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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Erennio Modestino | 10/10/2019 19:47:53 |
Conosco il Sorace credo che sia un ottimo testo base, purtroppo non conosco il Clarich. | |
Da: Scami88 | 10/10/2019 21:52:53 |
Gentilissimi,volevo sottoporvi una questione riguardo al compito di civile. Nella prima parte,relativa all'indicazione di modi d'acquisto della servitù prediale ,secondo voi è una grave omissione aver parlato solo di quelli principali,quali il contratto,la sentenza e l'usucapione? Perché durante tutto lo svolgimento del tema ho poi argomentato fittamente sul contenuto del.diritto di.servitù,sull'abuso del diritto,con riferimento paradigmatico in particolare alla norma in materia di proprietà sul divieto di atti emulativi e poi sono.passata a rispondere direttamente al quesito posto dalla seconda parte della traccia. Ho evidenziato tutti i principi costituzionali sottesi alle norme poste a tutela delle distanze e del territorio per concludere poi sulla nullità del contratto costitutivo di servitù che le violi e per l'impugnabilita' per violazione di legge della sentenza costitutiva di una servitù che presenti i caratteri previsti dalla traccia. Sull'usucapione mi.sono espressa,argomentando,sulla non usucapibilita' in.entrambi i casi,proprio alla luce dei suesposti principi costituzionali. Vi chiedo pertanto che ne pensate e vi ringrazio fin da adesso per la vostra attenzione. | |
Da: Scami88 | 1 - 10/10/2019 21:54:04 |
Gentilissimi,volevo sottoporvi una questione riguardo al compito di civile. Nella prima parte,relativa all'indicazione di modi d'acquisto della servitù prediale ,secondo voi è una grave omissione aver parlato solo di quelli principali,quali il contratto,la sentenza e l'usucapione? Perché durante tutto lo svolgimento del tema ho poi argomentato fittamente sul contenuto del.diritto di.servitù,sull'abuso del diritto,con riferimento paradigmatico in particolare alla norma in materia di proprietà sul divieto di atti emulativi e poi sono.passata a rispondere direttamente al quesito posto dalla seconda parte della traccia. Ho evidenziato tutti i principi costituzionali sottesi alle norme poste a tutela delle distanze e del territorio per concludere poi sulla nullità del contratto costitutivo di servitù che le violi e per l'impugnabilita' per violazione di legge della sentenza costitutiva di una servitù che presenti i caratteri previsti dalla traccia. Sull'usucapione mi.sono espressa,argomentando,sulla non usucapibilita' in.entrambi i casi,proprio alla luce dei suesposti principi costituzionali. Vi chiedo pertanto che ne pensate e vi ringrazio fin da adesso per la vostra attenzione. | |
Da: videl | 1 - 10/10/2019 23:34:46 |
Storace ottimo e schematico, mentre il clarinch e molto scorrevole e più aggiornato. Entrambe ottimi. Ora sto usando il clarinch. | |
Da: Penso cara Scami88 | 11/10/2019 09:40:09 |
un po' troppo ardita la tua conclusione.... in quanto vi è tesi maggioritaria che non ammette una costituzione di servitù non rispettosa delle distanze legali per atto negoziale ma ammette l'usucapibilità , salvo nel caso di immobile abusivo perché quella è competenza dello Stato che non può tollerare un abuso edilizio. Quindi andava affrontato il rapporto tra norme privatistiche e norme pubblicistiche, ovvero rapporti tra privati e tra privati e p.a. Non comprendo tutto il discorso iniziale su abuso del diritto e divieto di atti emulativi, ma sarà per mia ignoranza. Penso che la base da seguire fosse: - modi di acquisto della servitù, e sul punto aiuta il codice; - norme sulle distanze e loro valenza, possiiblità di deroga o meno nei rapporti tra privati; - autonomia negoziale e rispetto delle distanze legali, ammissibilità o nullità ? - usucapione, ammissibilità o meno; - nel caso di immobile abusivo? aldilà del rapporto tra privati, dove sarebbe nullo l'atto negoziale, è ammissiible l'usucapione? Aldilà del rapporto tra i privati, lo Stato comunque può intervenire per reprimere l'abuso? | |
Da: Scami88 | 11/10/2019 09:54:45 |
Sui modi d'acquisto,il fatto di aver citato solo i tre principali e averli commentati,può essere un problema secondo voi?Perché in fondo il tema si incentrava sui limiti dell'autonomia negoziale e la sentenza di Orilia mi pare,da quanto detto da alcuni,riguardava essenzialmente l'autonomia contrattuale..che ne pensate? | |
