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COME VINCERE UN CONCORSO LOCALE
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Da: Purple15 13/04/2020 14:16:53
Non è che siamo disfattisti noi è che sono dei cialtroni loro, infatti come al solito dopo averla fatta fuori dal vaso si cerca di metterci la pezza e fare retromarcia.
Oppure altro comportamento che mi fa imbestialire è quello di lanciare il sasso e poi nascondere la mano, come sui famosi requisiti per i concorsi. E' da quando si è insediata la Dadone che parla di queste famose competenze trasversali per entrare nel mondo della p.a, ad oggi non si è ancora capito a cosa si possa riferire e tutte le volte che torna sull'argomento mi tremano le gambe, perché l'accesso al mondo della p.a deve essere il più oggettivo possible e "competenze trasversali" proprio non si può sentire.




Comunque
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Da: Purple15 13/04/2020 14:18:31
"L'obbligo di far precedere le assunzioni dalla verifica dell'esistenza di personale pubblico "in disponibilità", posto dall'articolo 34-bis, non ferma le pubbliche amministrazioni, nonostante il discutibile comunicato della Funzione Pubblica.
Ad aggirare l'incredibile blocco imposto da Palazzo Vidoni, figlio evidente di una concezione di "amministrazione difensiva", volto più alla soluzione di problemi interni che alla collaborazione istituzionale, è la legge di conversione del d.l. 18/2020, in corso di approvazione.
Quando, tra pochi giorni, sarà entrata in vigore, conterrà una sostanziale modifica all'articolo 103 del d.l. 18/2020, che se per un verso ingenererà parecchia confusione, per altro disinnescherà atteggiamenti oggettivamente dilatori, come quelli della Funzione Pubblica.
La nuova versione dell'articolo 103, comma 1, avrà un nuovo e diverso ultimo periodo, ai sensi del quale "Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Da un lato, questa disposizione crea un'enorme confusione, perché rende inoperante per una sterminata quantità di procedimenti amministrativi (di fatto, tutti quelli ad istanza di parte) la sospensione dei procedimenti.
Dall'altro, ha il beneficio (non si sa se previsto) di porre nel nulla l'improvvido comunicato di Palazzo Vidoni.
Infatti, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 4, del d.lgs 165/2001 "le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2".
Il meccanismo previsto dall'articolo 34-bis, quindi, è del "silenzio assenso". Pertanto, alla procedura di verifica dell'esistenza di lavoratori pubblici in disponibilità, una volta entrata in vigore la legge di conversione del d.l. 18/2020, non si applicherà per nulla la sospensione, tanto improvvidamente comunicata dalla Funzione Pubblica, soprattutto perché il procedimento da gestire non si presta di certo a particolari difficoltà connesse alla riorganizzazione in lavoro agile: si tratta solo di gestire delle comunicazioni (pochissime) dalle PA, organizzarle in un data base, consultarlo e rispondere alle domande di verifica.
Si tratta solo di aspettare qualche giorno, quindi, e le pubbliche amministrazioni potranno attivarsi sia per indire le procedure di concorso (l'articolo 4 del d.l. 22/2020, confermando quanto era già doveroso concludere sulla base del combinato disposto degli articoli 87, comma 5, e dell'articolo 103, ha smentito le allarmistiche interpretazioni[1] secondo le quali nemmeno si sarebbe potuto indire nuovi concorsi), sia per attivare lo scorrimento delle graduatorie."
Rispondi

Da: Centrale di committenza13/04/2020 14:19:02
@Purple15

Quoto 100%
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Da: Test.infinito 
Reputazione utente: +42
13/04/2020 14:30:29
Impiegato tu non fai testo, visto che hai scritto che sei contento di andare a lavoro invece che stare a casa.
Oltretutto per questa è una banale influenza.
Quindi non mi meraviglio che per te le assunzioni possono tranquillamente procedere in questo periodo.
Rispondi

Da: Rathox 813/04/2020 14:49:05
Hai letto il commento al blog dove si dice che il MEF ha ottenuto lo stralcio dell'emendamento? Speriamo a questo  punto che la Funzione pubblica si ravveda
Rispondi

Da: Purple15 13/04/2020 15:07:54
Da: Rathox 8    13/04/2020 14.49.05
Hai letto il commento al blog dove si dice che il MEF ha ottenuto lo stralcio dell'emendamento? Speriamo a questo  punto che la Funzione pubblica si ravveda.

