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Concorso RIPAM-ANAC 35 posti Specialista di area amministrativa e giuridica
6059 messaggi, letto 352099 volte

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Da: @Rdfs 1  - 26/07/2018 20:18:40
"L'operatore deve dichiarare tutto, non risponde del potere di valutazione. È un omicidio colposo va senza alcun dubbio inserito, scherziamo?"

ma mi dite sta norma che ogni reato e ogni condotta - anche che non ha a che fare con l'affidabilità professionale - va dichiarata dove l'avete letta? art. num. comma. Nemmeno la delibera famosa lo dice!

Rispondi

Da: Fitzgerald  1  - 26/07/2018 20:29:19
Ti dice niente il dovere di 'Clare loqui', diretta emanazione dell'obbligo di buona fede e leale cooperazione gravante sulloperatore economico?
Si tratta di applicare principi generali...intanto dichiarò tutto, poi se la stazione appaltante mi vorrà a discrezione escludere, avvierà contraddittorio per consentirmi di chiarire la mia posizione
Rispondi

Da: Io vi voglio bene  1  - 26/07/2018 20:38:39
Ma non è che deve per forza esistere un art. Ecc.. L'interpretazione sistematica delle norme è sufficiente.
La stazione appaltante deve essere messa in grado di valutare sulla base di tutti gli elementi utili, l'operatore economico deve dichiarare quello che serve alla pa, la falsa dichiarazione è causa di esclusione. Sono le lettere c e f bis unite alle prassi applicative dell'anac.

A chi dice che allora bisogna dire anche che l'idraulico è venuto a casa, faccio notare una leggere differenza tra questo e l'omicidio colposo commesso dal legale rappresentante della ditta. Ammesso e non concesso che il reato non fosse stato commesso nell'ambito lavorativo (la traccia non lo precisava, quindi era ininfluente, no?) si tratta di una cosa molto grave che potrebbe essere presa in considerazione. Ripeto che anac ha detto in più delibere che anche reati ormai ininfluenti devono essere dichiarati, perché l'autocertificazione ha un ruolo troppo importante per essere rimessa alla discrezionalità dell'impresa.

A mio avviso, per sostenere le ragioni della stazione appaltante avreste dovuto argomentare sulla non incidenza della condanna neanche a livello potenziale, e farlo in maniera ineccepibile.
Rispondi

Da: confermo graduatoria  1  1  - 26/07/2018 20:42:13
cortissima..si parla di pochissimi idonei ammessi all'orale
Rispondi

Da: @clare loqui26/07/2018 20:46:37
sì, che prevale sull'art.80, che elenca quello che va dichiarato.
ok.
povere imprese aggiudicatarie. Se entrate all'anac le farete fuori perchè i r.l. non hanno dichiarato di aver preso una multa in tangenziale.

Rispondi

Da: se sono queste le premesse  2  1  - 26/07/2018 21:00:33
sarà una strage
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Da: Fitzgerald 26/07/2018 21:00:41
Vedi che non capisci?

Paragonare una multa con una condanna per omicidio colposo dà il tuo senso della misura.
Fino a quando vi limitere a pretendere la regoletta del codice per ogni fattispecie, senza occhio sistematico, non arriverete mai a conclusione. Anac Non è un giudice, è una autorità amministrativa indipendente, forse vi sfugge.
Rispondi

Da: @Rdfs26/07/2018 21:11:16
il fatto che tu non colga che ho citato la multa per fare un esempio lampante di condotta che non c'entra nulla con l'affidabilità professionale dell'impresa, dà invece il senso della tua di misura.
l'art.80 coi motivi di esclusione e l'altro art. con i contenuti dell'obbligo di dichiarazione (le "regolette" che dici tu) stanno là per alzare il numero delle pagine del codice appalti, non per specificare cosa va e cosa non va detto alla sa... va bene, come dici tu!
sarà che a me il relativismo cosmico non convince. buone cose a tutti!
Rispondi

