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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: _Medea_ 09/10/2019 18:54:21
@suprema corte
Dissento ancora, non per speranza ma per esperienza. Conosco moltissima gente risultata idonea in elaborati in cui non aveva affatto contezza della questione proposta, né della giurisprudenza sul punto, che si è affidata ad un ragionamento, spesso anche difforme dall'orientamento prevalente. Ciò dimostra che ciò che conta sono la capacità di scrittura, la scansione logica dei passaggi e la conoscenza dei principi base. Risolvere il caso in maniera conforme a giurisprudenza prevalente aumenta le chances a condizione che sussistano tutti quei requisiti. Talvolta, peraltro, conoscere la questione è anche un'arma a doppio taglio perché spinge, inevitabilmente, a dare per scontati passaggi che vanno invece affrontati.

Da: Suprema Corte09/10/2019 19:02:05
@medea
Sì, ma l' "io conosco" fa fare poca strada.
Potrei dire: ho tanti amici Magistrati che testimoniano l'opposto, cioè che sono ammesse soluzioni ragionate ma non errate.
Posso qualificare il fatto come 110/610, muovendo dalla esistenza di un diritto di credito e, dunque, dalla insussistenza degli elementi specializzanti del 629.
Qui si fa una interpretazione, non condivisa dalla giurisprudenza, ma ancorata a dati normativi ed a principi comunque riconosciuti.
Interpretare il 393 come delitto comune è esattamente ciò che sembra: una interpretazione errata, non ancorata a nessun principio o dato giuridico.
Non voglio, chiaramente, entrare in un genepraio di possibili soluzioni: ho cercato solo di rendere chiaro cosa è per me un ragionamento e cosa un errore.

Da: -Antigone-09/10/2019 19:04:54
Sono assolutamente d'accordo con Medea.

Da: _Medea_ 09/10/2019 19:11:26
"Errato" è un ragionamento con strafalcioni giuridici, una tesi sparuta, non condivisa, lontana da qualsiasi ragionevolezza e/o pronuncia giurisprudenziale. Aderire ad una tesi più tradizionale o minoritaria non è un errore in diritto, è un ragionamento differente. Capisco che il confine è labile ma non bisogna confondere. Altrimenti si finisce per credere e far credere che incontrino il giudizio di idoneità solo elaborati standardizzati e conformi a orientamento prevalente, cosa che non è.

Da: -Antigone-09/10/2019 19:15:48
Ad ogni modo, sarà interessante leggere poi i temi degli idonei, quanto meno per capire se sono passati solo coloro che hanno aderito ad un determinato orientamento.

Da: Suprema Corte09/10/2019 19:18:29
@Medea
Continui ad essere estrema: per te l'errore è uno strafalcione.
Ci sono errori, però, che strafalcioni non sono.
Il 393 ha elementi testuali che lo fanno qualificare come di mano propria.
Sono quegli elementi che la giurisprudenza richiama nel caso in esame.
Prescindervi, dando per scontato che sia delitto comune, è un errore.
Se, invece, mi dici: il candidato si è posto il problema e, valutati gli argomenti a sostegno della tesi prevalente, vi ha motivatamente dissentito, allora il quadro cambia.
Però, ti faccio due sottolineature:
- chi ha ritenuto il 393 delitto comune, il più delle volte non si è posto proprio il problema della sua ascivibilità tra quelli propri esclusivi;
- non v'è un dato testuale o un principio particolare che sostenga la qualificazione come delitto comune.
Lo stesso Sotis, pur dissentendo dall'opinione giurisprudenziale, chiariva che questa rispondeva al diritto vivente.

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Da: _Medea_ 09/10/2019 19:25:36
@suprema corte
L'estremismo è nelle tue parole. Provo ad essere ancora più chiara. Prima che, da un paio di anni, la giurisprudenza - a più riprese - decidesse che il 393 fosse reato di mano propria, è stato ritenuto come reato comune tanto da spingere la stessa a decidere che potesse essere realizzato - anche - dal rappresentante del titolare del credito, estraneo al preteso diritto.
Il fatto che le ultime pronunce lo qualifichino come di mano propria non annulla, tout-court, quanto sostenuto prima. Lo rende, semplicemente, meno attuale e prevalente. Non certo un errore.