No non avevo letto, anche perché mi ero basata su questo testo:

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000309.pdf

Vediamo cosa succede, certo è che se le cose rimanessero allo stato attuale sarebbe un bel problema per molti enti.

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Da: Ramilk13/04/2020 15:22:27
Se fosse così com'è riportato parrebbe che il problema sia stato risolto
Rispondi

Da: Allora13/04/2020 15:36:06
Tutto risolto, giusto?
Rispondi

Da: Purple15 13/04/2020 15:38:03
Pare che su richiesta del MEF sia stato stralciato l'emendamento poco prima del voto di fiducia,in quanto avrebbe comportato maggiori oneri. Quindi per adesso siamo ancora alla situazione di partenza. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, per adesso sembra di fare il gioco dell'oca, prima si va avanti, poi si lanciano i dadi e si ritorna indietro.



https://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2020-04-09/coronavius--funzione-pubblica-sospende-fino-meta-maggio-mobilita-obbligatoria-160823.php?uuid=ADlI2IJ

https://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2020-04-07/coronavirus--stop-termini-il-nulla-osta-dipendenti-disponibilita-rallenta-operazione-assunzioni-150624.php?uuid=ADZZamI

Rispondi

Da: Ramilk13/04/2020 15:42:15
Non si capisce il nesso della cosa, già le amministrazioni non hanno personale, i concorsi sono momentaneamente bloccati, di conseguenza non ha veramente senso questa cosa
Rispondi

Da: Purple15 13/04/2020 15:48:20
Effettivamente siamo un po'allo sbando, anche perché chi ha già fatto la procedura di mobilità scorre le graduatorie senza problemi, chi non vi ha ancora provveduto, anche se non avrebbe nessun problema a farla, data che in smart working la puoi fare tranquillamente, rimane bloccato.
Rispondi

Da: Test.infinito 
Reputazione utente: +42
13/04/2020 16:18:44
Mica tanto.
La mobilità presuppone un colloquio con graduatoria finale.
Non vedo come si possa esperire la procedura di mobilità in smart working.
Rispondi

Da: Purple15 13/04/2020 16:31:53
Da: Test.infinito
Reputazione utente: +54    13/04/2020 16.18.44
Mica tanto.
La mobilità presuppone un colloquio con graduatoria finale.
Non vedo come si possa esperire la procedura di mobilità in smart working

Il problema riguarda gli adempimenti previsti dal 34-bis, ossia la semplice consultazione di una banca dati.
Un'attività del genere la potrei fare tranquillamente da casa senza alcun tipo di problemi.
Rispondi

Da: Rathox 813/04/2020 16:40:51
Ma l'ente x ha fatto la mob per un det profilo ad esempio 6/12 mesi fa, andata deserta ed oggi li si presenta la possibilità di attingere da una graduatoria di un altro ente le stesse figure per cui la mobilità di cui sopra era andata deserta, può chiamarle direttamente considerando la mobilità già fatta o deve aspettare il 15/05 dal momento che la mobilità fatta in precedenza non ha più valenza?
Rispondi

Da: impiegato_comunale 13/04/2020 17:20:08
Da: Test.infinito    13/04/2020 16.18.44
Mica tanto.
La mobilità presuppone un colloquio con graduatoria finale.
Non vedo come si possa esperire la procedura di mobilità in smart working.
------------------------------

