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Concorso RIPAM-ANAC 35 posti Specialista di area amministrativa e giuridica
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Da: TRump 25/07/2018 19:03:57
Posto che le soluzioni sono tutte buone se bene argomentate.
La stazione appaltante non dice di aver creduto adeguato, anzi non lo ha valutato proprio perché non lo  sapeva.
Dice io non l'ho salutato perxhe non me lo ha detto. E non aveva obbligo di dirmelo. Quindi ora è fatto.
Ma si rivolge perché dice dimmi che posso fare.
Lo devo escludere o no.

Non diceva: ritengo che non abbia inciso o non avrebbe inciso nella valutazione. Ma solo che dovevo essere io a scoprirlo.

La cosa sulla discrezionalità non ce l'ho vista,  perché non diceva per me va bene comunque. E se avessero voluto che si trattasse la discrezionalità, lo avrebbero messo nella traccia. Dire che l'adesione implica una convinzione della stessa è proprio essere su un'altra traccia perché dalla memoria della sa questo non emergeva.
Rispondi

Da: X tutti25/07/2018 19:53:06
Parere facile!! Sentenza penale non dichiarata e gara annullata perché irregolare! Studiate capre
Rispondi

Da: Se non erro  1  - 25/07/2018 20:04:28
Ok, però un conto è la lettera c, un conto la lettera f-bis (come già fatto notare).
Il fatto che non rientri nei "tassativi" motivi di esclusione, poi, è impreciso, perché la lett c parla anche di qualsiasi fatto idoneo a compromettere la valutazione di professionalità. Tra questi vi rientra anche un reato diverso da quelli elencati dall'art 80, per questo l'impresa deve produrre tutto quello che l'amministrazione potrebbe prendere in considerazione per eventualmente escludere il concorrente.

Anche io credo si potesse giungere a una conclusione diversa, però secondo quest'argomentazione non regge.
Rispondi

Da: Se non erro 25/07/2018 20:04:56
Rispondevo @lux
Rispondi

Da: Io25/07/2018 20:11:24
Condivido con l'argomentazione di Lux.
L operatore doveva menzionare tutto (nn avendo il potere di valutare cosa inserire o meno nella dichiarazione) e per questo sarà sanzionato!
Il reato di omicidio colposo (es. per incidente stradale) senza elementi di collegamento ( presenti invece nella Delibera che avete imparato a memoria) non puó rientrare nelle ipotesi di grave illecito professionale! Quindi la stazione appaltante non esclude nessuno, anche se le sarebbe piaciuto.....ha aderito al parere quindi valuta l'Anac!
Rispondi

Da: Mario_Bianchi 25/07/2018 20:42:29
Lux ha perfettamente espresso il mio pensiero e la risposta che intendevo dare all'utente che si indica come @mariobianchi.

La stazione appaltante, inizialmente ignara della sentenza definitiva di condanna, perché taciuta dal concorrente aggiudicatario, ne è venuta comunque a conoscienza, quanto meno, nel momento in cui ha ricevuto la notifica dell'istanza di precontenzioso proposta dal secondo graduato.

In realtà, durante lo svolgimento della traccia, non sarebbe stato affatto erroneo ipotizzare, secondo il principio giuridico del "id quod plerumque accidit", che il concorrente secondo graduato, prima ancora di risolversi a proporre l'istanza di precontenzioso, potesse già avere preventivamente portato a conoscenza la stazione appaltante dell'irregolarità compiuta dal concorrente risultato aggiudicatario, nella speranza che l'organo della stazione appaltante competente a disporre l'aggiudicazione definitiva, una volta ricevuta la proposta di aggiudicazione e la segnalazione di irregolarità, potesse comunque disporre ulteriori accertamenti istruttori o, addirittura, non approvare neppure la proposta di aggiudicazione.

Nella normalità delle cose, anzi, è molto probabile che la vicenda, sottaciuta dalla traccia, possa essersi effettivamente svolta in questo modo.

In ogni caso, nel momento in cui la stazione appaltante aderisce all'istanza di precontenzioso e fornisce addirittura all'ANAC le proprie controdeduzioni, non può disconoscersi il fatto che la stessa abbia già preso piena conoscenza dei motivi di doglianza avanzati dal secondo graduato e che abbia già necessariamente effettuato delle proprie valutazioni discrezionali in ordine alla regolarità e alla legittimità dell'aggiudicazione. Ciò soprattutto nell'interesse della stazione appaltante stessa e, a maggior ragione, a salvaguardia del superiore interesse pubblico a stipulare il contratto con un operatore economico che sia effettivamente affidabile ed in grado di adempiere in modo corretto a tutte le nascenti obbligazioni contrattuali.

In conclusione, il quesito posto dalla traccia poteva ammettere più di una soluzione valida, a seconda della ricostruzione giuridica compiuta dai candidati.

