26:14
X COLL. SCOL.
SE CI SONO NOVITA' FAMMI SAPERE

Da: Ornitorinco07/09/2010 14:40:26
sapete qualcosa della graduatoria AA definitiva Milano?

Da: gio07/09/2010 14:58:46
ho parlato a scuola con alcuni sindacati. A mio avviso sono quasi tutti degli incompetenti, non solo non sapevano adesso ( cioè dopo che il miur ha già accantonato i posti ), quanti fossero i posti accantonati, ma neanche sapevano altre cose sulla graduatoria dei 24 mesi e del decreto salvagelmini.E stiamo parlando di sindacalisti di un certo livello, ma in quanto ad arie di sapere tutto ai voglia e gli stessi sindacalisti, hanno dato attestati per favorire chi volevano. E'  uno scandalo che gente come questa ci rappresenta, bisogna prima istituire dei corsi per fare il sindacalista, poi eliminare gli incompetenti. Chi pensa a favorire chi gli pare, va radiato dal sindacato. Al sindacato si va per essere riconosciuti i diritti quando sono lesi, per avere un aiuto nel fare pratiche, non per favorire i disonesti a superare senza merito i concorsi a scavalcare le  graduatorie con attestati di formazione e per quanto riguarda i precari la maggior parte dei certificati falsi è opera di sindacalisti.Alcuni hanno vinto il concorso onestamente, molti sono pasati con corsi non formazione, esami con voti gonfiati,
ed anche aiuti ai test. Qualcosa tiene ancora unita l' Italia i disonesti.Aspettiamo questa sentenza, tanto i sindacati andranno solo a peggiorare.

Da: sirenetta07/09/2010 15:05:48
x mira
hai centrato perfettamente lì'obiettivo

Da: rossella di bari07/09/2010 15:11:29
N. 01072/2010 REG.ORD.COLL.
N. 03441/2010 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2010, proposto da:
Mirco Carbone, Lucia D'Amario, Alessandra D'Amico, Sandra Di Giovanni, Giandomenico Finamore, Nadia Pomponio, Riccardo Recinella, Maria Tamburro, Elisa Tedeschi, Marcella Tontodonati, Paolo Inturrisi, Patrizia Catanzaro, Roberto Amin Abdou Awad, Natale Italo Aracri, Giuseppe Balbo, Maurizio Bova, Carlo Buccino, Luigi Bufalino, Teresa Calabretta, Annamaria Caggiano, Francesco Paolo Carlino, Giovanni Carnemolla, Eleonora Tiziana Carrasi, Giorgio Chiriacò, Gioacchino Collica, Enzo Congedo, Gianni De Nittis, Davide Dema, Donatella Di Buccio, Michele Di Gennaro, Matilde Di Liberto, Farah Evola, Alessandro Disabato, Saverio Falbo, Fabio Federico, Marco Frangella, Vincenzo Domenico Galluzzo, Roberto Gattuso, Pasqualino Gonnella, Dina Lauria, Simone Lieto, Antonio Valentino Locorriere, Sebastiano Lo Sapio, Dario Fabrizio Lupia, Maria Loredana Maita, Rosaria Mallia, Antonio Morciano, Ippazio Domenico Martella, Andrea Ernesto Mauro, Emilio Natali, Alessandro Pacicca, Salvatore Paolella, Antonio Palmiero, Antonietta Palumbo, Giovanni Patti, Filippo Pecoraro, Roberto Perrone, Augusto Franco Pret, Manuela Pescara, Filippo Profeta, Rita Rastrelli, Vincenza Reggio, Patrizia Ruberto, Rosaria Salerno, Cristina Fulvia Saltalamacchia, Giosuè Siniscalchi, Antonio Spanò, Giovanni Tenace, Luciano Tresoldi, Angelo Trischitta, Stefano Trono, Saverio Vadrucci, Bruna Vecchio, Maria Isabella Ventrice, Giuseppe Vona, Francesco Morena, Giuseppe Passanante, Maria Perri, Raimondo Sudano, Elisabetta Simonti, Mirco Carbone, Renato Covassin, Eugenio Fedele, Cocimo Francesco Melluso, Roberto Ranalli, Antonino Di Gangi, Sonia Gasparini, Nicoletta Ceselin, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Morelli, Cristina Parnetti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL DECRETO N. 979/2010 CON CUI SONO STATE INDETTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL PERSONALE ATA TRA AREE CONTRATTUALI..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la propria ordinanza collegiale n. 798/10 adottata nella c.c. del 13 maggio 2010 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;
Preso atto che lâamministrazione intimata non ha ottemperato alla predetta decisione non enunciando peraltro i motivi che non le hanno consentito di adempiere nel termine assegnatole;
Avuto riguardo al comportamento processuale dellâamministrazione onerata dellâadempimento istruttorio;
Ravvisata la necessità di reiterare la richiesta istruttoria e ravvisata nel contempo lâopportunità di accogliere ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 29 settembre 2010.
P.Q.M.
Reitera la richiesta istruttoria già formulata con la decisione n. 798/10;
Assegna per lâadempimento il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente decisione;
Accoglie la domanda cautelare sospendendo ad tempus gli effetti del provvedimento impugnato fino alla c.c. del 29 settembre 2010, alla quale rinvia le parti per lâulteriore prosieguo della presente fase di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2010
IL SEGRETARIO