Oggi ne stai sparando più del solito. Già alcuni Comuni si sono attrezzati per colloqui di mobilità da casa in videoconferenza.
Rispondi

Da: Test.infinito 
Reputazione utente: +42
13/04/2020 17:38:16
Ma dai...
Quali Comuni stanno facendo procedure di mobilità in videoconferenza?
Essendo la procedura pubblica, come si fa ad assistere?
Rispondi

Da: impiegato_comunale 13/04/2020 17:43:46
uno è questo (clicca sulla seconda notizia):

www.comune.guagnano.le.it
Rispondi

Da: X Purple13/04/2020 18:29:15
Esatto, un ente che ha già fatto mesi addietro una mobilità per lo stesso profilo andata a vuoto oggi può tranquillamente scorrere attingendo anche dalla graduatoria di un altro ente secondo la mia opinione
Rispondi

Da: X impiegato_comunale13/04/2020 18:40:13
Ma allora anche l'orale di un concorso si può fare in questo modo?
Rispondi

Da: impiegato_comunale 13/04/2020 19:09:43
certo, ma rigorosamente ad occhi chiusi.. se no capitano i furbetti come questo in video 😂

https://www.instagram.com/p/B-K2YoeKejH
Rispondi

Da: Guarda che13/04/2020 19:16:05
Test.infinito
Reputazione utente: +54    13/04/2020 16.18.44
Mica tanto.
La mobilità presuppone un colloquio con graduatoria finale.
Non vedo come si possa esperire la procedura di mobilità in smart working.


Il problema di cui parlavano nei post precedenti è un altro, che ad oggi neanche la puoi iniziare la procedura di mobilità, o almeno la puoi pure iniziare ma ti blocchi praticamente subito. Quindi ti precludi tutti quei concorsi e quelli scorrimenti che invece sarebbero stati banditi nel caso in cui la mobilità fosse andata deserta.
Rispondi

Da: Quindi13/04/2020 19:27:29
Allo stato attuale, fino al 15 maggio non si possono nè svolgere concorsi, nè scorrere le graduatorie, giusto?
Rispondi

Da: X Quindi13/04/2020 20:39:38
Sì attualmente è così
Rispondi

Da: Test.infinito 
Reputazione utente: +42
13/04/2020 21:16:44
Per la mobilità non so ma un orale non può mai essere sostenuto in video conferenza, a meno che non cambino la legge.

4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione
Rispondi

Da: INFATTI 1  1  - 14/04/2020 08:54:51
Scusa testone infinito ieri sostenevi che:
"La mobilità presuppone un colloquio con graduatoria finale.
Non vedo come si possa esperire la procedura di mobilità in smart working."
Oggi invece, dopo essere stato puntualmente smentito, dici che sulla mobilità non sai.
Ma parlare solo di cose che si sanno è troppo difficile?
Rispondi

Da: Test.infinito 
Reputazione utente: +42
14/04/2020 16:24:15
Scusa testone infinito ieri sostenevi che:
"La mobilità presuppone un colloquio con graduatoria finale.
Non vedo come si possa esperire la procedura di mobilità in smart working."
Oggi invece, dopo essere stato puntualmente smentito, dici che sulla mobilità non sai.
Ma parlare solo di cose che si sanno è troppo difficile?

â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"-

Avendo tu un livello di comprensione molto basso, cerco di spiegarti il punto della questione (ma certamente il mio tentativo risulterà vano).
Ci sono mobilità che durano mesi, che sono strutturate quasi come concorsi.
Mi riferisco a quella più ambita degli ultimi tempi con centinaia di posti banditi, ambita soprattutto per lo stipendio (ci sono diverse discussioni su questo forum, basta cercare).
I candidati studiano come se dovessero fare un esame, ascoltano in sede le domande come se fossero all'Università.
Come conciliare questa esigenza di pubblicità (che è innegabile) con una videoconferenza (che ne presuppone l'assenza), non è dato sapere.
Se poi mi si cita il caso del Comune pinco palla, con tutto il rispetto ma per me non fa testo.
Rispondi

