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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: x rca05/09/2010 18:05:27
ciao, sapresti dirmi con esattezza nella nostra provincia quanti sono i posti destinati agli AA?
Prima si era detto 22, adesso 19, tu hai notizie più certe? io credo di non riuscire comunque ad entrare perche sto qualche posto dopo la ventina, grazie

una collega prov di ta

Da: 6605/09/2010 18:06:45
x Per Enzo      precarj Aaa chj vj sta,illudendo sindacalmente, fara la fine di Pomigliano.........nn guardare ortografia.........

Da: yuyu05/09/2010 18:18:21
Il tar vincerà ta ta ra ta

Da: Menscevico05/09/2010 18:29:32
15 euro?? In Cgil con la tessere tra compilazione redditi e ici pago 32 euri.
x i non iscritti deve essere dui 70 euro, immaginati poi il commercialista. Cioè aldilà dell'ideologia o che essi servano come braccio armato di qualche partito, aldilà di tutto mi sono utili. Anche magari x qualche consulenza. Ecco la cosa che non mi va è che fanno consulenza o compilano i moduli gratuitamente anche ai non iscritti. Nel senso che ognuno deve essere libero di fare la tessera o meno, ma non è giusto che chi ha la tessera sia messo sullo stesso piano di chi non l'ha. La Cisl e o Snals ha già iniziato a fare qualche servizio solo x i tessereti, spero che inizi a farlo anche la cgil. Poi rispetto alle altre categorie la quota tessera x i lavoratori della scuola è lo 0,5% del salario. Altre categorie l'1%. In un sistema burocratico come quello della scuola avere consulenza sindacale x me è molto utile. Se il sistema fosse meno complicato forse riuscirei a frne a meno, risparmiando circa 120 euro all'anno.

Da: 6605/09/2010 18:33:10
x yu yu stai suonando la ritirata..........?.POMIGLIANO INSEGNA

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 18:35:26
Buona lettura

Il nodo dei concorsi interni.

La maggior parte delle pronunce in materia sono state determinate dallâabuso dei concorsi interni effettuati dalle amministrazioni.

Si chiarisce, innanzitutto, che il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando lâaccesso ad un nuovo posto di lavoro, è una figura di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso (tra le altre si vedano Sent. n. 487/1991, 313/1994 e 194/2002).

Le deroghe al sistema del concorso pubblico, che garantisce lâeffettiva selezione dei più capaci (pur consentite dallâart. 97 che fa salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge), devono essere giustificate da âpeculiari situazioniâ e trovano, pur sempre, il proprio limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione o âdi attuare altri principi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimiâ (Sent. n. 01/1999).

Dallâaffermazione di siffatti principi la Corte fa derivare lâillegittimità di numerose disposizioni legislative che hanno previsto lâaccesso a posizioni (spesso apicali) di impiego nella pubblica amministrazione eludendo de facto il principio del pubblico concorso.

In particolare, la scure della Corte ha colpito quei meccanismi che hanno riservato esclusivamente a coloro che fossero già dipendenti dellâamministrazione lâaccesso allâimpiego. La âabnorme diffusioneâ del concorso interno per titoli, infatti, oltre âa reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul principio costituzionale del buon andamento della amministrazione regionale (art. 97 della Costituzione), in quanto facilita l'ingolfamento delle qualifiche più elevate e rende problematico il rapporto tra attitudini professionali e svolgimento effettivo delle mansioniâ (Sent. n. 333/1993 e 314/1994).

Tali meccanismi, peraltro, finivano con lâassegnare allâanzianità una funzione del tutto âabnormeâ (consentendo, talvolta, lâaccesso alla qualifica superiore da parte di personale sprovvisto del titolo di studio prescritto) realizzando una forma di anacronistica âcooptazioneâ (cfr. Sent. n. 01/1999 e 194/2002 in tema di illegittimità di procedure concorsuali bandite, questa volta, dallâamministrazione statale delle Finanze). In proposito, si è precisato che le riserve di posti a favore di personale interno allâente devono essere contenute nei limiti della ragionevolezza. Nel caso esaminato con la Sentenza n. 194/2002, in particolare, si è ritenuta lâillegittimità di una quota di riserva pari al 70% dei posti disponibili (senza che neppure fosse contemporaneamente bandito il concorso per il rimanente 30% dei posti); si afferma, infatti, che, nel caso di specie, la normativa dichiarata incostituzionale, pur escludendo la copertura della totalità dei posti vacanti da parte degli âinterniâ, riserva, tuttavia, ad essi la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata.

