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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Non capisco | 14/05/2020 19:03:14 |
? | |
Da: P. official | 14/05/2020 19:22:40 |
Mi riferivo alla (drammatica) situazione delle correzioni. Per il resto ovviamente concordo con te, poi ce ne vuole per arrivare a definire del tutto gratuitamente "cascamorto" una persona cordiale e garbata come Accipiens. | |
Da: voclam | 1 - 14/05/2020 20:17:28 |
Gli sviluppi sulle "nuove modalità" di svolgimento delle correzioni e degli orali del concorso da 330 posti. https://formazioneconcorsimagistratura.blogspot.com/2020/05/concorso-in-magistratura-correzioni.html | |
Da: Accipiens | 14/05/2020 20:57:30 |
Grazie P. <3 Non vedo l'ora che sia domenica per commentare la Rosboch con te | |
Da: @accipiens | 14/05/2020 21:14:49 |
Ma l'utente P. Official non credo corrisponda all'utente P. Con cui parli di solito. Ti sarai confuso. | |
Da: Accipiens | 14/05/2020 21:28:47 |
Hahhaha vero, non ci ho fatto caso. Grazie :) | |
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Da: Accipiens | 14/05/2020 21:34:30 |
Ti ringrazio P. Official, sei nuovo/a? | |
Da: P. official | 14/05/2020 21:40:35 |
Son sempre io, Accipiens, mi sono solo registrata per zittire i disturbatori (che tanto continueranno a disturbare) <3 | |
Da: Accipiens | 14/05/2020 21:48:02 |
Ah ecco vedi.. Non ragioniam di loro, ma guarda e passa.<3 | |
Da: Terb | 15/05/2020 05:33:08 |
AIUTO, abbiate pietà e non arrabbiatevi per l'off topic. Ho un dubbio stupidissimo di diritto amministrativo che mi sta logorando. Sento che la risposta è ovvia e dentro di me ma, in questo momento, non la vedo. Siamo nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (la famosa lettera E del 133 cpa). Leggo sugli appunti di un noto corso che "Procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture" è una locuzione tanto ampia da includere gli appalti, le concessioni e (rullo di tamburi) gli affidamenti in house. In particolare, quanto all'in house, poco conta che l'affidamento avvenga uno actu anziché attraverso una procedura complessa. L'importante è che ci sia sta benedetta procedura di affidamento. E fin qui abbiamo parlato del requisito oggettivo della giurisdizione esclusiva della lett. E. Ma, come noto, non basta. Occorre anche il dannatissimo requisito soggettivo. Cioè occorre anche che la procedura sia posta in essere da soggetti TENUTI "all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica" (devono essere obbligati, no autovincolo). Ed ecco il corto circuito: in realtà se fai l'affidamento in house non sei tenuto alla procedura di evidenza pubblica, perché la società in house è, in definitiva, longa manus della stessa PA (v. l'art. 5 del codice dei contratti pubblici). ...ecco che allora non abbiamo più il requisito soggettivo richiesto dalla lettera E. Come si fa allora a far rientrare le controversie sugli affidamenti in house nell'ambito della giurisdizione esclusiva prevista dal 133 lett. E? Possibile soluzione: forse perché comunque l'affidamento in house deve essere retto dai principi dell'art. 4 codice dei contratti pubblici e, in questo modo, abbiamo comunque una sorta di procedura semplificata? O perché comunque anche l'affidamento in house è sottoposto alla normativa comunitaria (ora recepita però dallo stesso codice dei contratti pubblici)? Una precisazione. Ovviamente mi sto proprio riferendo all'ipotesi "PA che ricorre all'affidamento in house" e non all'ipotesi "società in house che fa a sua volta una procedura di affidamento a terzi". Nel secondo caso è evidente che non ci sono problemi a farla rientrare nella lett. E, perché è ovvio che l'obbligo di evidenza pubblica c'è. ...me lo sento, appena premerò invio mi salirà di botto la risposta più ovvia del mondo e mi sarò inutilmente fatta linciare da voi. | |
Da: @Terb | 15/05/2020 07:24:09 |
Sei mattiniera.. Alle 5 e 30 del mattino ti assalgono sti dubbi esistenziali ahahah comunque a mio avviso, nessun off topic... Questo è uno spazio di confronto giuridico quindi ci sta la tua domanda | |