Da: INFATTI 1  - 14/04/2020 17:47:13
Dici solo inesattezze che puntualmente vengono smentite.
Tra l'altro noto che sei ovunque nel forum, non hai proprio niente di meglio da fare?
Rispondi

Da: X sopra14/04/2020 18:37:53
Ma smettila, Test infinito ha perfettamente ragione. Poi che i comuni facciano come gli pare è un altra questione...
Rispondi

Da: ma chi ha ragione?14/04/2020 19:02:26
ma
Rispondi

Da: Purple15 15/04/2020 13:36:09
"Concorsi pubblici. Il tarlo della Funzione Pubblica nelle procedure concorsuali. Possibili soluzioni. Indizione delle selezioni


L'emendamento 102.21 alla legge di conversione del d.l. 18/2020, sebbene avrebbe finito per distorcere fortemente la sospensione dei procedimenti, avrebbe avuto il beneficio di porre nel nulla la scelta criticabilissima della Funzione Pubblica di tenere inchiodate le procedure di assunzione, con la sospensione dei termini del procedimento previsto dall'articolo 34-bis[1], del d.lgs 165/2001.

Come opportunamente evidenziato da un gentile commento ad un precedente post, il Ministero dell'economia ha chiesto lo stralcio del citato emendamento che avrebbe modificato il testo dell'articolo 103, comma 1. Pertanto, al momento della votazione della fiducia sul maxiemendamento il testo dell'articolo 103, comma 1, del d.l. 18/2020 è rimasto nel medesimo testo iniziale (come si può vedere qui, nel testo passato alla Camera (A.C. 2463).


Quindi: nulla di fatto. Resta solo nelle mani della Funzione Pubblica il ripensamento nei riguardi di una decisione, quella di sospendere il procedimento di cui all'articolo 34-bis, che non ha davvero alcuna giustificazione.
Si tratta, nella sostanza, di un "non procedimento". Come si evince dal testo dell'articolo 34-bis riportato qui in nota, gli uffici della Funzione Pubblica non hanno che da intervenire, solo in via eventuale, se le strutture regionali alle quali le amministrazioni che intendano assumere abbiano comunicato la richiesta di verifica della sussistenza di personale in disponibilità non abbiano reperito nessuno nelle proprie liste.
In questo caso, Palazzo Vidoni non da far altro se non:
1.      consultare le propria banca dati del personale in disponibilità, per altro alimentata dalle comunicazioni delle amministrazioni pubbliche, con bassissimo tasso di "valore aggiunto" nella formazione di simile lista;


2.      verificare se esista o meno personale in disponibilità nelle proprie liste per:
a.       rispondere negativamente all'amministrazione procedente o lasciar decorrere il termine complessivo dei 45 giorni che consente di sbloccare la procedura concorsuale;
b.      assegnare il personale in disponibilità, perché sia assunto dall'ente procedente, che quindi non procederà col concorso.
Si tratta, quindi, di un procedimento formato sostanzialmente:
1.      dalla consultazione di una banca dati;
2.      dalla redazione - eventuale - di una nota per altro standard, di assegnazione del personale.
Appare chiaro ed evidente che la sospensione dei procedimenti previsti dall'articolo 103 del d.l. 18/2020 abbia un duplice scopo:
a)      consentire alle amministrazioni pubbliche, che non lavorano a pieno regime, di disporre di un maggior tempo per la propria organizzazione interna;
b)      permettere a cittadini ed imprese, destinatari dell'azione amministrativa, di non subire termini troppo serrati di procedimenti, che in questa fase di emergenza anche per i privati potrebbero non essere sostenibili.
Ora, appare evidente che:
1.      tra i due specifici scopi evidenziati sopra, non possa che prevalere il secondo: la sospensione dei termini, cioè, va considerata utile nel momento in cui finisce soprattutto per "soddisfare" esigenze di famiglie o imprese e non esigenze interne della PA;
2.      questa affermazione è confermata dallo stesso comma 1 dell'articolo 103, ove si afferma che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".