Da: sirenetta07/09/2010 15:16:06
Parlate di concorso superato non onestamente di voti gonfiati ecc.
Mi dispiace per voi, noi abbiamo vinto un concorso onestamente, studiando e facendo i salti mortali, per la corsa contro il tempo.  Sicuramente il Tar ci darà ragione. Il nostro è un concorso interno per personale di ruolo, non c'entrano niente i precari. I precari oltre a non avere un interesse diretto in quanto sono supplenti e non dipendenti di ruolo, non avevano nessun titolo a fare il ricorso in quanto loro non hanno i requisiti per partecipare.   E stato un ricorso senza fondamento i tagli ci sono perchè anni fa nella prima fascia lavorava molta più gente di quanto ne necessitava e la stragande maggioranza era senza requisiti, titoli e documenti falsi. Prendetevela con i vostri stessi colleghi che per anni vi hanno rubato il lavoro non avendone diritto e non con chi ha superato un concorso onestamente.

Da: numero107/09/2010 15:33:22
x Alfredo

ti rispondo in ritardo ma, nonostante sia un "drogato" del pc
dopo questo tour de force, mi è venuta la nausea ma anche a causa
di tutte le discussioni, a mio modesto parere, alquanto inutili

Sfortunatamente per NOI (in senso generale) quello che dici
non è avvenuto ovunque, concordo con te, io per mia fortuna
ho trovato un tutor preparatassimo ed una commissione
eccezionale sotto tutti i punti di vista nonostante
il nostro esame sia stato serio. Come ho già scritto
ne faceva parte Conti Paola, colei che aveva preparato
diversi elaborati che dovevamo svolgerein Indire, preparatissima
ovviamente ma molto umana. Certo tutto ha influito
nel voto finale, io ho preso 30 ma ti assicuro
che non me l'hanno regalato, come hai letto
ho fatto una tesina su un argomento che
per molti AA di ruolo da decenni è un tabù
(ricostruzione ATA), in appendice prendendolo
come un gioco mi sono fatto la temporizzazione
e relativa ricostruzione di carriera nell'ipotesi
fossi passato di ruolo, l'ho fatta da solo
senza l'aiuto di nessuno per cui ero veramente preparato
Mi ha "favorito" su questo l'esperienza maturata
al lavoro nonostante sia un CS da una vita
Adesso siamo tutti in attesa del 29 settembre
Personalmente non conto i giorni e sono
molto fiducioso e se la decorrenza giuridica
partisse dal 1° settembre sarei ugualmente felice