Da: Suprema Corte09/10/2019 19:52:14
@Medea
Anzitutto, non sono un paio di anni ma qualcosa di più.
Ma non è questo il punto.
Per te è sostenibile che il 393 venga inteso come reato comune, essendovi un precedente orientamento.
Il fatto che vi sia un orientamento più risalente, però, non rende da solo  né corretta né ragionata l'opzione di qualificare il 393 come delitto comune.
Chi lo qualifica di mano propria - Cassazione compresa - muove dal dato testuale.
Chi opina diversamente, da cosa muove?
Ti ripeto: molti di coloro che lo hanno qualificato come delitto comune non si sono posti il problema di una diversa qualificazione, perché non conoscevano l'orientamento pretorio dominante.
Da qui alla non idoneità il passo è quasi impercettibile.


Da: _Medea_ 09/10/2019 20:04:23
Muovi dal presupposto dell'assenza di un ragionamento giuridico cui ancorare la natura del 393. E sbagli.
Quindi, per completare (e qui chiudo) la risposta alla tua osservazione, il dato testuale è il seguente: "chiunque, potendo ricorrere al giudice ".
Orbene, la giurisprudenza, in un primo momento, ha affermato che trattavasi di delitto comune ritenendo che fosse sufficiente, per realizzare il reato, che l'agente agisse nella ragionevole "convinzione" di esercitare un preteso diritto, non già che fosse necessario esserne il titolare. Successivamente, invece, si è affermato che fosse necessario avere la titolarità del diritto e tutte le conseguenze note, tra cui la natura di reato di mano propria.
Come vedi, sono orientamenti. Molto lontani dal concetto di "errore".

Da: !! 09/10/2019 20:05:27
@suprema corte: per te che peso aveva l'usucapione nella seconda parte del tema?
Descritto nella prima parte tra i modi di acquisto, che peso aveva nella seconda parte rispetto invece al contratto?

Da: Suprema Corte09/10/2019 20:09:25
@Medea
Beh, se prendiamo un segmento di norma, ogni interpretazione è possibile.
Se la si legge tutta, no.
Siamo sempre sul piano dell'errore interpretativo.

Da: tutto questo discutere09/10/2019 20:10:09
inutile, in quanto alla fine ritengo non sia dirimente qualificare il 393 come reato reato proprio esclusivo o a mano propria per distinguerlo dal 629.... La stessa Cassazione citata non lo usa come riferimento per la distinzione ma ribadisce anzi e cito : " non è inutile richiamare l'orientamento tuttora prevalente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria "

e ancora " A fronte di tale ricostruzione vi è, poi, l'indirizzo che ritiene di poter distinguere le due figure di reato in relazione alla condotta tenuta dall'agente sostenendo che finisce con l'integrare il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva "

e conclude " Vero che la Corte di Appello ha privilegiato il secondo orientamento: vero che, anche in tal caso, il ricorso ha omesso totalmente di confrontarsi con la argomentazione dei giudici di merito preferendo insistere sulla tesi della esistenza e titolarità del preteso diritto, certamente infondata essendo emerso, in maniera peraltro incontroversa, che il diritto vantato era riferibile ad un soggetto 'terzo' e che mai egli avrebbe avuto la possibilità, come tale, di farlo valere personalmente in giudizio. "

Da: Suprema Corte09/10/2019 20:13:23
@!!
Indifferenza dell'abusività ai fini dell'usucapione.
Sul contratto, in tema di abusività, si poteva fare riferimento all'art. 46 DPR 380/01, ferme restando le riserve su di un contratto costitutivo di una servitù come quella indicata nella traccia.

Da: _Medea_ 09/10/2019 20:15:11
Concordo. Era molto più importante tracciare i rapporti tra 393 e 629.

Da: Suprema Corte 09/10/2019 20:37:06
@tutto questo discutere.
Il fatto che la Corte di Cassazione, pur ribadendo il principio,non lo abbia ritenuto dirimente per risolvere il caso al suo esame, non vuol dire che determinante non fosse per risolvere la nostra traccia.
Anzi, proprio perché questa sentenza apparentemente dissente da quelle che valorizzano l'intensità e la gravità della condotta,
si rendeva indispensabile - nel tema - affrontare il tema della natura del 393.

Da: tutto questo discutere09/10/2019 20:55:38
non penso proprio, continui a confondere il concorso in magistratura con l'esame di abilitazione forense... nel primo non si richiede la soluzione ad alcun quesito ma si richiede di dimostrare le proprie capacità di ricostruzione ed argomentazione di una questione giuridica, che può concludersi anche in forma aperta.... non ho mai letto un compito idoneo che aderisse ad una tesi piuttosto che un'altra o riportasse l'orientamento consolidato, in quanto è possibile che intervenga una nuova Cassazione e si discosti dal c.d. orientamento consolidato o se non addirittura solleciti l'intervento delle Sezioni Unite.
Quello che sostieni, ovvero l'esser dirimente concludere per il 393 come reato proprio esclusivo, è una tua opinione e non certo la verità assoluta o criterio della commissione nella valutazione dei temi!