Da: Fitzgerald  1  - 26/07/2018 21:17:21
Non ho mai detto che le norme non servono, ancora una volta non capisci e reinterpreti (male) a modo tuo qualcosa che non ho mai scritto.
Ora: se sei in grado di argomentare bene, altrimenti non fare il permaloso perché ho solo esposto il mio punto di vista. Se vuoi che ti dica che sei un genio e arriverai primo te lo dico pure eh, sai chissenefrega.
Rispondi

Da: @Rdfs26/07/2018 22:22:54
ma sai quanto me ne importa degli attestati di stima di un nickname ad un nickname su un forum anonimo.
questa discussione è inutile, tu dici che va dichiarato perché "ommioddio ma è gravissimo uccidere come posso non dirlo alla stazione appaltante", io dico che non è necessario precisarlo perché non c'è una norma che ti obblighi se non c'è collegamento della condotta alla bontà dell'impresa (né tu me la sai indicare).
Andiamocene a mare che è meglio
Rispondi

Da: Fitzgerald 26/07/2018 22:39:59
Se non è grave uccidere possiamo davvero andarcene al mare.
Rispondi

Da: Emmett Brown 1  2  - 26/07/2018 22:52:41
Mio parere: Fitzgerald, i tuoi ultimi messaggi secondo me rappresentano perfettamente ciò che la commissione voleva ottenere con l'effetto "trabocchetto" che qualcuno prima citava. L'omicidio colposo è un reato molto "appariscente", fa molta scena, di certo grave, ma - sotto il profilo giuridico degli appalti pubblici - rimane pur sempre un reato escluso dal meccanismo di esclusione automatica disciplinato dallo stra-citato art. 80 del Codice.

Riguardo all'impossibile valutazione da parte della stazione, ti invito - anzi, invito tutti - a vestire i panni del RUP, per un attimo.
Questo il quadro: dopo aver appreso dell'istanza della seconda graduata, la stazione poteva, nell'ordine: fregarsene, aderire all'istanza, sospendere l'esecuzione del contratto, revocare l'aggiudicazione (e mi fermo qui). Nel caso di specie la s.a. ha scelto di aderire, adducendo le proprie motivazioni giuridiche. Che cos'è questo se non un momento di VALUTAZIONE?
Ebbene, io avrei fatto lo stesso, rischiando il parere negativo (e vincolante) dell'ANAC che mi avrebbe quasi sicuramente portato al contenzioso.
Ma vi rendete conto di cosa vuol dire attivare una procedura che in alcuni casi può durare dei mesi, selezionare l'azienda che ha soddisfatto tutti i criteri di valutazione della gara (leggasi: che mi garantisce il servizio migliore) e poi mandare tutto a putt... perché il legale rappresentante ha colpito un vecchietto con la pallina da golf mentre si allenava in giardino? Cosa c'entra questo con i requisiti di professionalità dell'IMPRESA?

Tornando a vestire i panni dell'ANAC, qualcuno potrebbe obiettare che non possiamo stabilire, sulla base della traccia, se il reato abbia a che fare con l'esercizio di legale rappresentante, innescando così i potenziali rischi di cui alla lettera f). Sì, ma - obietto io - non c'è scritto neanche il contrario.

Ora - e questo forse è il punto dirimente - se la prova fosse consistita in un tema, si potevano affrontare entrambi i casi. Ma la prova, purtroppo, riguardava la predisposizione di un atto. E quindi bisognava fare una scelta. Io, personalmente, la penso come Lux e mariobianchi, perché un conto è scrivere un componimento libero e analizzare tutti gli scenari giuridici possibili e immaginabili, altro è rendere un parere vincolante. Ipotiizzare una non conformità senza una precisa e chiara previsione di legge, a mio modesto parere, esorbita dalle competenze dell'ANAC.
Rispondi

Da: X bella forza 1  - 26/07/2018 23:30:13
E l'esame nel merito l'ha fatto l'anac buonanotte :)
Rispondi

Da: @ Emmett Brown26/07/2018 23:42:30
La penso come te. La S.A. aderendo ha optato per rimettere la valutazione all'anac la quale ha escluso il grave illecito ed ha aggiunto che l omicidio (così posto senza ulteriori elementi) nn invalida l'aggiudicazione.
Rispondi

Da: anac vs  2  - 27/07/2018 00:25:24
vi state arrovellando il cervello sulla traccia...alla fine passeranno 4 gatti!
nei concorsi con pochi posti le graduatorie sono sempre molto corte: quindi meno Pippe mentali!
Rispondi

Da: Mario_Bianchi 27/07/2018 01:31:32
Va bene anche un esame nel merito effettuato dall'anac nel corso del procedimento di rilascio del parere di precontenzioso.