Sulla scorta di tali principi, si è affermato che lâesperienza lavorativa nellâambito dellâamministrazione che assume personale può ben essere valorizzata ma solo sino al punto in cui sia âragionevoleâ configurarla come requisito professionale. In caso contrario, infatti, la riserva si sostanzia nellâintroduzione di arbitrarie forme di restrizione per lâaccesso allâimpiego con norme che assumono i connotati dellâingiustificato âprivilegioâ accordato agli âinterniâ (cfr. Sent. n. 373/2002 e 34/2004).

In alcuni casi, poi, il sistema dei concorsi âinterniâ è stato distorto nel senso di prevedere assunzioni con finalità prevalentemente âassistenzialiâ slegate dai reali bisogni funzionali dellâamministrazione. Eâ questo il caso esaminato dalla Corte nella Sentenza n. 59/1997 laddove la Regione Sicilia aveva previsto lâassunzione a tempo indeterminato di personale già in servizio con contratti a tempo determinato per lâesecuzione di specifici programmi (straordinari e limitati nel tempo) di tutela del patrimonio culturale. Tale assunzione di parecchie centinaia di soggetti, è apparsa alla Corte irragionevole e non conforme al principio di buon andamento della P.A., laddove si rompeva il rapporto di âcongruenzaâ tra la temporaneità dei compiti e la temporaneità del rapporto di impiego. La Corte, nel caso di specie, non esclude che lâinstaurazione di rapporti di impiego possano essere finalizzati ad interessi ulteriori (quale lâinteresse allâoccupazione) ma precisa che tali interessi possono essere âsolo aggiuntiviâ e mai sostitutivi dellâinteresse primario che qualifica lâimpiego presso lâamministrazione pubblica in relazione alle funzioni istituzionali dell'ente (che vengono espresse e, di volta in volta, soddisfatte attraverso le procedure previste per la definizione dell'organico e l'eventuale determinazione di nuovi posti da coprire con dipendenti di ruolo).

Le peculiari ragioni giustificatrici dei concorsi interni âriservatiâ nella Giurisprudenza della Corte.

In applicazione dei suindicati criteri, la Corte â"riconoscendo la sussistenza di particolari ragioni giustificatrici- ha, talvolta, âsalvatoâ la legislazione che prevedeva meccanismi di accesso sostanzialmente riservati al personale interno dellâamministrazione.

Le suiindicate ragioni giustificatrici si sono riferite quasi sempre alla necessità di reinquadrare parte del personale a seguito di riforme del settore del pubblico impiego interessato.

Eâ tale il caso esaminato dalla Sent. n. 331/1988 laddove la nuova disciplina pattizia degli anni 1983-1984 aveva delineato un ordinamento del personale basato su otto qualifiche funzionali (sostitutive degli altrettanti livelli allora esistenti) più due qualifiche dirigenziali, stabilendo, per le funzioni superiori, il seguente meccanismo di adeguamento: i dipendenti dell'ottavo livello sarebbero passati automaticamente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, quelli del settimo livello sarebbero stati inquadrati nell'ottava qualifica funzionale senza possibilità di ulteriore progressione di carriera. In presenza di tale cambiamento del quadro normativo di riferimento è stata giudicata conforme a costituzione la legge n. 60/1984 con cui la Regione Lombardia ha tentato di adeguare la propria organizzazione amministrativa, cercando di non pregiudicare, per quanto possibile, la struttura di fondo che si era precedentemente data e, in particolare, l'articolazione in servizi e uffici. Si prevedeva, infatti, che i responsabili degli uffici ricevessero un trattamento differenziato a seconda del loro livello di appartenenza: quelli già inquadrati all'ottavo livello, passando automaticamente alla prima qualifica dirigenziale (come previsto dall'accordo nazionale), potevano conservare la posizione di responsabili di ufficio senza bisogno di alcun esame d'idoneità; quelli già inquadrati al settimo livello erano automaticamente trasferiti all'ottava qualifica funzionale (in armonia con il predetto accordo nazionale), ma, non potendo in questa nuova posizione conservare la responsabilità di un ufficio, era data loro la possibilità di superare questo sbarramento partecipando a un corso-concorso ad essi riservato, superando il quale potevano accedere alla prima qualifica dirigenziale e mantenere cosi la responsabilità dell'ufficio.