Ritengo che insistere su questa discussione sia inutile e controproducente, considerato che ormai questo concorso è andato e discutere sui temi lasci il tempo che trovi... Spero che la discussione ritorni pacifica sul confronto e non sul prevalere sugli altri, arrivando a giudicare elaborati altrui o sulle stesse capacità degli altri.

Buona serata

Da: Suprema Corte 09/10/2019 21:08:18
@tutto questo discutere.
La discussione non ti ha giovato.
Nessuno sostiene che conti "centrare" l'ultima sentenza o offrire una determinata soluzione.
Si è detto che ritenere il 393 delitto comune è un errore; è una affermazione che non pregiudica le soluzioni aperte.
Il 393 come delitto proprio esclusivo non era la conclusione ma il punto di partenza per un corretto approccio al tema.
Soprattutto se si ritiene che le modalità della condotta siano irrilevanti per qualificare il profitto come giusto o ingiusto.
Nessuno giudica: si esprimono opinioni civilmente e, se taluno si sente offeso, evidentemente ha la coda di paglia.

Da: Ddderef 1  - 09/10/2019 21:15:13
Se solo sapeste come si prendono le idoneitá..........

Da: tutto questo discutere09/10/2019 21:47:59
Più di recente, invece, la Corte di cassazione è giunta ad affermazioni diverse. Si è infatti ritenuto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016).

Si tratta di una conclusione che non ha trovato peraltro consensi unanimi in dottrina e giurisprudenza, proprio sul versante teorico della ricostruzione del reato di cui all'art. 393 cod. pen. come reato cosiddetto esclusivo o di mano propria; infatti, la struttura della fattispecie non si presta - sul piano ontologico - ad una simile ricostruzione, finendo per attrarre nel perimetro della assai più grave fattispecie della estorsione le condotte "disinteressate" di quanti si limitino a realizzare il fatto tipico ascrivibile al mandante.

Insisto che le tue affermazioni siano solo frutto di una tua opinione e che non assurgono a verità o parametro di giudizio sulla idoneità o meno del tema di penale!

Da: Proiezioni 09/10/2019 21:53:21
Concordo al 100% con Medea.

Da: dreambook90  09/10/2019 23:38:02
Ormai è tutto inutile.
Voltate pagina e prepariamoci per il prossimo. Non c'è altro da fare

Da: Spremitilemeningi.  1  - 10/10/2019 08:09:49
torno a chiedere: più o meno il prossimo aggiornamento sullo stato delle correzioni quando ci sarà?

Da: Buongiorno a tutti 10/10/2019 08:19:26
E chi lo sa? Non siamo sul sito ufficiale concorsi del Ministero della Giustizia, siamo su un forum di anonimi! Comunque dovrebbe essere ogni inizio del mese, pertanto i primi di novembre dovrebbe esserci un aggiornamento

Da: Suprema Corte 10/10/2019 09:39:28
@tutto questo discutere
Aggiorna i riferimenti giurisprudenziali.

Da: tutto questo discutere10/10/2019 09:50:37
ti riferisci alla sentenza del 2016, che ha fatto da spartiacque? Ripreso poi da altre tre sentenze 2017, 2018 e quella postata da te del 2019? e questo sarebbe l'orientamento consolidato?

Comunque, apprezzo che rimane delle tue idee e delle tue verità, vedremo a marzo/aprile dell'anno prossimo i risultati e i compiti idonei per comprendere come ha corretto la commissione. Di sicuro ognuno rimane delle proprie idee ed opinioni, evitando di dare lezioni e giudizi su un forum anonimo.

Buona giornata

Da: @Ddderef 1  - 10/10/2019 11:12:31
......illuminaci......

Da: Novit10/10/2019 13:22:29
Nuove notizie sull'uscita del concorso in magistratura:

https://universomagistratura.wordpress.com/2019/10/10/concorso-in-magistratura-da-330-posti-sotis-esce-di-scena-notizie-sul-nuovo-concorso/

Da: carin2018 1  - 10/10/2019 14:10:42
avete notizie sulla correzione degli scritti di giugno 2019?

Da: sconforto10/10/2019 15:43:18
le ultime notizie sulle correzioni sono quelle pubblicate a inizio ottobre sul sito del Ministero. Dobbiamo attendere il prossimo aggiornamento

Da: gazzoniredelmondo   1  - 10/10/2019 15:57:31
Buonasera dottori, come testo base di amministrativo preferite clarich o sorace? Grazie a chi vorrà rispondere, resto anche io disponibile ad eventuali chiarimenti (per quel poco che so)

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