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Da: diciamo di si | 11/10/2019 10:14:07 |
visto che sono tutti elencati sul codice, quindi anche uno sprovveduto ne avrebbe quanto meno fatto un semplice elenco. Il tema, poi, non è vero che riguardasse solo sui limiti alla autonomia negoziale, ma riguardava anche della natura delle norme sulle distanze, dell'immobile abusivo e sulla usucapibilità visto che si trattava di situazione possessoria | |
Da: Scami88 | 1 - 11/10/2019 10:41:54 |
Sicuramente non ho trattato solo dei limiti dell'autonomia negoziale,ma anche delle distanze e dell'usucapione,ovviamente. Poi l'orientamento sulla usucapibilita' anche se attualmente maggioritario so che è molto criticato. Sulla non usucapibilta' c'è infatti un orientamento giurisprudenziale del 2007. Quanto ai modi d'acquisto il fatto che sul codice fossero tutti indicati,significa che non è di certo una prodezza limitarsi ad averli letti e poi riportati sommariamente sul tema. Citando e commentando i principali ho inteso commentare criticamente la disciplina sulle servitù e sulle relative problematiche acquisitive. | |
Da: e allora cosa chiedi | 1 - 11/10/2019 10:44:05 |
hai fatto un compito completo e superbo. | |
Da: Disperato99 | 1 - 11/10/2019 10:46:10 |
@Scami88 Mi spieghi la parte dell'abuso del diritto e del divieto di atti emulativi? | |
Da: Scusami ma | 1 - 11/10/2019 10:49:54 |
sembra che stai prendendo in giro..... perchè ti contraddici: -secondo voi è una grave omissione aver parlato solo di quelli principali,quali il contratto,la sentenza e l'usucapione? bastava almeno fare un elenco, senza trattare fittamente.... -Perché in fondo il tema si incentrava sui limiti dell'autonomia negoziale e la sentenza di Orilia mi pare,da quanto detto da alcuni,riguardava essenzialmente l'autonomia contrattuale. Non è vero in quanto si doveva parlare anche della usucapione, e trattare di entrambe le teorie, visto che anche se criticata attualmente la tesi maggioritaria è propensa circa l'ammissiiblità | |
Da: Scami88 | 11/10/2019 11:08:31 |
Non volevo entrare in polemica né prendere in.giro nessuno. Se ho dato questa impressione mi dispiace. Ho solo risposto a tono quando qualcuno mi ha dato della sprovveduta,perché si può anche asserire che sia stato un grave errore non aver elencato tutti i modi d'acquisto,lo accetto e non a caso ho sottoposto a voi il problema. Ma penso che ogni cosa si possa dire.senza offendere ed io di certo non credo di aver offeso nessuno,esponendo i miei dubbi con educazione. Buon proseguimento di giornata. | |
Da: nulatitant99 | 11/10/2019 11:19:40 |
Ragazzi, vi parlo da giovane studentessa di giurisprudenza. Per il concorso in magistratura è importante il voto di laurea? C'è un voto minimo al di sotto del quale non si può partecipare al concorso? | |
Da: per carità | 11/10/2019 11:21:28 |
ma nessuno ti ha dato della sprovveduta, ma si è cercato di evidenziare che può essere un errore, essendo già presenti nel codice e si dovevano inserire. Hai parlato di abuso di diritto e divieto di atti emulativi, che sono un di più. Hai scritto che ti sei limitata a parlare dei limiti all'autonomia negoziale, quando il tema riguardava anche la usucapibilità . Su quest'ultima hai risposto per la non ammissibilità , solo perché c'é una sentenza contraria all'orientamento maggioritario, che dico almeno un cenno andava fatto. Visto che comunque la questione è dibattuta e rispondere ai quesiti con soluzioni nette, ritengo che non sia saggio, in quanto la commissione non vuole risoluzioni a casi concreti, non pretende che un aspirante magistrato si sostituisca alla cassazione, ma semplicemente testa le capacità di ragionamento, anche solo masticando i principi generali, e sopratutto senza dover sapere a memoria cosa dice l'ultima Cassazione. | |
Da: per nula | 11/10/2019 11:22:19 |
assolutamente no.... non è richiesto un voto minimo. | |
Da: dall''altra parte | 11/10/2019 11:40:17 |
ma l'avete letta la sentenza Cass. del 24 settembre 2019, n. 39138 che traccia il discrimen tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni? ulteriore punto a sfavore di chi ha parlato di concussione, usura e altri... | |
Da: grazie mille | 11/10/2019 11:44:01 |
non penso fosse necessario l'intervento della Cassazione | |
Da: Comunque | 11/10/2019 12:02:11 |
Non era necessario leggere la Cassazione. Concordiamo tutti che concussione ecc è un palese fuori traccia | |