Analogo è il caso allâattenzione della Corte nella Sentenza n. 477/1995 laddove in seguito allo scioglimento del Consorzio Lucano Universitario per decorso del termine decennale previsto alla sua istituzione, la Regione ha assunto con concorso riservato i due dipendenti del Consorzio stesso. Di particolare interesse è che tale meccanismo è giudicato legittimo solo in quanto lâassunzione è avvenuta nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dellâente Regione ed è stata, comunque, disposta non mediante un mero assorbimento ope legis dei due dipendenti del disciolto consorzio (che, come tale sarebbe stato illegittimo) ma a seguito di una procedura concorsuale (per titoli ed esami) sia pur riservata ai soli due dipendenti. Nel caso di specie, quindi, la previsione di una procedura concorsuale totalmente riservata agli interni è ritenuta non soltanto legittima ma anche condizione necessaria per la legittimità costituzionale della normativa regionale (anche se non può tacersi che in tal caso il concorso per due posti riservato a due sole persone sembra avere valore più che altro simbolico).

Nella sentenza n. 228/1997, poi, si ritiene giustificato il concorso riservato al personale interno per lâaccesso alla dirigenza del Ministero delle Finanze in quanto limitato soggettivamente alle sole qualifiche âad esaurimentoâ configurandosi, quindi, un regime solo transitorio e, comunque, rispettoso del profilo attitudinale riconosciuto ai funzionari inquadrati nelle indicate qualifiche soppresse che avessero svolto funzioni di responsabilità conformemente alle previgenti disposizioni normative.

Di notevole interesse, infine, sono le Sentenze n. 141/1999 e 159/2005. La prima è relativa alla stessa vicenda del personale preposto alla tutela del patrimonio culturale della Regione Sicilia già descritta nella sentenza n. 59/1997. Con la successiva legislazione, infatti, la Regione si è adeguata al dictum della Corte rideterminando le piante organiche (sulla base di valutazioni discrezionali e non arbitrarie) con ciò, sostanzialmente, âstabilizzandoâ lâesigenza funzionale a cui erano preposti gli addetti prima assunti solo con contratto a tempo determinato per lâespletamento di programmi di durata temporanea. Lâassunzione di tale personale, quindi, nel mutato quadro normativo e organizzativo non è parso, questa volta, prevalentemente diretto a realizzare un fine occupazionale ed è stato perciò giudicato legittimo da questo punto di vista. Inoltre, la circostanza che parte dei posti fossero stati riservati ai soggetti già assunti con contratto a tempo determinato è stata ritenuta costituzionalmente legittima sia per la misura ridotta della riserva (50% del totale) sia per il valore da riconoscersi alla pregressa attività esercitata, omogenea a quella per cui erano disposte le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il profilo della pregressa esperienza professionale viene affrontato anche nella Sentenza n. 159/2005 con cui viene decretata lâillegittimità della normativa della Regione Calabria che prevedeva un concorso riservato al solo personale interno per lâaccesso alla qualifica di âfunzionario D3â nellâambito del ruolo degli ispettori fitosanitari. Ebbene, la Corte in tal caso ritiene che la pregressa esperienza lavorativa non giustifica la riserva integrale dei posti in quanto la stessa sarebbe stata legittima in questa forma solo se la vegetazione calabrese avesse presentato rilevanti caratteri di specificità colturali e vegetali rispetto ad altri territori (ciò che la Corte esclude).

In conclusione, può dirsi che difficilmente la legge della Regione Campania oggetto della decisione del Consiglio di Stato in commento sopravvivrà al vaglio del Giudice delle Leggi ma, per averne la certezza, non resta che aspettare la decisione.

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Da: rca05/09/2010 18:40:41
n. 19
in due anni
ci conosciamo ?