Da: Terb | 15/05/2020 07:36:06 |
Studio solo con il favore delle tenebre | |
Da: Pif | 15/05/2020 08:21:34 |
C'è la possibilità che gli appunti del noto corso siano imprecisi? Sicuramente si applicano i principi generali anche all'in house. Però, visto che per definizione se affidi in house non vai sul mercato e internalizzi, credo venga meno proprio la ratio che sta alla base della disciplina europea (e interna di recepimento) sull'evidenza pubblica. Sul mercato non vai, non c'è alcun pericolo per la concorrenza (sperando che prima o poi se ne convinca anche la giurisprudenza italiana 😊). Ho provato a ragionare per principi ma non è detto che sia il ragionamento corretto, spero di esserti utile! | |
Da: Buoncaffé | 15/05/2020 08:24:06 |
Buongiorno e buon caffè a tutti. Anche oggi nulla dal Ministero? Ora il D.L. ce l'abbiamo... | |
Da: Terb | 15/05/2020 08:57:29 |
Grazie Pif! Non escludo il docente sia stato impreciso. | |
Da: Accipiens | 1 - 15/05/2020 09:14:16 |
Buongiorno Terb. Posto che non mi sembra così banale come domanda, stante il vecchio problema di cui parlavamo l'altra volta che ogniqualvolta svisceri un argomento perdi il filo conduttore di quello precedente e così via in un loop infernale, il profilo soggettivo nella giurisdizione esclusiva GA sussiste quando le Società vengono costituite da enti locali o quando la Società viene costituita da enti pubblici con scelta di soci privati mediante procedura ad evidenza pubblica(endiadi gianniniana) o disciplina comunitaria.(c eri già arrivata da sola). Ci sarebbe da discutere sul concetto di Longa Manus della PA (profilo accademico ma con risvolti applicativi) e, piccola nota di costume, preferisco la formula per esteso " qui unico acto perficiuntur" (anziché 'uno actu'). :) | |
Da: Violenza privata | 1 - 15/05/2020 09:15:21 |
Ciao Terb, l'unica spoegazione che riuscivo a darmi mentre leggevo il tuo post era solo che il docente si stesse riferendo all'in house che a sua volta affida a terzi. Ma poi hai specificato che non fosse quello il caso. Boh, non ci trovo nessun senso: l'in house é autoproduzione del servizio e internalizzazione, proprio l'opposto delle ipotesi in cui c'è la GE ex 133 lett e cpa | |
Da: P. official | 1 - 15/05/2020 10:23:36 |
Magari (ipotizzo) quando si contesti la mancata indizione di una procedura di affidamento, in luogo dell'affidamento in house? | |
Da: @Terb | 1 - 15/05/2020 10:38:08 |
Secondo me la chiave è quando dici "se fai l'affidamento in house non sei tenuto alla procedura di evidenza pubblica". In realtà non è proprio così, nel senso che la natura di soggetto tenuto a fare la gara è a monte rispetto alla scelta, nel singolo caso concreto, di autoprodurre o esternalizzare. Se sei un soggetto tenuto a fare la gara, tutte le controversie relative a gli affidamenti comunque fatti (anche senza gara, nel caso di affidamento alla società in house) ricadono nella gurusdizione esclusiva. Quindi, come dice p. Official, se un'impresa vorrà contestare quell'affidamento, la relativa controversia ricadrà nella giurisdizione esclusiva del ga | |
Da: Servitutis | 15/05/2020 10:40:28 |
Il capo di gabinetto del Ministero, quello della famosa nota del 21 aprile di risposta al presidente della commissione, si è dimesso questa mattina... | |
Da: Proiezioni | 15/05/2020 10:45:26 |
Servitutis, sarà una vicenda legata al caso Di Matteo? | |
Da: Servitutis | 15/05/2020 10:46:39 |
No,al caso csm-palamara | |
Da: 1-2-3 | 15/05/2020 10:48:28 |
Notizia interessante. Oramai, comunque, si può dimettere anche il Ministro, cambia poco. L'importante è che adesso il Presidente, a fronte della possibilità di correggere da remoto, emetta una nota in cui spieghi se e come vuole avvalersi di questo potere discrezionale. Evidentemente dovrà prima interfacciarsi con le strutture amministrative e tecniche del Ministero. Occorrerà aspettare inizio giugno, secondo me, per riprendere proprio perché occorrerà un provvedimento ben motivato, che dia esattamente conto di come si intende utilizzare l'ampia discrezionalità assegnata dal D.L.. È una fase delicata, perché sbagliare oggi potrebbe innescare ricorsi su ricorsi. | |