Anzi, un eventuale parere vincolante dell'anac che imponga alla stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione, fondandosi unicamente sulla omessa dichiarazione della sentenza passata in giudicato per omicidio colposo ex art. 589 c.p., solo perché ritenuta astrattamente o potenzialmente idonea ad integrare un grave illecito professionale e senza verificare nel merito se tale omissione abbia effettivamente distorto o condizionato il processo valutativo della stazione appaltante, mi parre gravemente viziato da eccesso di potere, per erronea o falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lettere c) e f-bis) del codice degli appalti.

Il processo valutativo della stazione appaltante può considerarsi effettivamente distorto, soltanto nell'ipotesi in cui l'omicidio colposo di che trattasi integri in concreto un grave illecito professionale. Allora sì che l'averlo taciuto da parte dell'operatore economico, risultato aggiudicatario, ha effettivamente viziato l'aggiudicazione.

Ma laddove l'omicidio colposo di che trattasi, esaminato nel merito anche dall'anac, non integri un grave illecito professionale, l'averlo taciuto da parte dell'operatore economico non può in alcun modo aver influito sul processo valutativo della stazione appaltante, perché quantunque fosse stato preventivamente dichiarato, non avrebbe inciso lo stesso sull'esito dell'aggiudicazione.

Il fine della norma posta dal legislatore, ha carattere sostanziale, non meramente formale. L'operatore economico deve essere escluso dalla gara quando sia effettivamente inaffidabile ed abbia occultato la circostanza alla stazione appaltante.

In questo senso concludono anche le norme concernenti il soccorso istruttorio. Se un concorrente possiede nella sostanza un requisito richiesto dal bando, ma per sua negligenza non lo ha formalmente certificato, non viene certo escluso dalla gara per la carenza formale della certificazione prodotta. La stazione appaltante fissa un congruo termine e invita il concorrente a produrre i certificati mancanti entro il termine stabilito. Ciò che conta, anche in questo caso, è che il requisito sia posseduto nella sostanza dall'operatore economico, al di là della carenza meramente formale della certificazione prodotta.
Rispondi

Da: Non ne avete idea 27/07/2018 07:26:08
Quindi secondo le vostre illuminate ricostruzioni, anac sarebbe un notaio che verifica se la condotta di x sia o no prevista dalla norma del codice.
Sarebbe di notevole utilità istituire un'autorità a questo scopo!
Bah
Rispondi

Da: Asiossssss 27/07/2018 07:56:49
Tutti quelli che si fanno pippe mentali qua dentro con teorie sballate che vanno contro la traccia verranno segati malamente. Buona estate.
Rispondi

Da: @ non so se avete idea27/07/2018 09:56:55
Notaio è troppo ma nel merito ci entra e come. Oltretutto l amministrazione ha aderito che vi piaccia o no
Rispondi

Da: Io vi voglio bene 27/07/2018 10:09:32
Ricapitolando:
La traccia parla di omicidio senza contestualizzarlo né tanto meno precisare se è stato comma nell'ambito lavorativo oppure no.
Sempre in traccia, la stazione appaltante eccepisce che fosse compito suo e non dell'impresa scovare le cause di esclusione, senza fare minimo cenno alla natura dell'illecito.

Allora, dico io, posto che aggiungere elementi nuovi è causa di annullamento del compito, non sarebbe stato più saggio ritenere l'illecito di natura professionale? Voglio dire, se così non fosse stato la stazione appaltante avrebbe detto qualcosa, no?