Ragione per cui, durante la correzione degli elaborati, verranno senz'altro tenute in considerazione la capacità argomentativa, la coerenza e la tenuta complessiva del ragionamento sviluppato, oltre che, naturalmente, tutti gli altri parametri di giudizio elaborati dalla Commissione (capacità di sintesi, proprietà di liguaggio, efficacia espositiva, ecc...)
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Da: Per me25/07/2018 21:32:36
Hanno volutamente ricalcato una delibera recente, ma togliendo al reato quell' elemento che lo rende illecito professionale, e che pertanto lo rende da dichiarare in dgue. E l'hanno fatto apposta, per segare le gambe a chi impara a memoria e non ragiona sulle norme (appena hanno letto omicidio colposo hanno riportato supinamente che sussiste causa di esclusione)...e aggiungo che non vanno riportati tutti i reati, ma solo alcuni, più le condotte che sono illecito professionale (e in traccia non c'era menzione)
Rispondi

Da: Vero 25/07/2018 21:45:18
Era un trabocchetto
Rispondi

Da: Se non erro 25/07/2018 22:14:06
Quindi una condanna per omicidio colposo non è idonea a pregiudicare l'integrità di un soggetto, neppure astrattamente?
Io sono dell'opinione che una salda motivazione giustifica tutto, ma onestamente dubito che dire semplicemente "non è perché non rientra tra i motivi dell'art 80" possa bastare.
Rispondi

Da: Per me25/07/2018 22:34:58
L'omicidio rileva se condotta che integra illecito professionale.
Rispondi

Da: TRump 25/07/2018 23:16:39
A mio avviso, il problema non è la sentenza in sé ma la mancata cominicazione.
Dire che andava escluso non lo trovo pienamente corretto.
Dire che non andava escluso neppure perché non si specificava la violazione della regola cautelare causalemente riconducibile all'evento.
La stazione appaltante però non poteva dirgli potevi anche taciermelo perché non mi interessa. Anzi non è un reato bagatellare. Potrebbe essere comunque rilevante. Non si poteva escludere solo perché non si specificava la violazione. Ma la circostanza in astratto in sé deve essere valutata.
Rispondi

Da: Per me25/07/2018 23:39:51
A questo punto mi chiedo perché la norma elenchi alcuni reati da un lato e gli illeciti professionali dall'altro...per la tua tesi andrebbe dichiarato qualsiasi reato, e non è quello che dice la delibera famosa indicata da tutti (dice tutti gli ill prof)..qualcuno mi illumini (senza presunzione) vorrei capire qual è la norma che dice che tutti i reati vanno indicati per capire dove è l'intoppo...grazie a chi vorrà  rispondere

Rispondi

Da: Mafeko 25/07/2018 23:58:06
Ragazzi ma secondo voi gli aspetti formali quanto conteranno??? Ho visto che nella delibera da molti citati si procede direttamente con fatto e diritto... io ho preliminarmente riportato i riferimenti normativi con la formula del visto... si tratta di errore grave??
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Da: TRump 26/07/2018 00:08:14
La stazipne appaltante non ha detto l'omicidio non è rilevante, perché ad esempio ha ucciso il vicino nelle scale caricando la lavatrice in modo maldestro.
Ma dice ero io cje dovevo scoprirlo.
Ciò non è vero.
Era lui a doverlo dichiarare. E lei valutarlo. Dire guarda, caro secondo, lui me lo ha detto, ma non c'entra proprio niente.
Rispondi

Da: TRump 26/07/2018 00:13:19
Scusate il tono, ognuno sposa la soluzione come fosse la proprio moglie.
Non scriverò ancora. Aspettiamo settembre.
Rispondi

Da: Go Ahead26/07/2018 00:19:47
Ciao a tutti.
Stavo cercando di ricostruire le domande del quiz perchè prima di lanciarmi su altro, vorrei essere sicuro di essere passato, e magari calcolare un'ipotesi di punteggio. E' un lavoro che va fatto ora a ridosso del concorso e a mente più fresca se no ce le si scorda ovviamente... Anzi io la maggior parte credo di averle ritrovate sfogliandomi le banche dati e se avete bisogno chiedete...