Da: Infopoint | 15/05/2020 10:49:51 |
Non benissimo. Non vorrei che il passaggio di consegne a qualcun'altro significhi (e costi) un ulteriore periodo di immobilismo in cui nessuno può prendere decisioni. Mah... | |
Da: Servitutis | 15/05/2020 10:53:19 |
Le funzioni sono state assunte dal capo del servizio legislativo. Non credo ci sia un impatto sui termini delle nostre correzioni. Penso anch io che dovremo aspettare che venga definito un protocollo puntuale sulle modalità di correzione da remoto onde evitare possibili ricorsi | |
Da: Un tale | 15/05/2020 11:11:03 |
Dal sito del Ministero della Giustizia: "Tra le misure riguardanti la ripartenza della macchina Giustizia contenute nel Decreto Rilancio approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri figurano anche alcune novità riguardanti le procedure selettive per magistrati, notai e avvocati. Si tratta di misure che consentiranno di salvaguardare la salute e la sicurezza dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo e di concludere tutte queste procedure che altrimenti sarebbero rimaste sospese. Per la correzione delle prove scritte del concorso da magistrato ordinario, si stabilisce che fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento delle correzioni effettuato dalla Commissione esaminatrice potrà essere svolto con la presenza fisica all'interno degli uffici del Ministero della Giustizia dei presidenti delle sottocommissioni e dei segretari e con la partecipazione degli altri componenti attraverso un collegamento da remoto. Inoltre, fino al 30 settembre 2020, il Presidente della commissione esaminatrice può autorizzare con provvedimento motivato lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto, con modalità regolate con decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione dovrà dettare disposizioni per garantire la pubblicità della seduta. Le novità introdotto con il Decreto Rilancio riguardano anche il concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, e l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2019. Per quanto concerne il concorso notarile, la correzione degli elaborati potrà avvenire, attraverso modalità da remoto che saranno autorizzate dal presidente della commissione notarile, mentre per quanto concerne la prova di abilitazione alla professione forense, l'autorizzazione verrà data dal presidente della commissione centrale per l'abilitazione forense su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni nominati in ciascun distretto di Corte d'appello. Per entrambe le procedure devono essere rispettate le norme anti-contagio e garantite trasparenza, collegialità, correttezza e riservatezza delle sedute e la par condicio dei candidati. Nella sede dove sono conservati gli elaborati scritti, viene assicurata la presenza del presidente della commissione, o di altro componente da questi delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l'esame notarile, nonché la presenza dei presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense e dei segretari incaricati della verbalizzazione. Per lo svolgimento da remoto delle prove orali, previste disposizioni per disciplinare l'accesso del pubblico - sempre con strumentazioni da remoto - all'aula di esame". | |
Da: Un tale | 15/05/2020 11:26:58 |
Art. 240-ter (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario) 1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7, dell'articolo 237. 2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 3. Con le medesime modalità indicate al comma precedente si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00 442 4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 237, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6. | |
Da: Infopoint | 15/05/2020 12:08:38 |
Quindi possono riprendere senza problemi da lunedì. | |
Da: carosone | 15/05/2020 12:12:30 |
quanti compiti abbiamo detto che mancavano? | |
Da: Servitutis | 15/05/2020 12:15:04 |
Circa 250/270 | |
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