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Concorso Dirigente Scolastico 2017 - Confronto tra i non ammessi alla prova preselettiva
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Da: ricorsismo 1  - 12/10/2018 16:30:53
fino a questo momento... ore 16.31 nessuna decisione sul ricorso 60 è stata pubblicata..
Rispondi

Da: Express 12/10/2018 16:33:06
E invece sí... Respinto. Amen!
Rispondi

Da: la tua risposta12/10/2018 16:37:13
@express
i riferimenti....?!?!?!.....o anche tu un troll!?!?!?!....grazie!
Rispondi

Da: marziabell2  12/10/2018 16:46:13
Che stress questa attesa ahahah, il nostro avvocato ha detto forse domani
Rispondi

Da: Xtuttivoi 1  - 12/10/2018 16:47:06
domani i giudici non lavorano e manco dopodomani entro oggi
Rispondi

Da: Godotallaseconda  1  - 12/10/2018 16:50:24
certo che se è  lunedì!
come si fa a studiare in 2 gg preziosi del Week end senza alcuna certezza e col morale spento!!
Rispondi

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Da: marziabell2  12/10/2018 16:54:34
Io non faccio più niente :-(
Rispondi

Da: ricorsismo12/10/2018 16:56:26
respinta la cautelare del ricorso quota 60
Rispondi

Da: se dovete12/10/2018 16:58:46
dare i numeri, allora dateli giusti. Postate i riferimenti altrimenti tacete.
Rispondi

Da: ricorsismo12/10/2018 17:01:34
N. ^^^^^/2018 REG.PROV.CAU.

N.                   2018 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ 2018, proposto da:

WWWW

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

nei confronti

per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare anche inaudita altera parte
1) del Decreto del Direttore Generale n. 001134 del 24.07.2018 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati che, all'esito della prova preselettiva, sono stati ammessi a svolgere la successiva prova (scritta) di concorso, nella parte in cui non comprende il nominativo degli odierni ricorrenti (doc. 1);
2) del Bando del "corso-concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali" - indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale Scolastico del 23.11.2017 nella parte in cui, all'art. 6.8, stabilisce che "ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova pre selettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta du cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile" (doc. 2)
3) del D.M. n. 138 del 3.08.2017 (Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica) nella parte in cui, all'art. 8.2, prevede che "alla prova scritta di cui all'art. 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale(â��). Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidati collocato nell'ultima posizione utile" (doc. 3).
4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento
del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso nell'ambito del "corso-concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali"

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott.  ______e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato - che l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout);- che, prima facie, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate;- che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate;che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza ( cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte "si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché â�� della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità" (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).In altri termini, l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l'indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che la medesima ha rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva. Ne deriva, quindi, che tali censure - essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall'Amministrazione - non possono che ritenersi prive di pregio.Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l'illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, "l'erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati" (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l' eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull'esito della prova. "  - che, inoltre, non può dedursi l'illogicità della fissazione del termine di svolgimento delle prove perché coincidente con altre attività dei concorrenti né che entro lo stesso termine alcuni partecipanti fossero impegnati in commissione di esami di stato o nella normale attività didattica, posto che non si può individuare con certezza un momento nel quale dette attività non siano in concreto espletate, al fine di definire le date ottimali per lo svolgimento della prova.Ritenuta l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l'ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva.Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
Rispondi

Da: ricorsismo12/10/2018 17:02:40
W.E. salvato..

ora tutti LIBERI...
Rispondi

Da: Godotallaseconda 12/10/2018 17:08:15
ma questa sembra quella relativa ai quesito sbagliati! ?
o quella argomentazione generica che parafrasa il bando è  da considerare una " argomentazione"?
no , perché  questa la sapevo fare pure io!!!!
Rispondi

Da: Avvocato Merdone12/10/2018 17:14:03

- Messaggio eliminato -

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Da: Ius 12/10/2018 17:17:39
Schifoso!!!!!
Rispondi

Da: Godotallaseconda 12/10/2018 17:18:03
va bene così: diventerò  Godotallaterza!
grazie ricorsismo! in bocca al lupo per altri orizzonti!
Rispondi