A proposito dei nostri colleghi di VoceAta,
promotori del ricorso, voglio dire (visto che lì
a me censurano) che non sono i paladini dei precari,
le loro accuse nei nostri confronti scrivendo
continuamente che pensiamo al nostro orticello
sono infondate perchè pure loro hanno agito
pensando allo stesso modo e fregandosene
dei colleghi precari CS che prendono il posto
di chi come me usufruisce dell'ex art. 59
del CCNL 2007
Voglio raccontarvi un aneddoto
Quest'anno nella mia provincia, per la prima volta
moltissimi CS della graduatoria permanente
sono rimasti senza lavoro.
La collega che ha preso il mio posto da CS
fino al 30/06 mi ha telefonato per ringraziarmi
di aver preso la nomina da AA e quindi
di averle lasciato libero il posto

Quindi anche questa storia che rubiamo il lavoro ad altri
è una bufala

Sono abituato da sempre a rispettare le regole
che non credo siano fatte per me o per altri, sono regole
e quindi "gioco" con queste (se non mi piacciono cambio "gioco").
A volte sono stato agevolato
altre penalizzato ma devo accettarle.

Scusatemi per la lungaggine e soprattutto per il post
che non c'entrerà sicuramente nulla con la discussione corrente,
ma ho risposto ad Alfredo (post del 05/09/2010 ore 22.53.33)

Un caro saluto a tutti voi e scusate per il nick,
sono solo uno dei tanti (numero1 solo perchè
stavolta sono arrivato primo)

Da: numero107/09/2010 15:51:30
scritto da Collaboratore Scolastico   
il 06/09/2010 ore 22.15.22
____________________________
X ROSSELLA
secondo te perchè il MIUR ha depositato i documenti il 20/08/2010?
____________________________

L'ho letto più volte questo tuo riferimento ai documenti
depositati dal MIUR in data 20 agosto

E' una notizia ufficiale che tutti possiamo leggere
oppure l'hai saputa da altre fonti?
Se da altre fonti, è attendibile al 100%?

ciao

Da: x numero 107/09/2010 15:54:58
vai si tar lazio, inserisci sulla sezione ricorsi l'anno (2010) e il numero del ricorso( 3441)...puoi leggere tutto quello che è stato depositato + la sentenza

Da: miki x numero 107/09/2010 15:58:48
Quanto ha guadagnato la signora Conti con questo gioco ??? essere gentile era il meno che poteva fare

Da: numero107/09/2010 16:15:25
non so quanto abbia guadagnato
e non mi interessa, io non ho le competenze
e i titoli per fare il suo lavoro e non la invidio
per questo

Obiettivamente le attività curate da lei
erano le migliori al contrario di altre
dove addirittura i compensi spettanti erano errati
o i dati per la ricostruzione o temporizzazione
erano prive di dati essenziali o addirittura sbagliati

Di sicuro ha guadgnato
gli stessi soldi di chi al contrario
è stato maleducato ed ha lavorato con i piedi
per cui ritengo che non abbia rubato nulla
ma ha percepito solo il compenso spettante
per un lavoro svolto bene (in questo mondo di ladri,
permettimi, si nota chi lavora bene anche se
dovrebbe essere la normalità)

Da: gio07/09/2010 16:20:52
i precari non c'entrano niente le telefonate che hanno fatto alle commissioni , sono registrate c'erano dei microchip che registravano quando si sono riunite le commissioni i ricorsi sono tra di noi niente precari, il bello deve ancora venire

Da: Divide et Impera07/09/2010 16:37:55
Vorrei far notare a tutti come questo governo sia riuscito a spostare l'attenzione dei lavoratori su un "falso" problema... facendo perdere di vista quello che è il vero male contro cui lottare!
Il problema non è, da una parte, la mobilità professionale che "ruba" posti al precariato... né, dall'altra parte, i precari che impedirebbero (il condizionale è d'obbligo) questa mobilità!
La mobilità professionale è un diritto dei dipendenti così come lo è quello dei precari di continuare a lavorare dopo che sono stati sfruttati per anni senza alcuna garanzia!
La guerra non va fatta tra poveri per contendersi un miserabile pezzo di pane! La guerra va fatta ai "padroni" perché quel pane sia sufficiente per tutti!
Basta con le liti da adolescenti... Apriamo gli occhi, TUTTI!