Da: infatti il problema da risolvere | 11/10/2019 12:04:28 |
è se nel discorso del rapporto tra 393 e 629 fosse dirimente o meno prendere in considerazione il recente orientamento giurisprudenziale che qualifica il 393 come reato proprio esclusivo o a mano propria. | |
Da: Proiezioni | 11/10/2019 12:44:14 |
Io ritengo che mai come stavolta almeno uno degli elaborati presentera' lacune e sara' necessaria una valutazione complessiva | |
Da: volevo sottolineare | 11/10/2019 12:48:42 |
che parlare anche di usura non era fuori traccia, anche alla luce della recente sentenza 38551/2019 che conclude per il concorso tra i due reati quando la violenza e la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari! | |
Da: Sconforto | 11/10/2019 13:47:41 |
Concordo con proiezioni. Però penso anche che, perché sia vero quello che dici, molto dipende dalla seduta di correzione in cui si capita. Cioè che questo sia molto piú vero se si capita non tra i primi, ma un po' piú avanti, quando anche i commissari vedranno se è una costante che almeno uno dei tre temi è un po' lacunoso | |
Da: Astreinte Ammin | 11/10/2019 18:42:17 |
Sto notando che si accendono grandi discussioni su civile e penale mentre mi sembra che la traccia di amministrativo non venga presa in grande considerazione, come se la si considerasse poco rilevante, rispetto alle altre due, ai fini del superamento della prova. | |
Da: forse perché | 11/10/2019 19:09:37 |
amministrativo non ha fatto mai selezione, in quanto rilevano civile e penale e se sono carenti quelli un 20 di amministrativo non trascina le altre prove. | |
Da: Stellinella | 11/10/2019 20:31:11 |
Io non ho ammesso pure la usucapibilità sulla base dei principi costituzionali ed anche comunitari inerenti il diritto di proprietà | |
Da: Scami88 | 11/10/2019 20:36:58 |
Guarda,stellinella,sono commossa! Al di là di come vada ,penso che il.coraggio di ragionare con la propria testa prima o poi sia premiato nella vita. In questa o in altre occasioni. | |
Da: Scami88 | 11/10/2019 20:37:21 |
Guarda,stellinella,sono commossa! Al di là di come vada ,penso che il.coraggio di ragionare con la propria testa prima o poi sia premiato nella vita. In questa o in altre occasioni. | |
Da: Gonfal | 11/10/2019 20:38:33 |
Purtroppo o per fortuna (a seconda dei gusti), amministrativo non fa selezione. Sulle astreintes basterà non aver scritto cappellate clamorose. Di solito è così, nella valutazione finale del candidato (che faranno per forza, non sono stupidi proprio) pesano prevalentemente civile e penale, del resto è anche quello che i vincitori andranno a fare di lì a poco. | |
Da: dreambook90 | 11/10/2019 22:31:23 |
Potrà anche essere la materia meno "amata" l'amministrativo, ma non è da sottovalutare. Se non contasse proprio nulla, non darebbero tracce come l'atto amministrativo implicito che era nella terna o le interdittive;) il tema va comunque strutturato bene (Purtroppo) | |
Da: dreambook90 | 11/10/2019 23:14:41 |
X scami88, Partiamo da una premessa: io non sono nessuno. Non mi convince per niente l'applicazione della categoria generale dell'abuso del diritto alla specifica ipotesi di violazione delle distanze. Sull'abuso del diritto si è detto tutto ed il contrario di tutto. Si è detto che non ha fondamento normativo e poi tirano fuori il 54 tie e l'art 833 cc. Si è discusso sulla sua valenza di principio generale o meno. Lo si è voluto vedere nel frazionamento del credito, nel processo civile ex art 96 cpc,l'abbiamo tirato fuori nel processo tributario, l'abbiamo visto nell'uso distorto del non profit e potrei continuare all'infinito. C'è chi ha detto che altro non sarebbe che estrinsecazione del principio di buona fede e chi dalla buona fede lo distingue. Ma in tutto questo marasma di teorie una cosa è certa: questo diritto soggettivo lo devi usare male. Devi andare border line nell'usarlo. Ma se la regola X ti dice esercita il jus aedificandi entro 3 metri e tu fai i cavoli tuoi è violazione e basta. Hai una norma (imperativa? Non imperativa ma non hai il contratto "bilaterale" stipulato chiaro chiaro col vicino?)? Rispettala. Non lo fai? Sanzione, anche mediante demolizione/arretramento. C'è poco spazio per categorie labili e fumose come l'abuso del diritto. Parere di una sconosciuta, su un forum di sconosciuti. Prendilo per quel che è;) Notte | |
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