La traccia DEVE contenere tutti gli elementi utili a risolvere il caso (anche perché non erano ammessi chiarimenti), leggendola nel complesso si desumeva che l'illecito fosse di natura professionale (ma anche se non lo fosse stato cmq andava dichiarato perché l'omicidio commesso dal rappresentante legale della società è molto grave).

I compiti in cui si è detto che l'illecito non fosse professionale potrebbero addirittura essere ai limiti dell'annullabilità e comunque non hanno rispettato la traccia.
Rispondi

Da: grandissimi 27/07/2018 10:13:30
Ohhh qualcuno che usa la testa finalmente!
Quoto in pieno vivogliobene e il messaggio precedente a quello!!!
Rispondi

Da: Aahaha27/07/2018 10:26:44
Delirio totale!
Nella traccia ti parla di omicidio colposo e tu pensi che sia illecito professionale solo perché è inserito nella traccia stessa?
Aggiungere elementi, come dici tu, significa sostenere l'esistenza di un collegamento. E non il contrario!
Peccato che non esista alcuna sorta di collegamento! A meno che tu non voglia inventarlo

Ricapitolando: se la traccia avesse aggiunto elementi ci sarebbe stato illecito professionale e salta la gara
se non esiste collegamento, subentra la dimenticanza nella dichIarazione, e la gara salta.
Quindi dal tuo ragionamento l'aggiudicatario sarebbe fregato comunque.
Ah giustamente la stazione appaltante dovrà valutarlo, nonostante abbia aderito al parere Anac.
Rispondi

Da: @ Ahaha 27/07/2018 10:32:30
Esempio di saggezza: aggiungere circostanze alla natura dell'omicidio per poter arrivare alla soluzione preferita
Rispondi

Da: @ahahah  1  - 27/07/2018 11:30:46
Vai al mare che è meglio, non hai speranze di passare con quelle cagate che hai scritto!
Rispondi

Da: ancora con sta27/07/2018 11:38:10
cavolo di traccia..
Rassegnatevi..tanta discrezionalità.
Ergo pochi ammessi all'orale.
Sono 35 posti volete capirlo o no?
Possono anche ammetterne di meno
Rispondi

Da: hopla 27/07/2018 11:48:32
Minchia qua dentro fior fior di giuristi Vedo! Siete imbarazzanti, incapaci pure di accendere il cervello, figuriamoci scrivere un parere
Rispondi

Da: @ @ Ahahah 1  - 27/07/2018 12:03:46
Esatto! la saggezza di chi non sapeva svolgere il parere e ha aggiunto elementi a proprio piacimento
peccato che i commissari non saranno dello stesso avviso
Rispondi

Da: Lux27/07/2018 16:59:53
La stazione appaltante ne ha contezza (sebbene solo all'esito della procedura), perché la seconda classificata chiede la revoca del provvedimento di'aggiudicazione motivato, appunto, dall'omissione della condanna da parte della società aggiudicataria.

La stazione appaltante, di conseguenza, non solo ne prende atto ma aderisce all'istanza di parere di pre-contenzioso (quindi ha valutato e ha optato per la scelta di non revocare l'aggiudicazione dopo esser venuta a conoscenza dell'omissione della condanna), precisando come il suo operato sia conforme alla normativa, in quanto  - posto che il reato ex art. 589 c.p. non è ricompreso tra quelli tassativamente previsti ai fini dell'automatica esclusione e, quindi, al netto di una causa di esclusione ex lege - la residua valutazione dell'idoneità, della professionalità e della affidabilità dell'operatore rientra in quella discrezionalità in capo alle amministrazioni aggiudicatrici sul cui sindacato è impossibile ingerire (vedi ultima giurisprudenza del CdS)
Rispondi

Da: Io vi voglio bene 27/07/2018 17:28:50

Secondo me avete citato giurisprudenza a sproposito, non avete colto la differenza tra la lettera C e la f-bis e soprattutto avete modificato la traccia a vostro piacimento.
Rispondi

Da: Infatti 27/07/2018 18:18:09
La pa ha discrezionalità nel valutare le cause della lettera C, ma non in caso di incompleta dichiarazione (f bis). La sentenza citata non è conforme al caso di specie.
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