Da: Rosy07/09/2010 16:40:26
Nella mia provincia non ho assistito a scorrettezze. Abbiamo potuto assistere agli orali e chi ha risposto bene ha preso un bel voto chi si è fatto prendere dall'emozione invece più basso.
Mi dispiace leggere invece che in alcune province non sia stato così, soprattutto per coloro che si sono impegnati e hanno studiato tutta l'estate.

Da: Stardust07/09/2010 17:06:30
X gio

ULLALA' - Stavamo scarsi

sono arrivati anche gli 007
nel paese degli apprendisti spioni ci potevano mai mancare i James TONT?

Troooppo bello!

Da: gina07/09/2010 17:11:34
Ministero dellâistruzione,                                                                            dellâuniversità e della
ricerca

Dipartimento per lâistruzione
Direzione Generale per il personale
scolastico- Uff. V

prot. n. 6593/dgper Roma, 9 luglio 2010
                                                        AI DIRETTORI GENERALI
                                     DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
                                                             LORO SEDI
                       e, p.c. AllâUfficio di Gabinetto dellâonorevole Ministro
SEDE

OGGETTO: mobilità professionale personale ata â" ordinanza sospensiva Tar
Lazio 5 luglio 2010 n. 1072 â" indicazioni operative

Con ordinanza collegiale 5 luglio 2010, n° 1072, il TAR del Lazio ha sospeso,
sino alla data del 29 settembre 2010, gli effetti del decreto direttoriale 28 gennaio
2010, n. 979, finalizzato a dare applicazione al contratto collettivo nazionale
integrativo, sottoscritto il 3 dicembre 2009, con il quale è disciplinata la mobilità
professionale del personale A.T.A.-
In adempimento alla citata ordinanza e, comunque, in attesa che questo
Ministero espleti accertamenti necessari per la verifica della regolarità della relativa
notifica, si pone in evidenza lâimpossibilità, da parte dellâAmministrazione, del poter
Ministero dellâistruzione,
dellâuniversità e della
ricerca
Dipartimento per lâistruzione
Direzione Generale per il personale
scolastico- Uff. V -
adottare provvedimenti conseguenti ad atti definitivi della procedura concorsuale,
quanto meno sino alla rimozione della condizione sospensiva.
Le SS.LL., tuttavia, in considerazione delle argomentazioni sino ad ora
formulate da questa Direzione, nelle svariate comunicazioni con le quali è stata
disciplinata la materia anche per quel che concerne la tutela dellâinteresse generale e
collettivo alla correttezza ed alla speditezza delle procedure, vorranno proseguire a
garantire la tempestività di adempimento delle attività e della emanazione degli atti
costituenti i presupposti per la successiva definizione della mobilità professionale.
Pertanto, previa la più volte richiamata puntuale verifica dei titoli culturali e di
servizio posseduti dagli interessati, le SS.LL. vorranno assicurare, secondo le
calendarizzazioni già comunicate, la conclusione delle attività di formazione nonché
degli esami finali di cui agli articolo 7 e 8 del CIN 3.12.09 in quanto elementi
essenziali per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui allâarticolo 9 dello
stesso Contratto.
Resta inteso che lâassenso alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
nonché le indicazioni conseguenti alla evoluzione del contenzioso in atto, ivi
compresa lâeventuale adozione di specifici provvedimenti di competenza delle
SS.LL., costituiranno oggetto di apposite indicazioni che questa Direzione generale
avrà cura di diramare con la massima sollecitudine.
Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Da: numero107/09/2010 17:12:49
Da: x numero 1    07/09/2010 ore 15.54.58

grazie

quindi , ad oggi, dalla colonna "Atto depositato"
risulta che il MIUR

il 15 luglio > COMUNICAZIONE
il 29 luglio > ADEMPIMENTO > A ORDINANZA COLLEGIALE ISTRUTTORIA
il 20 agosto > DEPOSITO > DOCUMENTI

... chi vivrà vedrà !!!!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, ..., 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 - Successiva >>


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