Scrivo per sapere se qualcuno può darmi una mano a ricordarne altre che mi lasciano incerto.
In particolare vi chiederei se le seguenti domande per voi c'erano o me le sono sognate:

- 1309: Ex art. 29, co.1.bis, D.lgs. 33/2013 e suc.mod., le PA pubblicano e rendono accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che:
A ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
B nessuna delle altre risposte è corretta
C solo il trattamento
D ne consenta l'esportazione, il trattamento ma non il riutilizzo

- 1390: In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, art.15 d.lgs. n. 33/2013, il pagamento del corrispettivo ai
collaboratori e ai consulenti determina:
A la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta,
fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
B la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta
C una sanzione disciplinare a carico del dirigente
nessuna delle altre D risposte è corretta

- 723: Le competenze in materia di assunzioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati spettano:
A al Consiglio superiore della magistratura
B al Consiglio di Stato
C nessuna delle altre risposte è corretta
D al Ministro della Giustizia

- 1241: La legge prevede la nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di un dirigente interno:
A perché, conoscendo l'amministrazione, è meglio in grado di predisporre il PTPCT, coinvolgendo gli altri dirigenti e il personale
dell'amministrazione
B perché è più indipendente di un dirigente esterno
C nessuna delle altre risposte è corretta
D perché in tal modo non si affrontano le spese di un dirigente esterno

Grazie e chi può aiutarmi
Rispondi

Da: X trump26/07/2018 00:36:13
Fai confusione! La stazione appaltante deve essere in grado di valutare tutto, vero, ma cos è una valutazione ? L Anac ha ristretto la discrezionalità della stazione appaltante in ordine all ipotesi di grave illecito professionale! Deve esserci un collegamento , altrimenti la stazione appaltante abuserebbe del potere discrezionale.
Nel nostro caso non c è  alcun collegamento, quindi non c è grave illecito professionale, quindi i giochi sono chiusi!

Pensa all ipotesi contraria : l Anac dice che la stazionexdeve poter valutare qualsiasi omicidio colposo (privo di collegamento diretto all' integrità della società ). In questo caso  la stazione appaltante potrebbe escludere tutti affermando il grave illecito professionale .
Lei vuole escludere l' operatore non perché vuol valutare ma perché si configura ipotesi di grave illecito professionale! Che non c è se non nel parere scopiazzato da molti ciao
Rispondi

Da: TRump 26/07/2018 08:53:35
Quid est veritas? Cit.
Rispondi

Da: Abbiamo un cervello, usiamolo. 1  - 26/07/2018 10:30:02
@cowboy Io eviterei di scrivere commenti diffamatori su un forum pubblico... Come è bello parlare a vanvera nascondendosi dietro un nickname. Ad ogni modo ognuno è artefice della propria fortuna. In questo tipo di prove ciò che conta è saper ragionare, non conoscere l'argomento a memoria. Perciò un consiglio, esercitati nell'arte del ragionamento (anche prima di commentare) piuttosto che sprecare tempo ad accusare altri delle tue carenze. Buona giornata
Rispondi

Da: cowboy80  26/07/2018 10:34:50
@Abbiamo un cervello, usiamolo.
Non so a cosa ti riferisci ma ti assicuro che quello che dovrebbe imparare a usare il cervello sei tu e non io.
Rispondi

Da: Abbiamo un cervello, usiamolo.26/07/2018 10:37:01
"secchiona porta sfiga" ti dice qualcosa?
Rispondi

Da: cowboy80  26/07/2018 10:38:18
Sinceramente no
Rispondi

Da: cowboy80  26/07/2018 10:39:44
Se devo criticare qualcuno lo faccio con stile, non in maniera così grossolana
Rispondi

Da: Abbiamo un cervello, usiamolo. 26/07/2018 10:44:20
Purtroppo per te hanno inventato gli screenshot...
Lo stile si evince dai termini usati nel tuo commento.
Rispondi

Da: cowboy80  26/07/2018 10:46:33
Se magari potessi pubblicare qualcosa e/o dare qualche indicazione specifica sul punto te ne sarei grato.
Altrimenti mi permetto di consigliarti un viaggio senza ritorno a Fanculandia (visto che stile?)
Rispondi

Da: Fitzgerald 26/07/2018 11:00:10
Dire che non andava comunicato lo trovo eccessivo e fuorviante.
Se così fosse, verrebbero disattese le indicazioni del Consiglio di Stato al riguardo che si è espresso nel senso della integralità dell'obbligo di comunicazione.
Rispondi

Da: recente giurisprudenza26/07/2018 11:14:59
Omettere di dichiarare in fase di partecipazione l'esistenza di una condanna penale è un grave illecito professionale e, pertanto, causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Tribunale Amministrativo Regionale (Emilia Romagna) 12 luglio 2018
Rispondi

Da: appunto 26/07/2018 11:17:57
Lettera c illeciti professionali
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Da: guarda che26/07/2018 11:22:22
in quel caso tar reggio emilia la condanna omessa era per corruzione quindi 80 comma 1 andava dichiarata per forza
Rispondi

Da: Fitzgerald 26/07/2018 11:56:52
Non vi fissate coi commi, non avendo codice non si può pretendere di avere le distinzioni tra le fattispecie a memoria

La questione da risolvere è se tale comunicazione andava omessa o meno...la discussione sulla sua qualificazione è successiva, non preliminare
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