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 18:51:49
X TUTTI

ecco la regola generale in base al TAR Emilia Romagna

in tal senso depone il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi interni, secondo cui:

in detta materia vige âil principio generale, in base al quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno, fra i quali l'appartenenza all'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio, devono sussistere non solo al momento dell'inizio della procedura, ma anche a quello successivo della sua conclusione. Ciò significa che i candidati, anche se utilmente collocati in graduatoria, non possono ottenere la nomina ove, nelle more, siano cessati dal servizio, atteso che, essendo ormai fuori dalla organizzazione dell'Ente che ha indetto il concorso, si trovano nella impossibilità giuridica di occupare i posti messi a concorsoâ (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 giugno 2005 , n. 5155);

la ratio di tale principio sta nel fatto che âla progressione in carriera dei pubblici dipendenti corrisponde all'interesse pubblico specifico dell'Amministrazione al soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative ed operativeâ (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 20 gennaio 2003 , n. 257; T.A.R. Lazio, II Sez., 28 gennaio 2000 n. 459 e 20 dicembre 2000 n. 12364, Cons. Stato, IV Sez., 4 agosto 1986 n. 536);

e nemmeno vale, in contrario, lâeventuale ritardo con il quale l'Amministrazione abbia provveduto a porre il essere le procedure selettive in questione (cfr. nei termini, TAR Lazio, Sez. II bis, 1.3.2004, n. 1903; C.d.S., sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1290 e 4 novembre 1985, n. 496): argomento, questo, che non manca di essere affacciato pure nel presente ricorso

Da: 5905/09/2010 18:51:51
X 66
hai ragione, io ho l'impressione che questo ricorso sia stato sostenuto dalla CGIL, pagliacci come sempre, prima firmano l'accordo e poi lo negano.
cari concorsisti mandate a quel paese la CGIL ! !

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 18:58:15
ecco perchè il MIUR premeva per il 31/08...

Da: giulia05/09/2010 19:00:56
è vero, la graduatoria è unica, ma i vincitori avranno il passaggio di ruolo a scelta su un area tra quelle possedute e in base alla disponibilità dei posti. Se io, prima in graduatoria, dovessi avere solo AR 08 e non ci fosse disponibilità di AR08 nella provincia per la quale concorro, RESTEREI FUORI! Anche se vincitrice non avrei il ruolo! Questo è previsto nel CCNI del 3/12/2009

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 19:19:30
X TUTTI
ho capito chi è il PROMOTORE del ricorso...

Da: x rca05/09/2010 19:19:31
e allora sono fuori!
personalmente non ci conosciamo, ma abbiamo delle conoscenze in comune.
grazie mille. ciao

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 19:20:31
X TUTTI
ho capito chi è il PROMOTORE del ricorso...

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 19:20:31
X TUTTI
ho capito chi è il PROMOTORE del ricorso...

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 19:20:32
X TUTTI
ho capito chi è il PROMOTORE del ricorso...

Da: -2405/09/2010 19:22:49
x collaboratore scolastico
CHI?

Da: MEG05/09/2010 19:23:08
PERSONALE ATA
â'Criteri e parametri per la determinazione del personale ATA.
Anche per il personale ATA si dovrà procedere ad una revisione dei criteri e parametri che
presiedono alla sua quantificazione e assegnazione.
Occorre premettere che la riduzione dellâorganico del personale ATA verrà realizzata su tutti i profili professionali, salvaguardando, per quanto possibile, le figure amministrative necessarie allo sviluppo dellâautonomia, come indicato nel parere della Commissione cultura della Camera.
Si ipotizza unâ azione di contenimento nella misura media del 17 % della dotazione organica
modulando tale misura sui diversi profili.
La riduzione richiederà pertanto:
a) la revisione delle tabelle che attualmente determinano lâorganico dei vari profili
professionali, salvaguardando, prioritariamente, il contingente degli assistenti amministrativi. Al fine di assicurare una maggiore aderenza nellâattribuzione del personale agli effettivi carichi di lavoro, si potrebbe ipotizzare lâattribuzione alle scuole di un organico essenziale, lasciando al livello territoriale lâintervento sulla complessità e per una più equa e funzionale distribuzione. Nellâambito delle risorse finanziarie e di organico come sopra definite, vanno promosse iniziative di qualificazione professionale, procedendo anche alla costituzione dellâorganico di area C, per dare concretezze a quelle figure di coordinamento previste dal vigente contratto di lavoro;
b) la formulazione del nuovo piano di dimensionamento sopra descritto ridurrà sia il numero delle istituzioni scolastiche che quello delle sezioni staccate, dei plessi e delle succursali, con conseguente riduzione del fabbisogno di personale ATA;
c) la revisione dellâorario degli assistenti tecnici, ai fini di una sua maggiore flessibilità in relazione alla specifiche esigenze delle scuole, con particolare riferimento alla funzionalità dei laboratori.