Da: ricorsismo12/10/2018 17:24:57

la frase/motivazione che riguarda quota 60

(incluso chi ha censurato la esclusione per quota 70 come minimo punteggio di ammissione, cioè coloro i quali hanno sostenuto in ricorso che le altre prove del concorso prevedono appunto la soglia qualificato 70/100)

è questa:

".. CHE, PRIMA FACIE, LE CENSURE AFFERENTI L'ILLOGICITA'  DELL'ART. 8 DEL D.M. N.  138 DEL 2017, NON APPAIONO FONDATE.."
Rispondi

Da: Avvocato Merdone12/10/2018 17:26:17

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ricorsismo12/10/2018 17:29:22
al momento siamo fuori.. . ma ci potrebbero essere sviluppi in relazione agli altri ammessi a ripetere la preselettiva che sarebbero avvantaggiati rispetto alla conoscenza del punteggio minimo da conseguire...
ciò porterebbe a impugnare i relativi provvedimenti della loro ammissione con MOTIVI AGGIUNTI.. per DISPARITA' DI TRATTAMENTO..

non si esclude, poi,  che il CdS se interpellato possa riformare...

ma è certo che ormai la data del 18 è saltata per noi...

per chi ha studiato si troverà il lavoro fatto per il prossimo, si spera, imminente concorso...
ARRIVEDERCI ...PRESTO...
Rispondi

Da: riflessioni12/10/2018 17:31:44
x ricorsismo
Per favore puoi dirmi dove e come hai letto tale sentenza?
Grazie
Rispondi

Da: ANCORA!??!?!?!?12/10/2018 17:33:07
@Ricorsismo
...ancora con ulteriori motivi!?!?!?!?....è finita!.....dispiace, ma è finita!....l'unico "ricorso" che si può fare è...ad una bella camomilla o ad un bel bicchiere di vino!!!!
Rispondi

Da: Domanda: qualcuno 12/10/2018 17:36:33
Sa dirmi se ci sono possibilità di fare prova suppletiva per chi per gravi motivi di salute (es ricovero) non possa sostenere la prova scritta? come procedere eventualmente?
Rispondi

Da: Giudice del TAR12/10/2018 17:38:21

- Messaggio eliminato -

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Da: ConnieP  12/10/2018 17:39:59
Quella decisione non si riferisce però a quota 60 ma solo ai quesiti che i ricorrenti assumono errati. Secondo me c è speranza per chi ha conseguito 60..,ci sono precedenti in tal senso..
Rispondi

Da: traccia svolta12/10/2018 17:40:49
...mentre sorseggiano champagne, pagato dai ricorsisti...
Rispondi

Da: traccia svolta12/10/2018 17:45:14
@ConnieP
ascolta, a parte che ricorsismo ha postato il punto (infondatezza art. 8)...ma quali sono, infine, precedenti positivi? tutti ne parlano da 2 mesi ma nessuno li riporta , sembrano proprio le parole degli avvocati praticoni.....
Rispondi

Da: Avvocato Merdone12/10/2018 17:49:41

- Messaggio eliminato -

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Da: ma dove si parla di quota 6012/10/2018 17:54:40
ma dove si parla di quota 60?
a me sfugge, che si parli di quota 60
Rispondi

Da: ricorsismo12/10/2018 17:57:02
..
. i precedenti favorevoli ci sono... li postai io stesso su questo forum .. tempo fa... potete ritrovarli...

il TAR evidentemente non li ritiene sussistenti nel caso di specie ...
a differenza dei detti precedenti il bando ha previsto l'ammissione del triplo del posti messi a concorso... e non una soglia di ammissione.. tutto qua è il discrimine..
Rispondi

Da: ricorsismo12/10/2018 17:58:30
@ GiudiceTAR

parli come Avv. Merd...

non sei credibile...
Rispondi

Da: traccia svolta12/10/2018 18:10:09
io mi ricordo di una petizione per quota 60....più o meno l'invito a firmarla era "perché il ministro è una brava persona"....ahahahahahahhahaah
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