Ora, il periodo citato poco sopra del comma 1 dell'articolo 103 rivela che la sospensione dei termini non è disposta in modo assoluto ed inderogabile, ma può essere "manovrata" da ciascuna PA cum grano salis.
E' esattamente quanto propone l'Anac, a proposito delle procedure d'appalto. Scrive l'Autorità, nella delibera 9 aprila 2020, n. 312: "la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19".
Le indicazioni dell'Anac sono del tutto ragionevoli e aderenti al testo dell'articolo 103, comma 1. Ove lo svolgimento delle attività amministrative non determini rischi di violazione delle misure di contenimento dal contagio e, soprattutto, siano connesse ad "attività di esclusiva pertinenza" della PA, non solo di può, ma si deve dare corso alle procedure amministrative, anche per evitare l'ingolfamento successivo, una volta usciti dalla fase di emergenza.
E' del tutto evidente che le attività alle quali deve attendere la Funzione Pubblica nell'espletamento delle competenze connesse all'articolo 34-bis:
1.      sono di esclusiva pertinenza di Palazzo Vidoni;
2.      non comportano nessun rischio di compromissione del contenimento della pandemia.


Di fatto, la comunicazione del 9 aprile, con la quale la Funzione Pubblica ha manifestato all'esterno la sospensione dei termini procedimentali connessi alla mobilità volontaria altro non è se non un "tarlo" o uno di quei famosi "lacci e lacciuoli" posti inopportunamente come ostacoli allo svolgimento ordinato delle esigenze operative, economiche ed anche amministrative.
Infatti, la sospensione fino al 16 maggio, della verifica del personale in disponibilità sortisce solo l'effetto di ritardare oltre misura le procedure concorsuali,  senza nessuna giustificazione connessa alle misure di contenimento del contagio.
Quali rimedi, allora? Ricorsi al Tar o contenziosi tra pubbliche amministrazioni non sono ovviamente nemmeno da prendere in considerazione, visti i tempi ed i costi che richiederebbero. L'auspicio per un ripensamento appare già caduto nel vuoto.
Un tentativo, però, è possibile. Ciascuna amministrazione interessata ad assumere, sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie, sia attraverso l'indizione di concorsi, dovrebbe chiedere la trattazione con priorità della procedura di mobilità volontaria, appellandosi appunto al comma 1 dell'articolo 107, nel passaggio in cui si riferisce all'obbligo per le PA di assicurare comunque "ragionevole durata" ai procedimenti sulla base di "motivate istanze degli interessati".
A questo punto Palazzo Vidoni avrebbe solo due strade:
1.      respingere, con una procedura e con atti, le motivate istanze;
2.      accoglierle.
Nell'uno e nell'altro caso, dovrebbe, quindi, gestire delle procedure. Di portata e peso operativo poco differente. Non si comprenderebbe ulteriormente, allora, la ragione di insistere sulla sospensione di un procedimento, quello connesso alla mobilità volontaria, la cui trattazione, come dimostrato prima, non pone nessuna particolare complessità.
Ovviamente, quanto fin qui esposto ha un senso solo se anche le strutture regionali (o provinciali) procedano a loro volta, senza considerare la sospensione dell'articolo 34-bis.
Infine, poche parole al tema dell'eventuale divieto di "indire" concorsi, posto da alcune interpretazioni dottrinali poco condivisibili e probabilmente eccessivamente condizionate dalla frettolosità delle conclusioni.
L'articolo 87, comma 5, del d.l. 18/2020 con ogni evidenza non vieta in alcun modo di indire i concorsi, ma solo di "svolgere" le prove, che sono i momenti nei quali si determinerebbero forti ed evidenti rischio di compromissione delle misure di contenimento del contagio."
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