Ministero dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca
Dipartimento per lâistruzione
14
QUADRO DEGLI INTERVENTI
Lâart. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133 prevede lâadozione, con decorrenza dallâa.s. 2009/10, di
interventi e misure da portare a compimento nellâarco di un triennio, volti a:
a) incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti da realizzare comunque
entro il 2011/2012;
b) ridurre nel triennio 2009/11 del 17% la consistenza del personale ATA determinata per
lâanno scolastico 2007/08.
Sono confermate le riduzioni previste dalla Legge finanziaria per il 2008.
Gli obiettivi attesi sono quelli indicati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge
n. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008 e nel totale generale si quantificano in:
Personale docente
Anno scolastico 2009/10
2010/11
2011/12
TOTALE
Decreto Legge
32.105
15.560
19.676
67.341
Finanziaria 2008 10.000
10.000
20.000
Totale
42.105
25.560
19.676
87.341
Personale ATA
Anno scolastico 2009/10
2010/11
2011/12
TOTALE
Decreto Legge
14.167
14.167
14.167
42.500
Finanziaria 2008 1.000
1.000
2.000
Totale
15.167
15.167
14.167
44.500
Di seguito sono riportati gli interventi di riduzione per conseguire i risultati nel triennio di
riferimento di cui allâart. 64:
ANNO SCOLASTICO 2009/10 - Tabella 1
Aree di intervento
Stima riduzioni
a) Innalzamento del rapporto alunni classe dello 0,20
6.000
b)Determinazione organico scuola primaria con il solo orario
obbligatorio (quota riducibile fino a 10.000 unità in correlazione allâeventuale attribuzione di un budget specifico per lâattivazione dellâarea opzionale facoltativa; per budget superiore non si ottiene il raggiungimento completo dellâobiettivo di contenimento)
10.000
c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria
4.000
d)Determinazione organico scuola I grado con il solo orario
obbligatorio e applicazione D.L.vo n. 59/04
10.300
e) Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella riconduzione
delle cattedre a 18 ore di insegnamento
2.000
f) Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento
5.000
g) Revisione dei curricoli istitutivi II grado
3.300
h) razionalizzazione dellâorganico dei corsi serali e dei corsi per 1.500
Ministero dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca
Dipartimento per lâistruzione
16
Personale ATA
Riduzioni Decreto legge n. 42.500 Legge finanziaria 2008 n. 2.000 TOTALE
n. 44. 500
Riduzioni per profilo
1) D.S.G.A. (segretari)
700
2) Assistenti Amministrativi
10.452
3) Assistenti Tecnici
3.965
4) Collaboratori scolastici
29.076
5) Altri profili
307
TOTALE
44.500
Nei tre anni scolastici considerati le riduzioni verranno operate in proporzione ad ogni profilo professionale e il decremento sarà pari ad un terzo per anno scolastico della riduzione complessiva da conseguire.
La riduzione di circa 700 istituzioni scolastiche comporterà conseguentemente la riduzione
dellâorganico del personale dirigente scolastico oltre i DSGA sopra indicati.

Da: gigi  arrabiato05/09/2010 19:28:24
tolte tutte le questioni,ma ci pensate se l'esito sarà negativo, a cosa si andraà in contro??'
1- annulare tutto il contratto e quando dico tutto tutto- funzioni aggiuntive,coordinatori-dsga------
se vogliono questo che ben venga,tanto siamo in Italia-lìItalia dei cachi diceva elio..
io ritengo impossibile annuallrare tutto-------pensate
per quanto riguarda alla tessera io la disdetta a quel sindacato è stata fatta 5 anni fa .riguardo all'interessamento degli ata-tutti i sindacato tutelano solo i docenti-questa è la realtà--altro che!!!!
buona domenica

Da: -2405/09/2010 19:41:03
x collaboratore scolastico
sei davvero in gamba, ..complimenti!!
come si può pretendere di partecipare ad un concorso interno chi è a tempo determinato (precari), chi ha un contratto fino 30/6, quindi avrebbero espletato la formazione e le prove orali senza nessun contratto col Ministero.
e quanti con incarico fino al 31/08 sono ad oggi fuori senza contratto... si sarebbero ritrovati vincitori di concorso senza alcun titolo perchè estranei al MIUR. quindi ci sarebbero stati altri ricorsi per chi nella graduatoria finale sarebbe stato scavalcato da concorrenti senza nessun rapporto di lavoro col MIUR.
CARO COLLABORATORE SCOLASTICO, TI RENDI CONTO??
MA CON QUALE PRETESA HANNO FATTO RICORSO?

Da: MEG05/09/2010 19:48:45
A quale tavolo erano seduti i sindacati quando la Gelmini ha decretato il suddetto decreto?Quindi, cari colleghi ci hanno proprio infilzato e arrostiti perbene e tutto qst con la complicità dei sindacati!!!

Da: anna373705/09/2010 19:55:49
X IMM
INTERPELLO TE PERCHE' SEI A TORINO E SEI STATA BOCCIATA COME ME IO AVEVO 49.90 PUNTI HO FATTO GIUTO LO SCRITTO MI BASTAVA 24 E ...INVECE LA MIA TESINA NON E' PIACIUTA. ORA TU COSA FAI ASPETTI DI SAPERE SE CI RIPESCHERANNO SE POTREMO ANCORA IN FUTURO ESSERE CONSIDERATE? non sono iscritta a nessun sindacato o pensato di farlo domani e incominciare a esercitare il diritto d'accesso (studiato ) x indagare su quello che mi e' capitato, mi puoi consigliare?

Da: rca05/09/2010 19:58:18
ok

ciao

Da: vbnbn n05/09/2010 20:13:49
vbbnnn

Da: GIUSY05/09/2010 20:21:06
X COLLABORATORE SCOLASTICO

Perchè il MIUR ha disatteso alle richieste del TAR  non presentandosi per ben due volte  pur sapendo che sarebbero poi stati adottati gli opportuni provvedimenti sospensivi di tutta la procedura di mobilità? Anche questo è stato fatto con l'intento di generare ulteriori disagi e confusione per distogliere la massa dai problemi ben più gravi come quello dei tagli?
Siamo poi certi che il 29 settembre non sarà di nuovo latitante? e in questo caso come andrà a finire?
Gradirei se possibile un tuo pensiero al riguardo, ciao e buona serata

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 20:31:32
X GIUSY
non ho la certezza matematica...il MIUR si presenterà in quanto ha depositato i documenti in data 20/08/2010...stante a quello che ho studiato in diritto amministrativo vi è la volontà (rispettata la procedura) di sedersi e fare il "processo"...molto semplice la disattenzione del MIUR...se vai sul sito istituzionale e precisamente nella direzione generale del personale scolastico...clicca su uffici...troverai che l'ufficio contenzioso ha sede vacante!!! In poche parole...in quella direzione manca l'avvocato...ai posteri l'ardua sentenza...ti ricordo che la procedura è alquanto delicata...quindi si deve sedere per vincere...

Da: Collaboratore Scolastico05/09/2010 20:36:10
in ultimo...a mio parere il ministero deve vincere per forza...nel caso contrario si potrebbe chiedere risarcimento per danno biologico in quanto alla fine avremmo guadagnato un pugno di mosche...ma nel caso vinca...chi ci risarcirà per la decorrenza economica non avuta il 01/09/2010...chi ci risarcirà per danno biologico per la mancata progressione verticale? Ai posteri l'ardua sentenza...

Da: GIUSY05/09/2010 20:50:55
X COLLABORATORE SCOLASTICO

E' proprio quello che pensavo.....tutta la procedura è stata attivata
solo perchè da anni non veniva garantito e rispettato quello che è un diritto per tutti i lavoratori: la progressione di carriera! E' palese che non c'è alcun interesse di risolvere il tutto a ns. favore, è stato solo uno specchietto per le allodole.... e noi ci siamo cascati....ma non hanno previsto che noi non ci arrenderemo, il tempo dell'attesa ultradecennale è terminato. ciao e grazie per la risposta.

Da: numero105/09/2010 20:59:51
il sindacato possiamo cambiarlo solo facendone parte
e non strappando la tessera

Da: eliandra05/09/2010 21:09:51
i sindacati ormai sono quasi tutti venduti, è anche vero però che fino a quando non impareremo ad essere uniti tra noi non otterremo mai niente di serio, diamoci una mossa, il nostro futuro dipende solo da noi, non pensiamo che se non ci muoviamo le cose cambieranno.

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